TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1166/2024 vertente
TRA
AM MO (C.F. ; C.F._1
ricorrente
E
D'AM CA (C.F. ); C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Michela Mascia, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Pistoia, alla via delle Pappe n. 12, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato telematicamente l' 1.08.2024 volto alla declaratoria di separazione personale i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 9.08.2000 nel Comune di San Marzano Sul Sarno (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.24, parte II, serie A, anno 2000; che dall'unione coniugale sono nate le figlie
RA l'11.12.2000 e ED il 5.06.2007; che dopo anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 01.04.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 12.09.2024, la stessa, in pari data, veniva sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di sintetiche note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pertanto le parti con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 27.03.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle medesime con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 27.03.2025, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale così provvede:
dichiara la separazione consensuale dei coniugi AM MO (C.F.
e D'AM CA (C.F. ), sposatisi il C.F._1 C.F._2
9.8.2000 nel Comune di San Marzano Sul Sarno (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.24, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 27.03.2025;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di San Marzano sul Sarno per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1166/2024 vertente
TRA
AM MO (C.F. ; C.F._1
ricorrente
E
D'AM CA (C.F. ); C.F._2
ricorrente
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Michela Mascia, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Pistoia, alla via delle Pappe n. 12, elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
avente per oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato telematicamente l' 1.08.2024 volto alla declaratoria di separazione personale i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 9.08.2000 nel Comune di San Marzano Sul Sarno (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.24, parte II, serie A, anno 2000; che dall'unione coniugale sono nate le figlie
RA l'11.12.2000 e ED il 5.06.2007; che dopo anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza del 01.04.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 12.09.2024, la stessa, in pari data, veniva sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di sintetiche note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., pertanto le parti con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 27.03.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle medesime con firme autenticate dal procuratore costituito ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso di separazione consensuale, per come confermate con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 27.03.2025, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto regolativo dei rapporti tra i coniugi e tra questi ultimi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale così provvede:
dichiara la separazione consensuale dei coniugi AM MO (C.F.
e D'AM CA (C.F. ), sposatisi il C.F._1 C.F._2
9.8.2000 nel Comune di San Marzano Sul Sarno (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.24, parte II, serie A, anno 2000, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 27.03.2025;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di San Marzano sul Sarno per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire