Versione
7 settembre 2017
7 settembre 2017
>
Versione
28 dicembre 2023
28 dicembre 2023
Art. 132-bis. (Obblighi informativi degli intermediari) 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall' articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni.
((2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore di cui all'articolo 132.1, consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese del made in Italy e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.)) ((70)) 3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalita' attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, e' consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 e' affetto da nullita' rilevabile solo a favore del cliente.
------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
((2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore di cui all'articolo 132.1, consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese del made in Italy e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.)) ((70)) 3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalita' attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, e' consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 e' affetto da nullita' rilevabile solo a favore del cliente.
------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
Commentari • 21
- 1. PREVENTIVASS: nuovo regolamento sugli obblighi per le assicurazioniDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 22 giugno 2022 · 110.59724
[…] Adempimenti delle imprese di assicurazione per la formazione dei preventivi su PREVENTIVASS In particolare, ai sensi dell'articolo 132-bis del Codice delle assicurazioni private, le imprese di assicurazione sono tenute a: garantire il responso digitalmente a PREVENTIVASS, entro 30 secondi, con riferimento alla domanda eseguita dall'intermediario o dal consumatore; […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 19
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 18/01/2023, n. 896Provvedimento: […] 2) Violazione dell'art. 132 bis del CAP (Codice delle Assicurazioni Private) ed eccesso di potere per illogicità irragionevolezza, disparità di trattamento, aggravamento procedimentale e insufficienza motivatoria con riferimento a quanto previsto dall'art. 11 n. 1 lett. b) e c) del Regolamento. […] L'art. 132 bis del codice delle assicurazioni private, inserito dall'articolo 1, comma 6, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, dispone che:Leggi di più...
- nullità relativa dei contratti·
- proporzionalità e minor sacrificio·
- disparità di trattamento·
- regolamento IVASS·
- formalità documentali·
- preventivass·
- principio di uguaglianza sostanziale·
- eccesso di potere·
- art. 132 bis del Codice delle Assicurazioni Private·
- comparazione on line delle assicurazioni·
- onere della prova