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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 07/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2078/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei magistrati d.ssa Lucia Faltoni Pres. Est. Rel.
d.ssa Alessia Caprio Giudice
d.ssa Cristina Colombo Giudice on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2078/2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], e residente in [...], Loc. Parte_1
Castelnuovo n. 173/16, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco C.F._1
Bufalini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Subbiano (AR) P.zza Carducci n. 6, rappresentato e difeso giusta procura dall'Avv. Andrea
Santini (C.F. ) congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. Gilberto C.F._3
Gagliardi, elettivamente domiciliato presso il loro studio come da procura in atti;
resistente
1 Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.11.2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc:
Parte ricorrente come da note del 13.11.2024 e segnatamente: “Voglia il Tribunale di Arezzo ogni contraria istanza disattesa, disporre l'affidamento delle figlie ed Persona_1 Per_2
Per_ in via esclusiva alla madre collocando ed presso l'abitazione della
[...] Per_1 medesima in Loc. Castelnuovo n. 173/16, Subbiano (AR) e presso l'abitazione della Per_1
nonna materna, sig.ra , in Via Mastriani n. 5, San Giuseppe VE Persona_3
(NA); autorizzare la madre a percepire l'assegno di invalidità di cui beneficia la GL
, così come disposto con provvedimento del 6.12.2023; disporre a carico del sig. Per_1 [...]
ed a favore della sig.ra un assegno di mantenimento delle figlie , CP_1 Parte_1 Per_1
Per_
ed di Euro 200,00 per ciascuna GL, da rivalutarsi annualmente ed Per_1
automaticamente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, disponendo altresì che il padre contribuisca al 50% delle spese necessarie per prestazioni mediche, sanitarie non coperte dal S.S.N. e scolastiche e, comunque, per tutte le spese straordinarie
(ad es. quelle ricreative, sportive o per le vacanze) relative alle figlie, così come richiesto con istanza depositata il 8.11.2023. disporre che sia la madre, sig.ra a percepire Parte_1
l'assegno unico familiare spettante alle figlie e così come disposto con Persona_4 Per_1 provvedimento del 6.12.2023. Vittoria di compensi e spese.”;
parte resistente come da note del 14.11.2024 e segnatamente: “quanto a il padre Per_5
intende mantenere l'attuale situazione di affido, senza che nulla sia opposto in relazione ad eventuali incontri protetti con la madre. Rimane ferma la volontà che il Giudice disponga un percorso guidato dei Servizi Sociali incaricati affinchè possa sentire e frequentare le Per_5
sorelle. quanto ad nella osta alla collocazione presso la madre, fermi affido Persona_6
condiviso e permessi di visita garantiti al padre. Si insiste affinchè proseguano i tentativi del
2 Servizio Sociale incaricato in ordine agli incontri protetti con il padre ed il fratello, che vengano fatti ulteriori tentativi sempre nel rispetto del benessere della minore ed ordinandosi alla madre di collaborare. quanto ad nella osta alla collocazione presso la madre, Per_2
fermi affido condiviso e permessi di visita garantiti al padre. Si insiste affinchè proseguano i tentativi del Servizio Sociale incaricato in ordine agli incontri protetti con il padre ed il fratello, che vengano fatti ulteriori tentativi sempre nel rispetto del benessere della minore.
La speranza, l'obbiettivo e l'auspicio è quello che possa essere ricostruito il rapporto con le due figure familiari. quanto a Atteso che la nonna materana non vuole più dare Persona_7
ospitalità alla minore e il padre non ha mai consentito a tale trasferimento che ad oggi la allontana dai fratelli e dai genitori, atteso inoltre che la madre non vuole la minore presso di sè, il padre richiede riprendere con sé la GL, sin da subito fermi affido CP_1 condiviso e permessi di visita garantiti alla madre. Si ritiene preminente l'interesse al ricongiungimento del nucleo familiare su quello a non interrompere l'anno scolastico presso
l'istituto a San Giuseppe VE, atteso comunque che l'anno è appena iniziato e la precarietà della collocazione abitativa non permetterà la conclusione del percorso di studi in tale sede. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non Voglia disporre tale ricongiungimento,si insiste affinchè proseguano i tentativi del Servizio Sociale incaricato in ordine agli incontri protetti con il padre ed il fratello, che vengano fatti ulteriori tentativi sempre nel rispetto del benessere della minore. La speranza, l'obbiettivo e l'auspicio è quello che possa essere ricostruito il rapporto con le due figure familiari. *** Nulla sulle condizioni di mantenimento non essendo stata in ricorso svolta alcuna domanda e ponendosi ogni opinamento in merito in termini di ultrapetizione.”
Il PM ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 cpc, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1
cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti dell'ex coniuge, Per_
in ordine all'affidamento e collocamento dei quattro figli minori , Parte_2 Per_5
3 e Per_1 Persona_7
Al riguardo ha dedotto che: in forza della sentenza n. 593/2021, del 10.06.2021, il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, recependo le condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti e disponendo pertanto l'affidamento condiviso dei quattro minori ed il loro collocamento prevalente presso il padre;
nell'agosto 2023, all'esito della denuncia per maltrattamenti da lei presentata per conto della GL minore presso i Carabinieri della Stazione di Subbiano, veniva Per_2
Per_ attivato un codice rosso a favore della medesima e delle sorelle, collocate, quanto ad e presso la nonna materna, e quanto ad presso la madre. La ricorrente ha chiesto Per_1 Per_1 pertanto l'affido esclusivo delle tre figlie minori, con collocamento presso di sé della minore Per_
affetta da disabilità, e collocamento di e presso la nonna materna, Per_1 Per_1
, in Sa Giuseppe VE (NA). Persona_3
Si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto da parte ricorrente anche Parte_2 in ordine all'attivazione del codice rosso a seguito della denuncia querela della madre per Per_ Per_ conto di opponendosi in ogni caso alla collocazione delle minori e presso Per_1
la nonna materna e dichiarandosi remissivo sulla collocazione di presso la madre e Per_1
chiedendo in ogni caso di ripristinare il diritto di visita e frequentazione con le figlie tramite il servizio sociale di Subbiano che da tempo conosceva il nucleo familiare.
Nelle more dell'udienza di prima comparizione delle parti, in via provvisoria ed urgente ai Per_ sensi dell'art. 473 bis 15 cpc veniva autorizzata l'iscrizione delle minori e Persona_7
presso le scuole di San Giuseppe VE, essendo state le minori nel frattempo trasferite presso la nonna materna in attuazione del codice rosso a loro favore attivato.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti con ordinanza del 6.12.2023 venivano adottati provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc, disponendosi il Per_ collocamento delle minori e presso la nonna materna, della minore Persona_7 Per_1
presso la madre e di presso il padre, prevedendo altresì che gli assegni unici per Per_5
le figlie minori, nonché la pensione d'invalidità per fossero percepite dalla madre, e Per_1
quello per dal padre, dando specifici incarichi ai Servizi socio sanitari competenti di Per_5
indagine, monitoraggio e organizzazione degli incontri delle minori con il padre e il fratello.
All'esito dell'udienza del 19.03.2024, su richiesta di entrambe le parti, veniva dato incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di attivare percorso di sostegno psicologico a
4 favore di tutti i minori.
All'udienza del 13.06.2024 il giudice relatore e delegato alla trattazione procedeva all'audizione dei minori, in modalità da remoto, stante la difficoltà economica per le parti di sostenere i costi di viaggio per i figli. A tale udienza peraltro emergeva che aveva Per_2
fatto rientro definitivo presso la madre, mentre solo restava presso la nonna materna, Per_1
emergendo peraltro il trasferimento di e del padre in Grosseto, presso l'abitazione della Per_5
nuova compagna del padre.
All'udienza del 22.10.2024, preso atto del rientro del ricorrente e del figlio a Subbiano, Per_5
le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta.
All'esito dell'udienza del 14.11.2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 20.12.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti e come trascritte in epigrafe.
***
Richiamati integralmente tutti i precedenti provvedimenti provvisori e le relazioni trasmesse dai servizi socio sanitari incaricati, nel merito si osserva quanto segue.
La domanda di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di questo Tribunale, n. 593/2021, merita sicuramente accoglimento, non rispondendo più tali condizioni alla reale situazione dei fatti, seppur nei limiti di seguito precisati.
Quanto all'affidamento dei minori, dando atto che la ricorrente chiede l'affido esclusivo delle Per_ figlie e , mentre il padre chiede la conferma dell'affido condiviso per tutti Per_1 Per_1
i figli, si ritiene necessario disporne invece l'affidamento al Servizio Sociale presso il Comune di Subbiano, con il compito di assumere le decisioni di massima importanza, in ambito scolastico, sanitario ed educativo, nell'interesse dei minori, previo ascolto dei minori medesimi e dei genitori e con gli ulteriori compiti di supporto come dettagliatamente descritti in parte dispositiva.
Ad oggi infatti l'affido condiviso non risulta più adeguato alla situazione concreta, caratterizzata da una completa spaccatura degli stessi rapporti tra fratelli e sorelle, oltre che con i genitori, con schieramento delle figlie femmine a favore della madre e del figlio Per_5
a favore del padre, nei cui confronti peraltro prosegue il procedimento penale per
5 maltrattamenti, risultando essendogli stato notificato l'avviso di cui all'art. 415 bis cpp.
Peraltro, da quanto emerso dall'audizione dei minori, ma soprattutto dalle indagini compiute dai Servizi Sociali incaricati, sono emerse numerose criticità e carenze genitoriali di ciascuno dei due genitori tali da escludere l'opportunità di mantenere l'affido condiviso e, men che meno, un affido esclusivo a nessuno di loro due.
La coppia genitoriale, infatti, per quanto ciascun genitore potrebbe essere ritenuto astrattamente capace ed idoneo, ha concretamente dimostrato notevoli disfunzionalità sin dal tempo della separazione nel 2018. A ben vedere, da tale data fino a quella della querela, nel luglio 2023, dei quattro figli si è occupato in modo prevalente il padre loro collocatario, con Per_ notevoli difficoltà ma con sostanziale assenza della madre. Da quanto riferito da e , Per_1
Per_ il padre, soprattutto nei confronti della maggiore pretendeva l'assolvimento dei compiti domestici, quali cura e pulizia della casa, preparazione dei pasti anche ai fratelli, senza coinvolgere il figlio , pur coetaneo ma maschio, reagendo anche in modo violento Per_5
Per_ allorquando si opponeva o non assolveva a quanto preteso. Del resto tale atteggiamento poco educativo e deresponsabilizzante nei confronti del figlio , si è ripercosso Per_5
negativamente anche sul rendimento scolastico di quest'ultimo, spesso assente da scuola e con rischio di bocciatura. In tale situazione, la madre è però intervenuta soltanto nel 2023,
Per_ peraltro dirottando le figlie e presso la nonna materna, più che per reali esigenze Per_1
di lontananza dal padre, per l'inconciliabilità della loro presenza nel nuovo nucleo familiare della nel frattempo risposatasi. Pt_1
Per_ Sebbene sia ad oggi rientrata definitivamente presso l'abitazione materna, peraltro con un certo inganno nei confronti della sorella (avendo usato l'escamotage dell'incidente Per_1
probatorio da parte del GIP di Arezzo, nel giugno 2024), è rimasta presso la nonna Per_1
materna in San Giuseppe VE (nonna che ai Servizi Sociali del posto ha manifestato più volte le difficoltà nel proseguire con tale collocamento), in quanto non gradita dal marito della alcuni anni addietro denunciato di molestie ad opera di una piccolissima su, Pt_1 Per_1
riconosciuto, suggerimento del padre.
Non vi è dubbio che in tale contesto così complesso, sul quale incidono sicuramente anche le difficoltà economiche di gestione di una famiglia così numerosa a fronte di modeste entrate lavorative, l'affido al servizio sociale appare la migliore modalità di affidamento nell'interesse dei minori.
6 Riguardo al collocamento, si ritiene che debba essere confermata la situazione in atto e,
Per_ dunque, il collocamento prevalente delle minori e presso la madre Per_1 Persona_7
e di presso il padre, anche in rispondenza a quanto richiesto dagli stessi minori in Per_5
sede di loro audizione.
Quanto alla minore si precisa che questa dovrà completare l'anno scolastico in Persona_7
corso, 2024/205, presso la scuola attualmente frequentata, rimanendo pertanto fino a tale data presso la nonna materna, con conferma dell'incarico di monitoraggio ai Servizi Sociali di San
Giuseppe VE. Al termine della scuola, dovrà fare rientro presso la madre e, Per_1
qualora ciò non risulti possibile per indisponibilità della madre o altri motivi, il Servizio affidatario dovrà valutare l'eventuale affido etero familiare della minore (L. 184/1983).
Riguardo alla frequentazione delle minori con il padre e il fratello , posta anche la Per_5
pendenza del procedimento penale a carico del padre, si ritiene opportuno dare mandato al servizio affidatario di predisporre incontri protetti tra il padre, le minori ed il fratello, previa preparazione e supporto psicologico ai minori, anche tramite i servizi dell'UFSMIA di
Arezzo.
Quanto all'aspetto economico, non ravvisandosi sopravvenienze e mutamenti rispetto alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti al momento del divorzio, si ritiene equo, in ragione invece del diverso collocamento dei minori, confermare i provvedimenti provvisori in atto. Pertanto l'assegno unico per le tre figlie, e la pensione d'in validità per Per_1
continueranno ad essere integralmente percepite dalla madre e l'assegno unico per dal Per_5
padre.
Spese di lite integralmente compensate in considerazione della particolare natura e dell'esito del procedimento.
PQM
Il Tribunale di Arezzo, come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e assorbita, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 593/2021, così dispone:
Per_ 1) i minori , e sono affidati al Servizio Sociale presso il Per_5 Per_1 Persona_7
Comune di Subbiano, con il compito di adottare le decisioni di massima importanza nell'interesse dei minori in ambito scolastico, educativo e sanitario, previo ascolto dei minori e dei genitori. Ciascun genitore potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale
7 per gli atti di ordinaria amministrazione per i figli presso di loro collocati.
2) Il servizio affidatario dovrà altresì proseguire nel monitoraggio delle condizioni di vita dei minori (quanto a , fino alla fine dell'a.s. in corso con l'ausilio dei Servizi Sociali di San Per_1
Giuseppe VE) predisporre percorso di sostegno psicologico a favore dei minori, anche avvalendosi dei Servizi dell'UFSMIA competente, al fine di consentire il recupero dei rapporti tra sorelle e fratello, nonché col padre, organizzando incontri protetti tra gli stessi, non appena le minori saranno a ciò pronte, nei tempi ritenuti più opportuni;
Per_ 3) e sono collocate prevalentemente presso la madre, con la precisazione Per_1 Per_1
che qualora al termine dell'anno scolastico in corso non sia possibile il rientro di presso Per_1
l'abitazione materna in Subbiano, il Servizio affidatario ne valuterà l'affido etero familiare ai sensi della L. 184/1983;
4) incarica il Servizio Sociale di San Giuseppe VE di proseguire nell'attività di monitoraggio della minore fino al termine dell'anno scolastico in corso;
Persona_7
5) resterà collocato in modo prevalente presso il padre;
Per_5
Per_ 6) la madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per le figlie e Per_1
nonché la pensione d'invalidità per Per_1 Per_1
7) il padre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio;
Per_5
8) spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al PM ed ai Servizi Sociali di Arezzo
e San Giuseppe VE.
Arezzo, così deciso alla camera di consiglio del 31.01.2025.
Il Pres. Rel. Est.
d.ssa Lucia Faltoni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei magistrati d.ssa Lucia Faltoni Pres. Est. Rel.
d.ssa Alessia Caprio Giudice
d.ssa Cristina Colombo Giudice on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2078/2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], e residente in [...], Loc. Parte_1
Castelnuovo n. 173/16, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco C.F._1
Bufalini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
ricorrente contro
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Subbiano (AR) P.zza Carducci n. 6, rappresentato e difeso giusta procura dall'Avv. Andrea
Santini (C.F. ) congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. Gilberto C.F._3
Gagliardi, elettivamente domiciliato presso il loro studio come da procura in atti;
resistente
1 Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.11.2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc:
Parte ricorrente come da note del 13.11.2024 e segnatamente: “Voglia il Tribunale di Arezzo ogni contraria istanza disattesa, disporre l'affidamento delle figlie ed Persona_1 Per_2
Per_ in via esclusiva alla madre collocando ed presso l'abitazione della
[...] Per_1 medesima in Loc. Castelnuovo n. 173/16, Subbiano (AR) e presso l'abitazione della Per_1
nonna materna, sig.ra , in Via Mastriani n. 5, San Giuseppe VE Persona_3
(NA); autorizzare la madre a percepire l'assegno di invalidità di cui beneficia la GL
, così come disposto con provvedimento del 6.12.2023; disporre a carico del sig. Per_1 [...]
ed a favore della sig.ra un assegno di mantenimento delle figlie , CP_1 Parte_1 Per_1
Per_
ed di Euro 200,00 per ciascuna GL, da rivalutarsi annualmente ed Per_1
automaticamente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, disponendo altresì che il padre contribuisca al 50% delle spese necessarie per prestazioni mediche, sanitarie non coperte dal S.S.N. e scolastiche e, comunque, per tutte le spese straordinarie
(ad es. quelle ricreative, sportive o per le vacanze) relative alle figlie, così come richiesto con istanza depositata il 8.11.2023. disporre che sia la madre, sig.ra a percepire Parte_1
l'assegno unico familiare spettante alle figlie e così come disposto con Persona_4 Per_1 provvedimento del 6.12.2023. Vittoria di compensi e spese.”;
parte resistente come da note del 14.11.2024 e segnatamente: “quanto a il padre Per_5
intende mantenere l'attuale situazione di affido, senza che nulla sia opposto in relazione ad eventuali incontri protetti con la madre. Rimane ferma la volontà che il Giudice disponga un percorso guidato dei Servizi Sociali incaricati affinchè possa sentire e frequentare le Per_5
sorelle. quanto ad nella osta alla collocazione presso la madre, fermi affido Persona_6
condiviso e permessi di visita garantiti al padre. Si insiste affinchè proseguano i tentativi del
2 Servizio Sociale incaricato in ordine agli incontri protetti con il padre ed il fratello, che vengano fatti ulteriori tentativi sempre nel rispetto del benessere della minore ed ordinandosi alla madre di collaborare. quanto ad nella osta alla collocazione presso la madre, Per_2
fermi affido condiviso e permessi di visita garantiti al padre. Si insiste affinchè proseguano i tentativi del Servizio Sociale incaricato in ordine agli incontri protetti con il padre ed il fratello, che vengano fatti ulteriori tentativi sempre nel rispetto del benessere della minore.
La speranza, l'obbiettivo e l'auspicio è quello che possa essere ricostruito il rapporto con le due figure familiari. quanto a Atteso che la nonna materana non vuole più dare Persona_7
ospitalità alla minore e il padre non ha mai consentito a tale trasferimento che ad oggi la allontana dai fratelli e dai genitori, atteso inoltre che la madre non vuole la minore presso di sè, il padre richiede riprendere con sé la GL, sin da subito fermi affido CP_1 condiviso e permessi di visita garantiti alla madre. Si ritiene preminente l'interesse al ricongiungimento del nucleo familiare su quello a non interrompere l'anno scolastico presso
l'istituto a San Giuseppe VE, atteso comunque che l'anno è appena iniziato e la precarietà della collocazione abitativa non permetterà la conclusione del percorso di studi in tale sede. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non Voglia disporre tale ricongiungimento,si insiste affinchè proseguano i tentativi del Servizio Sociale incaricato in ordine agli incontri protetti con il padre ed il fratello, che vengano fatti ulteriori tentativi sempre nel rispetto del benessere della minore. La speranza, l'obbiettivo e l'auspicio è quello che possa essere ricostruito il rapporto con le due figure familiari. *** Nulla sulle condizioni di mantenimento non essendo stata in ricorso svolta alcuna domanda e ponendosi ogni opinamento in merito in termini di ultrapetizione.”
Il PM ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 cpc, ha chiesto la modifica delle condizioni di Parte_1
cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti dell'ex coniuge, Per_
in ordine all'affidamento e collocamento dei quattro figli minori , Parte_2 Per_5
3 e Per_1 Persona_7
Al riguardo ha dedotto che: in forza della sentenza n. 593/2021, del 10.06.2021, il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, recependo le condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti e disponendo pertanto l'affidamento condiviso dei quattro minori ed il loro collocamento prevalente presso il padre;
nell'agosto 2023, all'esito della denuncia per maltrattamenti da lei presentata per conto della GL minore presso i Carabinieri della Stazione di Subbiano, veniva Per_2
Per_ attivato un codice rosso a favore della medesima e delle sorelle, collocate, quanto ad e presso la nonna materna, e quanto ad presso la madre. La ricorrente ha chiesto Per_1 Per_1 pertanto l'affido esclusivo delle tre figlie minori, con collocamento presso di sé della minore Per_
affetta da disabilità, e collocamento di e presso la nonna materna, Per_1 Per_1
, in Sa Giuseppe VE (NA). Persona_3
Si è costituito in giudizio contestando quanto dedotto da parte ricorrente anche Parte_2 in ordine all'attivazione del codice rosso a seguito della denuncia querela della madre per Per_ Per_ conto di opponendosi in ogni caso alla collocazione delle minori e presso Per_1
la nonna materna e dichiarandosi remissivo sulla collocazione di presso la madre e Per_1
chiedendo in ogni caso di ripristinare il diritto di visita e frequentazione con le figlie tramite il servizio sociale di Subbiano che da tempo conosceva il nucleo familiare.
Nelle more dell'udienza di prima comparizione delle parti, in via provvisoria ed urgente ai Per_ sensi dell'art. 473 bis 15 cpc veniva autorizzata l'iscrizione delle minori e Persona_7
presso le scuole di San Giuseppe VE, essendo state le minori nel frattempo trasferite presso la nonna materna in attuazione del codice rosso a loro favore attivato.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti con ordinanza del 6.12.2023 venivano adottati provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc, disponendosi il Per_ collocamento delle minori e presso la nonna materna, della minore Persona_7 Per_1
presso la madre e di presso il padre, prevedendo altresì che gli assegni unici per Per_5
le figlie minori, nonché la pensione d'invalidità per fossero percepite dalla madre, e Per_1
quello per dal padre, dando specifici incarichi ai Servizi socio sanitari competenti di Per_5
indagine, monitoraggio e organizzazione degli incontri delle minori con il padre e il fratello.
All'esito dell'udienza del 19.03.2024, su richiesta di entrambe le parti, veniva dato incarico ai servizi sociali territorialmente competenti di attivare percorso di sostegno psicologico a
4 favore di tutti i minori.
All'udienza del 13.06.2024 il giudice relatore e delegato alla trattazione procedeva all'audizione dei minori, in modalità da remoto, stante la difficoltà economica per le parti di sostenere i costi di viaggio per i figli. A tale udienza peraltro emergeva che aveva Per_2
fatto rientro definitivo presso la madre, mentre solo restava presso la nonna materna, Per_1
emergendo peraltro il trasferimento di e del padre in Grosseto, presso l'abitazione della Per_5
nuova compagna del padre.
All'udienza del 22.10.2024, preso atto del rientro del ricorrente e del figlio a Subbiano, Per_5
le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni mediante trattazione scritta.
All'esito dell'udienza del 14.11.2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 20.12.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti e come trascritte in epigrafe.
***
Richiamati integralmente tutti i precedenti provvedimenti provvisori e le relazioni trasmesse dai servizi socio sanitari incaricati, nel merito si osserva quanto segue.
La domanda di modifica delle condizioni di cui alla sentenza di questo Tribunale, n. 593/2021, merita sicuramente accoglimento, non rispondendo più tali condizioni alla reale situazione dei fatti, seppur nei limiti di seguito precisati.
Quanto all'affidamento dei minori, dando atto che la ricorrente chiede l'affido esclusivo delle Per_ figlie e , mentre il padre chiede la conferma dell'affido condiviso per tutti Per_1 Per_1
i figli, si ritiene necessario disporne invece l'affidamento al Servizio Sociale presso il Comune di Subbiano, con il compito di assumere le decisioni di massima importanza, in ambito scolastico, sanitario ed educativo, nell'interesse dei minori, previo ascolto dei minori medesimi e dei genitori e con gli ulteriori compiti di supporto come dettagliatamente descritti in parte dispositiva.
Ad oggi infatti l'affido condiviso non risulta più adeguato alla situazione concreta, caratterizzata da una completa spaccatura degli stessi rapporti tra fratelli e sorelle, oltre che con i genitori, con schieramento delle figlie femmine a favore della madre e del figlio Per_5
a favore del padre, nei cui confronti peraltro prosegue il procedimento penale per
5 maltrattamenti, risultando essendogli stato notificato l'avviso di cui all'art. 415 bis cpp.
Peraltro, da quanto emerso dall'audizione dei minori, ma soprattutto dalle indagini compiute dai Servizi Sociali incaricati, sono emerse numerose criticità e carenze genitoriali di ciascuno dei due genitori tali da escludere l'opportunità di mantenere l'affido condiviso e, men che meno, un affido esclusivo a nessuno di loro due.
La coppia genitoriale, infatti, per quanto ciascun genitore potrebbe essere ritenuto astrattamente capace ed idoneo, ha concretamente dimostrato notevoli disfunzionalità sin dal tempo della separazione nel 2018. A ben vedere, da tale data fino a quella della querela, nel luglio 2023, dei quattro figli si è occupato in modo prevalente il padre loro collocatario, con Per_ notevoli difficoltà ma con sostanziale assenza della madre. Da quanto riferito da e , Per_1
Per_ il padre, soprattutto nei confronti della maggiore pretendeva l'assolvimento dei compiti domestici, quali cura e pulizia della casa, preparazione dei pasti anche ai fratelli, senza coinvolgere il figlio , pur coetaneo ma maschio, reagendo anche in modo violento Per_5
Per_ allorquando si opponeva o non assolveva a quanto preteso. Del resto tale atteggiamento poco educativo e deresponsabilizzante nei confronti del figlio , si è ripercosso Per_5
negativamente anche sul rendimento scolastico di quest'ultimo, spesso assente da scuola e con rischio di bocciatura. In tale situazione, la madre è però intervenuta soltanto nel 2023,
Per_ peraltro dirottando le figlie e presso la nonna materna, più che per reali esigenze Per_1
di lontananza dal padre, per l'inconciliabilità della loro presenza nel nuovo nucleo familiare della nel frattempo risposatasi. Pt_1
Per_ Sebbene sia ad oggi rientrata definitivamente presso l'abitazione materna, peraltro con un certo inganno nei confronti della sorella (avendo usato l'escamotage dell'incidente Per_1
probatorio da parte del GIP di Arezzo, nel giugno 2024), è rimasta presso la nonna Per_1
materna in San Giuseppe VE (nonna che ai Servizi Sociali del posto ha manifestato più volte le difficoltà nel proseguire con tale collocamento), in quanto non gradita dal marito della alcuni anni addietro denunciato di molestie ad opera di una piccolissima su, Pt_1 Per_1
riconosciuto, suggerimento del padre.
Non vi è dubbio che in tale contesto così complesso, sul quale incidono sicuramente anche le difficoltà economiche di gestione di una famiglia così numerosa a fronte di modeste entrate lavorative, l'affido al servizio sociale appare la migliore modalità di affidamento nell'interesse dei minori.
6 Riguardo al collocamento, si ritiene che debba essere confermata la situazione in atto e,
Per_ dunque, il collocamento prevalente delle minori e presso la madre Per_1 Persona_7
e di presso il padre, anche in rispondenza a quanto richiesto dagli stessi minori in Per_5
sede di loro audizione.
Quanto alla minore si precisa che questa dovrà completare l'anno scolastico in Persona_7
corso, 2024/205, presso la scuola attualmente frequentata, rimanendo pertanto fino a tale data presso la nonna materna, con conferma dell'incarico di monitoraggio ai Servizi Sociali di San
Giuseppe VE. Al termine della scuola, dovrà fare rientro presso la madre e, Per_1
qualora ciò non risulti possibile per indisponibilità della madre o altri motivi, il Servizio affidatario dovrà valutare l'eventuale affido etero familiare della minore (L. 184/1983).
Riguardo alla frequentazione delle minori con il padre e il fratello , posta anche la Per_5
pendenza del procedimento penale a carico del padre, si ritiene opportuno dare mandato al servizio affidatario di predisporre incontri protetti tra il padre, le minori ed il fratello, previa preparazione e supporto psicologico ai minori, anche tramite i servizi dell'UFSMIA di
Arezzo.
Quanto all'aspetto economico, non ravvisandosi sopravvenienze e mutamenti rispetto alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti al momento del divorzio, si ritiene equo, in ragione invece del diverso collocamento dei minori, confermare i provvedimenti provvisori in atto. Pertanto l'assegno unico per le tre figlie, e la pensione d'in validità per Per_1
continueranno ad essere integralmente percepite dalla madre e l'assegno unico per dal Per_5
padre.
Spese di lite integralmente compensate in considerazione della particolare natura e dell'esito del procedimento.
PQM
Il Tribunale di Arezzo, come sopra composto, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e assorbita, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 593/2021, così dispone:
Per_ 1) i minori , e sono affidati al Servizio Sociale presso il Per_5 Per_1 Persona_7
Comune di Subbiano, con il compito di adottare le decisioni di massima importanza nell'interesse dei minori in ambito scolastico, educativo e sanitario, previo ascolto dei minori e dei genitori. Ciascun genitore potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale
7 per gli atti di ordinaria amministrazione per i figli presso di loro collocati.
2) Il servizio affidatario dovrà altresì proseguire nel monitoraggio delle condizioni di vita dei minori (quanto a , fino alla fine dell'a.s. in corso con l'ausilio dei Servizi Sociali di San Per_1
Giuseppe VE) predisporre percorso di sostegno psicologico a favore dei minori, anche avvalendosi dei Servizi dell'UFSMIA competente, al fine di consentire il recupero dei rapporti tra sorelle e fratello, nonché col padre, organizzando incontri protetti tra gli stessi, non appena le minori saranno a ciò pronte, nei tempi ritenuti più opportuni;
Per_ 3) e sono collocate prevalentemente presso la madre, con la precisazione Per_1 Per_1
che qualora al termine dell'anno scolastico in corso non sia possibile il rientro di presso Per_1
l'abitazione materna in Subbiano, il Servizio affidatario ne valuterà l'affido etero familiare ai sensi della L. 184/1983;
4) incarica il Servizio Sociale di San Giuseppe VE di proseguire nell'attività di monitoraggio della minore fino al termine dell'anno scolastico in corso;
Persona_7
5) resterà collocato in modo prevalente presso il padre;
Per_5
Per_ 6) la madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per le figlie e Per_1
nonché la pensione d'invalidità per Per_1 Per_1
7) il padre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico per il figlio;
Per_5
8) spese di lite integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, al PM ed ai Servizi Sociali di Arezzo
e San Giuseppe VE.
Arezzo, così deciso alla camera di consiglio del 31.01.2025.
Il Pres. Rel. Est.
d.ssa Lucia Faltoni
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