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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 12097/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12097/2021 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 15.08.1972 (CF: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. VIRZI' LUANA
RICORRENTE
CONTRO NATO A CATANIA IL 18.10.1965 (CF: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 11.03.2024, parte ricorrente concludeva come da verbale.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla pronuncia di separazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Misterbianco (CT), Parte_1 Controparte_1
in data 29.06.1993, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Misterbianco nell'anno
1993, parte I, numero 24.
Per_ Dalla coppia sono nati due figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 24.09.2021 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal marito, rappresentando che il marito ha da tempo
“assunto comportamenti sempre più ostili nei confronti della moglie accusandola ed aggredendola”; la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico del marito un assegno di mantenimento per sé di € 250,00 mensili.
Non si è costituito in giudizio il resistente cui gli atti sono stati notificati nelle forme di CP_1
cui all'art. 143 c.p.c..
All'udienza presidenziale tenutasi in data 27.09.2022, sentita la sola parte ricorrente ed attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'11.03.2024, la ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo in atti, ed il G.I. ha posto la causa in decisone concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la separazione.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, nonostante la regolarità Controparte_1 delle notifiche del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione udienza e dell'ordinanza presidenziale ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è comparso all'udienza presidenziale, né successivamente si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da è Parte_1
fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra le parti.
Avuto riguardo alla richiesta di un assegno di mantenimento per la ricorrente, ritiene il Collegio che la stessa non ha fornito indicazioni circa la sussistenza dei presupposti per il contributo di mantenimento.
L'indicazione della Suprema Corte, per cui “l'onere della prova incombe su chi chiede il mantenimento e tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre
a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018), impone di verificare l'esistenza dei presupposti, anche sotto il profilo della sperequazione reddituale tra le parti.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il marito avrebbe un reddito da lavoro e che la stessa è priva di redditi. Tuttavia, nel corso della stessa udienza presidenziale ha dichiarato di non avere notizie del marito dal settembre 2021. Ciò premesso, nel corso del giudizio non ha dedotto l'esistenza di redditi in capo al marito, né ha fornito Parte_1
altri elementi da cui desumere la reciproca condizione economica;
inoltre, avuto riguardo all'età della ricorrente, non ha rappresentato l'impossibilità oggettiva di trovare un lavoro.
Ne consegue che nessuna statuizione di natura economica va disposta e la richiesta di mantenimento va rigettata.
____
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente, considerato l'esito e la natura del presente giudizio, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in Misterbianco (CT), il
[...] Controparte_1
29.06.1993, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Misterbianco, nell'anno 1993, numero 24, parte I.
- spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Misterbianco per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 09.05.2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12097/2021 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 15.08.1972 (CF: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. VIRZI' LUANA
RICORRENTE
CONTRO NATO A CATANIA IL 18.10.1965 (CF: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 11.03.2024, parte ricorrente concludeva come da verbale.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla pronuncia di separazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Misterbianco (CT), Parte_1 Controparte_1
in data 29.06.1993, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Misterbianco nell'anno
1993, parte I, numero 24.
Per_ Dalla coppia sono nati due figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1
autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 24.09.2021 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal marito, rappresentando che il marito ha da tempo
“assunto comportamenti sempre più ostili nei confronti della moglie accusandola ed aggredendola”; la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico del marito un assegno di mantenimento per sé di € 250,00 mensili.
Non si è costituito in giudizio il resistente cui gli atti sono stati notificati nelle forme di CP_1
cui all'art. 143 c.p.c..
All'udienza presidenziale tenutasi in data 27.09.2022, sentita la sola parte ricorrente ed attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'11.03.2024, la ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo in atti, ed il G.I. ha posto la causa in decisone concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la separazione.
____
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, nonostante la regolarità Controparte_1 delle notifiche del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione udienza e dell'ordinanza presidenziale ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è comparso all'udienza presidenziale, né successivamente si è costituito in giudizio.
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi avanzata da è Parte_1
fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra le parti.
Avuto riguardo alla richiesta di un assegno di mantenimento per la ricorrente, ritiene il Collegio che la stessa non ha fornito indicazioni circa la sussistenza dei presupposti per il contributo di mantenimento.
L'indicazione della Suprema Corte, per cui “l'onere della prova incombe su chi chiede il mantenimento e tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre
a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018), impone di verificare l'esistenza dei presupposti, anche sotto il profilo della sperequazione reddituale tra le parti.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il marito avrebbe un reddito da lavoro e che la stessa è priva di redditi. Tuttavia, nel corso della stessa udienza presidenziale ha dichiarato di non avere notizie del marito dal settembre 2021. Ciò premesso, nel corso del giudizio non ha dedotto l'esistenza di redditi in capo al marito, né ha fornito Parte_1
altri elementi da cui desumere la reciproca condizione economica;
inoltre, avuto riguardo all'età della ricorrente, non ha rappresentato l'impossibilità oggettiva di trovare un lavoro.
Ne consegue che nessuna statuizione di natura economica va disposta e la richiesta di mantenimento va rigettata.
____
Attesa la mancata costituzione in giudizio del resistente, considerato l'esito e la natura del presente giudizio, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio in Misterbianco (CT), il
[...] Controparte_1
29.06.1993, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Misterbianco, nell'anno 1993, numero 24, parte I.
- spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Misterbianco per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 09.05.2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco