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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 16/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2913/2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in L'Aquila, Via Monte Brancastello n. 16/A ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), Via
Cardinale Mazzarino n. 76, presso lo studio del difensore Avv. Chiara Camponeschi;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Vallo della
Lucania (SA), Via L. Rinaldi n. 8, presso lo studio del difensore Avv. Dario Trivelli;
RESISTENTE
nonché
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti chiedono che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiuntamente rassegnate e depositate all'udienza del 26.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.11.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Sant'Antonio Abate (NA) il 01.06.2017, in regime di Controparte_1
separazione dei beni, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
2. La ricorrente rappresentava che: i) dall'unione matrimoniale nasceva la figlia, , Persona_1
in data 07.03.2018, dunque minorenne;
ii) i coniugi fissavano la comune residenza nell'abitazione sita in L'Aquila alla Via Monte Brancastello n. 16/A, di proprietà esclusiva del resistente CP_1
come risultante dal certificato di residenza e stato di famiglia prodotti in atti;
iii) da
[...]
tempo per incompatibilità di carattere e incomprensioni, i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati al punto che l'unione affettiva e sentimentale tra gli stessi non poteva più essere ricostituita, non sussistendone più i presupposti;
iii) era lavoratrice dipendente presso l'amministrazione scolastica “Patini” di L'Aquila con contratto a tempo determinato, mentre il resistente era lavoratore dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso la PA Guardia di
Finanza. A tal riguardo, depositava le dichiarazioni dei redditi dei rispettivi coniugi (cfr. all. 3 fascicolo ricorrente).
3. In data 13.02.2025 si costituiva in giudizio il resistente , il quale, pur aderendo Controparte_1
alla richiesta di dichiarazione della separazione personale dei coniugi, concludeva nei seguenti termini: “dichiarare la separazione personale dei coniugi – autorizzando gli Pt_1 CP_1 stessi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, per le motivazione fattuali, economiche e giuridiche esposte nel corpo della presente memoria al Sig.
, esonerando la resistente da qualsiasi spesa sia ordinaria che straordinaria Controparte_1
legata al predetto immobile;
3) affidare, congiuntamente, ad entrambi i genitori la piccola
, con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando il diritto di visita Persona_1
secondo il piano genitoriale articolato dalla ricorrente, consentendo, tuttavia, la possibilità al
Sig. di tenere con sé la minore, durante ciascuna settimana, per almeno due Controparte_1 pomeriggi, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00 ; 4) porre a carico del resistente l'obbligo
pagina 2 di 5 di contribuzione al mantenimento ordinario della prole nella misura, tuttavia, per le motivazione esposte in atti, non superiore ad € 300,00 ; 5) porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50%, il pagamento delle spese straordinarie sostenute per la prole;
6) acquisire il reciproco consenso dei coniugi al rilascio del passaporto per la piccola;
7) Pt_2 CP_1 Per_1
compensare tra le parti le spese di lite”.
4. All'udienza di comparizione del 10.03.2025, le parti comparivano personalmente e chiedevano un rinvio per il deposito dell'intervenuto accordo sulle condizioni della separazione. La causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 26.03.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., con termine sino al 24.03.2025 per il deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti.
5. Con note a trattazione scritta depositate congiuntamente dalle parti in data 20.03.2025, le parti si riportavano alle condizioni di cui all'accordo di separazione sottoscritto dai coniugi in data
18.03.2025 e depositato in data 20.03.2025. La causa veniva, quindi, riservata in decisione dinanzi al Collegio.
6. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni concordate dalle parti definiscono e regolano correttamente le reciproche relazioni ed appaiono conformi ai diritti della figlia minore, soddisfacendo il primario interesse della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione collegiale, visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2913/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio in L'Aquila
(AQ) il 01.06.2017, in regime di separazione dei beni (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Antonio Abate (NA) al n. 10 - P.
2 - S. A - Anno 2017), alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto in data 18.03.2025 e depositato in data 20.03.2025;
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e a provvedere al recupero, ciascuno presso l'altro coniuge, dei rispettivi effetti personali;
2) dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in L'Aquila, alla Via Monte Brancastello n.
16/A al Sig. , il quale si farà carico delle spese di gestione ordinaria e Controparte_1
pagina 3 di 5 straordinaria, nonché di quelle relative al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima;
3) dispone l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione che la stessa ha reperito in L'Aquila, alla Via Lazio n. 13;
4) dispone che, in relazione alla regolamentazione del diritto di visita del padre, in conformità con quanto previsto nel piano genitoriale allegato in atti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del Per_1 venerdì alla sera della domenica;
5) dispone che, nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenere con sé la figlia per due pomeriggi dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, previamente individuati nei giorni di martedì e giovedì. Nel caso tali giorni dovessero subire variazioni, saranno riprogrammati settimanalmente su accordo delle parti e comunque compatibilmente con gli impegni lavorativi (turni) di entrambi;
6) stabilisce che, durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
7) stabilisce che, nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
8) stabilisce che, nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
9) stabilisce che, per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia, si procederà comunque ad anni alterni;
10) dispone a carico di l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario Controparte_1 della figlia minore nella misura di Euro 350,00 (trecentocinquanta,00) da versarsi entro e non oltre il giorno 5 del mese di competenza. Detto assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
11) dispone in favore di in aggiunta all'assegno di mantenimento ordinario per Parte_1 la minore, la totalità dell'Assegno Unico Universale (misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico istituita con la Legge Delega 46/2021 ed erogato dall' ) da CP_2 chiunque percepito.
12) stabilisce a carico di entrambi i genitori, in ragione del 70% a e del 30% a Controparte_1
il pagamento delle spese straordinarie (secondo l'elenco di cui al Protocollo Parte_1
pagina 4 di 5 in uso presso l'intestato ) sostenute per la figlia minore, purché previamente CP_3 concordate da entrambi i genitori e debitamente documentate dal genitore che le sostiene;
13) prende atto che le parti rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto della figlia minore;
14) spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2913/2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in L'Aquila, Via Monte Brancastello n. 16/A ed elettivamente domiciliata in L'Aquila (AQ), Via
Cardinale Mazzarino n. 76, presso lo studio del difensore Avv. Chiara Camponeschi;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Vallo della
Lucania (SA), Via L. Rinaldi n. 8, presso lo studio del difensore Avv. Dario Trivelli;
RESISTENTE
nonché
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti chiedono che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiuntamente rassegnate e depositate all'udienza del 26.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.11.2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Sant'Antonio Abate (NA) il 01.06.2017, in regime di Controparte_1
separazione dei beni, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
2. La ricorrente rappresentava che: i) dall'unione matrimoniale nasceva la figlia, , Persona_1
in data 07.03.2018, dunque minorenne;
ii) i coniugi fissavano la comune residenza nell'abitazione sita in L'Aquila alla Via Monte Brancastello n. 16/A, di proprietà esclusiva del resistente CP_1
come risultante dal certificato di residenza e stato di famiglia prodotti in atti;
iii) da
[...]
tempo per incompatibilità di carattere e incomprensioni, i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati al punto che l'unione affettiva e sentimentale tra gli stessi non poteva più essere ricostituita, non sussistendone più i presupposti;
iii) era lavoratrice dipendente presso l'amministrazione scolastica “Patini” di L'Aquila con contratto a tempo determinato, mentre il resistente era lavoratore dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso la PA Guardia di
Finanza. A tal riguardo, depositava le dichiarazioni dei redditi dei rispettivi coniugi (cfr. all. 3 fascicolo ricorrente).
3. In data 13.02.2025 si costituiva in giudizio il resistente , il quale, pur aderendo Controparte_1
alla richiesta di dichiarazione della separazione personale dei coniugi, concludeva nei seguenti termini: “dichiarare la separazione personale dei coniugi – autorizzando gli Pt_1 CP_1 stessi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, per le motivazione fattuali, economiche e giuridiche esposte nel corpo della presente memoria al Sig.
, esonerando la resistente da qualsiasi spesa sia ordinaria che straordinaria Controparte_1
legata al predetto immobile;
3) affidare, congiuntamente, ad entrambi i genitori la piccola
, con collocamento prevalente presso la madre, disciplinando il diritto di visita Persona_1
secondo il piano genitoriale articolato dalla ricorrente, consentendo, tuttavia, la possibilità al
Sig. di tenere con sé la minore, durante ciascuna settimana, per almeno due Controparte_1 pomeriggi, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00 ; 4) porre a carico del resistente l'obbligo
pagina 2 di 5 di contribuzione al mantenimento ordinario della prole nella misura, tuttavia, per le motivazione esposte in atti, non superiore ad € 300,00 ; 5) porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50%, il pagamento delle spese straordinarie sostenute per la prole;
6) acquisire il reciproco consenso dei coniugi al rilascio del passaporto per la piccola;
7) Pt_2 CP_1 Per_1
compensare tra le parti le spese di lite”.
4. All'udienza di comparizione del 10.03.2025, le parti comparivano personalmente e chiedevano un rinvio per il deposito dell'intervenuto accordo sulle condizioni della separazione. La causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 26.03.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., con termine sino al 24.03.2025 per il deposito dell'accordo sottoscritto dalle parti.
5. Con note a trattazione scritta depositate congiuntamente dalle parti in data 20.03.2025, le parti si riportavano alle condizioni di cui all'accordo di separazione sottoscritto dai coniugi in data
18.03.2025 e depositato in data 20.03.2025. La causa veniva, quindi, riservata in decisione dinanzi al Collegio.
6. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni concordate dalle parti definiscono e regolano correttamente le reciproche relazioni ed appaiono conformi ai diritti della figlia minore, soddisfacendo il primario interesse della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, in composizione collegiale, visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2913/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio in L'Aquila
(AQ) il 01.06.2017, in regime di separazione dei beni (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Antonio Abate (NA) al n. 10 - P.
2 - S. A - Anno 2017), alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto in data 18.03.2025 e depositato in data 20.03.2025;
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e a provvedere al recupero, ciascuno presso l'altro coniuge, dei rispettivi effetti personali;
2) dispone l'assegnazione della casa coniugale sita in L'Aquila, alla Via Monte Brancastello n.
16/A al Sig. , il quale si farà carico delle spese di gestione ordinaria e Controparte_1
pagina 3 di 5 straordinaria, nonché di quelle relative al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima;
3) dispone l'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione che la stessa ha reperito in L'Aquila, alla Via Lazio n. 13;
4) dispone che, in relazione alla regolamentazione del diritto di visita del padre, in conformità con quanto previsto nel piano genitoriale allegato in atti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del Per_1 venerdì alla sera della domenica;
5) dispone che, nel corso di ciascuna settimana il padre potrà tenere con sé la figlia per due pomeriggi dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00, previamente individuati nei giorni di martedì e giovedì. Nel caso tali giorni dovessero subire variazioni, saranno riprogrammati settimanalmente su accordo delle parti e comunque compatibilmente con gli impegni lavorativi (turni) di entrambi;
6) stabilisce che, durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
7) stabilisce che, nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
8) stabilisce che, nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
9) stabilisce che, per le altre festività e per il giorno del compleanno della figlia, si procederà comunque ad anni alterni;
10) dispone a carico di l'obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario Controparte_1 della figlia minore nella misura di Euro 350,00 (trecentocinquanta,00) da versarsi entro e non oltre il giorno 5 del mese di competenza. Detto assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
11) dispone in favore di in aggiunta all'assegno di mantenimento ordinario per Parte_1 la minore, la totalità dell'Assegno Unico Universale (misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico istituita con la Legge Delega 46/2021 ed erogato dall' ) da CP_2 chiunque percepito.
12) stabilisce a carico di entrambi i genitori, in ragione del 70% a e del 30% a Controparte_1
il pagamento delle spese straordinarie (secondo l'elenco di cui al Protocollo Parte_1
pagina 4 di 5 in uso presso l'intestato ) sostenute per la figlia minore, purché previamente CP_3 concordate da entrambi i genitori e debitamente documentate dal genitore che le sostiene;
13) prende atto che le parti rilasciano sin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto della figlia minore;
14) spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, all'esito della camera di consiglio del 4 aprile 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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