Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3535 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 07.04.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Gazzelle n. 23, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco C.F._1
Castiglione;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Guglielmo Oberdan n. 6 – Interno n. 14 (c.f. ); C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Dipignano (CS), in Parte_1
data 12.09.1993, trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Dipignano al n. 34 parte II serie A dell'anno 1993, unione da cui sono nati i figli il 16.02.1996, Persona_1 maggiorenne economicamente autosufficiente, e il 18.06.2002, maggiorenne Persona_2
Tribunale di Paola in data 28.01.2010 si erano separati, come da provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Paola in data 31.01.2020, e che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale e pertanto chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni già stabilite in sede di separazione.
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio la sig.ra . Controparte_1
All'udienza del 07 aprile 2025, il ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con senza ulteriori statuizioni. Controparte_1
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Nulla sulle spese, in considerazione del limitato perimetro del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Dipignano (CS) in data 12.09.1993 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Dipignano (CS) al n. 34 parte II serie A dell'anno 1993;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dipignano (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 09.04.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma