Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1498/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 20/08/1975, residente in [...]24 8
16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BALDELLI SONIA (C.F. , che C.F._2
lo rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. nata a Parte_2 C.F._3
CAGLIARI (CA), il 03/07/1975, residente in [...]29/5 16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FARRIS ANTONELLA (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 18/01/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 02.12.2022 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 18/01/2007 dai IGnori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, sita in Genova Via
Merano 29/5, in virtù della collocazione preferenziale della figlia e fino a quando la stessa figlia non sarà indipendente ed economicamente autosufficiente rimane assegnata alla IG.ra che, pertanto, provvederà al pagamento di Parte_2
tutte le spese di amministrazione ordinaria.
Il posto auto pertinenziale all'abitazione, non venendo utilizzato dalla IG.ra
è stato locato a terzi dal proprietario IG. il quale pertanto Parte_2 Pt_1
provvederà al pagamento di tutte le inerenti spese di amministrazione sia ordinaria che straordinaria;
La cantina pertinenziale all'abitazione coniugale di proprietà del IG. Pt_1
invece, rimane in uso comune dello stesso e della IG.ra sino alla data Parte_2 di cessazione dell'assegnazione della ridetta casa coniugale, con suddivisione tra gli stessi in ragione del 50% ciascuno delle spese di amministrazione ordinaria sino a tale data;
2) la figlia , oggi maggiorenne, frequenterà e permarrà con il padre Per_1
liberamente.
3) il sig. s'impegna a versare alla IG.ra , entro il 10 di ogni Pt_1 Parte_2
mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 305,00 rivalutabile annualmente in base agli indici istat, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
Le parti, inoltre, concordano espressamente che l'assegno unico relativo alla figlia minore venga percepito interamente dalla IG.ra ” Parte_2
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 25, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
3 Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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