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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/11/2024, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1545/2023 R.G.A.G., promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Vincenzo Amato e dall'avv. Riccardo Spanò Bascio ed elettivamente domiciliato in Patti, via M. Polo n. 89, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC dei professionisti
Email_1 Email_2 ricorrente, contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Nizza n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello (PEC:
- fax 09411902391), che la Email_3 rappresenta e difende, resistente, E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: i procuratori hanno concluso come da verbale del 17 ottobre 2024;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023, ha premesso Parte_1 che: aveva contratto matrimonio con in Controparte_1
Gioiosa Marea il 29 luglio 1982, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gioiosa Marea, atto n. 17, parte II, serie A, anno 1982; in costanza del rapporto nel mese di aprile 2001, le parti avevano adottato nato a [...] il [...]; Persona_1 successivamente, erano insorti contrasti insanabili tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
con decreto del Tribunale del
20 ottobre 2005, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi ed in virtù di tale provvedimento era stato previsto l'affidamento alla madre del figlio, all'epoca minore, con regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, l'assegnazione dell'alloggio coniugale sito in Gioiosa Marea via Roma n. 8 al coniuge, l'impegno dei coniugi ad acconsentire nel tempo, l'assegnazione al di uno dei due alloggi siti in via Roma n. 8 e allo Pt_1 stato con ingresso unico, il mantenimento del figlio unicamente in capo alla madre;
con ricorso depositato in data 24 settembre 2009, Controparte_1 aveva chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio alle medesime condizioni previste nel decreto di omologa del 20 ottobre 2005; il costituendosi aveva aderito alla domanda di Pt_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione della parte in cui era stata disposta l'assegnazione della casa di via Roma n. 8 alla con sentenza n. 495/2014 del 15 settembre 2014, CP_1 depositata il 6 ottobre 2014, passata in giudicato, il Tribunale Ordinario di
Patti aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti ed in virtù del predetto provvedimento i rapporti economici, personali e patrimoniali tra i coniugi ed ogni altro aspetto rilevante, erano stati disciplinati nei medesimi termini di cui al Decreto di omologa della separazione depositato in data 20 ottobre 2005.
Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto la sopravvenienza di giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza;
in particolare, è stato rappresentato che il figlio trentatreenne, sebbene anagraficamente risultante Persona_2 nello stato di famiglia della madre, risiedeva stabilmente fuori dal Comune di Gioiosa Marea, avendo raggiunto l'indipendenza economica e che, in seguito a stabile convivenza, aveva formato un proprio nucleo familiare diventando a sua volta padre. Il ricorrente ha, altresì, dedotto circa il proprio stato di invalidità civile e all'aggravamento delle sue condizioni di salute, evidenziando, altresì, che la casa oggetto di assegnazione era costituita da due unità immobiliari, la prima in catasto alla partita 912, fg. 5, part. 187 sub. 3, acquistata dal ricorrente in comproprietà con la ex moglie, giusto atto in notar del 04.10.1986, rep. n. 1989, reg.to a Persona_3
Patti il 20.10.1986 (All. 5), la seconda, alla partita 1444, fg. 5, part. 186, sub. 6, di proprietà esclusiva del ricorrente., in virtù di atto di donazione in notar del 10.07.1993 rep. n. 7650, reg. a Patti il Persona_3
28.07.1993. Pertanto, ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della resistente;
in subordine, ha chiesto, la revoca per la parte di sua proprietà esclusiva, consentendo di poter far fronte alle proprie elementari esigenze abitative.
Con memoria depositata in data 13 marzo 2024, si è costituita in giudizio la quale, contestando quanto dedotto ed Controparte_1 eccepito dall'attore, ha chiesto il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 29 aprile 2024, il Giudice Delegato ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
Il Giudice Delegato ha assunto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il ricorso è fondato.
Nei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi, in conseguenza del divorzio, il giudice, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatosi nel tempo successivo al giudicato.
Invero, i provvedimenti che concernono la regolamentazione dei rapporti tra ex coniugi e figli sono adottati rebus sic stantibus così da essere suscettibili di modifica laddove le condizioni familiari, che hanno determinato il provvedimento del giudice, dovessero variare nel corso del tempo. Giova rilevare che l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario è disposta nell'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare
(cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 11/07/2023, n. 19602).
Da siffatto condivisibile principio discende che, nel caso in cui il figlio raggiungesse la maggiore età nel periodo successivo al giudicato di assegnazione, il giudice di merito è chiamato a svolgere una valutazione caso per caso con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari. Una volta persa la caratteristica di habitat dei figli, la casa familiare segue il regime dato dal titolo di proprietà e quindi non è precluso agli eventuali comunisti farne uso (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 10/06/2024,
n. 16051). La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare, ex art. 337 sexies c.c., comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità. Deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 19/09/2022, n.
27374).
Nel caso di specie, in base alle allegazioni delle parti è emerso che la casa coniugale, assegnata con provvedimento del 15 settembre 2014, passato in giudicato il 7 aprile 2015, non funge più da habitat per il figlio, oramai trentatreenne, così da perdere le caratteristiche per cui la casa familiare era stata assegnata alla madre collocataria.
Più nel dettaglio, il ricorrente ha allegato che il figlio è Persona_2 sposato, convive con la compagna presso altra abitazione ed ha avuto un figlio.
Sul punto, parte resistente – sebbene contestando genericamente quanto dedotto dal ricorrente – ha confermato, nella comparsa di costituzione, la circostanza che abbia avuto un figlio dall'attuale moglie, il Persona_2 che implica l'impossibilità per il figlio, ormai padre, di mantenere la casa coniugale assegnata alla madre quale habitat domestico e centro degli interessi della vita familiare (cfr. comparsa di costituzione ove si legge:
“…quantunque abbia avuto un figlio dalla compagna…” pag. 3). Pertanto, dalla modifica del precedente nucleo familiare, composto dalla madre collocataria e dal figlio deriva il difetto del presupposto di Per_2 diritto per mantenere l'assegnazione della casa familiare. Si soggiunga che, da una un'analisi del caso di specie, a nulla rileva che il figlio non lavori o che non sia economicamente autosufficiente, attesa la formazione di un nuovo nucleo familiare e conseguente responsabilizzazione del figlio oramai trentatreenne.
Si tratta di accertare non tanto il diritto dei figli (che non sono parti in causa) di vivere nell'abitazione familiare, quanto di scegliere quale dei due genitori separati debba restarne privo e quale, invece, possa permanervi per garantire, almeno con la sua presenza, la continuità della vita familiare. Dal carattere eccezionale del "vulnus" al diritto di proprietà che la legge consente per la tutela dei figli deriva anche, ovviamente, che le loro necessità di permanere nella casa di uno dei genitori dovrà essere valutata tanto più rigorosamente in senso restrittivo (e, comunque, ovviamente sempre con effetti temporanei in base al principio "rebus sic stantibus" che caratterizza tutti i provvedimenti dei quali qui trattasi) quanto più avanzino negli anni e i figli medesimi e il genitore proprietario che si vede escludere,
a causa loro, dal diritto di godere e-o di disporre dall'alloggio.
“Se, infatti, è vero che nella realtà sociale di oggi si registra una tendenza notevole dei figli a rimanere in seno alla famiglia genitoriale ben oltre la soglia della maggiore età (dando luogo a quel noto fenomeno che si suole indicare ormai con l'espressione di "famiglia allungata"), è pur vero, però, che la tutela dei figli sul piano giuridico non può essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (in questi termini, cfr. Cass., n. 4108/1993; in senso analogo, Cass., n. 17183/2020).
Pertanto, la formazione di nuovo nucleo familiare del figlio ultratrentenne con una compagna e con un proprio figlio esclude la necessità di disporre l'assegnazione della casa familiare per tutelare l'esigenza di continuità abitativa che, inevitabilmente, viene meno.
Nessuna questione di divisione del bene immobile può essere esaminata nel presente giudizio. Dall'accoglimento della domanda principale deriva l'assorbimento delle altre domande, con la precisazione che questa non è la sede per procedere a divisione giudiziale (e conseguente assegnazione parziale) di alcuno immobile.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (considerato il valore indeterminato della controversia, complessità bassa, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, tenuto conto del deposito di memorie istruttorie), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1545/2023 R.G.A.C., così provvede:
- a modifica delle condizioni di divorzio, revoca l'assegnazione, alla resistente, della casa coniugale, sita in Gioiosa Marea, Via Roma n. 8, a conferma, nel resto, le disposizioni della Controparte_1 sentenza emessa da Tribunale di Patti in data 15 settembre 2014;
- condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Patti del 30 ottobre
2024.
Il giudice rel. Il presidente
Serena Andaloro Mario Samperi
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Tribunale di PATTI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati: dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rossella Busacca giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1545/2023 R.G.A.G., promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Vincenzo Amato e dall'avv. Riccardo Spanò Bascio ed elettivamente domiciliato in Patti, via M. Polo n. 89, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC dei professionisti
Email_1 Email_2 ricorrente, contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello, via Nizza n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti Ciarello (PEC:
- fax 09411902391), che la Email_3 rappresenta e difende, resistente, E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti;
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio;
CONCLUSIONI: i procuratori hanno concluso come da verbale del 17 ottobre 2024;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023, ha premesso Parte_1 che: aveva contratto matrimonio con in Controparte_1
Gioiosa Marea il 29 luglio 1982, trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Gioiosa Marea, atto n. 17, parte II, serie A, anno 1982; in costanza del rapporto nel mese di aprile 2001, le parti avevano adottato nato a [...] il [...]; Persona_1 successivamente, erano insorti contrasti insanabili tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
con decreto del Tribunale del
20 ottobre 2005, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi ed in virtù di tale provvedimento era stato previsto l'affidamento alla madre del figlio, all'epoca minore, con regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, l'assegnazione dell'alloggio coniugale sito in Gioiosa Marea via Roma n. 8 al coniuge, l'impegno dei coniugi ad acconsentire nel tempo, l'assegnazione al di uno dei due alloggi siti in via Roma n. 8 e allo Pt_1 stato con ingresso unico, il mantenimento del figlio unicamente in capo alla madre;
con ricorso depositato in data 24 settembre 2009, Controparte_1 aveva chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio alle medesime condizioni previste nel decreto di omologa del 20 ottobre 2005; il costituendosi aveva aderito alla domanda di Pt_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione della parte in cui era stata disposta l'assegnazione della casa di via Roma n. 8 alla con sentenza n. 495/2014 del 15 settembre 2014, CP_1 depositata il 6 ottobre 2014, passata in giudicato, il Tribunale Ordinario di
Patti aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti ed in virtù del predetto provvedimento i rapporti economici, personali e patrimoniali tra i coniugi ed ogni altro aspetto rilevante, erano stati disciplinati nei medesimi termini di cui al Decreto di omologa della separazione depositato in data 20 ottobre 2005.
Ciò premesso, il ricorrente ha dedotto la sopravvenienza di giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza;
in particolare, è stato rappresentato che il figlio trentatreenne, sebbene anagraficamente risultante Persona_2 nello stato di famiglia della madre, risiedeva stabilmente fuori dal Comune di Gioiosa Marea, avendo raggiunto l'indipendenza economica e che, in seguito a stabile convivenza, aveva formato un proprio nucleo familiare diventando a sua volta padre. Il ricorrente ha, altresì, dedotto circa il proprio stato di invalidità civile e all'aggravamento delle sue condizioni di salute, evidenziando, altresì, che la casa oggetto di assegnazione era costituita da due unità immobiliari, la prima in catasto alla partita 912, fg. 5, part. 187 sub. 3, acquistata dal ricorrente in comproprietà con la ex moglie, giusto atto in notar del 04.10.1986, rep. n. 1989, reg.to a Persona_3
Patti il 20.10.1986 (All. 5), la seconda, alla partita 1444, fg. 5, part. 186, sub. 6, di proprietà esclusiva del ricorrente., in virtù di atto di donazione in notar del 10.07.1993 rep. n. 7650, reg. a Patti il Persona_3
28.07.1993. Pertanto, ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della resistente;
in subordine, ha chiesto, la revoca per la parte di sua proprietà esclusiva, consentendo di poter far fronte alle proprie elementari esigenze abitative.
Con memoria depositata in data 13 marzo 2024, si è costituita in giudizio la quale, contestando quanto dedotto ed Controparte_1 eccepito dall'attore, ha chiesto il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 29 aprile 2024, il Giudice Delegato ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
Il Giudice Delegato ha assunto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il ricorso è fondato.
Nei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi, in conseguenza del divorzio, il giudice, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatosi nel tempo successivo al giudicato.
Invero, i provvedimenti che concernono la regolamentazione dei rapporti tra ex coniugi e figli sono adottati rebus sic stantibus così da essere suscettibili di modifica laddove le condizioni familiari, che hanno determinato il provvedimento del giudice, dovessero variare nel corso del tempo. Giova rilevare che l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario è disposta nell'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare
(cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 11/07/2023, n. 19602).
Da siffatto condivisibile principio discende che, nel caso in cui il figlio raggiungesse la maggiore età nel periodo successivo al giudicato di assegnazione, il giudice di merito è chiamato a svolgere una valutazione caso per caso con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari. Una volta persa la caratteristica di habitat dei figli, la casa familiare segue il regime dato dal titolo di proprietà e quindi non è precluso agli eventuali comunisti farne uso (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 10/06/2024,
n. 16051). La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare, ex art. 337 sexies c.c., comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità. Deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 19/09/2022, n.
27374).
Nel caso di specie, in base alle allegazioni delle parti è emerso che la casa coniugale, assegnata con provvedimento del 15 settembre 2014, passato in giudicato il 7 aprile 2015, non funge più da habitat per il figlio, oramai trentatreenne, così da perdere le caratteristiche per cui la casa familiare era stata assegnata alla madre collocataria.
Più nel dettaglio, il ricorrente ha allegato che il figlio è Persona_2 sposato, convive con la compagna presso altra abitazione ed ha avuto un figlio.
Sul punto, parte resistente – sebbene contestando genericamente quanto dedotto dal ricorrente – ha confermato, nella comparsa di costituzione, la circostanza che abbia avuto un figlio dall'attuale moglie, il Persona_2 che implica l'impossibilità per il figlio, ormai padre, di mantenere la casa coniugale assegnata alla madre quale habitat domestico e centro degli interessi della vita familiare (cfr. comparsa di costituzione ove si legge:
“…quantunque abbia avuto un figlio dalla compagna…” pag. 3). Pertanto, dalla modifica del precedente nucleo familiare, composto dalla madre collocataria e dal figlio deriva il difetto del presupposto di Per_2 diritto per mantenere l'assegnazione della casa familiare. Si soggiunga che, da una un'analisi del caso di specie, a nulla rileva che il figlio non lavori o che non sia economicamente autosufficiente, attesa la formazione di un nuovo nucleo familiare e conseguente responsabilizzazione del figlio oramai trentatreenne.
Si tratta di accertare non tanto il diritto dei figli (che non sono parti in causa) di vivere nell'abitazione familiare, quanto di scegliere quale dei due genitori separati debba restarne privo e quale, invece, possa permanervi per garantire, almeno con la sua presenza, la continuità della vita familiare. Dal carattere eccezionale del "vulnus" al diritto di proprietà che la legge consente per la tutela dei figli deriva anche, ovviamente, che le loro necessità di permanere nella casa di uno dei genitori dovrà essere valutata tanto più rigorosamente in senso restrittivo (e, comunque, ovviamente sempre con effetti temporanei in base al principio "rebus sic stantibus" che caratterizza tutti i provvedimenti dei quali qui trattasi) quanto più avanzino negli anni e i figli medesimi e il genitore proprietario che si vede escludere,
a causa loro, dal diritto di godere e-o di disporre dall'alloggio.
“Se, infatti, è vero che nella realtà sociale di oggi si registra una tendenza notevole dei figli a rimanere in seno alla famiglia genitoriale ben oltre la soglia della maggiore età (dando luogo a quel noto fenomeno che si suole indicare ormai con l'espressione di "famiglia allungata"), è pur vero, però, che la tutela dei figli sul piano giuridico non può essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani” (in questi termini, cfr. Cass., n. 4108/1993; in senso analogo, Cass., n. 17183/2020).
Pertanto, la formazione di nuovo nucleo familiare del figlio ultratrentenne con una compagna e con un proprio figlio esclude la necessità di disporre l'assegnazione della casa familiare per tutelare l'esigenza di continuità abitativa che, inevitabilmente, viene meno.
Nessuna questione di divisione del bene immobile può essere esaminata nel presente giudizio. Dall'accoglimento della domanda principale deriva l'assorbimento delle altre domande, con la precisazione che questa non è la sede per procedere a divisione giudiziale (e conseguente assegnazione parziale) di alcuno immobile.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (considerato il valore indeterminato della controversia, complessità bassa, parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate, tenuto conto del deposito di memorie istruttorie), seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1545/2023 R.G.A.C., così provvede:
- a modifica delle condizioni di divorzio, revoca l'assegnazione, alla resistente, della casa coniugale, sita in Gioiosa Marea, Via Roma n. 8, a conferma, nel resto, le disposizioni della Controparte_1 sentenza emessa da Tribunale di Patti in data 15 settembre 2014;
- condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 125,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Patti del 30 ottobre
2024.
Il giudice rel. Il presidente
Serena Andaloro Mario Samperi