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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 874 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 11.3.2025, vertente
1 TRA
(C.F. e P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Filiacci. C.F._2
APPELLANTI
E
p.a. (P. IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Ballerini. P.IVA_2
APPELLATA
E
(C.F. e P. IVA ), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_3
C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Renato Controparte_3 P.IVA_4
Sardi.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“- nel merito, in riforma della sentenza recante n. 1023/2018, resa a definizione del procedimento recante n. 847/2012 RG, accertare ed accogliere le censure dedotte con il presente appello della 2 sentenza gravata, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra meglio argomentati e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni spiegate dalla odierna deducente, condannare la
[...]
(già ), in persona del Controparte_1 Controparte_4
Presidente – legale Rapp.te P-T, al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_4
cosi come ivi meglio descritti e quantificati nel corso del giudizio di prime cure;
[...]
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
L'appellata ha così concluso:
“- Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare tutte le domande ex adverso proposte e confermare l'impugnata sentenza. In ogni caso accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, che si vanno a trascrivere e ribadire
e da intendersi rassegnate nell'interesse della , già : Controparte_1 Controparte_4
"Piaccia all'On.le Giudice Unico del Tribunale di Viterbo, disattesa contraria istanza, eccezione e deduzione, per le causali esposte e senza inversione dell'onere della prova:
nel merito - accertato che la p.a. ha agito con Controparte_5 diligenza, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei contratti sottoscritti con gli Attori;
-accertato che la p.a. ha legittimamente respinto Controparte_5
l'anticipo della ricevuta bancaria per € 16.182,50 presentata il 13.02.2012 e ripresentata il
15.02.2012;
- accertato che non sussiste alcuna responsabilità o inadempimento, della che ha Controparte_4 comportato il mancato pagamento dell'assegno bancario rilasciato dalla per € 6.638,46 ed il Pt_5 successivo protesto del titolo;
- accertata la infondatezza di tutte le domande avanzate dalla Pt_5 Controparte_6
e dai Sigg. ed e delle richieste risarcitorie formulate;
[...] Pt_2 Parte_3
- rigettare, conseguentemente e comunque, tutte le domande formulate dalla Pt_5 [...]
e dai Sigg. ed e le richieste di Controparte_7 Pt_2 Parte_3 risarcimento danni, poiché infondate in fatto ed in diritto;
- condannare la in persona del Legale Parte_5 Parte_4 Parte_6
Rappresentante pro-tempore ed i Sigg. ed in solido tra di loro, al Pt_2 Parte_3 risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidare in via equitativa.
Con vittoria di compensi professionali e spese".
3
L'intervenuta ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così decidere:
Nel merito, in via principale:
rigettare integralmente l'appello proposto e confermare per l'effetto l'impugnata sentenza;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La All. Fer. nonché i soci Parte_4 Parte_2
e evocavano in giudizio la Parte_3 Controparte_8
(d'ora in poi anche solo ) dinanzi al Tribunale di Viterbo, lamentando Controparte_9
l'inadempimento della alle obbligazioni contrattuali assunte in relazione al c/c n. CP_4
20836011 e chiedendo per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti dalla società.
Gli attori riferivano che il conto era assistito da linea di credito per anticipo fatture s.b.f.
e che la banca in data 15.2.2012 aveva illegittimamente rifiutato la ri.b.a. presentata dalla società in data 13.2.2012, per il pagamento della fattura n. 5, emessa il 3.2.2012, dell'importo complessivo di € 16.182,50, con scadenza al 5.4.2012. La richiesta era stata reiterata lo stesso giorno 15.2.2012 e di nuovo rifiutata il 16.2.2012.
La mancata accettazione della disposizione ri.ba. aveva comportato uno scoperto sul conto corrente della società che aveva cagionato il protesto di un assegno bancario dell'importo di € 6.638,46, emesso in favore di altra società fornitrice della società attrice.
In tale contesto, la , oltre a non fornire solide giustificazioni per la Controparte_4
Co mancata accettazione della disposizione ri. del 13.2.2012, revocava i fidi concessi alla
4 esponente, privandola di quella linea di credito per essa indispensabile per poter proseguire con la sua attività lavorativa.
La società attrice veniva altresì estromessa dalla partecipazione ad alcune gare di appalto proprio in ragione dell'avvenuto protesto dell'assegno e, a cagione della avvenuta segnalazione nel bollettino dei protesti, la attestazione SOA posseduta, non era stata rinnovata.
Co
2. La giustificava la mancata accettazione della ri. sulla base di due motivi: 1) CP_4
una apposizione a “sofferenza”, datata 1.2.2012 che avrebbe interessato la società attrice;
2)
il disinteresse dimostrato verso un insoluto di € 9.482,36, datato 31.1.2012. Giusta
applicazione del precetto contenuto nell'art. 5 del contratto, la aveva rifiutato la CP_4
disposizione richiesta in data 13.2.2012 per poi, successivamente, revocare i fidi concessi e oscurare l' della società. Parte_7
3. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1023/2018, rigettava la domanda degli attori,
ritenute condivisibili le giustificazioni addotte dalla e non sufficientemente Controparte_4
provate le allegazioni degli attori, sia con riferimento alla responsabilità della banca che ai danni subiti.
4. Gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza per i seguenti motivi.
Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale aveva ritenuto non provata la circostanza secondo cui il 7.2.2012 era avvenuto un incontro tra le parti all'esito del quale la Banca avrebbe ritenuto soddisfacenti i chiarimenti relativi alla variazione avvenuta in Centrale Rischi, frutto di un errore di un altro intermediario, diffidato alla rettifica, e l'assicurazione della copertura in tempi brevi dell'insoluto anzidetto.
In tale occasione veniva quindi lasciata copia della diffida inviata all'intermediario che aveva apposto la segnalazione “in sofferenza”.
Prova tangibile dell'esito positivo dell'incontro era che l'istituto di credito aveva manifestato l'intenzione di voler rinnovare i fidi concessi alla deducente chiedendo, in data
16.2.2012, e ricevendo, la documentazione necessaria per tale scopo.
5 Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale aveva ritenuto condivisibile il secondo motivo utilizzato dalla per giustificare la mancata Controparte_4
accettazione della ri.ba., ossia il presunto disinteresse della alla copertura Pt_5
dell'insoluto maturato di € 9.482,36, riconducibile alla fattura posta all'incasso il 31.1.2012.
Invece il successivo 8.2.2012, la aveva provveduto a versare un assegno circolare Pt_4
di € 5.000,00 proprio a parziale copertura dell'insoluto suddetto. Il residuo ancora dovuto,
Co pari a € 4.482,36, sarebbe stato saldato proprio con l'accredito della ri. presentata all'incasso il 13.2.2012, pari ad € 16.182,50.
Non era condivisibile quindi il richiamo della banca al precetto contenuto nell'art. 5 del contratto in essere a tenore del quale “la banca Si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente
respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento”.
Difatti, se era consentito alla valutare i titoli o i documenti presentati dal correntista, CP_4
si imponeva, per il rispetto del principio generale della buona fede contrattuale, che tale valutazione fosse basata su dati e analisi oggettivi.
Risultava poi violato l'art. 5, comma 1, secondo cui “dell'eventuale rifiuto la banca dà pronta
comunicazione al cliente”, mentre a fronte della ri.ba. presentata dalla il 13.2.2012, il Pt_4
rigetto perveniva solamente, esclusivamente on line, due giorni dopo e senza alcun tipo di giustificazione.
In ogni caso il conto non era affidato solo per € 15.000,00, avendo anche € 50.000,00 di anticipo sulle ricevute bancarie che, una volta presentate, venivano accreditate sul c/c affidato.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato che il Tribunale aveva ritenuto comunque non provata la domanda risarcitoria, anche se era ovvio che la condotta della che aveva anche revocato le aperture di credito, aveva portato a un rapido declino CP_4
dell'impresa che pure operava sul mercato da molti anni, con dieci dipendenti a carico, e con un bilancio in positivo, un fatturato regolare e pari ad oltre un milione di euro.
5. Il primo motivo d'appello è infondato.
6 Il Tribunale ha rilevato correttamente che mancava la prova dell'esito dell'incontro tra le parti del 7.2.2012 e non dell'incontro stesso. Non risulta che la abbia assicurato la CP_4
risoluzione del problema che aveva determinato l'incontro, ossia l'emergenza di uno stato d'insolvenza manifestato dalla segnalazione alla Centrale dei Rischi da parte di altro istituto di credito e l'insoluto della fattura anticipata.
All'esito dell'incontro non risulta risolta definitivamente nessuna delle due questioni. La
rettifica dell'iscrizione infatti avveniva solo tempo dopo e l'insoluto veniva ripianato solo parzialmente.
La richiesta di ulteriori documenti per il rinnovo dei fidi del 16.2.2012 è indicativa solo del fatto che la Banca stava valutando se esistevano i presupposti per il rinnovo della fiducia creditizia, e per tale motivo in quei giorni non era stata accettata l'ultima ri.ba.
6. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Come già osservato, la società, dopo l'incontro del 7.2.2012, aveva solo parzialmente ripianato l'insoluto, dimostrando di non avere le relative disponibilità, non potendosi fare
CP_ affidamento sull'ulteriore credito derivante dalla successiva ri. Non si può quindi ritenere che tale rifiuto non sia avvenuto in buona fede, ma risulta giustificato dalla mancata risoluzione delle problematiche emerse. Né la aveva l'obbligo di fare sì che l'assegno CP_4
nel frattempo emesso non andasse protestato.
Co Infine nemmeno si può ritenere che il rifiuto della ri. a distanza di due giorni, non fosse immediato, essendo stata la ri.ba. presentata non personalmente ma a mezzo di home
banking, e dovendosi quindi tenere conto dei tempi tecnici di gestione della pratica telematica.
7. Il terzo motivo d'appello può ritenersi assorbito dalla mancata prova della condotta illecita da parte della banca. Ad abundantiam si osserva che manca una prova specifica del nesso di causalità tra la cessazione di attività dell'impresa e la sospensione dell'erogazione del credito da parte della , dovendo peraltro considerare che già prima di Controparte_4
7 tale evento la società aveva evidentemente già eroso le somme messe a disposizione sotto forma di apertura di credito.
8. L'appello pertanto deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della parte appellata e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Difatti, conformemente a quanto di recente stabilito dalla giurisprudenza di legittimità,
ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al disputatum, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, a priori, che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (v., tra le più recenti, Cass. n. 10984/2021).
Sussistono invece valide ragioni per compensare le spese tra l'appellante e la terza intervenuta nel presente grado di giudizio, atteso che quest'ultima ha un interesse marginale all'esito del giudizio dato che legittimata passiva dell'azione di risarcimento è
unicamente la parte appellata.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
8 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Compensa per il resto le spese di lite.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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