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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/07/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione nella persona del Giudice Unico Onorario Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18917/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 26/11/2018 da
(CF ), in persona legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore sig. corrente in 25020 Cigole (BS) in via per Pavone del Parte_2
Mella n. 21, rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovanni Ferrari, Cod. Fisc.
- P.IVA presso lo studio del quale è C.F._1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Via Sostegno n° 80 - 25124 Brescia
2425355 – Email_1
Attore opponente contro
, (P.IVA ), con sede in Formigine (MO), via G. CP_1 P.IVA_3
Deledda n.6, in persona del LRPT Dott. rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Pierangela Romanello (CF: , pec C.F._2
; presso lo studio del quale è Email_2 elettivamente domiciliata in Maranello (Mo), Piazza Unità d'Italia n.1,
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 26/11/2018, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 5608/2018, R.G.16567/2018 emesso in data
22/11/2018 dal Tribunale di Brescia, ritenendo la nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché l'infondatezza del credito tutelato monitoriamente e l'insussistenza di idonea prova scritta, affermava l'inesistenza di rapporti contrattuali tra e la Parte_1
1 società e/o l'inesistenza della persona giuridica ricorrente in via Parte_3 monitoria, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria da questa tutelata
Sosteneva la nullità delle clausole sub artt. 5) e 10) delle condizioni generali del contratto 03.07.2017, l'inesistenza di termine essenziale per la presentazione della relazione annuale prevista dall'art. 5 cit. e comunque l'intervenuta rinuncia al termine medesimo ed alla risoluzione del contratto da parte di e/o Controparte_1
l'illegittimità e/o inefficacia della risoluzione contrattuale invocata, chiedeva, pertanto, che nulla fosse dovuto dall'attrice opponente in favore di Controparte_1
In subordine, ritenendo manifestamente eccessivo l'ammontare della penale contrattualmente indicata e considerato l'adempimento da parte di in Controparte_3 data 10/09/2018 dell'obbligazione prevista dall'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto, chiedeva diminuirsi equamente la penale medesima riducendola all'importo minimo ritenuto di giustizia.
Si costituiva la convenuta contestando ed impugnando tutto quanto CP_1 ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 5608/2018, per l'importo di € 42.700,00 oltre interessi nonché la condanna di al risarcimento in favore di Parte_1 ex art. 96 c.p.c.. CP_1
Il Giudice non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ritenendo che gli elementi documentali prodotti non consentissero di ritenere fondata la ricostruzione prospettata da ciascuna delle parti, e che, nel caso di specie, il creditore non avesse fornito prova adeguata dei fatti costitutivi del credito.
Espletate le prove testimoniali ammesse, la causa veniva trattenuta a decisione e successivamente rimessa in istruttoria non essendo stato escusso il teste a Tes_1 prova contraria.
Espletato tale adempimento, all'udienza del 22/11/2024, precisate le conclusioni come da atti depositati, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento.
Per quanto attiene all'eccezione preliminare dell'opponente di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione ed insussistenza di diritti in capo a va rilevato che è possibile individuare la società attraverso la partita Parte_3
IVA nonché l'indirizzo della sede legale, che corrispondono ai dati derivanti dalla visura camerale prodotta in atti dall'opponente, e che, nel caso di specie, tutta la
2 documentazione versata in atti (contratto, allegati ecc.) riporta il nominativo della
[...]
Nell'intestazione del contratto sottoscritto fra le parti, si legge: CP_1 CP_1 con sede in Formigine (MO), via G. Deledda n.6 (indirizzo indicato in comparsa di costituzione), rete vendita area Italia di sedi di ., con ciò Controparte_4 facendo supporre una appartenenza ad un gruppo come tale denominato.
L'opponente riporta delle notizie riferite ad una precedente società, chiamata B & B
International Srl, con il medesimo amministratore, già fallita, ma a questo proposito si ribadisce che con la Partita IVA correttamente indicata non è possibile creare confusione neppure con tale precedente società, che, oltretutto, conteneva nel proprio nominativo la parola mentre in quello della società opposta non è CP_4 indicato.
È possibile ritenere, a questo proposito, trattarsi di mero errore materiale commesso da chi ha scritto il ricorso e la comparsa, visto che, comunque, i documenti sono tutti riferiti a CP_1
In Giurisprudenza si è affermato che “la mancata indicazione nel ricorso monitorio dell'esatta denominazione della creditrice (Società Cooperativa Agricola anziché Soc. coop. a responsabilità limitata) non aveva in ogni caso impedito di individuare il soggetto che aveva effettivamente promosso il procedimento, e conseguentemente di instaurare validamente il contraddittorio. (Cass. Sez. II, sentenza 27/04/2016, n. 8430) ed ancora, “la partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di
s.n.c. anziché di s.a.s.) non comporta la nullità ne' della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), ne' della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società” (Cass. 4/05/2012 n. 6803 - Cass. 19/7 2001 n. 392).
Nel caso in oggetto il fatto non ha ingenerato alcuna incertezza nel destinatario sull'esatta identificazione della società, avendo la società opponente dimostrato di avere individuato esattamente la società come quella con la quale ha avuto il CP_1 rapporto commerciale.
L'eccezione sul punto legittimazione attiva va pertanto respinta.
Per quanto attiene alla domanda indicata in subordine, punto C, in merito alla ritenuta nullità delle clausole sub artt. 5) e 10) delle condizioni generali del contratto 03/07/2017
(proposta ordine n. 10013), l'inesistenza di termine essenziale per la presentazione della relazione annuale prevista dall'art. 5 cit. e l'intervenuta rinuncia al termine medesimo ed alla risoluzione del contratto da parte di la domanda, invece, va Controparte_1
3 accolta.
Come risulta dal contratto sottoscritto fra le parti, era interessata a Controparte_3 reperire clienti ed agenti in nuovi mercati, con esclusione dei paesi indicati nell'allegato
“A” al contratto, occupati da “filiali sia in private label che a marchio Controparte_3
e “occupati da contratti di esclusiva con marchio , in quanto in tali Controparte_3 aree l'attrice gestiva già in modo autonomo la commercializzazione dei prodotti.
Nello spazio in calce al modulo contrattuale riservato a “Note – Deroghe – Accordi speciali” veniva barrata la casella con annotazione “vedi allegato A per esclusiva
Paesi” nel quale erano specificate tutte le nazioni estranee all'incarico conferito dall'attrice, ripartite in due sottogruppi, secondo quanto previsto dall'art.11 delle
Condizioni Generali di Contratto che, sotto la rubrica “Validità delle presentazioni”, disponeva che “Sono escluse aree di esclusiva se specificatamente evidenziate dal
”. Parte_4
La circostanza risulta confermata attraverso la deposizione testimoniale del teste Sig.
, resa all'udienza del 02 febbraio 2021, e con la deposizione della teste Testimone_2
Sig.ra resa all'udienza del 26 maggio 2021. Testimone_3
In data 26/09/2017, la direzione di aveva invitato ad Controparte_1 Controparte_3 un incontro, da tenersi con due potenziali candidati presso gli uffici in Formigine, per il giorno 12/10/2017 ed in tale occasione, come risulta dalla testimonianza resa dal sig.
in data 21/07/2021 in “occasione dell'incontro del 12/10/2017 avevo Testimone_4 conosciuto un rappresentante di con il quale sono stato in comunicazione Pt_1 fino a marzo 2018, poi era stato mandato allo stesso un ordine da parte dell'azienda
Merion Pack che io stesso avevo messo in contatto, ma successivamente non vi è stato alcun seguito”.
Gli altri agenti non avevano partecipato all'incontro e non risultano essere stati presentati altri agenti operanti nelle zone ove non aveva né filiali né contatti, Parte_1 cioè, quelle escluse dall'allegato “A” del contratto.
Nel caso in oggetto non risulta che l'opposta abbia presentato alcun cliente, ma solo alcuni agenti, con nessuno dei quali l'opponente aveva instaurato un rapporto di collaborazione.
Il teste ha dichiarato “avrei dovuto partecipare a tale incontro in qualità di Tes_1 potenziale agente per ma non partecipai per problemi di salute di mia CP_3 moglie….Preciso che io avevo dato disponibilità ad per il mercato CP_3 australiano, medio-orientale, cinese…Preciso di avere ricevuto da Parte_5
successivamente ci siamo sentiti al telefono con il direttore commerciale di
[...]
4 ho fatto la mia proposta e non ho saputo più nulla. Era circa una settimana CP_3
o 10 giorni dopo il 12/10/2017.”
Il pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito era subordinato al raggiungimento del volume d'affari, come specificato in contratto (pgf. “Note –
Deroghe – Accordi Speciali” ove si legge che “In caso di volume Complessivo di Affari parzialmente raggiunto o non raggiunto (dal 29% a 0%) quindi al di sotto dell'Obiettivo Affari minimo (30%), il compenso di sarà pari a €.0 Controparte_1
(zero).”) con conseguenti corrispettivi incassati dal Partner/ Fornitore.
L'opponente non aveva raggiunto alcun volume d'affari, essendo pari a zero, come risulta dalla relazione annuale in data 10/09/2018 di richiesta da CP_3 CP_1
(doc.7 parte att. opp.) e da quella in data 17 giugno 2019 relativa alla seconda
[...] annualità (doc.18);
Il pagamento, quindi, non poteva essere richiesto.
Nel frontespizio del contratto si legge infatti che sull'obiettivo totale di € 1.000.000,00 il compenso di sarebbe stato di € 35.000,00, e su quello minino di € CP_1
300.000,00, € 10.500,00, al di sotto, sarebbe stato pari a zero.
Secondo la clausola n. 5 del contratto, la Relazione doveva essere inviata dal
Partner/Fornitore entro la scadenza della prima e seconda annualità (secondo il frontespizio sopra richiamato, il mese di luglio), cioè, doveva contenere le presentazioni, trattative, esiti, valore economico realizzato anche se pari a zero, per dare modo a di migliorare il proprio operato professionale. CP_1
Nel caso in oggetto risulta che l'opposta abbia scritto, con mail pec del 03/09/2018, Cont avente ad Oggetto: Estratto Conto Penale Annullata – che: “Vi Parte_1 inviamo in allegato, Estratto Conto Dare/Avere per come previsto dai Ns. obblighi contrattuali del Contratto n° 10013 del 03/07/2017 In caso di raggiungimento degli obiettivi l'importo è come da Estratto Conto. In caso invece di Vs dimenticanza o fraintendimento all' adempimento dell'invio della Relazione Obbligatoria contrattualmente sancita, possiamo programmare appuntamento costruttivo, conciliando anche in forma ridotta il pagamento delle nostre spettanze scadute, e/o eventualmente concordare nuove alla miglior collaborazione commerciale. Siamo a disposizione per informazioni o chiarimenti.”
Da tale mail si evince che l'intenzione di fosse sia quella di annullare la CP_1 penale, sia quella di fissare un incontro costruttivo per conciliare in forma anche ridotta le loro spettanze, sia concordarne di nuove per una migliore collaborazione commerciale.
5 Non si parla né di risoluzione del contratto né di penale.
Nella mail pec che porta la stessa data del 03/09/2018, informa CP_1 Parte_1 che non avendo questa ottemperato all'invio della relazione “ha causato l'applicazione
a suo carico della penale pari alla quota del 100% del compenso stabilito relativo per il primo anno pari ad € 42.700,00”. Vi precisiamo, altresì che la nostra collaborazione proseguirà sino alla scadenza naturale del contratto
Nell'estratto conto-proforma fattura n. 67/2018 si indica, nella descrizione, compenso
primo anno € 35.000,00, oltre iva, totale € 42.700,00, nella terza colonna, CP_1 sotto la voce Avere appare scritto a caratteri cubitali Annullato.
Nella clausola n. 5 del contratto in relazione agli Obblighi del Partner/Fornitore, ove si parla di Relazione, si specifica che lo scopo è quello, nel caso in cui non si raggiungano gli obbiettivi, di migliorare la collaborazione, mentre nel caso di raggiungimento degli obiettivi, quello di incassare il compenso. Il mancato invio della relazione pertanto, provoca uno squilibrio, secondo la , quando il Partner incassa e trattiene il CP_1 fatturato ottenuto con le prestazioni offerte dalla e non permette a CP_1 quest'ultima di conoscere i dati sui quali calcolare il compenso.
In questo caso il contratto prevede la clausola risolutiva espressa n. 10, che dispone che ai sensi dell'art. 1456 c.c., potrà risolvere di diritto il presente contratto, nel CP_1 caso in cui il partner si renda gravemente negligente verso l'unica richiesta, a tutele di
e nello specifico omessa relazione, mendace, tardiva…in tali casi CP_1 CP_1 potrà chiedere al partner la a titolo di penale contrattuale il pagamento immediato di un importo pari al compenso stabilito del 100% riferito ad una annualità…
Ciò significa che poteva risolvere di diritto il contratto, per omessa relazione CP_1 ecc, ed in tale caso avrebbe chiesto l'applicazione della penale contrattuale. Ma non vi è scritto che la penale sarebbe stata chiesta anche senza risoluzione del contratto. Se così fosse stato la penale sarebbe stata eccessivamente iniqua, soprattutto in un caso come quello in oggetto, ove la Partner non aveva raggiunto alcun obiettivo, anzi, non aveva fatturato nulla, pertanto, l'eventuale danno subito dalla a seguito CP_1 dell'inadempimento di per avere inviato la relazione in ritardo al !0/09/2018 Pt_1 anziché entro il mese di luglio, come indicato nel contratto, sarebbe pari a zero.
Ai sensi dell'art. 1382 c.c. la clausola penale è il patto con cui due soggetti convengono che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'esecuzione degli obblighi nascenti da un contratto cui la stessa accede, uno dei contraenti sia tenuto ad una determinata prestazione. L'obiettivo principale è quello di liquidare anticipatamente il danno, evitando la necessità di una successiva e complessa quantificazione del danno.
6 Secondo l'art. 1384 c.c. la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Nel caso di specie, non solo poteva essere chiesta solo in caso di risoluzione del contratto, ma risulta eccessivamente onerosa e vessatoria.
Sul punto, la testimonianza della teste sorella del legale Testimone_5 rappresentante e collaboratrice dello stesso, pur ritenuta capace a testimoniare, in quanto non socia e senza cariche amministrative, risulta invece inattendibile per quanto dichiarato poiché contrario alla documentazione in atti, sopra citata, come la pec in data
03/09/2018 di (doc. n°6 parte opponente) che non contiene dichiarazione CP_1 di intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 10 delle condizioni generali contrattuale (doc.n°3 parte opponente), dichiara che inviò poi, a CP_1
Relazione della - già resa in data 10/09/2018 a mezzo pec, proprie Controparte_3 ulteriori comunicazioni a mezzo pec del 11/09/2018 (doc. 8 parte opponente) ed a mezzo pec del 13/09/2018 doc. 9 parte opponente, di risoluzione del contratto espressamente in ragione del mancato pagamento dell'importo di € 42.700,00 preteso a titolo di penale.
Tale dichiarazione di risoluzione va ritenuta inefficace sia per quanto sopra esposto sia per la rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista in contratto verificatasi con la comunicazione pec della opposta datata 03/09/2018 di manifesta volontà di proseguire il contratto.
La richiesta penale di parte opposta, pertanto non è dovuta.
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Parte convenuta opposta andrà condannata al pagamento della somma, fissata in via equitativa, di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96 cpc, per avere preteso il pagamento di una somma non dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto 5608/2018, R.G.16567/2018 emesso in data 22/11/2018 dal Tribunale di Brescia;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
alle spese di lite in favore di parte convenuta opposta Parte_1
7 quantificate in € 7.616,00, oltre alla somma di € 2.000,00 ex art. 96 cpc, oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Brescia lì, 19/07/2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione nella persona del Giudice Unico Onorario Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18917/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 26/11/2018 da
(CF ), in persona legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore sig. corrente in 25020 Cigole (BS) in via per Pavone del Parte_2
Mella n. 21, rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovanni Ferrari, Cod. Fisc.
- P.IVA presso lo studio del quale è C.F._1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Via Sostegno n° 80 - 25124 Brescia
2425355 – Email_1
Attore opponente contro
, (P.IVA ), con sede in Formigine (MO), via G. CP_1 P.IVA_3
Deledda n.6, in persona del LRPT Dott. rappresentata e difesa CP_2 dall'Avv. Pierangela Romanello (CF: , pec C.F._2
; presso lo studio del quale è Email_2 elettivamente domiciliata in Maranello (Mo), Piazza Unità d'Italia n.1,
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 26/11/2018, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 5608/2018, R.G.16567/2018 emesso in data
22/11/2018 dal Tribunale di Brescia, ritenendo la nullità del decreto ingiuntivo opposto, nonché l'infondatezza del credito tutelato monitoriamente e l'insussistenza di idonea prova scritta, affermava l'inesistenza di rapporti contrattuali tra e la Parte_1
1 società e/o l'inesistenza della persona giuridica ricorrente in via Parte_3 monitoria, nonché l'infondatezza della pretesa creditoria da questa tutelata
Sosteneva la nullità delle clausole sub artt. 5) e 10) delle condizioni generali del contratto 03.07.2017, l'inesistenza di termine essenziale per la presentazione della relazione annuale prevista dall'art. 5 cit. e comunque l'intervenuta rinuncia al termine medesimo ed alla risoluzione del contratto da parte di e/o Controparte_1
l'illegittimità e/o inefficacia della risoluzione contrattuale invocata, chiedeva, pertanto, che nulla fosse dovuto dall'attrice opponente in favore di Controparte_1
In subordine, ritenendo manifestamente eccessivo l'ammontare della penale contrattualmente indicata e considerato l'adempimento da parte di in Controparte_3 data 10/09/2018 dell'obbligazione prevista dall'art. 5 delle Condizioni Generali di contratto, chiedeva diminuirsi equamente la penale medesima riducendola all'importo minimo ritenuto di giustizia.
Si costituiva la convenuta contestando ed impugnando tutto quanto CP_1 ex adverso dedotto ed eccepito, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 5608/2018, per l'importo di € 42.700,00 oltre interessi nonché la condanna di al risarcimento in favore di Parte_1 ex art. 96 c.p.c.. CP_1
Il Giudice non concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ritenendo che gli elementi documentali prodotti non consentissero di ritenere fondata la ricostruzione prospettata da ciascuna delle parti, e che, nel caso di specie, il creditore non avesse fornito prova adeguata dei fatti costitutivi del credito.
Espletate le prove testimoniali ammesse, la causa veniva trattenuta a decisione e successivamente rimessa in istruttoria non essendo stato escusso il teste a Tes_1 prova contraria.
Espletato tale adempimento, all'udienza del 22/11/2024, precisate le conclusioni come da atti depositati, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento.
Per quanto attiene all'eccezione preliminare dell'opponente di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione ed insussistenza di diritti in capo a va rilevato che è possibile individuare la società attraverso la partita Parte_3
IVA nonché l'indirizzo della sede legale, che corrispondono ai dati derivanti dalla visura camerale prodotta in atti dall'opponente, e che, nel caso di specie, tutta la
2 documentazione versata in atti (contratto, allegati ecc.) riporta il nominativo della
[...]
Nell'intestazione del contratto sottoscritto fra le parti, si legge: CP_1 CP_1 con sede in Formigine (MO), via G. Deledda n.6 (indirizzo indicato in comparsa di costituzione), rete vendita area Italia di sedi di ., con ciò Controparte_4 facendo supporre una appartenenza ad un gruppo come tale denominato.
L'opponente riporta delle notizie riferite ad una precedente società, chiamata B & B
International Srl, con il medesimo amministratore, già fallita, ma a questo proposito si ribadisce che con la Partita IVA correttamente indicata non è possibile creare confusione neppure con tale precedente società, che, oltretutto, conteneva nel proprio nominativo la parola mentre in quello della società opposta non è CP_4 indicato.
È possibile ritenere, a questo proposito, trattarsi di mero errore materiale commesso da chi ha scritto il ricorso e la comparsa, visto che, comunque, i documenti sono tutti riferiti a CP_1
In Giurisprudenza si è affermato che “la mancata indicazione nel ricorso monitorio dell'esatta denominazione della creditrice (Società Cooperativa Agricola anziché Soc. coop. a responsabilità limitata) non aveva in ogni caso impedito di individuare il soggetto che aveva effettivamente promosso il procedimento, e conseguentemente di instaurare validamente il contraddittorio. (Cass. Sez. II, sentenza 27/04/2016, n. 8430) ed ancora, “la partecipazione al giudizio di società erroneamente o inesattamente indicata nella ragione sociale che ne specifichi erroneamente la forma (nella specie, di
s.n.c. anziché di s.a.s.) non comporta la nullità ne' della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), ne' della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri nel destinatario dell'atto processuale un'incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società” (Cass. 4/05/2012 n. 6803 - Cass. 19/7 2001 n. 392).
Nel caso in oggetto il fatto non ha ingenerato alcuna incertezza nel destinatario sull'esatta identificazione della società, avendo la società opponente dimostrato di avere individuato esattamente la società come quella con la quale ha avuto il CP_1 rapporto commerciale.
L'eccezione sul punto legittimazione attiva va pertanto respinta.
Per quanto attiene alla domanda indicata in subordine, punto C, in merito alla ritenuta nullità delle clausole sub artt. 5) e 10) delle condizioni generali del contratto 03/07/2017
(proposta ordine n. 10013), l'inesistenza di termine essenziale per la presentazione della relazione annuale prevista dall'art. 5 cit. e l'intervenuta rinuncia al termine medesimo ed alla risoluzione del contratto da parte di la domanda, invece, va Controparte_1
3 accolta.
Come risulta dal contratto sottoscritto fra le parti, era interessata a Controparte_3 reperire clienti ed agenti in nuovi mercati, con esclusione dei paesi indicati nell'allegato
“A” al contratto, occupati da “filiali sia in private label che a marchio Controparte_3
e “occupati da contratti di esclusiva con marchio , in quanto in tali Controparte_3 aree l'attrice gestiva già in modo autonomo la commercializzazione dei prodotti.
Nello spazio in calce al modulo contrattuale riservato a “Note – Deroghe – Accordi speciali” veniva barrata la casella con annotazione “vedi allegato A per esclusiva
Paesi” nel quale erano specificate tutte le nazioni estranee all'incarico conferito dall'attrice, ripartite in due sottogruppi, secondo quanto previsto dall'art.11 delle
Condizioni Generali di Contratto che, sotto la rubrica “Validità delle presentazioni”, disponeva che “Sono escluse aree di esclusiva se specificatamente evidenziate dal
”. Parte_4
La circostanza risulta confermata attraverso la deposizione testimoniale del teste Sig.
, resa all'udienza del 02 febbraio 2021, e con la deposizione della teste Testimone_2
Sig.ra resa all'udienza del 26 maggio 2021. Testimone_3
In data 26/09/2017, la direzione di aveva invitato ad Controparte_1 Controparte_3 un incontro, da tenersi con due potenziali candidati presso gli uffici in Formigine, per il giorno 12/10/2017 ed in tale occasione, come risulta dalla testimonianza resa dal sig.
in data 21/07/2021 in “occasione dell'incontro del 12/10/2017 avevo Testimone_4 conosciuto un rappresentante di con il quale sono stato in comunicazione Pt_1 fino a marzo 2018, poi era stato mandato allo stesso un ordine da parte dell'azienda
Merion Pack che io stesso avevo messo in contatto, ma successivamente non vi è stato alcun seguito”.
Gli altri agenti non avevano partecipato all'incontro e non risultano essere stati presentati altri agenti operanti nelle zone ove non aveva né filiali né contatti, Parte_1 cioè, quelle escluse dall'allegato “A” del contratto.
Nel caso in oggetto non risulta che l'opposta abbia presentato alcun cliente, ma solo alcuni agenti, con nessuno dei quali l'opponente aveva instaurato un rapporto di collaborazione.
Il teste ha dichiarato “avrei dovuto partecipare a tale incontro in qualità di Tes_1 potenziale agente per ma non partecipai per problemi di salute di mia CP_3 moglie….Preciso che io avevo dato disponibilità ad per il mercato CP_3 australiano, medio-orientale, cinese…Preciso di avere ricevuto da Parte_5
successivamente ci siamo sentiti al telefono con il direttore commerciale di
[...]
4 ho fatto la mia proposta e non ho saputo più nulla. Era circa una settimana CP_3
o 10 giorni dopo il 12/10/2017.”
Il pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito era subordinato al raggiungimento del volume d'affari, come specificato in contratto (pgf. “Note –
Deroghe – Accordi Speciali” ove si legge che “In caso di volume Complessivo di Affari parzialmente raggiunto o non raggiunto (dal 29% a 0%) quindi al di sotto dell'Obiettivo Affari minimo (30%), il compenso di sarà pari a €.0 Controparte_1
(zero).”) con conseguenti corrispettivi incassati dal Partner/ Fornitore.
L'opponente non aveva raggiunto alcun volume d'affari, essendo pari a zero, come risulta dalla relazione annuale in data 10/09/2018 di richiesta da CP_3 CP_1
(doc.7 parte att. opp.) e da quella in data 17 giugno 2019 relativa alla seconda
[...] annualità (doc.18);
Il pagamento, quindi, non poteva essere richiesto.
Nel frontespizio del contratto si legge infatti che sull'obiettivo totale di € 1.000.000,00 il compenso di sarebbe stato di € 35.000,00, e su quello minino di € CP_1
300.000,00, € 10.500,00, al di sotto, sarebbe stato pari a zero.
Secondo la clausola n. 5 del contratto, la Relazione doveva essere inviata dal
Partner/Fornitore entro la scadenza della prima e seconda annualità (secondo il frontespizio sopra richiamato, il mese di luglio), cioè, doveva contenere le presentazioni, trattative, esiti, valore economico realizzato anche se pari a zero, per dare modo a di migliorare il proprio operato professionale. CP_1
Nel caso in oggetto risulta che l'opposta abbia scritto, con mail pec del 03/09/2018, Cont avente ad Oggetto: Estratto Conto Penale Annullata – che: “Vi Parte_1 inviamo in allegato, Estratto Conto Dare/Avere per come previsto dai Ns. obblighi contrattuali del Contratto n° 10013 del 03/07/2017 In caso di raggiungimento degli obiettivi l'importo è come da Estratto Conto. In caso invece di Vs dimenticanza o fraintendimento all' adempimento dell'invio della Relazione Obbligatoria contrattualmente sancita, possiamo programmare appuntamento costruttivo, conciliando anche in forma ridotta il pagamento delle nostre spettanze scadute, e/o eventualmente concordare nuove alla miglior collaborazione commerciale. Siamo a disposizione per informazioni o chiarimenti.”
Da tale mail si evince che l'intenzione di fosse sia quella di annullare la CP_1 penale, sia quella di fissare un incontro costruttivo per conciliare in forma anche ridotta le loro spettanze, sia concordarne di nuove per una migliore collaborazione commerciale.
5 Non si parla né di risoluzione del contratto né di penale.
Nella mail pec che porta la stessa data del 03/09/2018, informa CP_1 Parte_1 che non avendo questa ottemperato all'invio della relazione “ha causato l'applicazione
a suo carico della penale pari alla quota del 100% del compenso stabilito relativo per il primo anno pari ad € 42.700,00”. Vi precisiamo, altresì che la nostra collaborazione proseguirà sino alla scadenza naturale del contratto
Nell'estratto conto-proforma fattura n. 67/2018 si indica, nella descrizione, compenso
primo anno € 35.000,00, oltre iva, totale € 42.700,00, nella terza colonna, CP_1 sotto la voce Avere appare scritto a caratteri cubitali Annullato.
Nella clausola n. 5 del contratto in relazione agli Obblighi del Partner/Fornitore, ove si parla di Relazione, si specifica che lo scopo è quello, nel caso in cui non si raggiungano gli obbiettivi, di migliorare la collaborazione, mentre nel caso di raggiungimento degli obiettivi, quello di incassare il compenso. Il mancato invio della relazione pertanto, provoca uno squilibrio, secondo la , quando il Partner incassa e trattiene il CP_1 fatturato ottenuto con le prestazioni offerte dalla e non permette a CP_1 quest'ultima di conoscere i dati sui quali calcolare il compenso.
In questo caso il contratto prevede la clausola risolutiva espressa n. 10, che dispone che ai sensi dell'art. 1456 c.c., potrà risolvere di diritto il presente contratto, nel CP_1 caso in cui il partner si renda gravemente negligente verso l'unica richiesta, a tutele di
e nello specifico omessa relazione, mendace, tardiva…in tali casi CP_1 CP_1 potrà chiedere al partner la a titolo di penale contrattuale il pagamento immediato di un importo pari al compenso stabilito del 100% riferito ad una annualità…
Ciò significa che poteva risolvere di diritto il contratto, per omessa relazione CP_1 ecc, ed in tale caso avrebbe chiesto l'applicazione della penale contrattuale. Ma non vi è scritto che la penale sarebbe stata chiesta anche senza risoluzione del contratto. Se così fosse stato la penale sarebbe stata eccessivamente iniqua, soprattutto in un caso come quello in oggetto, ove la Partner non aveva raggiunto alcun obiettivo, anzi, non aveva fatturato nulla, pertanto, l'eventuale danno subito dalla a seguito CP_1 dell'inadempimento di per avere inviato la relazione in ritardo al !0/09/2018 Pt_1 anziché entro il mese di luglio, come indicato nel contratto, sarebbe pari a zero.
Ai sensi dell'art. 1382 c.c. la clausola penale è il patto con cui due soggetti convengono che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'esecuzione degli obblighi nascenti da un contratto cui la stessa accede, uno dei contraenti sia tenuto ad una determinata prestazione. L'obiettivo principale è quello di liquidare anticipatamente il danno, evitando la necessità di una successiva e complessa quantificazione del danno.
6 Secondo l'art. 1384 c.c. la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.
Nel caso di specie, non solo poteva essere chiesta solo in caso di risoluzione del contratto, ma risulta eccessivamente onerosa e vessatoria.
Sul punto, la testimonianza della teste sorella del legale Testimone_5 rappresentante e collaboratrice dello stesso, pur ritenuta capace a testimoniare, in quanto non socia e senza cariche amministrative, risulta invece inattendibile per quanto dichiarato poiché contrario alla documentazione in atti, sopra citata, come la pec in data
03/09/2018 di (doc. n°6 parte opponente) che non contiene dichiarazione CP_1 di intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 10 delle condizioni generali contrattuale (doc.n°3 parte opponente), dichiara che inviò poi, a CP_1
Relazione della - già resa in data 10/09/2018 a mezzo pec, proprie Controparte_3 ulteriori comunicazioni a mezzo pec del 11/09/2018 (doc. 8 parte opponente) ed a mezzo pec del 13/09/2018 doc. 9 parte opponente, di risoluzione del contratto espressamente in ragione del mancato pagamento dell'importo di € 42.700,00 preteso a titolo di penale.
Tale dichiarazione di risoluzione va ritenuta inefficace sia per quanto sopra esposto sia per la rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista in contratto verificatasi con la comunicazione pec della opposta datata 03/09/2018 di manifesta volontà di proseguire il contratto.
La richiesta penale di parte opposta, pertanto non è dovuta.
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Parte convenuta opposta andrà condannata al pagamento della somma, fissata in via equitativa, di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96 cpc, per avere preteso il pagamento di una somma non dovuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto 5608/2018, R.G.16567/2018 emesso in data 22/11/2018 dal Tribunale di Brescia;
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
alle spese di lite in favore di parte convenuta opposta Parte_1
7 quantificate in € 7.616,00, oltre alla somma di € 2.000,00 ex art. 96 cpc, oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Brescia lì, 19/07/2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
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