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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/11/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Ilario Nasso Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1031 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
Parte_1
( , C.F. , P. i.v.a. , in persona del Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_3
in carica “pro tempore”, Dr.ssa , elettivamente domiciliato
[...] Parte_4 in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60 (Avvocatura I.N.A.I.L.) presso l'Avv. Fabrizio Allegrini, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Ilario Antonio Sorace, in virtù di procura generale alle liti rogata per Notar di Catanzaro, in data Per_1
08.02.2022, rep. 47098 racc. n. 17470
appellante
E
, C.F.: , rappresentata e difesa– per mandato in Controparte_1 C.F._1 calce all'atto introduttivo del giudizio– dall' Avv. Gabriella De Seta, presso il cui Studio in Cosenza, alla Via B. Falbo, (già Montevideo) n. 45/A, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Malattia professionale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma sentenza su indicata, rigettare l'avversa domanda di primo grado, toto o per quanto risulterà ragione, perché inammissibile e infondata. spese del grado giudizio appello come legge.>>; per l'appellato: <conclude chiedendo che l'ecc.ma corte d'appello adita, sulla scorta delle superiori motivazioni, rigetti l'appello confermando la sentenza di primo grado. con refusione del compenso professionale presente grado giudizio, oltre iva, CAP e rimborso forfettario delle spese generali, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.>> FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<Con ricorso depositato in data 22/07/2022 ritualmente notificato la sig.ra – CP_1 premesso di aver lavorato come bracciante agricola per diverse aziende della provincia di Cosenza dal 1980 sino al 2015 (negli ultimi anni alle dipendenze della
[...]
e del Sig. di Santa Sofia D'Epiro) Controparte_2 Persona_2
– lamentava l'insorgenza di una serie di patologie degenerative dell'apparato osteo- articolare costituiti da: spondilo disco artrosi osteofitosica diffusa del rachide con erniazioni plurime del tratto lombare e cervicale con sciatalgia cronica nei territorio di LS-S1; sindrome da impingment bilaterale delle spalle, prevalente a dx, da coinvolgimento delle cuffie dei rotatori, pertendinosi e degenerazione de capi articolari;
dito a scatto a dx (rlzoartrosi) con iniziali deformazioni delle M-F ed IF(bilaterali) e calo forza prensile;
coxo-artrosi bilaterale con osteite delle sacro iliache e della sinfisi pubica. Allegava di aver denunciato la suddetta patologia all' il quale non riconosceva Pt_2
l'origine professionale della patologia. Dopo aver proposto opposizione avverso le determinazioni dell'Istituto, agiva in questa sede per l'accertamento della natura professionale delle patologie denunciate nella misura del 40% (o nella diversa misura accertata in corso di causa) e per ottenere la conseguente condanna dell' alla Pt_2 liquidazione del relativo danno biologico oltre al pagamento di tutti gli accessori di legge e con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si costituiva in giudizio l' Pt_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda giudiziale con riferimento alle patologie di origine professionale già riconosciute dall' nella misura del 12%, Pt_2 nonché l'improponibilità della domanda giudiziale con riferimento alle patologie non previamente denunciate all'ente resistente. Nel merito, eccepiva la carenza della presunzione legale di origine professionale delle malattie denunciate nonché la carenza, sotto il profilo causale, del legame fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e l'insorgenza delle patologie allegate in sede giudiziale. Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto>>.
§3 Il tribunale, assunto l'interrogatorio formale della ricorrente, sentiti i testi, disposta ed espletata CTU medico-legale, <<…dichiara che parte ricorrente ha subìto un danno biologico in conseguenza delle malattie professionali indicate in motivazione nella misura pari al 12%. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita di cui all'art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000 commisurata al grado di invalidità pari al 22% con decorrenza dal 5.7.2021, e, per l'effetto, condanna l' a Pt_2
Pag. 2 di 6 costituire, in favore del ricorrente, la rendita di cui all'art. 13, co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000 commisurata al grado di inabilità pari al 22% con decorrenza dal 5.7.2021 decurtato quanto già erogato dal 5.7.2021 a titolo di indennizzo in capitale per la precedente patologia determinante un danno biologico pari al 12% e con corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.697,00,00 oltre IVA, Pt_2
CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi. Condanna l' al pagamento Pt_2 delle spese di CTU che liquida come da separato decreto>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dall' che ne lamenta l'erroneità, in punto di Pt_2 valutazione delle prove testimoniali, avendo i testi riferito, a bene vedere, circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, per un lasso temporale limitato (per due annualità il primo e per altre due annualità il secondo) e avendo comunque la stessa interessata puntualizzato, in sede di interrogatorio formale, che l'attività di bracciante agricola è stata da lei svolta solo in via occasionale;
critica poi le conclusioni cui è pervenuto il ctu medico-legale, fatte proprie dal Tribunale, ché, a fronte di una malattia non tabellata e ad origine multifattoriale, ha motivato in maniera del tutto incoerente sul nesso causale.
Costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 28 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Orbene, la disamina delle prove orali raccolte in primo grado non consente di condividere l'impostazione difensiva dell'ente previdenziale.
In prima battuta, osserva il Collegio che non risponde al vero l'affermazione secondo cui la ricorrente in sede di interrogatorio formale avrebbe riferito di avere lavorato come bracciante in maniera occasionale: in realtà ella ha detto che era bracciante agricola stagionale e ha confermato, alla stregua di quanto emerge dall'estratto contributivo, di avere reso l'attività di bracciante agricola stagionale dal 1980 al 2015.
In seconda battuta, è vero che le dichiarazioni dei testi sulle mansioni svolte riguardano solo alcuni anni (comunque almeno quelli più recenti), ma, in ogni caso, l'esperto nominato dal Tribunale ha valorizzato le risultanze del già menzionato estratto contributivo da cui emerge il numero di anni complessivo e le giornate lavorative svolte ogni anno – ossia, in definitiva, che l'attività di bracciante è stata svolta in modo non occasionale e in maniera continuativa.
Pag. 3 di 6 §5.2
D'altro canto, circa il nesso causale, il ctu ha sottolineato che l'attività di bracciante comporta movimenti ripetuti con mantenimento di posture incongrue e notevole impegno di forza.
In particolare, il consulente medico nominato in primo grado ha accertato che la sig.ra è affetta da “1) Coxartrosi bilaterale con osteite delle sacro-iliache e della sinfisi CP_1 pubica con sindrome algica e disfunzionale secondaria - 2) Sindrome da sovraccarico meccanico delle spalle in soggetto con artrosi acromion-claveare e omartrosi bilaterale con tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori”, rispetto alle quali l'attività lavorativa ha svolto un fattore concausale efficiente e determinante non solo nella manifestazione dell'esordio, ma anche nel condizionarne l'evoluzione.
Del resto, in tema di accertamento del nesso causale tra malattia professionale e attività lavorativa, la Corte di Cassazione ha chiarito che <Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (Nella specie, la S.C., nel riaffermare il detto principio, ha cassato la sentenza di merito che, con giudizio probabilistico, aveva ritenuto il tabagismo prevalente in punto di efficacia causale della malattia neoplastica polmonare, senza dare rilievo alla esposizione lavorativa ai fumi di fonderia di fusione dell'acciaio)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6105 del 26/03/2015).
Nel caso di specie, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, il perito, valorizzando le risultanze delle deposizioni testimoniali e della documentazione in atti al fine di caratterizzare le mansioni e l'ambiente lavorativo tipico della sig.ra CP_1 evidenzia che: <Ai sensi dell'Art.10 Comma 3 del D.L. 38/2000 con D.M. del 09/04/2008 sono state approvate le nuove Tabelle delle Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura che hanno sostituito le tabelle di cui al D.P.R. n.336/1994 (circolare 47/2008). Sono state inserite le patologie muscolo-scheletriche che sono Pt_2 malattie causate da sollecitazioni biomeccaniche a seguito di movimenti ripetuti e/o posture incongrue. Il riconoscimento di malattia professionale è subordinato al fatto che l'attività lavorativa venga svolta in maniera non occasionale, ma continuativa. Inoltre, occorre che debba essere dimostrata una causa che agisca in maniera lenta e progressiva nell'esercizio professionale con azione lesiva nel tempo, unitamente a un'efficace azione fisiopatologica sia della lavorazione che l'assicurato svolge che dell'ambiente interno e/o esterno in cui il lavoratore espleta la stessa attività. Si ritiene
Pag. 4 di 6 che nel caso in esame siano soddisfatti i criteri per il riconoscimento della malattia professionale>>.
§5.3
Del resto, è noto che <Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condiviso le conclusioni del ctu in ordine all'esistenza del nesso causale tra la epatopatopatia di tipo C dalla quale era affetta l'attrice e le trasfusioni di sangue subite, ritenendo che le contestazioni del ricorrente, relative al fatto che già in precedenza l'attrice era affetta da epatite di tipo b, non spiegavano come la presenza della diversa affezione avrebbe potuto interrompere il nesso causale tra le trasfusioni e l'epatite di tipo C)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004).
§6
Le censure sollevate dall in quanto già superate dalle esaurienti considerazioni del Pt_2 ctu nominato in primo grado, sono da reputare per ciò stesso generiche, frutto di mero dissenso diagnostico, in quanto riproposte senza alcuna argomentazione critica circa le valutazioni in precedenza da questi espresse.
§7
Di conseguenza, si impone il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_2 in data 3 ottobre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1696/24, resa in data 27 settembre 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
Pag. 5 di 6 2. condanna l' alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in Pt_2 complessivi euro 2906,00, oltre accessori come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 6 di 6
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Ilario Nasso Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1031 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
Parte_1
( , C.F. , P. i.v.a. , in persona del Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_3
in carica “pro tempore”, Dr.ssa , elettivamente domiciliato
[...] Parte_4 in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60 (Avvocatura I.N.A.I.L.) presso l'Avv. Fabrizio Allegrini, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Ilario Antonio Sorace, in virtù di procura generale alle liti rogata per Notar di Catanzaro, in data Per_1
08.02.2022, rep. 47098 racc. n. 17470
appellante
E
, C.F.: , rappresentata e difesa– per mandato in Controparte_1 C.F._1 calce all'atto introduttivo del giudizio– dall' Avv. Gabriella De Seta, presso il cui Studio in Cosenza, alla Via B. Falbo, (già Montevideo) n. 45/A, è elettivamente domiciliata appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Malattia professionale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma sentenza su indicata, rigettare l'avversa domanda di primo grado, toto o per quanto risulterà ragione, perché inammissibile e infondata. spese del grado giudizio appello come legge.>>; per l'appellato: <conclude chiedendo che l'ecc.ma corte d'appello adita, sulla scorta delle superiori motivazioni, rigetti l'appello confermando la sentenza di primo grado. con refusione del compenso professionale presente grado giudizio, oltre iva, CAP e rimborso forfettario delle spese generali, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.>> FATTO E DIRITTO
§1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata:
<Con ricorso depositato in data 22/07/2022 ritualmente notificato la sig.ra – CP_1 premesso di aver lavorato come bracciante agricola per diverse aziende della provincia di Cosenza dal 1980 sino al 2015 (negli ultimi anni alle dipendenze della
[...]
e del Sig. di Santa Sofia D'Epiro) Controparte_2 Persona_2
– lamentava l'insorgenza di una serie di patologie degenerative dell'apparato osteo- articolare costituiti da: spondilo disco artrosi osteofitosica diffusa del rachide con erniazioni plurime del tratto lombare e cervicale con sciatalgia cronica nei territorio di LS-S1; sindrome da impingment bilaterale delle spalle, prevalente a dx, da coinvolgimento delle cuffie dei rotatori, pertendinosi e degenerazione de capi articolari;
dito a scatto a dx (rlzoartrosi) con iniziali deformazioni delle M-F ed IF(bilaterali) e calo forza prensile;
coxo-artrosi bilaterale con osteite delle sacro iliache e della sinfisi pubica. Allegava di aver denunciato la suddetta patologia all' il quale non riconosceva Pt_2
l'origine professionale della patologia. Dopo aver proposto opposizione avverso le determinazioni dell'Istituto, agiva in questa sede per l'accertamento della natura professionale delle patologie denunciate nella misura del 40% (o nella diversa misura accertata in corso di causa) e per ottenere la conseguente condanna dell' alla Pt_2 liquidazione del relativo danno biologico oltre al pagamento di tutti gli accessori di legge e con vittoria di spese e competenze del giudizio. Si costituiva in giudizio l' Pt_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda giudiziale con riferimento alle patologie di origine professionale già riconosciute dall' nella misura del 12%, Pt_2 nonché l'improponibilità della domanda giudiziale con riferimento alle patologie non previamente denunciate all'ente resistente. Nel merito, eccepiva la carenza della presunzione legale di origine professionale delle malattie denunciate nonché la carenza, sotto il profilo causale, del legame fra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e l'insorgenza delle patologie allegate in sede giudiziale. Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto>>.
§3 Il tribunale, assunto l'interrogatorio formale della ricorrente, sentiti i testi, disposta ed espletata CTU medico-legale, <<…dichiara che parte ricorrente ha subìto un danno biologico in conseguenza delle malattie professionali indicate in motivazione nella misura pari al 12%. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla costituzione della rendita di cui all'art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000 commisurata al grado di invalidità pari al 22% con decorrenza dal 5.7.2021, e, per l'effetto, condanna l' a Pt_2
Pag. 2 di 6 costituire, in favore del ricorrente, la rendita di cui all'art. 13, co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 38/2000 commisurata al grado di inabilità pari al 22% con decorrenza dal 5.7.2021 decurtato quanto già erogato dal 5.7.2021 a titolo di indennizzo in capitale per la precedente patologia determinante un danno biologico pari al 12% e con corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.697,00,00 oltre IVA, Pt_2
CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi. Condanna l' al pagamento Pt_2 delle spese di CTU che liquida come da separato decreto>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dall' che ne lamenta l'erroneità, in punto di Pt_2 valutazione delle prove testimoniali, avendo i testi riferito, a bene vedere, circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, per un lasso temporale limitato (per due annualità il primo e per altre due annualità il secondo) e avendo comunque la stessa interessata puntualizzato, in sede di interrogatorio formale, che l'attività di bracciante agricola è stata da lei svolta solo in via occasionale;
critica poi le conclusioni cui è pervenuto il ctu medico-legale, fatte proprie dal Tribunale, ché, a fronte di una malattia non tabellata e ad origine multifattoriale, ha motivato in maniera del tutto incoerente sul nesso causale.
Costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 28 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Orbene, la disamina delle prove orali raccolte in primo grado non consente di condividere l'impostazione difensiva dell'ente previdenziale.
In prima battuta, osserva il Collegio che non risponde al vero l'affermazione secondo cui la ricorrente in sede di interrogatorio formale avrebbe riferito di avere lavorato come bracciante in maniera occasionale: in realtà ella ha detto che era bracciante agricola stagionale e ha confermato, alla stregua di quanto emerge dall'estratto contributivo, di avere reso l'attività di bracciante agricola stagionale dal 1980 al 2015.
In seconda battuta, è vero che le dichiarazioni dei testi sulle mansioni svolte riguardano solo alcuni anni (comunque almeno quelli più recenti), ma, in ogni caso, l'esperto nominato dal Tribunale ha valorizzato le risultanze del già menzionato estratto contributivo da cui emerge il numero di anni complessivo e le giornate lavorative svolte ogni anno – ossia, in definitiva, che l'attività di bracciante è stata svolta in modo non occasionale e in maniera continuativa.
Pag. 3 di 6 §5.2
D'altro canto, circa il nesso causale, il ctu ha sottolineato che l'attività di bracciante comporta movimenti ripetuti con mantenimento di posture incongrue e notevole impegno di forza.
In particolare, il consulente medico nominato in primo grado ha accertato che la sig.ra è affetta da “1) Coxartrosi bilaterale con osteite delle sacro-iliache e della sinfisi CP_1 pubica con sindrome algica e disfunzionale secondaria - 2) Sindrome da sovraccarico meccanico delle spalle in soggetto con artrosi acromion-claveare e omartrosi bilaterale con tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori”, rispetto alle quali l'attività lavorativa ha svolto un fattore concausale efficiente e determinante non solo nella manifestazione dell'esordio, ma anche nel condizionarne l'evoluzione.
Del resto, in tema di accertamento del nesso causale tra malattia professionale e attività lavorativa, la Corte di Cassazione ha chiarito che <Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è regolato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, a determinare l'evento, sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (Nella specie, la S.C., nel riaffermare il detto principio, ha cassato la sentenza di merito che, con giudizio probabilistico, aveva ritenuto il tabagismo prevalente in punto di efficacia causale della malattia neoplastica polmonare, senza dare rilievo alla esposizione lavorativa ai fumi di fonderia di fusione dell'acciaio)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6105 del 26/03/2015).
Nel caso di specie, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, il perito, valorizzando le risultanze delle deposizioni testimoniali e della documentazione in atti al fine di caratterizzare le mansioni e l'ambiente lavorativo tipico della sig.ra CP_1 evidenzia che: <Ai sensi dell'Art.10 Comma 3 del D.L. 38/2000 con D.M. del 09/04/2008 sono state approvate le nuove Tabelle delle Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura che hanno sostituito le tabelle di cui al D.P.R. n.336/1994 (circolare 47/2008). Sono state inserite le patologie muscolo-scheletriche che sono Pt_2 malattie causate da sollecitazioni biomeccaniche a seguito di movimenti ripetuti e/o posture incongrue. Il riconoscimento di malattia professionale è subordinato al fatto che l'attività lavorativa venga svolta in maniera non occasionale, ma continuativa. Inoltre, occorre che debba essere dimostrata una causa che agisca in maniera lenta e progressiva nell'esercizio professionale con azione lesiva nel tempo, unitamente a un'efficace azione fisiopatologica sia della lavorazione che l'assicurato svolge che dell'ambiente interno e/o esterno in cui il lavoratore espleta la stessa attività. Si ritiene
Pag. 4 di 6 che nel caso in esame siano soddisfatti i criteri per il riconoscimento della malattia professionale>>.
§5.3
Del resto, è noto che <Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condiviso le conclusioni del ctu in ordine all'esistenza del nesso causale tra la epatopatopatia di tipo C dalla quale era affetta l'attrice e le trasfusioni di sangue subite, ritenendo che le contestazioni del ricorrente, relative al fatto che già in precedenza l'attrice era affetta da epatite di tipo b, non spiegavano come la presenza della diversa affezione avrebbe potuto interrompere il nesso causale tra le trasfusioni e l'epatite di tipo C)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004).
§6
Le censure sollevate dall in quanto già superate dalle esaurienti considerazioni del Pt_2 ctu nominato in primo grado, sono da reputare per ciò stesso generiche, frutto di mero dissenso diagnostico, in quanto riproposte senza alcuna argomentazione critica circa le valutazioni in precedenza da questi espresse.
§7
Di conseguenza, si impone il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_2 in data 3 ottobre 2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1696/24, resa in data 27 settembre 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
Pag. 5 di 6 2. condanna l' alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in Pt_2 complessivi euro 2906,00, oltre accessori come per legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13 Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
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