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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/11/2024, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. 3258/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: ata a EL (BI) l'8/2/1967, C.F. con Controparte_1 C.F._1
l'avv. Riccardo RIZZI e nato a [...] il [...], C.F. CP_2
difeso in proprio C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi (e divorzio) sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: “ ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Come sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare. Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge.
Peraltro, atteso che le parti hanno contestualmente formulato anche la domanda di pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. tale domanda ai sensi di legge
è improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di EL, non definitivamente provvedendo: pronuncia la separazione personale di: nata a [...] l'[...], C.F. e Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. uniti in CP_2 C.F._2
matrimonio celebrato in data 16/971995 in EL, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di EL;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di EL di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
dichiara la domanda di divorzio improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di divorzio depositando apposita istanza di fissazione udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate.
Spese al definitivo.
EL, 16 ottobre 2024 Il Presidente est.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: ata a EL (BI) l'8/2/1967, C.F. con Controparte_1 C.F._1
l'avv. Riccardo RIZZI e nato a [...] il [...], C.F. CP_2
difeso in proprio C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi (e divorzio) sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: “ ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Come sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare. Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge.
Peraltro, atteso che le parti hanno contestualmente formulato anche la domanda di pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. tale domanda ai sensi di legge
è improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di EL, non definitivamente provvedendo: pronuncia la separazione personale di: nata a [...] l'[...], C.F. e Controparte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. uniti in CP_2 C.F._2
matrimonio celebrato in data 16/971995 in EL, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di EL;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di EL di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
dichiara la domanda di divorzio improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di divorzio depositando apposita istanza di fissazione udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate.
Spese al definitivo.
EL, 16 ottobre 2024 Il Presidente est.