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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1833/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 03.12.2024
promossa da:
Parte_1
e con l'avvocato CENNA PAOLO con Parte_1 Parte_1 domicilio eletto in VIA L. GUERRA 3 46100 MANTOVA
- appellante –
contro con l'avvocato FORESTI ENRICO e Controparte_1 con domicilio eletto in VIA G. PASCOLI 16 37053 CEREA
- appellata –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara n. 662/2022 del
30.09.2022
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
1 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 662/2022 il Tribunale di Ferrara definitivamente decidendo nella causa n.
234/2021 R.G. promossa da Parte_1
e n opposizione
[...] Parte_1 Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 5/2021 emesso a favore di Controparte_1
per la somma di € 68.544,26 oltre interessi e spese di monitorio, per fornitura
[...] merce, ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
In sede di opposizione gli ingiunti hanno contestato l'arbitraria applicazione da parte del fornitore del prezzo unitario di 0,47 €/kg all'intera fornitura di kg.140.229,70, deducendo che il prezzo della cessione avrebbe dovuto essere determinato ex post sulla base di fasce di prezzo, a fronte della qualità riscontrata sul prodotto, come da intese raggiunte tra le parti.
Deducevano che il quantitativo di merce doveva comunque essere conteggiato al netto degli scarti, quindi in kg 86.592,68, cui era prevista l'applicazione del prezzo di € 0,34
€/kg. per l'intera fornitura.
Si costituiva l'impresa agricola contestando in relazione alla CP_1 qualità del prodotto, l'esistenza di una quota di qualità “non sufficiente” costituente uno
“scarto” del prodotto, posto che non vi erano parametri di qualità concordati, né la loro natura è stata provata dagli opponenti.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettata l'istanza ex art 649 c.p.c., venivano acquisite prove orali.
La sentenza del Tribunale di Ferrara che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da Parte_1
e che hanno chiesto la
[...] Parte_1 Parte_1
riforma della pronuncia e l'accoglimento dell'opposizione sulla base dei seguenti motivi:
1 - Violazione dell'art. 116 c.p.c. errata valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento all'interpretazione e alla attendibilità della testimonianza resa da
Tes_1
2 2 - di motivazione per omesso completamento della prova testimoniale sui capitoli Tes_2
di prova ammessi,
3- Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. erronea interpretazione delle prove.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 03.12.2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per motivi di priorità logica, va preliminarmente dato atto del superamento del secondo motivo di gravame con cui si lamenta il mancato espletamento nel corso del giudizio di primo grado delle prove richieste dall'odierna appellante, ed ammesse, a seguito del supplemento di istruttoria svolto in seconde cure.
In virtù dell'esaurimento dell'istruttoria, il primo motivo con cui si censura la violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle risultanze istruttorie con particolare riferimento all'interpretazione e alla attendibilità della testimonianza resa da Tes_1
ed il secondo motivo con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.
[...]
115 c.p.c. erronea interpretazione delle prove;
stante la stratta connessione sono trattati congiuntamente.
Lo scrutinio di fondatezza delle odierna doglianze, tiene conto del bilanciamento degli oneri probatori in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui il creditore opposto è tenuto alla prova dell'esistenza del titolo azionato, mentre l'opponente è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o modificativo del diritto di credito.
Punto nodale della controversia è la pattuizione del prezzo unitario, esposto nella fattura azionata in € 0,47/kg per la quantità di kg. 140.229,70.
Il primo giudice ha tratto il fondamento della propria decisione dalla deposizione del teste di cui gli odierni appellanti ne invocano la inattendibilità. Tes_1
In disparte della valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dal teste le Tes_1
ulteriori emergenze istruttorie acquisite in seconde cure hanno tuttavia evidenziato l'avvenuta individuazione tra le parti del prezzo di € 0,47/kg per prodotti di prima categoria, come emerso dalla deposizione del teste (ud. 14.05.2024). Testimone_3
Lo stesso ha indicato anche un criterio di differenziazione a scalare dei prezzi in base alla percentuale di prodotto di prima qualità rispetto allo scarto (“per l'80% era 0,47; dall'80% al 50% di prima categoria era 0,43; dal 50% al 30% era 0,38, e sotto il 30% era 0,34”).
3 Orbene, accertata l'avvenuta concertazione del prezzo unitario per kg in € 0,47, ai fini del decidere occorre individuare quale sia la percentuale di merce di prima categoria facente parte della fornitura.
Sul punto, assume rilievo la circostanza che provvedesse direttamente a ritirare Parte_1
la merce presso il fornitore.
Tali ritiri sono avvenuti nella seconda metà del mese di agosto 2020, come risulta dai
DDT prodotti, la cui iniziale contestazione si è rivelata infondata;
la prima contestazione reperibile in atti è costituita dalla missiva dell'avv. Cenna di data 18.12.2020 in relazione alla fattura n.10 emessa in data 12.11.2020.
Va osservato che in tale missiva , la quantità di prodotto risultato di prima categoria, pari a 6,8%, cui corrisponde l'applicazione della relativa fascia di prezzo di € 0,34/KG, è avvenuta unilateralmente senza contraddittorio tra le parti.
Essa peraltro appare quantomeno tardiva, attesa la peculiarità della merce, soggetta a rapido deterioramento, non essendoci peraltro prova della effettiva comunicazione di volta in volta al sig. delle pesate del prodotto ritirato e dei risultati del controllo CP_1
della qualità.
In disparte della prova circa l'avvenuto accordo sull'applicazione all'intera partita di merce di fasce di prezzo secondo la percentuale di scarto, le emergenze istruttorie non hanno evidenziato un sistema condiviso tra le parti in punto di controllo della qualità del prodotto, né l'avvenuta comunicazione al fornitore da parte dell'opponente degli esiti delle verifiche.
Tale circostanza configura il mancato adempimento da parte dell'ingiunto dell'onere della dimostrazione del fatto modificativo del titolo azionato dal creditore, e pertanto il prezzo di
€ 0,47 /kg è da applicare all'intera fornitura.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va respinto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e Parte_1 Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 662/2022, ogni altra istanza Pt_1
disattesa o assorbita, così dispone:
4 - Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.997,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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