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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429
c.p.c., nella pubblica udienza del 09/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 85 /2025 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato Indirizzo EL , presso lo studio dell'Avv. BONIFACIO DAVIDE
VALERIANO , che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente domiciliata in VIA DELITALA 2 CAGLIARI presso gli uffici CP_1
CP_ dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO DOA e
STAFANIA SOTGIA, per procura generale alle liti
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2025, il Sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024 00027473 38 000 CP_ notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi della Gestione
Commercianti per il periodo ottobre 2022 – settembre 2023, somme aggiuntive per omesso versamento dei detti contributi I.V.S., interessi sanzioni e morosità.
1 Nel ricorso introduttivo l'opponente sostiene non dovute le somme richieste con l'AVA opposto assumendo di non aver mai svolto alcuna attività commerciale per conto delle società e ditte a lui riconducibili e cioè : “Pagine Comunali srl ”, cancellata nel febbraio 2012, la “Milanesi Editorie Srl”, da qualificarsi come esercente attività industriale e non commerciale, e la Per tutte negava lo svolgimento Controparte_2
di attività commerciale ed evidenziava che, in precedenti giudizi di opposizione per AVA emessi sugli stessi presupposti, l'opposizione era sempre stata accolta. CP_ Si costituiva in giudizio l' con memoria del 07 aprile 2025 dando atto di aver rivalutato la posizione dell'opponente provvedendo all'annullamento totale dell'AVA opposto con il presente giudizio nonché di altri AVA non opposti. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessata materia del contendere con spese compensate.
All'esito della costituzione dell' l'opponente, preso atto dell'annullamento e CP_1
dello sgravio si associava alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere chiedendo la vittoria di spese.
2. Poiché, stante quanto sopra, il ricorrente ha già ottenuto, nelle more del procedimento, quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese, in considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione del provvedimento di sgravio solo in seguito alla proposizione del ricorso giudiziario e ciò nonostante il ricorrente abbia avanzato apposita richiesta di annullamento dell'avviso di addebito in sede amministrativa di autotutela, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' , secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
Le dette spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale senza attività istruttoria, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione dell'attività di difesa svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, CP_1
2 liquidandole in complessivi euro 1.318,00,00, oltre il contributo unificato, se dovuto, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Cagliari, 30/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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