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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24664/2023
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dalle magistrate:
Dott.ssa Manuela Comodi Presidente Dott.ssa Emanuela Rossi Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, iscritto come in epigrafe, promosso da:
Parte_1 SENEGAL) il 5.08.1977, rappresentato e difeso dall'Avvocato Dario De Vincentis del Foro di Benevento – presso il cui studio in Telese Terme (BN), alla Via Roma, n. 233/A risulta elettivamente domiciliato – in forza di procura in atti
ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Questura di Milano, rappresentato e Controparte_1 Stato, presso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1) In fatto. In data 11.10.2022 la persona ricorrente ha richiesto al competente Questore il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 4.04.2023, notificato il 25.05.2023, il Questore di Milano ha emesso un provvedimento negativo, sulla base delle seguenti valutazioni: “Vista l'istanza presentata in data 11/10/2022 dal cittadino straniero Pt_1
, nato il [...] in [...], volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sp
[...] art. 19 co.
1.2 d.lgs. n. 286/1998, introdotto con d.l. n. 130/2020, convertito con legge n. 1737/2020;
considerato che
l'autorizzazione al soggiorno richiesto dallo straniero è subordinata al parere favorevole da parte della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano;
dato atto che la Commissione di cui al punto precedente ha espresso, in data 15/02/2023, parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in quanto non ha
1 riscontrato nei confronti dello straniero la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1 del Dlgs n.286/98 e ss. mm., in particolare l'ipotesi non rientra tra quelle disciplinate dall'art. 8 CEDU;
preso atto che, in base alla disciplina vigente, i poteri del Questore, in sede di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, si configurano come attuazione della valutazione formulata dalle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, individuate dal legislatore quali soggetti deputati a valutare le esigenze di tutela dei diritti umani ed il cui parere possiede natura obbligatoria e vincolate”. Con ricorso tempestivamente depositato in data 26.06.2023, la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare il diritto della stessa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La parte convenuta (di seguito p.c.) – costituitasi il 2.01.2024 per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano – ha evidenziato: “Si evidenzia che il ricorrente si trova in Italia dal 2017 e la domanda di protezione internazionale presentata al momento del suo ingresso sul T.N. è stata rigettata, decisione confermata anche dall'Autorità Giudiziaria;
ne consegue che profili quali la situazione di criticità del Paese di provenienza o le motivazioni personali che hanno indotto l'istante a lasciarlo sono già state valutate in quella sede e ritenute inidonee a garantirgli la protezione richiesta, tra le quali era ricompresa anche la cd protezione umanitaria, i cui presupposti finiscono per coincidere con quelli della protezione speciale. La normativa in materia appare chiara nel richiedere che l'istante corra il rischio di trovarsi discriminato per motivi etnici, razziali, di sesso, religione ecc o comunque sottoposto a trattamenti disumani e degradanti o torture, il tutto da riferirsi alla specifica e attuale situazione concreta del richiedente, ovvero versi in una particolare condizione di vulnerabilità personale tale che il rimpatrio possa provocargli un grave pregiudizio;
mentre non vale a garantire la protezione la mera integrazione sociale;
aspetto che comunque viene valutato da parte delle Commissioni Territoriali ai fini dell'emissione del prescritto parere. Nell'esaminare la domanda del richiedente la Commissione non ha rilevato alcuna situazione di particolare vulnerabilità nei termini enunciati e tale da rilevare normativamente per la concessione della protezione speciale e, quanto al prospettato radicamento sul T.N., la Commissione, che pure ne ha tenuto conto, ha ritenuto che l'istante non avesse raggiunto un sufficiente grado di integrazione sociale e lavorativa nel nostro Paese. Sulla base di quanto emerso in sede di esame della domanda da parte della Commissione si deve infatti rilevare quanto segue: pur trovandosi sul T.N. da diversi anni il ricorrente non è riuscito a costituire una adeguata rete sociale e non ha costruito particolari legami famigliari, risultava inoltre privo di una occupazione lavorativa e non ha dimostrato una adeguata conoscenza della lingua italiana Si aggiunga che dalla consultazione della banca dati SDI si rilevano i seguenti risulta essere stato deferito all' n data 26/11/2018 per le ipotesi di reato di cui all'art.651 c.p. ed art. 6 comma 3 D. CP_2 Lgs. 286/1998 da personale dell'Uffi partimentale Polizia Ferroviaria di Milano Centrale. Si ritiene dunque che la valutazione espressa dalla P.A. sia del tutto condivisibile e meritevole di conferma.”. La p.c. ha concluso richiedendo che fosse emessa una pronuncia di rigetto della domanda della persona ricorrente e, dunque, che fosse respinto il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. In data 6.12.2024 la difesa della persona ricorrente ha provveduto al deposito di ulteriore documentazione afferente all'inserimento socio-lavorativo della medesima sul territorio nazionale. Il 13.01.2025 è stata accolta l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. Con decreto del 7.03.2025 la Giudice designata ha fissato udienza ex art.127-ter c.p.c. Il 18.03.2025 la difesa della persona ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione afferente all'inserimento socio-lavorativo della stessa sul territorio nazionale. Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.05.2025 la difesa ha insistito nelle conclusioni come svolte in sede di ricorso. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 14.05.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la medesima disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente – che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero sia il 11.03.2023. Pare opportuno, dunque, procedere ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso di cui trattasi. Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 173 del 2020 che, per ciò che rileva in questa sede, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del T.U.I., ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario della norma e poi eliminato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modifiche nella Legge n. 132 del 2018. Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.L. 130/2020 ha modificato profondamente il contenuto dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I., così riformulandolo: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche
2 dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. L'analisi della lettera della norma consente di rilevare che, da un lato, trova esplicitazione il divieto di espulsione (già previsto qualora esistessero fondati motivi di ritenere che la persona straniera rischiasse di essere sottoposta a tortura) della persona straniera anche nei casi in cui rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti;
dall'altro lato, il divieto di espulsione della persona straniera – e, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, ex art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 – si estende anche all'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa, fatti salvi i casi in cui esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto delle persone rifugiate e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce dell'insegnamento fornito in merito dalla Suprema Corte, la protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, nell'interpretazione che di tale forma di protezione è stata nel tempo fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, R.M.M.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17130 del 14 agosto 2020, S.O.; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3705 del 12 febbraio 2021, M.A.M.). Inoltre, la disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 del D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. L'applicazione retroattiva – alle cause pendenti – della normativa in questione trova conferma nelle pronunce della Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, A.A.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14865 del 29 maggio 2023, C.M.). Sulla scorta di quanto sinteticamente sopra riportato, essendo stata l'istanza al Questore presentata in data 11.10.2022, devesi affermare che la disciplina normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie è quella previgente alla modifica abrogativa da ultimo apportata con il D.L. 20/2023, ossia la formulazione dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I. come vigente dal 20.12.2020 al 10.03.2023, giacché, da un lato, a norma del succitato art. 15 del D.L. 130/2020, la disciplina introdotta nel 2020 ha efficacia per tutte le domande pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale al momento della sua introduzione;
dall'altro lato, la disciplina più recente troverà applicazione solo per la domande introdotte in sede amministrativa dopo il 10 marzo 2023. Inoltre, nel merito, il vaglio dell'interprete avrà ad oggetto le condizioni di vita privata e familiare della persona richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Svolte tali opportune premesse, il Collegio, esaminate le evidenze disponibili, ritiene di accogliere il proposto ricorso. Difatti, la documentazione prodotta fonda una valutazione di piena integrazione della persona ricorrente sotto tutti i profili. Nel dettaglio:
- la persona ricorrente è giunta in Italia il 13.03.2017 (cfr. permesso di soggiorno, doc. 4 allegato alla nota di deposito del 6.12.2024);
- sotto il profilo abitativo, la persona ricorrente risiede presso un immobile sito in Milano (MI), alla Via Pentoli Gaudenzio n. 28/6 (cfr. carta d'identità, doc. 8 allegato alla nota di deposito del 6.12.2024);
- con riguardo ai legami familiari/affettivi, la difesa ha riferito – con deduzione non contrastata da controparte
– che la stessa convive in Italia con sua moglie (cfr. certificato di matrimonio, doc. 7 allegato alla nota di deposito del 6.12.2024 e docc. 7, 10, 12 allegati alla memoria integrativa depositata il 6.05.2025);
3 - per quanto concerne la condizione lavorativa, dalla documentazione acquisita emerge che la persona ricorrente ha lavorato in forma ufficiale e continuativa dal 4.04.2022 all'attualità con un rapporto di lavoro poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal mese di dicembre 2023 (cfr. contratti 2021, 2022, proroghe, trasformazione a tempo indeterminato, modello 730 2022, buste paga 2024, 2025, CU 2023, docc. 5, 6, 7 allegati al ricorso, docc. 1, 2, 3 allegati alla nota di deposito del 6.12.2024, docc. 1, 2, 3, 9 allegati alla memoria integrativa depositata il 6.05.2025);
- con riferimento all'integrazione linguistica, poi, è in atti un attestato di conoscenza della lingua italiana, livello A1, conseguito in data 21.06.2018 (doc. 5 allegato alla memoria integrativa depositata il 6.05.2025);
- per altro verso, sono stati depositati alcuni certificati relativi ad alcuni corsi di formazione svolti dalla persona ricorrente (cfr. docc. 3, 4 allegati al ricorso, doc. 6 allegato alla nota di deposito del 6.12.2024 e doc. 6 allegato alla memoria integrativa depositata il 6.05.2025). Appare chiaro, allora, che un eventuale allontanamento della persona ricorrente determinerebbe la violazione del suo diritto alla tutela della vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19 comma 1.1. del T.U.I., non può che riconoscersi alla persona ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32 comma 3 del D. Lgs 25/2018.
3) Circa le spese di lite. Considerato che il Tribunale è pervenuto al riconoscimento della protezione speciale valorizzando circostanze di fatto inerenti alla condizione socio-lavorativa della persona ricorrente sopravvenute o, comunque, consolidatesi successivamente all'introduzione del ricorso, sussistono gravi motivi – ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19.04.2018 –, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Non si procede alla liquidazione dei compensi in favore dell'Avvocato della persona ricorrente, non avendo ella mai richiesto l'ammissione al beneficio del p.s.s.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da , nato a [...] il [...] avverso il Parte_1 provvedimento emesso dal Questore di Mil 023 e notificato il 25.05.2023 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della persona ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.05.2025. La Presidente - Dott.ssa Manuela Comodi
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
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TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dalle magistrate:
Dott.ssa Manuela Comodi Presidente Dott.ssa Emanuela Rossi Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, iscritto come in epigrafe, promosso da:
Parte_1 SENEGAL) il 5.08.1977, rappresentato e difeso dall'Avvocato Dario De Vincentis del Foro di Benevento – presso il cui studio in Telese Terme (BN), alla Via Roma, n. 233/A risulta elettivamente domiciliato – in forza di procura in atti
ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Questura di Milano, rappresentato e Controparte_1 Stato, presso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1) In fatto. In data 11.10.2022 la persona ricorrente ha richiesto al competente Questore il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 4.04.2023, notificato il 25.05.2023, il Questore di Milano ha emesso un provvedimento negativo, sulla base delle seguenti valutazioni: “Vista l'istanza presentata in data 11/10/2022 dal cittadino straniero Pt_1
, nato il [...] in [...], volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sp
[...] art. 19 co.
1.2 d.lgs. n. 286/1998, introdotto con d.l. n. 130/2020, convertito con legge n. 1737/2020;
considerato che
l'autorizzazione al soggiorno richiesto dallo straniero è subordinata al parere favorevole da parte della competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano;
dato atto che la Commissione di cui al punto precedente ha espresso, in data 15/02/2023, parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale in quanto non ha
1 riscontrato nei confronti dello straniero la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1 e 1.1 del Dlgs n.286/98 e ss. mm., in particolare l'ipotesi non rientra tra quelle disciplinate dall'art. 8 CEDU;
preso atto che, in base alla disciplina vigente, i poteri del Questore, in sede di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, si configurano come attuazione della valutazione formulata dalle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, individuate dal legislatore quali soggetti deputati a valutare le esigenze di tutela dei diritti umani ed il cui parere possiede natura obbligatoria e vincolate”. Con ricorso tempestivamente depositato in data 26.06.2023, la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale di accertare il diritto della stessa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La parte convenuta (di seguito p.c.) – costituitasi il 2.01.2024 per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano – ha evidenziato: “Si evidenzia che il ricorrente si trova in Italia dal 2017 e la domanda di protezione internazionale presentata al momento del suo ingresso sul T.N. è stata rigettata, decisione confermata anche dall'Autorità Giudiziaria;
ne consegue che profili quali la situazione di criticità del Paese di provenienza o le motivazioni personali che hanno indotto l'istante a lasciarlo sono già state valutate in quella sede e ritenute inidonee a garantirgli la protezione richiesta, tra le quali era ricompresa anche la cd protezione umanitaria, i cui presupposti finiscono per coincidere con quelli della protezione speciale. La normativa in materia appare chiara nel richiedere che l'istante corra il rischio di trovarsi discriminato per motivi etnici, razziali, di sesso, religione ecc o comunque sottoposto a trattamenti disumani e degradanti o torture, il tutto da riferirsi alla specifica e attuale situazione concreta del richiedente, ovvero versi in una particolare condizione di vulnerabilità personale tale che il rimpatrio possa provocargli un grave pregiudizio;
mentre non vale a garantire la protezione la mera integrazione sociale;
aspetto che comunque viene valutato da parte delle Commissioni Territoriali ai fini dell'emissione del prescritto parere. Nell'esaminare la domanda del richiedente la Commissione non ha rilevato alcuna situazione di particolare vulnerabilità nei termini enunciati e tale da rilevare normativamente per la concessione della protezione speciale e, quanto al prospettato radicamento sul T.N., la Commissione, che pure ne ha tenuto conto, ha ritenuto che l'istante non avesse raggiunto un sufficiente grado di integrazione sociale e lavorativa nel nostro Paese. Sulla base di quanto emerso in sede di esame della domanda da parte della Commissione si deve infatti rilevare quanto segue: pur trovandosi sul T.N. da diversi anni il ricorrente non è riuscito a costituire una adeguata rete sociale e non ha costruito particolari legami famigliari, risultava inoltre privo di una occupazione lavorativa e non ha dimostrato una adeguata conoscenza della lingua italiana Si aggiunga che dalla consultazione della banca dati SDI si rilevano i seguenti risulta essere stato deferito all' n data 26/11/2018 per le ipotesi di reato di cui all'art.651 c.p. ed art. 6 comma 3 D. CP_2 Lgs. 286/1998 da personale dell'Uffi partimentale Polizia Ferroviaria di Milano Centrale. Si ritiene dunque che la valutazione espressa dalla P.A. sia del tutto condivisibile e meritevole di conferma.”. La p.c. ha concluso richiedendo che fosse emessa una pronuncia di rigetto della domanda della persona ricorrente e, dunque, che fosse respinto il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. In data 6.12.2024 la difesa della persona ricorrente ha provveduto al deposito di ulteriore documentazione afferente all'inserimento socio-lavorativo della medesima sul territorio nazionale. Il 13.01.2025 è stata accolta l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. Con decreto del 7.03.2025 la Giudice designata ha fissato udienza ex art.127-ter c.p.c. Il 18.03.2025 la difesa della persona ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione afferente all'inserimento socio-lavorativo della stessa sul territorio nazionale. Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.05.2025 la difesa ha insistito nelle conclusioni come svolte in sede di ricorso. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 14.05.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la medesima disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente – che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero sia il 11.03.2023. Pare opportuno, dunque, procedere ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso di cui trattasi. Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 173 del 2020 che, per ciò che rileva in questa sede, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del T.U.I., ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario della norma e poi eliminato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modifiche nella Legge n. 132 del 2018. Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.L. 130/2020 ha modificato profondamente il contenuto dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I., così riformulandolo: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche
2 dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. L'analisi della lettera della norma consente di rilevare che, da un lato, trova esplicitazione il divieto di espulsione (già previsto qualora esistessero fondati motivi di ritenere che la persona straniera rischiasse di essere sottoposta a tortura) della persona straniera anche nei casi in cui rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti;
dall'altro lato, il divieto di espulsione della persona straniera – e, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, ex art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 – si estende anche all'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa, fatti salvi i casi in cui esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto delle persone rifugiate e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce dell'insegnamento fornito in merito dalla Suprema Corte, la protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, nell'interpretazione che di tale forma di protezione è stata nel tempo fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, R.M.M.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17130 del 14 agosto 2020, S.O.; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3705 del 12 febbraio 2021, M.A.M.). Inoltre, la disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 del D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. L'applicazione retroattiva – alle cause pendenti – della normativa in questione trova conferma nelle pronunce della Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, A.A.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14865 del 29 maggio 2023, C.M.). Sulla scorta di quanto sinteticamente sopra riportato, essendo stata l'istanza al Questore presentata in data 11.10.2022, devesi affermare che la disciplina normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie è quella previgente alla modifica abrogativa da ultimo apportata con il D.L. 20/2023, ossia la formulazione dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I. come vigente dal 20.12.2020 al 10.03.2023, giacché, da un lato, a norma del succitato art. 15 del D.L. 130/2020, la disciplina introdotta nel 2020 ha efficacia per tutte le domande pendenti in sede amministrativa o giurisdizionale al momento della sua introduzione;
dall'altro lato, la disciplina più recente troverà applicazione solo per la domande introdotte in sede amministrativa dopo il 10 marzo 2023. Inoltre, nel merito, il vaglio dell'interprete avrà ad oggetto le condizioni di vita privata e familiare della persona richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Svolte tali opportune premesse, il Collegio, esaminate le evidenze disponibili, ritiene di accogliere il proposto ricorso. Difatti, la documentazione prodotta fonda una valutazione di piena integrazione della persona ricorrente sotto tutti i profili. Nel dettaglio:
- la persona ricorrente è giunta in Italia il 13.03.2017 (cfr. permesso di soggiorno, doc. 4 allegato alla nota di deposito del 6.12.2024);
- sotto il profilo abitativo, la persona ricorrente risiede presso un immobile sito in Milano (MI), alla Via Pentoli Gaudenzio n. 28/6 (cfr. carta d'identità, doc. 8 allegato alla nota di deposito del 6.12.2024);
- con riguardo ai legami familiari/affettivi, la difesa ha riferito – con deduzione non contrastata da controparte
– che la stessa convive in Italia con sua moglie (cfr. certificato di matrimonio, doc. 7 allegato alla nota di deposito del 6.12.2024 e docc. 7, 10, 12 allegati alla memoria integrativa depositata il 6.05.2025);
3 - per quanto concerne la condizione lavorativa, dalla documentazione acquisita emerge che la persona ricorrente ha lavorato in forma ufficiale e continuativa dal 4.04.2022 all'attualità con un rapporto di lavoro poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal mese di dicembre 2023 (cfr. contratti 2021, 2022, proroghe, trasformazione a tempo indeterminato, modello 730 2022, buste paga 2024, 2025, CU 2023, docc. 5, 6, 7 allegati al ricorso, docc. 1, 2, 3 allegati alla nota di deposito del 6.12.2024, docc. 1, 2, 3, 9 allegati alla memoria integrativa depositata il 6.05.2025);
- con riferimento all'integrazione linguistica, poi, è in atti un attestato di conoscenza della lingua italiana, livello A1, conseguito in data 21.06.2018 (doc. 5 allegato alla memoria integrativa depositata il 6.05.2025);
- per altro verso, sono stati depositati alcuni certificati relativi ad alcuni corsi di formazione svolti dalla persona ricorrente (cfr. docc. 3, 4 allegati al ricorso, doc. 6 allegato alla nota di deposito del 6.12.2024 e doc. 6 allegato alla memoria integrativa depositata il 6.05.2025). Appare chiaro, allora, che un eventuale allontanamento della persona ricorrente determinerebbe la violazione del suo diritto alla tutela della vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19 comma 1.1. del T.U.I., non può che riconoscersi alla persona ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32 comma 3 del D. Lgs 25/2018.
3) Circa le spese di lite. Considerato che il Tribunale è pervenuto al riconoscimento della protezione speciale valorizzando circostanze di fatto inerenti alla condizione socio-lavorativa della persona ricorrente sopravvenute o, comunque, consolidatesi successivamente all'introduzione del ricorso, sussistono gravi motivi – ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19.04.2018 –, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Non si procede alla liquidazione dei compensi in favore dell'Avvocato della persona ricorrente, non avendo ella mai richiesto l'ammissione al beneficio del p.s.s.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da , nato a [...] il [...] avverso il Parte_1 provvedimento emesso dal Questore di Mil 023 e notificato il 25.05.2023 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della persona ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;
- compensa integralmente le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14.05.2025. La Presidente - Dott.ssa Manuela Comodi
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
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