Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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22 ottobre 1990
22 ottobre 1990
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Catania, sentenza 10/06/2025, n. 525Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott.ssa Graziella Parisi Presidente Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 751/2022 R.G. promossa DA Parte_1 P.IVA_1( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato, Manlio Galeano e Ivano Marcedone, giusta procura generale alle liti Appellante CONTRO Controparte_1 C.F._1 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Lucchesi, giusta procura in atti Appellato OGGETTO: arretrati pensione …Leggi di più...
- art. 2946 c.c.·
- art. 11 comma 1 lett b) legge 537/1993·
- arretrati pensione inabilità civile·
- art. 5 DPR n. 698/1994·
- contributo unificato·
- spese processuali·
- ripristino prestazione·
- decorrenza prestazione·
- prescrizione decennale