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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2235/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2235/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USSEGLIO MIN ENRICO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. BONAMICO ANTONELLA ( ) VIA CAVALLI GIOVANNI C.F._1
CARLO, 30 10138 TORINO;
elettivamente domiciliata in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 6
10128 TORINO presso il difensore avv. USSEGLIO MIN ENRICO
ATTRICE contro
COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 Controparte_2 [...]
24/01/2015 N. 3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARTORI MARCO, CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA G. PLANA, 89 27058 VOGHERA, presso il difensore avv.
SARTORI MARCO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANTERI ILARIA, TR P.IVA_3 elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI, 177 18038 SANREMO, presso il difensore avv.
LANTERI ILARIA
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
parte attrice CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, pagina 1 di 20 in via istruttoria
• ammettere le prove per interpello e testi sulle capitolazioni da effettuarsi nei termini di legge;
nel merito
• dichiarare tenuta e condannare part, iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, corrente in Pavia (PV), Via Della Torretta, 7 e , in solido tra Pt_1 loro, a restituire a tutte le somme pagate da a da gennaio 2021 fino a CP_1 CP_1 CP_2 giugno 2021, oltre rivalutazione ed interessi di mora, oltre al risarcimento dei danni per costi e mancati guadagni, per una somma complessiva non inferiore ad € 25.000,00, oltre rivalutazione ed interessi di mora, in ogni caso
• col favore delle spese ed onorari di procedura”.
*
Parte convenuta Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi ed in particolare:
-in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
p.iva e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
P.IVA_2
-nel merito: respingere ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
- in via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere della prova, con riferimento alle deduzioni istruttorie si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. ha svolto un rapporto di consulenza a favore di nel periodo gennaio Controparte_2 CP_1
2021 – giugno 2021 e la consulenza che ha reso a riguardava la gestione di CP_2 CP_1 carichi “groupage” 2. forniva un'assistenza a per carichi completi senza magazzino mentre CP_2 Parte_2
l'assistenza che prestava a era per carichi “groupage” CP_1
3. Nell'ambito della materia dei trasporti la tecnica carico completo e la tecnica groupage sono due metodi di spedizioni completamente diversi.
4. NÒ EX, ME, NA sono società che ha fatto conoscere a Persona_1 CP_2 affinché quest'ultima, una volta acquisito il contatto/cliente effettuasse con il supporto di CP_1
un servizio di trasporto con modalità “groupage” CP_2
5. NÒ EX, ME, NA appartengono al portafoglio clienti di Persona_1
e che quest'ultima ha fatto conoscere a e su cui ancora ad oggi sta CP_2 CP_1 CP_1 generando un fatturato.
6. La mail del sig. , ha continuato ad essere Testimone_1 Email_1 utilizzata anche cessato il rapporto di consulenza con lo stesso nel corso al 30 giugno 2021.
7. I contatti allegati da nella propria comparsa di costituzione sub doc 2 sono società che CP_2
ha fatto conoscere, nell'ambito del proprio rapporto consulenziale, a e su cui poi CP_2 CP_1 in seguito ha generato un proprio guadagno. CP_1
-in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Si insiste, altresì affinché, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c la ordini alla società attrice CP_5
l'esibizione dello scambio epistolare partito dall'indirizzo e-mail: Controparte_1
pagina 2 di 20 e diretti alle società indicate nell'allegato sub doc. 2 della nostra Email_1 comparsa di costituzione oltre alle e-mail inviate dal medesimo indirizzo di posta elettronica alle società “ NÒ EX, ME, NA” con decorrenza dal 30 giugno 2021, ossia a Persona_1 partire dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione fra e ai fini di CP_2 CP_1 provare l'infondatezza della pretesa ex adverso espressa di carattere restitutorio e risarcitorio”.
*
Parte convenuta TR
“Piaccia all'ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, per le causali tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta e per quelle ulteriormente viste ed esposte nei propri successivi atti difensivi:
in via pregiudiziale e assorbente, in rito:
- accertare e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e accertare e dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Lodi;
- comunque accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda proposta da Controparte_1 stante la insussistenza della condizione dell'azione della “legittimazione a contraddire” in capo a avente il codice fiscale nr.. Controparte_2 P.IVA_2
in via di subordine e salvo gravame, nel merito:
- comunque respingere la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 TR per essere la domanda stessa del tutto destituita di fondamento e di prova, sia nell'an, sia nel quantum, alla luce di tutto quanto esposto al paragrafo 3) della comparsa di costituzione e risposta e della memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1, c.p.c. nonché in tutti i propri atti difensivi;
- quindi, e in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla e a nessun titolo si rende dovuto da
a in dipendenza dei fatti e degli atti dedotti in giudizio dall'attrice TR CP_1 nonché di qualsivoglia altro fatto e/o atto;
dichiarare inammissibile e, comunque, respingere in quanto destituite di fondamento e di prova, ogni e qualsivoglia domanda, eccezione, contestazione proposta e/o sollevata in causa da
CP_1
con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio nonché dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.”.
In via istruttoria, inoltre, TR
- insiste a che il Signor Giudice voglia dichiarare inammissibile e, comunque, respingere
l'istanza (datata 23 febbraio 2024) proposta da in data 7 marzo 2024; CP_1
- insiste a che il Signor Giudice voglia dare atto che ha correttamente TR ottemperato all'ordinanza emessa dal Signor Giudice in data 21 giugno 2021, avendo prodotto la copia di cortesia delle numero 42 fatture emesse da negli anni 2019-2020-2021 a TR carico delle Imprese oggetto della domanda e delle produzioni attoree e cioè: Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
- insiste, quindi, a che il Signor Giudice voglia, occorrendo, ove la suddetta ordinanza emessa in data 21 giugno 2021 sia da intendersi estesa a tutte le fatture emesse da anche a TR carico di Imprese non oggetto della domanda e delle produzioni attoree, revocare l'ordinanza medesima;
pagina 3 di 20 - insiste come nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. anche opponendosi come ivi a tutte le istanze istruttorie formulate da CP_1
***
MOTIVI DELLA DECIZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.01.2023, ha convenuto in giudizio CP_1 le società e chiedendone la condanna in solido alla restituzione di Controparte_2 TR tutte le somme pagate alla prima, da gennaio a giugno 2021, oltre al risarcimento dei danni per costi e mancati guadagni patiti in conseguenza dell'inadempimento della medesima ai propri obblighi contrattuali, quantificati in una somma complessiva non inferiore ad € 25.000,00, il tutto oltre rivalutazione ed interessi di mora.
A sostegno delle proprie domande l'attrice allegava di aver conferito alla convenuta Controparte_2 un incarico di consulenza avente ad oggetto la predisposizione di un piano di sviluppo commerciale finalizzato all'individuazione ed alla messa in atto di specifiche iniziative volte ad aumentare il proprio parco clienti in Italia ed all'Estero, nell'ambito dell'attività di logistica integrata e trasporti. Affermava che il referente della società incaricata era il signor LA che Controparte_11
a partire da gennaio 2021, la non le aveva più procurato alcun nuovo cliente, tant'è Controparte_2 che essa stessa l'aveva autorizzata a ridurle il compenso mensile contrattualmente stabilito per l'attività consulenziale. Era quindi emerso che la lamentata flessione dell'attività svolta in suo favore era dovuta al fatto che il predetto signor era stato inserito nell'organigramma della e Tes_1 TR attraverso i canali di tale società contattava anche i propri clienti, tra i quali NÒ Persona_1
EX, IT AG, ME, NA, sviandoli verso tale diversa società concorrente. Affermava che tale condotta costituiva grave inadempimento e violazione dei doveri, anche di correttezza e buona fede, di nei suoi confronti, con conseguente proprio diritto ad ottenere la restituzione Controparte_2 delle somme a quest'ultima corrisposte da gennaio a giugno 2021, e ad ottenere il risarcimento del danno subito per i costi sostenuti per preservare il rapporto con i propri clienti e per i mancati guadagni, quantificandolo in un importo non inferiore ad € 25.000,00, di cui riteneva dovesse rispondere anche l'altra convenuta, essendosi la medesima, con la propria condotta compiacente, TR avvantaggiata dei clienti su di essa dirottati.
Si costituivano in giudizio le convenute e prendendo posizione sulle Controparte_2 TR domande formulate nei loro confronti, di cui chiedevano il rigetto.
In particolare eccepiva in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, evidenziando che il contratto di consulenza posto a fondamento delle pretese azionate dall'attrice nei suoi confronti era stato sottoscritto con la diversa società Controparte_12 avente partita iva n. , sciolta il 13 gennaio 2020, che si occupava tra l'altro di fornire ai P.IVA_4 propri clienti un servizio di supporto strategico e di studio e sviluppo di servizi complementari all'attività svolta da mentre essa convenuta è identificata con la diversa partita iva n. CP_1
, si occupa di fornire consulenza nell'ambito dei trasporti sostenibili e, nel 2016, quando P.IVA_2 era stata sottoscritta la menzionata scrittura fondante la pretesa attorea, non era neppure ancora pagina 4 di 20 costituita.
Affermava che il rapporto di consulenza con è intercorso nell'arco temporale dell'anno CP_1
2020 e 2021, ed aveva ad oggetto un'attività di consulenza per gestire i trasporti di esclusivi carichi cd “groupage”, mentre il contratto sottoscritto il 2 febbraio 2016 tra la medesima CP_1
e la aveva ad oggetto un rapporto di consulenza strategica fornito da Controparte_12 quest'ultima per coadiuvare la società incaricante nella gestione di un piano commerciale a livello sia nazionale che estero. Osservava che dunque era stato convenuto in giudizio un soggetto giuridico terzo, totalmente estraneo al rapporto convenuto nella scrittura privata del 2016 e dunque estraneo ai fatti di causa, da giudicarsi pertanto carente di legittimazione passiva.
Eccepiva quindi la nullità dell'atto di citazione, difettando la corretta individuazione del soggetto passivo della domanda. In ogni caso, chiedeva la propria estromissione dal giudizio, in quanto estranea all'oggetto della controversia. Eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti. Negava che il signor fosse stato inserito nell'organigramma di evidenziandone la natura di Testimone_1 TR consulente che nel corso degli anni aveva maturato una consolidata esperienza nel settore della gestione dei trasporti a livello nazionale e internazionale.
Affermava che con aveva instaurato per fatti concludenti un rapporto di consulenza in CP_1 ragione del quale, nel periodo 2020 - 2021, le aveva fornito assistenza e consulenza per la gestione di carichi cd “groupage”, attività di cui la medesima si occupa, svolgendo invece la TR attività nel trasporto per “carichi completi”, sicchè nessuno sviamento di clientela poteva esserle imputato. A suo dire, infatti, le società clienti asseritamente sviate, indicate da parte attrice nel proprio atto introduttivo ( NÒ EX, IT AG, ME, NA) erano tutte del proprio Persona_1 portafoglio clienti e venivano indirizzate a per l'effettuazione di servizi di trasporto CP_1
“groupage”, competendo invece a i servizi di trasporto per carichi completi, come TR emergerebbe dalla corrispondenza prodotta dalla stessa controparte (doc. 3 fascicolo attrice).
Evidenziava come tra l'altro molti clienti si lamentavano del servizio reso da per trasporti CP_1
“groupage”, non potendosi pertanto sostenere che gli stessi siano stati sviati ma semmai che abbiano autonomamente deciso di non fornirsi ulteriormente dalla società attrice.
Ferma la contestazione della domanda attorea sotto il profilo dell'an, contestava Controparte_2 altresì la quantificazione del danno effettuata da parte attrice, eccependo la mancata allegazione di qualsivoglia criterio di calcolo utilizzato per la determinazione dell'importo di € 25.000,00. Quanto alla richiesta di restituzione del compenso ricevuto per i mesi da gennaio a giugno 2021, evidenziava come tale compenso le era stato versato per l'attività di consulenza svolta per supportare nella CP_1 gestione dei carichi che le società clienti di volta in volta chiedevano, a seconda della necessità rappresentate dai clienti medesimi, non sussistendo peraltro tra essa e la società attrice alcun obbligo di esclusiva.
Quanto alla lamentata mancata acquisizione di nuovi clienti a partire da gennaio 2021, evidenziava come – al di la della circostanza che si trattava del periodo in cui era stato disposto il lockdown sia in
Italia che in Francia causa COVID – non vi era alcun dovere a suo carico di procurare ed apportare a nuova clientela. Ciò non di meno affermava che comunque, grazie alla propria CP_1 pagina 5 di 20 consulenza e alle proprie conoscenze commerciali sviluppate negli anni nel settore in questione,
nel periodo compreso fra settembre 2020 e maggio 2021, ha beneficiato di un CP_1 piano di sviluppo commerciale che ha accresciuto il suo volume clienti.
Quanto alla lamentata violazione dei principi generali di buona fede e correttezza, evidenziava come l'attrice non solo non ha fornito la prova di alcuna propria grave inadempienza, ma neppure ha specificato quali fossero i fatti costitutivi dell'azione, che riteneva dovesse essere qualificata quale azione di concorrenza sleale.
Censurava la condotta di che, nonostante l'intervenuta cessazione del rapporto di CP_1 consulenza, ha continuato ad utilizzare la mail con cui il sig. Email_1
era solito identificarsi alla clientela dell'attrice, ponendo in essere una condotta Testimone_1 lesiva della privacy e dell'immagine del predetto sig. impossibilitato a verificare il Tes_1 contenuto di eventuali messaggi inviati dalla suddetta mail e esposto pertanto al rischio di essere inconsapevolmente responsabile per azioni e/o decisioni poste in essere da utilizzando CP_1 la propria identità.
Contestava infine l'invocato rapporto di solidarietà passiva tra essa e l'altra Controparte_2 convenuta, trattandosi di due imprese che svolgo attività commerciali completamente TR diverse e non possono pertanto essere tenute a svolgere il medesimo servizio.
Sulla scorta di tali considerazioni in fatto e diritto, concludeva chiedendo, in via preliminare/pregiudiziale, la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e per l'effetto la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, e, nel merito, il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti.
L'altra convenuta, contestava a sua volta la domanda attorea, eccependo innanzitutto, TR in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Lodi, in ragione del foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., avendo la medesima sede legale nel Comune di Tavazzano con Villavesco, rientrante nel circondario del Tribunale di Lodi, e considerato che, con riferimento ai diversi criteri di collegamento di cui agli art. 28 e 20 c.p.c., (i) essa non era parte del contratto prodotto da sub 1) dell'atto di citazione;
TR CP_1
(ii) a carico di essa non è sorta nessuna obbligazione dedotta in giudizio, tanto TR più in un luogo di competenza del Tribunale di Milano;
(iii) essa non deve TR eseguire nessuna obbligazione dedotta in giudizio, tanto più in un luogo di competenza del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 1182 cod. civ..
Sempre in via pregiudiziale, eccepiva a sua volta la carenza di legittimazione passiva della convenuta non essendo tale società quella con cui aveva concluso il contratto Controparte_2 CP_1 posto a fondamento della propria domanda, da cui risulta che la contraente era la Controparte_12
con sede in Pavia Via Cossa n. 24, ed avente partita I.v.a. Eccepiva quindi il
[...] P.IVA_4 difetto della condizione dell'azione della legittimazione a contraddire in capo alla convenuta trattandosi di soggetto giuridico diverso dalla Società nei confronti della quale, Controparte_2 secondo la prospettazione attorea, vuole ottenersi la richiesta condanna.
Quanto al merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, evidenziando come la stessa sia fondata sull'incarico conferito con la scrittura privata sottoscritta con Controparte_12
pagina 6 di 20 cui essa era estranea, e come in ogni caso non possa essere chiamata a rispondere in solido delle pretese restitutorie e risarcitorie formulate dall'attrice, non essendo essa tenuta alle medesime prestazioni dell'altra società convenuta in giudizio.
Evidenziava in ogni caso come l'incarico di consulenza invocato da parte attrice preveda il pagamento di un corrispettivo mensile per un'“attività di consulenza”, non avendo di conseguenza fondamento né supporto contrattuale la doglianza di secondo cui a partire da gennaio 2021 CP_1 non le ha più procurato alcun nuovo cliente, non costituendo oggetto dell'incarico Controparte_2 in esame il procacciamento di nuovi clienti. Da tale circostanza faceva altresì discendere l'infondatezza della censura mossa nei suoi confronti di aver “avallato” la mancata esecuzione di un'attività - quella appunto del procacciamento di nuovi clienti - a cui non era neppure Controparte_12 tenuta ai sensi di contratto.
Sotto altro profilo evidenziava di essersi costituita in data 15 marzo 2018 e di avere quale oggetto sociale l'attività di autotrasporto nazionale e internazionale di merci per conto terzi, avendo quale socia nella misura del 95% del capitale sociale, la Labatut Group S.A., società di diritto francese fondata nel 1920, leader nei servizi del trasporto, della logistica, della distribuzione. Nello svolgimento della propria attività, per la quale si avvale anche della consulenza di , Controparte_2 affermava di utilizzare mezzi di trasporto che operano in esclusiva per la medesima, il che le consente di essere particolarmente affidabile in termini di tempi di consegna e di controllo dei mezzi stessi, per i quali si avvale anche di sofisticati sistemi di geolocalizzazione (GPS), oltre che particolarmente competitiva, gestendo l'intero viaggio affidatole direttamente e senza passaggi intermedi.
Negava che il signor - che risulta essere stato il liquidatore della Controparte_11
RespectLife Evomod S.r.l. (c.f. ), cancellata dal Registro delle Imprese in data 6 P.IVA_4 dicembre 2021 - sia mai stato inserito nel proprio organigramma, e che lo stesso con i propri canali abbia contattato i clienti di Negava altresì che già in pendenza del contratto con Controparte_1
il predetto signor di utilizzasse una email istituzionale di essa CP_1 Tes_1 Controparte_2
come peraltro - faceva notare - emergente dalla corrispondenza elettronica prodotta TR dalla stessa attrice sub 3), ove le e-mails risultavo inviate all'indirizzo Email_2
Osservava come le stesse affermazioni di parte attrice - che comunque contestava, anche sotto il profilo della loro indeterminatezza e genericità - secondo cui “con la collaborazione, compiacenza e avallo di ”, “vecchi clienti e nuovi clienti sono stati dirottati su ”, con Pt_1 CP_1 Pt_1 ciò “determinando la necessità per di svolgere attività finalizzate a mantenere il Cliente” CP_1 con “costi e minori guadagni”, confermavano che avesse mantenuto i propri clienti, CP_1 evidenziando sotto altro profilo come non possa fondatamente dolersi di avere svolto non CP_1 meglio precisate “attività finalizzate a mantenere il cliente”, posto che in una logica di libero mercato è assolutamente normale, per qualunque imprenditore, attivarsi costantemente per conservare e fidelizzare la propria clientela.
Evidenziava a sua volta come i clienti di non sono stati - e non potevano essere - dirottati CP_1 su di essa, dal momento che la propria attività riguarda esclusivamente i carichi completi (33 palette –
13.60 metri) senza magazzinaggio, in gergo tecnico FTL (Full Truck Load), mentre CP_1 storicamente si occupa di “groupage” e cioè di carichi parziali, con stoccaggio in magazzino, di tal che pagina 7 di 20 occupandosi le due società di tipologie di trasporto/spedizione del tutto diverse, nell'ambito di un libero mercato e di una libera concorrenza, i clienti possono rivolgersi a chi meglio ritengano per l'invio delle loro merci.
Aggiungeva, con riferimento ai clienti elencati da parte attrice nella propria citazione, che:
- corrente in Pozzo d'Adda (MI), Via Cascina Cavallasco n.1, 20060, si avvale di essa Persona_1 solo per i trasporti con carichi completi e di per i trasporti groupage;
TR CP_1
- NÒ EX, con sede in Curno (BG) Via Carlinga 35, non risulta essere cliente di CP_1 già dal 2019;
[...]
- NA, con sede in Stradella (PV) Via Primo Levi 13, ha affidato ad essa TR esclusivamente n°13 camion completi tra il novembre 2021 e il gennaio 2022 con destinazione
Wiesmoor – Germania, mercato non servito da che effettua trasporti Controparte_1 esclusivamente con destinazione Francia e Benelux;
- ME, con sede in Isso (BG) via Strada Statale 11 Padana Superiore, ha affidato ad essa n°126 viaggi con carichi completi a partire dal febbraio 2021 fino al dicembre 2022, TR sia per la Francia, sia per la Germania, mentre aveva affidato a carichi parziali CP_1
“groupage”;
- IT AG, con sede in Piacenza, via Coppalati 8 località Le Mose, non è cliente di essa CP_4
ma è anch'essa spedizioniere che affidava a lotti parziali. IT AG, ha
[...] CP_1 affidato n°12 viaggi completi a a partire dal novembre 2019 fino all' ottobre 2022; TR
per cui non risponde al vero che ha ottenuto clientela con costi a carico di come CP_1 sostenuto dall'attrice.
A riprova del fatto che e svolgono nel libero mercato l'attività di CP_1 TR rispettiva competenza, affermava che tra i mesi di novembre 2019 e maggio 2021 ha CP_1 affidato n°45 camion completi a e quest'ultima ha affidato a alcune TR CP_1 spedizioni groupage di propri clienti, producendo le fatture attive e passive intercorse tra CP_4
e e la corrispondenza intervenuta con il Direttore della filiale di
[...] CP_1 CP_1
Milano, signor con la conferma dell'affidamento ad essa di un viaggio completo nel Parte_3 gennaio 2021 (doc. 6 e 7 fascicolo convenuta . TR
Da ultimo contestava la pretesa attorea anche sotto il profilo del quantum, evidenziando la mancanza di prova del danno quantificato da parte attrice in € 25.000,00.
Sulla scorta delle predette deduzioni, concludeva chiedendo in via pregiudiziale ed assorbente, in rito, la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Lodi, la dichiarazione di inammissibilità della domanda stante l'insussistenza della condizione dell'azione della legittimazione a contraddire in capo alla società convenuta con c.f. Controparte_2
, e nel merito la reiezione della domanda proposta da nei suoi confronti, P.IVA_2 Controparte_1 con condanna della medesima ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c..
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza di trattazione fissata per il
3.05.2023, parte attrice, con particolare riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta sollevata da entrambe le parti convenute, osservava che il contratto Controparte_2 pagina 8 di 20 intervenuto con era proseguito in capo alla convenuta che aveva incassato i Controparte_13 compensi contrattualmente stabiliti, come documentato delle fatture emesse da a far Controparte_2 data da gennaio 2021 (doc.
5-10 fascicolo attrice).
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c.p.c., parte attrice, con la propria prima memoria, prendendo posizione sulle eccezioni e sulle difese svolte dalle convenute nelle proprie comparse di costituzione e risposta, evidenziava come la documentazione da essa prodotta e, in particolare, i pagamenti eseguiti a favore della fosse idonea ad attestare non solo
Controparte_2 le parti contrattuali ma anche la corretta convocazione in giudizio del soggetto che ha materialmente ricevuto i pagamenti di cui ha chiesto la restituzione, risultando, pertanto, correttamente incardinato il giudizio anche in punto legittimazione. Evidenziava come le controparti avessero ammesso che ed il signor abbiano operato anche con Maleon.it S.r.l., e come la
Controparte_2 Tes_1 convenuta non avesse dimostrato il corretto ed esatto adempimento alle proprie
Controparte_2 obbligazioni. Negava di svolgere un'attività differente da quella di Marlon.it S.r.l., evidenziando che delle stesse ricostruzioni avversarie emergesse che ed il signor hanno
Controparte_2 Tes_1 continuato ad incassare da essa i compensi pattuiti mentre operavano con ed il sig. TR
, divenuto nel tempo dipendente di e che dunque tali compensi non trovano CP_14 TR giustificazione. Con la propria seconda memoria ex art. 183 VI c. c.p.c., parte attrice aggiungeva che i pagamenti dei compensi contrattualmente stabiliti con la scrittura depositata sub doc. 1, sono stati eseguiti a favore della convenuta sin dall'inizio del rapporto, e che non corrisponde a Controparte_2 verità che essa non si occupi di trasporti completi, essendo sul mercato da oltre quarant'anni e svolgendo trasporti sia groupage che completi, come attestato dal proprio oggetto sociale. Evidenziava che esiste ed è operativa dal 2019, che il signor era proprio collaboratore dal TR Tes_1
2016 e che da tale data ha dunque i contatti dei propri clienti, che dal 2020 il signor collabora Tes_1 anche con che svolge trasporti completi come essa e che le stesse TR CP_1 convenute hanno ammesso che il signor portava ad essa i trasporti groupage mente in Tes_1 portava quelli completi. Da ciò faceva discendere che, a fronte di un contratto del TR
2016 che prevedeva a carico di obbligazioni da svolgere a favore di essa Controparte_2 CP_1
quest'ultima si è ritrovata nella situazione in cui, dal 2019, ha parallelamente
[...] Controparte_2 svolto la medesima attività a favore di continuando ad incassare i compensi da TR essa corrisposti, senza peraltro incrementare il portafoglio clienti né dare prestazioni in suo favore.
Evidenziava a riprova una variazione dei propri fatturati dell'anno 2020 rispetto a quelli dell'anno
2019, come di seguito
IT AGECO anno 2020 € 68.065,00, anno 2019 € 74.073,00
ASA anno 2020 € 59.910,00, anno 2019 € 32.275,00
anno 2020 € 22.265,00, anno 2019 € 23.835,00 Parte_4
Co FA. anno 2020 € 15.045,00, anno 2019 € 69.695,00 nno 2020 nessun fatturato, anno 2019 € 10.635,00, Pt_5
con una decrescita di fatturato con i predetti clienti ad € 165.285,00 nell'anno 2020, rispetto al fatturato conseguito con i medesimi nell'anno 2019 di € 210.513,00, negando tra l'altro che tale dato potesse attribuirsi alla qualità del servizio reso ed alla conseguente scelta dei clienti di non avvalersene pagina 9 di 20 ulteriormente.
Eccepiva che non ha dato prova e non ha dimostrato il corretto ed esatto adempimento Controparte_2 delle obbligazioni a suo carico, non ha dimostrato l'attività svolta, non ha prodotto studi ed elaborati effettuati ed inviati ad essa non ha prodotto corrispondenza eventualmente CP_1 intervenuta, non ha allegato e tanto meno dimostrato l'attività che avrebbe svolto a favore di essa e che avrebbe consentito l'implementazione dell'attività di quest'ultima e che CP_1 sarebbe stata tale da giustificare gli incassi mensili, ribadendo che il contratto intercorrente tra le parti prevedeva espressamente l'obiettivo e la finalità di implementare il proprio portafoglio clienti, aggiungendo che anche un contratto di mera consulenza comporta in capo al prestatore l'obbligo di svolgere l'attività, dimostrare di averla svolta e rispettare i principi e doveri di professionalità, correttezza e buona fede, tra i quali quello di non svolgere la medesima attività in modo tale da avvantaggiare attività concorrenti. Ribadiva la fondatezza della propria richiesta di restituzione delle somme incassate da giustificando alternativamente tale richiesta sulla circostanza Controparte_2 che il contratto con essa intervenuto fosse privo di controprestazione e dunque privo di oggetto e conseguentemente nullo ovvero sulla circostanza che il contratto prevedeva obbligazioni di consulenza ed integrazione della propria attività, che però non ha dimostrato di aver Controparte_2 adempiuto, dovendosi pertanto ritenere le somme incassate non giustificate da alcuna controprestazione. Con la propria terza memoria ex art. 183 VI c. c.pc., infine, la poneva Controparte_1 in evidenza il rapporto di collaborazione tra il signor e affermando che “Il Tes_1 TR meccanismo messo in essere da e , invece, è stato quello di sfruttare l'inserimento Tes_1 Pt_1 del in organico per dirottare la clientela e gli ordini direttamente a , Tes_1 CP_1 Pt_6 come attesta la corrispondenza”.
Anche le convenute fruivano integralmente dei termini assegnati, depositando a loro volta le memorie di cui all'art. 183 VI c. c.p.c. con le quali reiterano le proprie istanze e difese.
Con ordinanza del 6.12.2023 venivano ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti, limitatamente alla prova orale per interpello e testi richiesta da parte attrice con memoria ex art. 183 VI
c. n. 2 c.p.c. depositata il 4.09.2023, sul capitolo B) con i testimoni indicati;
alla prova orale, per interrogatorio formale e per testi, richiesta dalla convenuta nella propria memoria Controparte_2 ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. depositata il 25.07.2023, sui capitoli 1), 2), 4), 5), 7), con i testimoni indicati, ed alla prova testimoniale richiesta dalla convenuta nella propria TR memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. depositata il 1.08.2023, su tutti i capitoli di prova formulati, con i testimoni indicati, ammettendo altresì tutte le parti alla prova contraria, e riservando all'esito dell'assunzione delle prove orali, la decisione in ordine alle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti.
In occasione dell'udienza del 7.02.2024 venivano svolti gli interrogatori dei legali rappresentanti rispettivamente di e di ed escussi i testi signor (la cui CP_1 Controparte_2 Testimone_2 testimonianza veniva contestata da parte attrice con nota depositata il 7.03.2024), comune a ed a , e signor , indicato da Alla Controparte_16 TR Parte_3 Controparte_1 successiva udienza del 15.03.2024 veniva escussi i testi signora e signor Testimone_3 [...]
, di parte convenuta il teste signora di parte Tes_4 TR Testimone_5 ed il teste signora di parte In occasione dell'udienza del Controparte_16 Testimone_6 CP_1
pagina 10 di 20 7.05.2024 venivano quindi escussi i testi signori , e Testimone_7 Testimone_8 Tes_9 indicati da parte TR
Con ordinanza del 21.06.2024, veniva quindi ordinato a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il CP_4 deposito delle fatture emesse negli anni 2019, 2020 e 2021, assegnando alla medesima termine per il deposito fino al 15.09.2021, cui la convenuta ottemperava depositando copia di cortesia di 42 fatture emesse da negli anni 2019-2020-2021, a carico delle imprese oggetto della domanda TR attrice, e, rispettivamente, emesse nell'anno 2019 nei confronti di nell'anno 2020 nei Controparte_6 confronti di nell'anno 2021 nei confronti di Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
precisando di non aver emesso fatture alla
[...] Controparte_6 Controparte_17 CP_10 società ASA Italia S.r.l., corrente in Rovato (BS), Via Montegrappa n. 59, di cui alla memoria di ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., non essendo stata cliente nel periodo considerato. CP_1
Esaurita l'istruttoria, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 24.01.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, integralmente fruiti dalle parti.
* * *
ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
Deve essere innanzitutto delibata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte convenuta
TR
La Corte di Cassazione ricorda che quando una parte eccepisce il difetto di competenza territoriale ha l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta.
Si legge in tal senso nella parte motiva dell'ordinanza Cass. Sez. VI del 28 gennaio 2022 n. 2548:
“invero, come sancito, ancora recentemente, da Cass. N. 17374 del 2020, << in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c. comma 1 come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20
c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificata la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili>> (cfr. nello stesso senso, anche Cass. N. 17020 del 2011”).
Alla stregua del suddetto principio, la convenuta avrebbe dovuto specificatamente e TR puntualmente contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi. Al pagina 11 di 20 contrario, la convenuta ha espressamente indicato il foro ritenuto territorialmente competente (nella specie il Tribunale di Lodi), unicamente con riferimento al foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., omettendo di fare altrettanto con riferimento a tutti gli ulteriori criteri di collegamento, in relazione ai quali si è limitata a formulare contestazioni in ordine all'insussistenza della competenza in capo al Tribunale di Milano, senza peraltro indicare per ciascuno di essi il foro ritenuto competente.
Si deve pertanto ritenere l'eccezione di incompetenza come non proposta e, per gli effetti, definitivamente radicata la competenza nel giudice adito.
ECCEZIONE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Deve parimenti rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società CP_2
sollevata da entrambe le società convenute.
[...]
L'attrice ha agito proprio nei confronti della ovvero nei confronti del soggetto cui la Controparte_2 medesima, in base alla propria prospettazione, ha attribuito la condotta inadempiente e lesiva dei propri interessi, avendola individuata come il soggetto che, avendo percepito il compenso per l'attività di consulenza tra il gennaio ed il giugno 2021, è tenuta alla relativa restituzione ed al risarcimento del danno.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza “inutiliter data” (Cass. Sez. 3, 1 marzo 2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiedere perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della
“verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio” (Cass. Sez. 2 civ. 17 marzo 1995, n. 3110, Cass. Sez. 2 civ. 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass. Sez. 1 civ. 20 novembre 2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass. Sez. 1, 20 novembre 2003, n. 17606, n.
568326)”. (Cass. Sez. I civ. 27 marzo 2017 n. 7776).
Ne deriva che l'eccezione non è meritevole di accoglimento.
DOMANDE SVOLTE DALL'ATTRICE
Nel merito, le domande svolte dall'attrice non sono fondate e vanno rigettate. ha formulato nei confronti delle convenute, in solido, una domanda restitutoria, avente Controparte_1 ad oggetto i compensi corrisposti a dal gennaio al giugno 2021, ed una domanda Controparte_2 risarcitoria, per asseriti costi sostenuti e mancati guadagni, quantificata in € 25.000,00.
Al fine di analizzare tali domande, è preliminarmente necessario ricostruire i rapporti tra le parti in causa, per come emergenti dagli atti e dai documenti prodotti.
Parte attrice fonda le proprie domande sull'asserito inadempimento di agli obblighi a Controparte_2 suo carico derivanti dal contratto sottoscritto il 2.02.2016, da essa prodotto sub doc. 1, con il quale veniva dato incarico di svolgere la seguente attività: 1) analisi operative del Cliente e messa a punto di pagina 12 di 20 un piano commerciale strategico, 2) analisi di mercato e individuazione di aree di operatività anche complementari a quella svolta, che potrebbero essere di interesse per il Cliente, 3) individuazione e pianificazione delle specifiche attività di sviluppo commerciale in Italia e all'Estero, 4) individuazione di cliente target – pianificazione degli interventi sulla clientela, 5) predisposizione di analisi prospettiche e sviluppo di budget relativi alle attività di sviluppo con una accurata previsione dei costi/benefici attesi, 6) individuazione di specifici obiettivi da condividere con il Cliente, 7) supporto al
Cliente nella implementazione della pianificazione economico finanziaria complessiva, con il dichiarato scopo di “rafforzare la propria attività aumentando il proprio parco clienti sia in Italia che all'estero, anche attraverso lo studio e la proposta di nuovi servizi complementari all'attività svolta”.
(doc. 1 fascicolo attrice).
Emerge incontrovertibilmente dal dato documentale che tale contratto sia stato sottoscritto dalla società
con sede legale in via Cossia 24, Pavia, e partita iva . Dalla Controparte_13 P.IVA_4 visura camerale di tale società, prodotta dalla convenuta sub doc. 2, risulta che la TR medesima sia stata posta in liquidazione con atto del 16.11.2019, iscritto nel registro delle imprese il
13.01.2020, e sia stata quindi cancellata in data 6.12.2021.
La convenuta società start up innovativa costituita a norma dell'art. 4 comma 10 bis Controparte_2 del D.L. 24/01/2015 n. 3, con atto del 29.10.2019, ha invece sede legale in Pavia, via della Torretta 7 ed ha partita iva Dalla visura camerale di tale società, prodotta da sub doc. P.IVA_2 CP_1
32, emerge che l'attività da essa svolta sia, tra l'altro: “la logistica sostenibile, o green logistic, [che] è una logistica di collaborazione fra aziende, il cui elemento chiave è ottenere risultati significativi nella sostenibilità ambientale, aumentare l'efficienza dei trasporti, evitando ritorni di mezzi vuoti, ottimizzando i percorsi e localizzando in maniera intelligente magazzini e fornitori. Creare reti collaborative con aziende, clienti e fornitori. La società potrà svolgere l'attività secondaria e non prevalente di consulenza nell'ambito di ottimizzazione delle reti di distribuzione, pianificazione ottimale dei percorsi, utilizzo di mezzi di trasporto a pieno carico, attività periodiche di controllo e manutenzione dei mezzi, utilizzo di mezzi a trazione alternativa (metano, elettrica, ibrida), monitoraggio e promozione di una guida efficiente, rilevazione dati per la certificazione della riduzione di emissioni di co2”. (doc. 32 fascicolo attrice).
Si tratta dunque di due persone giuridiche ben distinte ed autonome, tra le quali non è emerso dall'istruttoria sia intervenuto alcun evento - quali trasformazione, fusione, cessione d'azienda -, che possa aver determinato la successione dalla seconda nei rapporti giuridici della prima.
Neppure è emerso dagli atti di causa che il sopra menzionato contratto sottoscritto dalla
[...] con sia stato ceduto, mediante accordo ai sensi dell'art. 1406 c.c., alla CP_13 CP_1 convenuta Ne deriva che l'affermazione della società attrice secondo cui Controparte_18 CP_2 sarebbe subentrata a nel contratto in esame – affermazione contestata
[...] Controparte_13 dalle società convenute – è rimasta priva di riscontro probatorio, con la conseguenza che è rimasta non dimostrata l'assunzione da parte della società convenuta delle obbligazioni indicate Controparte_2 nel contatto medesimo. Parimenti è rimasta priva di supporto probatorio l'affermazione di parte attrice secondo cui fin dall'inizio del rapporto contrattuale instaurato con la scrittura dalla medesima prodotta sub doc. 1, i pagamenti dei compensi siano stati eseguiti a favore di Tale Controparte_2 affermazione è anzi smentita dal fatto che questa società è stata pacificamente costituita solo nel 2019,
pagina 13 di 20 essendo invece la scrittura privata suddetta sottoscritta nel 2016. Ad ulteriore riprova, le fatture prodotte dalla stessa evidenziano che i compensi per l'attività di consulenza, siano stati CP_1 corrisposti a a far tempo da gennaio 2020, mancando agli atti una qualsivoglia prova Controparte_2 di pagamenti precedenti.
Ciò posto, sebbene dunque non vi sia prova che sia subentrata a Controparte_2 [...] nel contratto menzionato, costituisce non di meno circostanza pacifica che tra CP_13 CP_1
e sia intervenuto un rapporto consulenziale, quantomeno da gennaio 2020, e che
[...] Controparte_2 lo stesso sia terminato il 19.06.2021 in seguito alla comunicazione inviata via pec dalla CP_2 della propria volontà di porvi fine (doc. 11 fascicolo parte attrice).
[...]
Durante tale rapporto, è documentalmente provato che ha corrisposto a CP_1 Controparte_2 corrispettivi mensili di € 2500 oltre iva, per i mesi da gennaio a marzo 2020, e quindi di € 2000 oltre iva, per i mesi successivi. Dalla descrizione dell'operazione riportata in ognuna delle fatture relative ai compensi incassati nei mesi da gennaio a giugno 2021 - prodotte sia da parte attrice (docc. da 5 a 10 fascicolo attoreo) sia da parte convenuta (doc. 3 fascicolo convenuta Controparte_2 CP_2
-, emerge che gli importi pagati costituivano corrispettivo di attività di “consulenza nell'ambito
[...] dei trasporti sostenibili”, ovvero di attività perfettamente rientrante nell'oggetto sociale della convenuta, come risultante dalla visura camerale estratta dal registro delle imprese (doc. 32 fascicolo attrice).
Rispetto a tale rapporto, la convenuta è del tutto estranea. TR
Quanto sopra premesso, con riferimento alla domanda restitutoria dei compensi versati da CP_1
a da gennaio a giugno 2021, va evidenziato che l'attrice fonda tale pretesa sugli Controparte_2 assunti che 1a convenuta dal gennaio 2021 non le abbia più procurato nuovi clienti e che il signor sia stato inserito nell'organigramma della contattando attraverso i canali Tes_1 TR della medesima i clienti di essa per dirottarli su tale diversa società, con ciò rendendosi CP_1 gravemente inadempiente ai propri obblighi e violando i doveri di correttezza e buona fede. Da qui l'affermazione dell'attrice di aver diritto alla restituzione dei pagamenti effettuati in favore di nei mesi su menzionati, in quanto considerati “indebiti”. Controparte_2
Va in proposito innanzitutto evidenziato che alla domanda restitutoria in esame deve essere applicata la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., come si evince dalla pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. Ordinanza n. 18266 del 11.07.2018), secondo cui
“La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Nella spese, la S.C. ne ha ritenuta applicabile la disciplina, e il conseguente regime prescrizionale decennale, al diritto del preponente, in caso di risoluzione anticipata del contratto di agenzia, alla restituzione degli anticipi provvigionali corrisposti all'agente)”.
Quanto agli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità afferma che sia la parte attrice che agisca in giudizio per ripetere un pagamento che asserisce essere indebito, a dover dare la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di una causa che lo giustifichi (“Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” Cass.
Civ. Sez. II n. 30713 del 27.11.2018). pagina 14 di 20 Nel caso di specie non si ritiene che la parte attrice abbia assolto all'onere probatorio a proprio carico circa la mancanza di una causa che abbia giustificato i pagamenti dalla medesima effettuati in favore di dal gennaio al giugno 2021. Controparte_16
Costituisce infatti circostanza incontestata che tra le due società sussistesse un rapporto consulenziale, cessato nel giugno 2021, in ragione del quale la convenuta percepiva dall'attrice un Controparte_2 compenso mensile, sussistendo pertanto un fondamento negoziale ed una giustificazione delle rimesse pretese in restituzione dall'attrice.
La ripetizione di tali compensi, per i supposti inadempimenti contrattuali addebitati alla convenuta, avrebbe presupposto la previa proposizione della domanda di risoluzione del contratto, non potendo la domanda restitutoria essere accolta sulla base della mera eccezione di inadempimento. Come si legge infatti nell'ordinanza n. 8188 del 28 marzo 2025 della Corte di Cassazione Sez. II, la domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. non può essere proposta autonomamente, ma richiede quale presupposto indefettibile l'accertamento dell'avvenuta proposizione dell'azione di risoluzione contrattuale, la cui mancanza ne determina l'inammissibilità (“ove si potesse procedere in ogni caso allo scrutinio del motivo, intendendosi richiamate le norme in materia di risoluzione del contratto e di indebito oggettivo, il Collegio ritiene che la proposizione della domanda di risoluzione del contratto di transazione – o quantomeno dell'accordo fiduciario, l'accertamento della cui proposizione, in quanto questione di fatto, era stata rimessa da questa Corte, con l'ordinanza n. 16587 del 2019, al giudice di merito – non è stata comprovata e invero neppure dedotta, cosicchè l'azione restitutoria, ai sensi dell'art. 2033 c.c. non poteva essere proposta”. Cass. Sez. II n. 8188 del 28.03.2025).
In mancanza di domanda di risoluzione del contratto, per (supposto grave) inadempimento della convenuta la domanda proposta da di ottenere la restituzione dei Controparte_2 CP_1 compensi alla medesima versati da gennaio a giugno 2021, in quanto ritenuti “indebiti”, deve dunque essere rigattata. Parimenti deve essere rigattata la medesima domanda proposta in solido nei confronti di essendo pacifico che tale società sia del tutto estranea al rapporto di consulenza Parte_7 intervenuto tra le altre parti in cause, e che la stessa non abbia incassato i compensi di cui è chiesta la restituzione.
*
Con riguardo alla domanda risarcitoria proposta da nei confronti delle convenute deve CP_1 innanzitutto osservarsi che tale pretesa trova anch'essa fondamento – secondo la prospettazione attorea
– nell'inadempimento della società al proprio obbligo di procurarle nuovi clienti e per Controparte_2 essere stato il legale rappresentante della medesima, signor inserito nell'organico della Tes_1 concorrente alla quale avrebbe dirottato i clienti, cagionandole la perdita di guadagno TR
e la necessità di investimenti per cercare di mantenere i rapporti con i clienti.
Dalle risultanze istruttorie non è peraltro emersa la prova della sussistenza di un obbligo in capo alla convenuta di procacciare nuovi clienti per Si è già detto in ordine Controparte_2 Controparte_1 all'esclusione del subentro di nel contratto sottoscritto il 2.02.2016 da Controparte_2 [...]
Neppure parte attrice ha assolto all'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento di un CP_13 di nuovo e diverso incarico alla convenuta avente lo specifico oggetto del procacciamento di nuovi clienti, il che pertanto deve giudicarsi non provato.
pagina 15 di 20 Non è neppure emerso dall'istruttoria che avesse un obbligo di esclusiva nei confronti Controparte_2 di ben potendo pertanto la medesima svolgere la propria attività consulenziale in favore CP_1 di plurimi clienti. Anzi, l'oggetto sociale della come riportato nella visura camerale Controparte_2 prodotta in giudizio, evidenzia espressamente la finalità dell'attività svolta dalla medesima alla creazione di reti collaborative con aziende, clienti e fornitori, per l'ottimizzazione delle reti di distribuzione, la pianificazione ottimale dei percorsi, l'utilizzo di mezzi di trasporto a pieno carico, con finalità di tutela ambientale.
Quanto poi all'affermazione secondo cui la convenuta con la compiacenza di Controparte_2
abbia veicolato verso tale società i clienti di mentre ancora legato da un TR CP_1 rapporto di collaborazione con la medesima, si ritiene che tale attività (peraltro genericamente dedotta), ritenuta dall'attrice sleale e contraria ai principi di correttezza e buona fede, non ha trovato riscontro.
Dalle testimonianze assunte da addetti e dipendenti dalle società clienti indicate da come CP_1 oggetto di sviamento – testimonianze che si ritengono pienamente attendibili in quanto rese da soggetti non appartenenti alle società in causa -, non è emersa la prova di alcuna affettiva attività attribuibile a finalizzata alla sottrazione di clienti in danno di ed in favore di Controparte_2 CP_1
TR
La teste signora socia della escussa durante l'udienza del Testimone_3 Controparte_19
15.03.2024, ha avuto modo di riferire che la propria società collabora con da diversi anni CP_1 ed allo stesso modo collabora con la confermando che quantomeno per quanto TR riguarda la esigenze della propria società, si occupa esclusivamente di carichi TR
“completi” senza magazzinaggio, in gergo tecnico FTL (Full Truck Load) mentre si CP_1 occupa esclusivamente di trasporti “groupage” e cioè con carichi parziali, con stoccaggio in magazzino con destinazione Francia e Benelux. La stessa ha affermato di non ricordare il numero di servizi affidati a nel periodo da novembre 2019 ad ottobre 2022, confermando peraltro TR la tipologia di servizio affidato alla medesima (ovvero carichi completi), e di aver anche affidato a dei carichi completi. Con riferimento alla la teste aveva modo di CP_1 Controparte_2 affermare: “Sul capitolo i) non conosco la . Conosco il signor che prima CP_2 Testimone_1 operava all'interno di come commerciale, e poi all'interno di con il medesimo ruolo. CP_1 Pt_1
Noi ci rivolgevamo a lui per le quotazioni groupage e completi spot. Per la quotazione era Pt_1 solo per servizi completi, dal momento che questa società si presentava solo per tali servizi. Poi non ho più avuto rapporti con il signor ma non ricordo da quando”. (cfr. verbale udienza del Tes_1
15.03.2024).
Il teste signor , dipendente della società Lucchini Faro Srl, escusso in occasione della Testimone_4 medesima udienza, ha a sua volta confermato che tale società si avvale sia di che di CP_1 per i trasporti della merce. In particolare ha affermato: “Sul capitolo a) confermo la TR circostanza per quanto riguarda la Lucchini Faro, in quanto tale società contatta per trasporti completi la società e per trasporti groupage utilizziamo la società Tale Pt_1 CP_1 suddivisione di tipologie di servizi affidati alle due società, per quanto mi riguarda è sempre stata in tal senso, dal momento che si è sempre solo presentata per trasporti completi. So che Pt_1
offre anche servizi completi, anche se noi affidiamo prevalentemente servizi groupage, CP_1 ma è accaduto che siano state chieste quotazioni per trasporti completi anche alla medesima”. Lo
pagina 16 di 20 stesso ha altresì precisato che nel dicembre 2021 o 2022 è diventata parte del Persona_1 [...]
ed ha continuato con la stessa modalità di affidamento. Infine ha avuto modo di affermare Pt_8
“Sul capitolo i) non conosco la . Conosco il signor che so che svolge dal CP_2 Testimone_1 primo gennaio 2021 attività di consulenza per la in relazione al solo settore dei trasporti Pt_1 completi, perché si è presentato come responsabile commerciale di tale società. Quando chiediamo le quotazioni a per i carichi completi, il signor è in copia conoscenza. Pt_1 Testimone_1
L'operativo di a cui chiediamo le quotazioni è il signor ”. E ancora: “Sul capitolo b) Pt_1 CP_14 confermo la circostanza. Noi ci rivolgiamo a principalmente per trasporti per la Francia ed il CP_1
Belgio”. (cfr. verbale udienza del 15.03.2024)
Il teste signor dipendente dall'agosto 2020 fino al gennaio 2023, dell'impresa Testimone_10 CP_10
con mansioni dall'agosto 2020 all'ottobre 2021 di amministrativo e dall'ottobre 2021 alla
[...] fine del rapporto di impiegato ufficio logistica, escusso in occasione dell'udienza del 17.05.2024 ha avuto modo di affermare: “So che faceva trasporti groupage avendone fatti per noi quanto CP_1 lavoravo in ma non saprei dire se fa solo carichi completi e se fa solo CP_10 Pt_1 CP_1 carichi groupage. ADR ricordo che nel periodo in cui lavoravo nella logistica entrambe le suddette società risultavano tra i fornitori, ma non saprei dire con quale frequenza sono stati incaricati;
per quanto riguarda forse una volta sola, mentre con maggiore frequenza” (cfr. verbale Pt_1 CP_1 udienza del 17.05.2024).
Il teste dipendente dal 1996 di in qualità responsabile della Testimone_8 Controparte_8 logistica, ha avuto modo di affermare: “la società per cui lavoro utilizza solo per carichi Pt_1 completi senza magazzinaggio in particolare per la Francia, mentre veniva utilizzata CP_1 principalmente per carichi groupage;
non ricordo se veniva utilizzata anche per carichi completi;
può darsi che abbiamo fatto richiesta sporadica di trasporti completi anche a in via CP_1
d'urgenza, ma non saprei essere più preciso essendo passato del tempo;
quanto sopra riguarda i servizi chiesti dalla società per cui lavoro, non saprei dire se effettivamente in generale si Pt_1 occupi solo di trasporti completi mentre so che si occupa di tutti i tipi di trasporto”; “2) Non CP_1 so chi sia . So che il signor faceva consulenza o comunque era CP_2 Testimone_1 commerciale della fino, a quanto ne so io, al 2019, presentando genericamente servizi di CP_1 trasporto, senza specifica se completi o groupage, perché la società faceva di tutto, e CP_1 dal 2021 per per carichi completi;
4)non saprei dire per le altre società ma per quanto CP_4 riguarda NÒ EX posso dire che il signor ci ha fatto conoscere a per Testimone_1 CP_1
l'effettuazione di servizi di trasporto groupage, poi una volta presentato come groupage è possibile che sia stata fatta una richiesta sporadica per un servizio completo urgente;
5)è vero che il signor Tes_1 ha fatto conoscere a NÒ EX, ma come detto dal 2019 la stessa non è più
[...] CP_1 nostro fornitore” (cfr. verbale udienza del 17.05.2024).
Infine il teste signora dipendente della società ME dall'ottobre 2019 al maggio Tes_9
2023 in qualità responsabile customer service, escussa sempre in occasione dell'udienza del
17.05.2024, ha confermato di conoscere sia che avendole la ME CP_1 TR utilizzate come società di trasporto. La medesima ha confermato che la propria società utilizzava per trasporti completi e per trasporti groupage. La medesima ha avuto TR CP_1 altresì modo di affermare: “i)non so chi sia . Posso dire che il signor ci ha CP_2 Testimone_1 presentato per l'effettuazione di trasporti di carichi completi per Francia e Germania Pt_1 pagina 17 di 20 ma non saprei dire con precisione in che periodo. Posso solo dire che il signor prima ci Tes_1 aveva presentato per l'effettuazione di carichi groupage, nel mentre utilizzavamo altro CP_1 fornitore per i trasporti completi, e successivamente ci aveva presentato , per Pt_1
l'effettuazione di carichi completi ADR non utilizzavamo per carichi completi perché in CP_1 termini di quotazione non era conveniente” (cfr. verbale udienza del 17.05.2024).
Da quanto sopra emerge che la scelta di rivolgersi ad un fornitore o all'altro fosse autonomamente assunta dai clienti, in ragione delle loro esigenze e della loro convenienza economica.
Dalla documentazione versata in atti, ma neppure dalle stesse allegazioni di risulta che la CP_1 medesima abbia perso i clienti indicati come veicolati sulla convenuta (ad esclusione TR di NÒ EX, che già dal 2019 aveva smesso di servirsi dalla medesima), non avendo tra l'altro la medesima fornito alcun dato relativo ai fatturati generati da tali clienti nell'anno 2021, essendo la fatturazione ed i riepiloghi esposti dall'attrice (art. 33 e 34 fascicolo attrice) relativi agli anni 2019 e
2020. In proposito non può non essere evidenziato come proprio tale fatturazione relativa a periodo precedente la presunta attività di sviamento, riguardi quasi esclusivamente trasporti “groupage”, ovvero servizi per i quali i testi sopra indicati hanno affermato essere soliti rivolgersi a pur CP_1 sapendo che la medesima effettua tutti i tipi di trasporto, e di cui non si occupa. TR
A riprova di tale differenziazione e complementarità dei servizi è stato documentato che nel periodo da novembre 2019 a maggio 2021 ha affidato 45 camion completi a e CP_1 TR quest'ultima ha affidato a alcune spedizioni groupage di propri clienti, come risulta dalle CP_1 fatture prodotte dalla convenuta (doc. 6 fascicolo convenuta TR TR
Dalla documentazione acquisita dalla convenuta attraverso ordine di esibizione, è Controparte_20 altresì emerso che era cliente della medesima già negli anni 2019 e 2020, mentre gli Controparte_21 altri clienti indicati dall'attrice come sviati, hanno generato fatturato nel 2021, periodo in relazione al quale parte attrice non ha allegato un decremento del proprio fatturato con gli stessi, avendo la medesima come già osservato allegato e documentato unicamente il fatturato 2019 e 2020.
In conclusione, da quanto sopra esposto, non si ritiene sia stata fornita la prova dell'affermata attività di sviamento dei clienti di a ad opera della convenuta e CP_1 TR Controparte_2 con la compiacenza dell'altra convenuta in giudizio.
Fermo quanto sopra in ordine all'an, si ritiene che in ogni caso l'attrice non abbia dato la prova del presunto danno patito, non avendo la medesima provato (e per vero neppure specificatamente allegato) quali sarebbero stati ed a quanto sarebbero ammontati i costi dalla medesima asseritamente sostenuti per mantenere i clienti che secondo la sua prospettazione, avrebbe dirottato (o cercato Controparte_2 di dirottare) su e non avendo dato la prova dei lamentati mancati guadagni, non TR avendo la medesima, come già osservato, neppure fatto cenno ai propri fatturati relativi all'anno 2021 con i clienti elencati, mentre, con riferimento ai fatturati prodotti relativamente all'anno 2020, non pare possano dagli stessi desumersi elementi utili e certi all'affermazione che la relativa flessione rispetto all'anno precedente sia da ricondursi a supposti inadempimenti o condotte sleali della convenuta
Ciò a tacere della considerazione che tale flessione (peraltro verificatasi per alcuni Controparte_16 clienti, mentre per altri si è addirittura registrato un incremento – v. cliente ASA) si è verificata nell'anno di diffusione della pandemia da Covid 19: è infatti evidente che un mero calo di fatturato (peraltro genericamente dedotto con riferimento all'anno 2020) possa avere le più svariate origini e pagina 18 di 20 ragioni.
Si osserva in ordine agli oneri probatori a carico delle parti in relazione a domande di risarcimento del danno, che “nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno” (Cass. Civ.
Sez. I n. 21140 del 10.10.2007).
In conclusione, le domande svolte da nei confronti delle convenute e CP_1 Controparte_2 devono giudicarsi non provate e non possono pertanto trovare accoglimento. TR
* * *
Quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti, non ammesse e reiterate nelle conclusioni
(dovendosi invece intendere quelle non reiterate come rinunciate – V. Corte di Cassazione Sez. III Civ.,
n. 16886/16 secondo cui “l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata”), si ribadisce la valutazione di inammissibilità già espressa nel corso del giudizio, giudicandole irrilevanti, superflue ovvero valutative.
* * *
In base al principio della soccombenza, l'attrice è condannata alla rifusione integrale delle spese che vengono liquidate in favore delle convenute, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e modifiche successive, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
Non si ritiene infine accoglibile la domanda di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta nelle proprie conclusioni, non avendo la medesima assolto all'onere TR probatorio a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c. circa l'effettiva esistenza di un danno causato dal comportamento processuale della controparte, né avendo la stessa allegato gli elementi di fatto necessari al relativo riconoscimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande proposte dalla società attrice CP_1
2) Condanna l'attrice alla rifusione integrale, in favore delle convenute, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, per ciascuna delle due parti convenute.
pagina 19 di 20 Milano, 28 maggio 2025
Il Gop
dott.ssa Katia Songia
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2235/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USSEGLIO MIN ENRICO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. BONAMICO ANTONELLA ( ) VIA CAVALLI GIOVANNI C.F._1
CARLO, 30 10138 TORINO;
elettivamente domiciliata in CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 6
10128 TORINO presso il difensore avv. USSEGLIO MIN ENRICO
ATTRICE contro
COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 Controparte_2 [...]
24/01/2015 N. 3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARTORI MARCO, CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIA G. PLANA, 89 27058 VOGHERA, presso il difensore avv.
SARTORI MARCO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANTERI ILARIA, TR P.IVA_3 elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI, 177 18038 SANREMO, presso il difensore avv.
LANTERI ILARIA
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
parte attrice CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, pagina 1 di 20 in via istruttoria
• ammettere le prove per interpello e testi sulle capitolazioni da effettuarsi nei termini di legge;
nel merito
• dichiarare tenuta e condannare part, iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, corrente in Pavia (PV), Via Della Torretta, 7 e , in solido tra Pt_1 loro, a restituire a tutte le somme pagate da a da gennaio 2021 fino a CP_1 CP_1 CP_2 giugno 2021, oltre rivalutazione ed interessi di mora, oltre al risarcimento dei danni per costi e mancati guadagni, per una somma complessiva non inferiore ad € 25.000,00, oltre rivalutazione ed interessi di mora, in ogni caso
• col favore delle spese ed onorari di procedura”.
*
Parte convenuta Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi ed in particolare:
-in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
p.iva e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
P.IVA_2
-nel merito: respingere ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
- in via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere della prova, con riferimento alle deduzioni istruttorie si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. ha svolto un rapporto di consulenza a favore di nel periodo gennaio Controparte_2 CP_1
2021 – giugno 2021 e la consulenza che ha reso a riguardava la gestione di CP_2 CP_1 carichi “groupage” 2. forniva un'assistenza a per carichi completi senza magazzino mentre CP_2 Parte_2
l'assistenza che prestava a era per carichi “groupage” CP_1
3. Nell'ambito della materia dei trasporti la tecnica carico completo e la tecnica groupage sono due metodi di spedizioni completamente diversi.
4. NÒ EX, ME, NA sono società che ha fatto conoscere a Persona_1 CP_2 affinché quest'ultima, una volta acquisito il contatto/cliente effettuasse con il supporto di CP_1
un servizio di trasporto con modalità “groupage” CP_2
5. NÒ EX, ME, NA appartengono al portafoglio clienti di Persona_1
e che quest'ultima ha fatto conoscere a e su cui ancora ad oggi sta CP_2 CP_1 CP_1 generando un fatturato.
6. La mail del sig. , ha continuato ad essere Testimone_1 Email_1 utilizzata anche cessato il rapporto di consulenza con lo stesso nel corso al 30 giugno 2021.
7. I contatti allegati da nella propria comparsa di costituzione sub doc 2 sono società che CP_2
ha fatto conoscere, nell'ambito del proprio rapporto consulenziale, a e su cui poi CP_2 CP_1 in seguito ha generato un proprio guadagno. CP_1
-in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Si insiste, altresì affinché, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c la ordini alla società attrice CP_5
l'esibizione dello scambio epistolare partito dall'indirizzo e-mail: Controparte_1
pagina 2 di 20 e diretti alle società indicate nell'allegato sub doc. 2 della nostra Email_1 comparsa di costituzione oltre alle e-mail inviate dal medesimo indirizzo di posta elettronica alle società “ NÒ EX, ME, NA” con decorrenza dal 30 giugno 2021, ossia a Persona_1 partire dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione fra e ai fini di CP_2 CP_1 provare l'infondatezza della pretesa ex adverso espressa di carattere restitutorio e risarcitorio”.
*
Parte convenuta TR
“Piaccia all'ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria e diversa istanza, per le causali tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta e per quelle ulteriormente viste ed esposte nei propri successivi atti difensivi:
in via pregiudiziale e assorbente, in rito:
- accertare e dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e accertare e dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Lodi;
- comunque accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda proposta da Controparte_1 stante la insussistenza della condizione dell'azione della “legittimazione a contraddire” in capo a avente il codice fiscale nr.. Controparte_2 P.IVA_2
in via di subordine e salvo gravame, nel merito:
- comunque respingere la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 TR per essere la domanda stessa del tutto destituita di fondamento e di prova, sia nell'an, sia nel quantum, alla luce di tutto quanto esposto al paragrafo 3) della comparsa di costituzione e risposta e della memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1, c.p.c. nonché in tutti i propri atti difensivi;
- quindi, e in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla e a nessun titolo si rende dovuto da
a in dipendenza dei fatti e degli atti dedotti in giudizio dall'attrice TR CP_1 nonché di qualsivoglia altro fatto e/o atto;
dichiarare inammissibile e, comunque, respingere in quanto destituite di fondamento e di prova, ogni e qualsivoglia domanda, eccezione, contestazione proposta e/o sollevata in causa da
CP_1
con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio nonché dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.”.
In via istruttoria, inoltre, TR
- insiste a che il Signor Giudice voglia dichiarare inammissibile e, comunque, respingere
l'istanza (datata 23 febbraio 2024) proposta da in data 7 marzo 2024; CP_1
- insiste a che il Signor Giudice voglia dare atto che ha correttamente TR ottemperato all'ordinanza emessa dal Signor Giudice in data 21 giugno 2021, avendo prodotto la copia di cortesia delle numero 42 fatture emesse da negli anni 2019-2020-2021 a TR carico delle Imprese oggetto della domanda e delle produzioni attoree e cioè: Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
- insiste, quindi, a che il Signor Giudice voglia, occorrendo, ove la suddetta ordinanza emessa in data 21 giugno 2021 sia da intendersi estesa a tutte le fatture emesse da anche a TR carico di Imprese non oggetto della domanda e delle produzioni attoree, revocare l'ordinanza medesima;
pagina 3 di 20 - insiste come nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. anche opponendosi come ivi a tutte le istanze istruttorie formulate da CP_1
***
MOTIVI DELLA DECIZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.01.2023, ha convenuto in giudizio CP_1 le società e chiedendone la condanna in solido alla restituzione di Controparte_2 TR tutte le somme pagate alla prima, da gennaio a giugno 2021, oltre al risarcimento dei danni per costi e mancati guadagni patiti in conseguenza dell'inadempimento della medesima ai propri obblighi contrattuali, quantificati in una somma complessiva non inferiore ad € 25.000,00, il tutto oltre rivalutazione ed interessi di mora.
A sostegno delle proprie domande l'attrice allegava di aver conferito alla convenuta Controparte_2 un incarico di consulenza avente ad oggetto la predisposizione di un piano di sviluppo commerciale finalizzato all'individuazione ed alla messa in atto di specifiche iniziative volte ad aumentare il proprio parco clienti in Italia ed all'Estero, nell'ambito dell'attività di logistica integrata e trasporti. Affermava che il referente della società incaricata era il signor LA che Controparte_11
a partire da gennaio 2021, la non le aveva più procurato alcun nuovo cliente, tant'è Controparte_2 che essa stessa l'aveva autorizzata a ridurle il compenso mensile contrattualmente stabilito per l'attività consulenziale. Era quindi emerso che la lamentata flessione dell'attività svolta in suo favore era dovuta al fatto che il predetto signor era stato inserito nell'organigramma della e Tes_1 TR attraverso i canali di tale società contattava anche i propri clienti, tra i quali NÒ Persona_1
EX, IT AG, ME, NA, sviandoli verso tale diversa società concorrente. Affermava che tale condotta costituiva grave inadempimento e violazione dei doveri, anche di correttezza e buona fede, di nei suoi confronti, con conseguente proprio diritto ad ottenere la restituzione Controparte_2 delle somme a quest'ultima corrisposte da gennaio a giugno 2021, e ad ottenere il risarcimento del danno subito per i costi sostenuti per preservare il rapporto con i propri clienti e per i mancati guadagni, quantificandolo in un importo non inferiore ad € 25.000,00, di cui riteneva dovesse rispondere anche l'altra convenuta, essendosi la medesima, con la propria condotta compiacente, TR avvantaggiata dei clienti su di essa dirottati.
Si costituivano in giudizio le convenute e prendendo posizione sulle Controparte_2 TR domande formulate nei loro confronti, di cui chiedevano il rigetto.
In particolare eccepiva in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, evidenziando che il contratto di consulenza posto a fondamento delle pretese azionate dall'attrice nei suoi confronti era stato sottoscritto con la diversa società Controparte_12 avente partita iva n. , sciolta il 13 gennaio 2020, che si occupava tra l'altro di fornire ai P.IVA_4 propri clienti un servizio di supporto strategico e di studio e sviluppo di servizi complementari all'attività svolta da mentre essa convenuta è identificata con la diversa partita iva n. CP_1
, si occupa di fornire consulenza nell'ambito dei trasporti sostenibili e, nel 2016, quando P.IVA_2 era stata sottoscritta la menzionata scrittura fondante la pretesa attorea, non era neppure ancora pagina 4 di 20 costituita.
Affermava che il rapporto di consulenza con è intercorso nell'arco temporale dell'anno CP_1
2020 e 2021, ed aveva ad oggetto un'attività di consulenza per gestire i trasporti di esclusivi carichi cd “groupage”, mentre il contratto sottoscritto il 2 febbraio 2016 tra la medesima CP_1
e la aveva ad oggetto un rapporto di consulenza strategica fornito da Controparte_12 quest'ultima per coadiuvare la società incaricante nella gestione di un piano commerciale a livello sia nazionale che estero. Osservava che dunque era stato convenuto in giudizio un soggetto giuridico terzo, totalmente estraneo al rapporto convenuto nella scrittura privata del 2016 e dunque estraneo ai fatti di causa, da giudicarsi pertanto carente di legittimazione passiva.
Eccepiva quindi la nullità dell'atto di citazione, difettando la corretta individuazione del soggetto passivo della domanda. In ogni caso, chiedeva la propria estromissione dal giudizio, in quanto estranea all'oggetto della controversia. Eccepiva altresì la nullità dell'atto di citazione per l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda.
Nel merito contestava la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti. Negava che il signor fosse stato inserito nell'organigramma di evidenziandone la natura di Testimone_1 TR consulente che nel corso degli anni aveva maturato una consolidata esperienza nel settore della gestione dei trasporti a livello nazionale e internazionale.
Affermava che con aveva instaurato per fatti concludenti un rapporto di consulenza in CP_1 ragione del quale, nel periodo 2020 - 2021, le aveva fornito assistenza e consulenza per la gestione di carichi cd “groupage”, attività di cui la medesima si occupa, svolgendo invece la TR attività nel trasporto per “carichi completi”, sicchè nessuno sviamento di clientela poteva esserle imputato. A suo dire, infatti, le società clienti asseritamente sviate, indicate da parte attrice nel proprio atto introduttivo ( NÒ EX, IT AG, ME, NA) erano tutte del proprio Persona_1 portafoglio clienti e venivano indirizzate a per l'effettuazione di servizi di trasporto CP_1
“groupage”, competendo invece a i servizi di trasporto per carichi completi, come TR emergerebbe dalla corrispondenza prodotta dalla stessa controparte (doc. 3 fascicolo attrice).
Evidenziava come tra l'altro molti clienti si lamentavano del servizio reso da per trasporti CP_1
“groupage”, non potendosi pertanto sostenere che gli stessi siano stati sviati ma semmai che abbiano autonomamente deciso di non fornirsi ulteriormente dalla società attrice.
Ferma la contestazione della domanda attorea sotto il profilo dell'an, contestava Controparte_2 altresì la quantificazione del danno effettuata da parte attrice, eccependo la mancata allegazione di qualsivoglia criterio di calcolo utilizzato per la determinazione dell'importo di € 25.000,00. Quanto alla richiesta di restituzione del compenso ricevuto per i mesi da gennaio a giugno 2021, evidenziava come tale compenso le era stato versato per l'attività di consulenza svolta per supportare nella CP_1 gestione dei carichi che le società clienti di volta in volta chiedevano, a seconda della necessità rappresentate dai clienti medesimi, non sussistendo peraltro tra essa e la società attrice alcun obbligo di esclusiva.
Quanto alla lamentata mancata acquisizione di nuovi clienti a partire da gennaio 2021, evidenziava come – al di la della circostanza che si trattava del periodo in cui era stato disposto il lockdown sia in
Italia che in Francia causa COVID – non vi era alcun dovere a suo carico di procurare ed apportare a nuova clientela. Ciò non di meno affermava che comunque, grazie alla propria CP_1 pagina 5 di 20 consulenza e alle proprie conoscenze commerciali sviluppate negli anni nel settore in questione,
nel periodo compreso fra settembre 2020 e maggio 2021, ha beneficiato di un CP_1 piano di sviluppo commerciale che ha accresciuto il suo volume clienti.
Quanto alla lamentata violazione dei principi generali di buona fede e correttezza, evidenziava come l'attrice non solo non ha fornito la prova di alcuna propria grave inadempienza, ma neppure ha specificato quali fossero i fatti costitutivi dell'azione, che riteneva dovesse essere qualificata quale azione di concorrenza sleale.
Censurava la condotta di che, nonostante l'intervenuta cessazione del rapporto di CP_1 consulenza, ha continuato ad utilizzare la mail con cui il sig. Email_1
era solito identificarsi alla clientela dell'attrice, ponendo in essere una condotta Testimone_1 lesiva della privacy e dell'immagine del predetto sig. impossibilitato a verificare il Tes_1 contenuto di eventuali messaggi inviati dalla suddetta mail e esposto pertanto al rischio di essere inconsapevolmente responsabile per azioni e/o decisioni poste in essere da utilizzando CP_1 la propria identità.
Contestava infine l'invocato rapporto di solidarietà passiva tra essa e l'altra Controparte_2 convenuta, trattandosi di due imprese che svolgo attività commerciali completamente TR diverse e non possono pertanto essere tenute a svolgere il medesimo servizio.
Sulla scorta di tali considerazioni in fatto e diritto, concludeva chiedendo, in via preliminare/pregiudiziale, la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e per l'effetto la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, e, nel merito, il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti.
L'altra convenuta, contestava a sua volta la domanda attorea, eccependo innanzitutto, TR in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Lodi, in ragione del foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., avendo la medesima sede legale nel Comune di Tavazzano con Villavesco, rientrante nel circondario del Tribunale di Lodi, e considerato che, con riferimento ai diversi criteri di collegamento di cui agli art. 28 e 20 c.p.c., (i) essa non era parte del contratto prodotto da sub 1) dell'atto di citazione;
TR CP_1
(ii) a carico di essa non è sorta nessuna obbligazione dedotta in giudizio, tanto TR più in un luogo di competenza del Tribunale di Milano;
(iii) essa non deve TR eseguire nessuna obbligazione dedotta in giudizio, tanto più in un luogo di competenza del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 1182 cod. civ..
Sempre in via pregiudiziale, eccepiva a sua volta la carenza di legittimazione passiva della convenuta non essendo tale società quella con cui aveva concluso il contratto Controparte_2 CP_1 posto a fondamento della propria domanda, da cui risulta che la contraente era la Controparte_12
con sede in Pavia Via Cossa n. 24, ed avente partita I.v.a. Eccepiva quindi il
[...] P.IVA_4 difetto della condizione dell'azione della legittimazione a contraddire in capo alla convenuta trattandosi di soggetto giuridico diverso dalla Società nei confronti della quale, Controparte_2 secondo la prospettazione attorea, vuole ottenersi la richiesta condanna.
Quanto al merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, evidenziando come la stessa sia fondata sull'incarico conferito con la scrittura privata sottoscritta con Controparte_12
pagina 6 di 20 cui essa era estranea, e come in ogni caso non possa essere chiamata a rispondere in solido delle pretese restitutorie e risarcitorie formulate dall'attrice, non essendo essa tenuta alle medesime prestazioni dell'altra società convenuta in giudizio.
Evidenziava in ogni caso come l'incarico di consulenza invocato da parte attrice preveda il pagamento di un corrispettivo mensile per un'“attività di consulenza”, non avendo di conseguenza fondamento né supporto contrattuale la doglianza di secondo cui a partire da gennaio 2021 CP_1 non le ha più procurato alcun nuovo cliente, non costituendo oggetto dell'incarico Controparte_2 in esame il procacciamento di nuovi clienti. Da tale circostanza faceva altresì discendere l'infondatezza della censura mossa nei suoi confronti di aver “avallato” la mancata esecuzione di un'attività - quella appunto del procacciamento di nuovi clienti - a cui non era neppure Controparte_12 tenuta ai sensi di contratto.
Sotto altro profilo evidenziava di essersi costituita in data 15 marzo 2018 e di avere quale oggetto sociale l'attività di autotrasporto nazionale e internazionale di merci per conto terzi, avendo quale socia nella misura del 95% del capitale sociale, la Labatut Group S.A., società di diritto francese fondata nel 1920, leader nei servizi del trasporto, della logistica, della distribuzione. Nello svolgimento della propria attività, per la quale si avvale anche della consulenza di , Controparte_2 affermava di utilizzare mezzi di trasporto che operano in esclusiva per la medesima, il che le consente di essere particolarmente affidabile in termini di tempi di consegna e di controllo dei mezzi stessi, per i quali si avvale anche di sofisticati sistemi di geolocalizzazione (GPS), oltre che particolarmente competitiva, gestendo l'intero viaggio affidatole direttamente e senza passaggi intermedi.
Negava che il signor - che risulta essere stato il liquidatore della Controparte_11
RespectLife Evomod S.r.l. (c.f. ), cancellata dal Registro delle Imprese in data 6 P.IVA_4 dicembre 2021 - sia mai stato inserito nel proprio organigramma, e che lo stesso con i propri canali abbia contattato i clienti di Negava altresì che già in pendenza del contratto con Controparte_1
il predetto signor di utilizzasse una email istituzionale di essa CP_1 Tes_1 Controparte_2
come peraltro - faceva notare - emergente dalla corrispondenza elettronica prodotta TR dalla stessa attrice sub 3), ove le e-mails risultavo inviate all'indirizzo Email_2
Osservava come le stesse affermazioni di parte attrice - che comunque contestava, anche sotto il profilo della loro indeterminatezza e genericità - secondo cui “con la collaborazione, compiacenza e avallo di ”, “vecchi clienti e nuovi clienti sono stati dirottati su ”, con Pt_1 CP_1 Pt_1 ciò “determinando la necessità per di svolgere attività finalizzate a mantenere il Cliente” CP_1 con “costi e minori guadagni”, confermavano che avesse mantenuto i propri clienti, CP_1 evidenziando sotto altro profilo come non possa fondatamente dolersi di avere svolto non CP_1 meglio precisate “attività finalizzate a mantenere il cliente”, posto che in una logica di libero mercato è assolutamente normale, per qualunque imprenditore, attivarsi costantemente per conservare e fidelizzare la propria clientela.
Evidenziava a sua volta come i clienti di non sono stati - e non potevano essere - dirottati CP_1 su di essa, dal momento che la propria attività riguarda esclusivamente i carichi completi (33 palette –
13.60 metri) senza magazzinaggio, in gergo tecnico FTL (Full Truck Load), mentre CP_1 storicamente si occupa di “groupage” e cioè di carichi parziali, con stoccaggio in magazzino, di tal che pagina 7 di 20 occupandosi le due società di tipologie di trasporto/spedizione del tutto diverse, nell'ambito di un libero mercato e di una libera concorrenza, i clienti possono rivolgersi a chi meglio ritengano per l'invio delle loro merci.
Aggiungeva, con riferimento ai clienti elencati da parte attrice nella propria citazione, che:
- corrente in Pozzo d'Adda (MI), Via Cascina Cavallasco n.1, 20060, si avvale di essa Persona_1 solo per i trasporti con carichi completi e di per i trasporti groupage;
TR CP_1
- NÒ EX, con sede in Curno (BG) Via Carlinga 35, non risulta essere cliente di CP_1 già dal 2019;
[...]
- NA, con sede in Stradella (PV) Via Primo Levi 13, ha affidato ad essa TR esclusivamente n°13 camion completi tra il novembre 2021 e il gennaio 2022 con destinazione
Wiesmoor – Germania, mercato non servito da che effettua trasporti Controparte_1 esclusivamente con destinazione Francia e Benelux;
- ME, con sede in Isso (BG) via Strada Statale 11 Padana Superiore, ha affidato ad essa n°126 viaggi con carichi completi a partire dal febbraio 2021 fino al dicembre 2022, TR sia per la Francia, sia per la Germania, mentre aveva affidato a carichi parziali CP_1
“groupage”;
- IT AG, con sede in Piacenza, via Coppalati 8 località Le Mose, non è cliente di essa CP_4
ma è anch'essa spedizioniere che affidava a lotti parziali. IT AG, ha
[...] CP_1 affidato n°12 viaggi completi a a partire dal novembre 2019 fino all' ottobre 2022; TR
per cui non risponde al vero che ha ottenuto clientela con costi a carico di come CP_1 sostenuto dall'attrice.
A riprova del fatto che e svolgono nel libero mercato l'attività di CP_1 TR rispettiva competenza, affermava che tra i mesi di novembre 2019 e maggio 2021 ha CP_1 affidato n°45 camion completi a e quest'ultima ha affidato a alcune TR CP_1 spedizioni groupage di propri clienti, producendo le fatture attive e passive intercorse tra CP_4
e e la corrispondenza intervenuta con il Direttore della filiale di
[...] CP_1 CP_1
Milano, signor con la conferma dell'affidamento ad essa di un viaggio completo nel Parte_3 gennaio 2021 (doc. 6 e 7 fascicolo convenuta . TR
Da ultimo contestava la pretesa attorea anche sotto il profilo del quantum, evidenziando la mancanza di prova del danno quantificato da parte attrice in € 25.000,00.
Sulla scorta delle predette deduzioni, concludeva chiedendo in via pregiudiziale ed assorbente, in rito, la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Lodi, la dichiarazione di inammissibilità della domanda stante l'insussistenza della condizione dell'azione della legittimazione a contraddire in capo alla società convenuta con c.f. Controparte_2
, e nel merito la reiezione della domanda proposta da nei suoi confronti, P.IVA_2 Controparte_1 con condanna della medesima ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c..
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione della prima udienza di trattazione fissata per il
3.05.2023, parte attrice, con particolare riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta sollevata da entrambe le parti convenute, osservava che il contratto Controparte_2 pagina 8 di 20 intervenuto con era proseguito in capo alla convenuta che aveva incassato i Controparte_13 compensi contrattualmente stabiliti, come documentato delle fatture emesse da a far Controparte_2 data da gennaio 2021 (doc.
5-10 fascicolo attrice).
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c.p.c., parte attrice, con la propria prima memoria, prendendo posizione sulle eccezioni e sulle difese svolte dalle convenute nelle proprie comparse di costituzione e risposta, evidenziava come la documentazione da essa prodotta e, in particolare, i pagamenti eseguiti a favore della fosse idonea ad attestare non solo
Controparte_2 le parti contrattuali ma anche la corretta convocazione in giudizio del soggetto che ha materialmente ricevuto i pagamenti di cui ha chiesto la restituzione, risultando, pertanto, correttamente incardinato il giudizio anche in punto legittimazione. Evidenziava come le controparti avessero ammesso che ed il signor abbiano operato anche con Maleon.it S.r.l., e come la
Controparte_2 Tes_1 convenuta non avesse dimostrato il corretto ed esatto adempimento alle proprie
Controparte_2 obbligazioni. Negava di svolgere un'attività differente da quella di Marlon.it S.r.l., evidenziando che delle stesse ricostruzioni avversarie emergesse che ed il signor hanno
Controparte_2 Tes_1 continuato ad incassare da essa i compensi pattuiti mentre operavano con ed il sig. TR
, divenuto nel tempo dipendente di e che dunque tali compensi non trovano CP_14 TR giustificazione. Con la propria seconda memoria ex art. 183 VI c. c.p.c., parte attrice aggiungeva che i pagamenti dei compensi contrattualmente stabiliti con la scrittura depositata sub doc. 1, sono stati eseguiti a favore della convenuta sin dall'inizio del rapporto, e che non corrisponde a Controparte_2 verità che essa non si occupi di trasporti completi, essendo sul mercato da oltre quarant'anni e svolgendo trasporti sia groupage che completi, come attestato dal proprio oggetto sociale. Evidenziava che esiste ed è operativa dal 2019, che il signor era proprio collaboratore dal TR Tes_1
2016 e che da tale data ha dunque i contatti dei propri clienti, che dal 2020 il signor collabora Tes_1 anche con che svolge trasporti completi come essa e che le stesse TR CP_1 convenute hanno ammesso che il signor portava ad essa i trasporti groupage mente in Tes_1 portava quelli completi. Da ciò faceva discendere che, a fronte di un contratto del TR
2016 che prevedeva a carico di obbligazioni da svolgere a favore di essa Controparte_2 CP_1
quest'ultima si è ritrovata nella situazione in cui, dal 2019, ha parallelamente
[...] Controparte_2 svolto la medesima attività a favore di continuando ad incassare i compensi da TR essa corrisposti, senza peraltro incrementare il portafoglio clienti né dare prestazioni in suo favore.
Evidenziava a riprova una variazione dei propri fatturati dell'anno 2020 rispetto a quelli dell'anno
2019, come di seguito
IT AGECO anno 2020 € 68.065,00, anno 2019 € 74.073,00
ASA anno 2020 € 59.910,00, anno 2019 € 32.275,00
anno 2020 € 22.265,00, anno 2019 € 23.835,00 Parte_4
Co FA. anno 2020 € 15.045,00, anno 2019 € 69.695,00 nno 2020 nessun fatturato, anno 2019 € 10.635,00, Pt_5
con una decrescita di fatturato con i predetti clienti ad € 165.285,00 nell'anno 2020, rispetto al fatturato conseguito con i medesimi nell'anno 2019 di € 210.513,00, negando tra l'altro che tale dato potesse attribuirsi alla qualità del servizio reso ed alla conseguente scelta dei clienti di non avvalersene pagina 9 di 20 ulteriormente.
Eccepiva che non ha dato prova e non ha dimostrato il corretto ed esatto adempimento Controparte_2 delle obbligazioni a suo carico, non ha dimostrato l'attività svolta, non ha prodotto studi ed elaborati effettuati ed inviati ad essa non ha prodotto corrispondenza eventualmente CP_1 intervenuta, non ha allegato e tanto meno dimostrato l'attività che avrebbe svolto a favore di essa e che avrebbe consentito l'implementazione dell'attività di quest'ultima e che CP_1 sarebbe stata tale da giustificare gli incassi mensili, ribadendo che il contratto intercorrente tra le parti prevedeva espressamente l'obiettivo e la finalità di implementare il proprio portafoglio clienti, aggiungendo che anche un contratto di mera consulenza comporta in capo al prestatore l'obbligo di svolgere l'attività, dimostrare di averla svolta e rispettare i principi e doveri di professionalità, correttezza e buona fede, tra i quali quello di non svolgere la medesima attività in modo tale da avvantaggiare attività concorrenti. Ribadiva la fondatezza della propria richiesta di restituzione delle somme incassate da giustificando alternativamente tale richiesta sulla circostanza Controparte_2 che il contratto con essa intervenuto fosse privo di controprestazione e dunque privo di oggetto e conseguentemente nullo ovvero sulla circostanza che il contratto prevedeva obbligazioni di consulenza ed integrazione della propria attività, che però non ha dimostrato di aver Controparte_2 adempiuto, dovendosi pertanto ritenere le somme incassate non giustificate da alcuna controprestazione. Con la propria terza memoria ex art. 183 VI c. c.pc., infine, la poneva Controparte_1 in evidenza il rapporto di collaborazione tra il signor e affermando che “Il Tes_1 TR meccanismo messo in essere da e , invece, è stato quello di sfruttare l'inserimento Tes_1 Pt_1 del in organico per dirottare la clientela e gli ordini direttamente a , Tes_1 CP_1 Pt_6 come attesta la corrispondenza”.
Anche le convenute fruivano integralmente dei termini assegnati, depositando a loro volta le memorie di cui all'art. 183 VI c. c.p.c. con le quali reiterano le proprie istanze e difese.
Con ordinanza del 6.12.2023 venivano ammesse le istanze istruttorie formulate dalle parti, limitatamente alla prova orale per interpello e testi richiesta da parte attrice con memoria ex art. 183 VI
c. n. 2 c.p.c. depositata il 4.09.2023, sul capitolo B) con i testimoni indicati;
alla prova orale, per interrogatorio formale e per testi, richiesta dalla convenuta nella propria memoria Controparte_2 ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. depositata il 25.07.2023, sui capitoli 1), 2), 4), 5), 7), con i testimoni indicati, ed alla prova testimoniale richiesta dalla convenuta nella propria TR memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. depositata il 1.08.2023, su tutti i capitoli di prova formulati, con i testimoni indicati, ammettendo altresì tutte le parti alla prova contraria, e riservando all'esito dell'assunzione delle prove orali, la decisione in ordine alle ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti.
In occasione dell'udienza del 7.02.2024 venivano svolti gli interrogatori dei legali rappresentanti rispettivamente di e di ed escussi i testi signor (la cui CP_1 Controparte_2 Testimone_2 testimonianza veniva contestata da parte attrice con nota depositata il 7.03.2024), comune a ed a , e signor , indicato da Alla Controparte_16 TR Parte_3 Controparte_1 successiva udienza del 15.03.2024 veniva escussi i testi signora e signor Testimone_3 [...]
, di parte convenuta il teste signora di parte Tes_4 TR Testimone_5 ed il teste signora di parte In occasione dell'udienza del Controparte_16 Testimone_6 CP_1
pagina 10 di 20 7.05.2024 venivano quindi escussi i testi signori , e Testimone_7 Testimone_8 Tes_9 indicati da parte TR
Con ordinanza del 21.06.2024, veniva quindi ordinato a ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il CP_4 deposito delle fatture emesse negli anni 2019, 2020 e 2021, assegnando alla medesima termine per il deposito fino al 15.09.2021, cui la convenuta ottemperava depositando copia di cortesia di 42 fatture emesse da negli anni 2019-2020-2021, a carico delle imprese oggetto della domanda TR attrice, e, rispettivamente, emesse nell'anno 2019 nei confronti di nell'anno 2020 nei Controparte_6 confronti di nell'anno 2021 nei confronti di Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
precisando di non aver emesso fatture alla
[...] Controparte_6 Controparte_17 CP_10 società ASA Italia S.r.l., corrente in Rovato (BS), Via Montegrappa n. 59, di cui alla memoria di ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., non essendo stata cliente nel periodo considerato. CP_1
Esaurita l'istruttoria, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 24.01.2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, integralmente fruiti dalle parti.
* * *
ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
Deve essere innanzitutto delibata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte convenuta
TR
La Corte di Cassazione ricorda che quando una parte eccepisce il difetto di competenza territoriale ha l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta.
Si legge in tal senso nella parte motiva dell'ordinanza Cass. Sez. VI del 28 gennaio 2022 n. 2548:
“invero, come sancito, ancora recentemente, da Cass. N. 17374 del 2020, << in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c. comma 1 come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20
c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificata la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili>> (cfr. nello stesso senso, anche Cass. N. 17020 del 2011”).
Alla stregua del suddetto principio, la convenuta avrebbe dovuto specificatamente e TR puntualmente contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi. Al pagina 11 di 20 contrario, la convenuta ha espressamente indicato il foro ritenuto territorialmente competente (nella specie il Tribunale di Lodi), unicamente con riferimento al foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., omettendo di fare altrettanto con riferimento a tutti gli ulteriori criteri di collegamento, in relazione ai quali si è limitata a formulare contestazioni in ordine all'insussistenza della competenza in capo al Tribunale di Milano, senza peraltro indicare per ciascuno di essi il foro ritenuto competente.
Si deve pertanto ritenere l'eccezione di incompetenza come non proposta e, per gli effetti, definitivamente radicata la competenza nel giudice adito.
ECCEZIONE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Deve parimenti rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della società CP_2
sollevata da entrambe le società convenute.
[...]
L'attrice ha agito proprio nei confronti della ovvero nei confronti del soggetto cui la Controparte_2 medesima, in base alla propria prospettazione, ha attribuito la condotta inadempiente e lesiva dei propri interessi, avendola individuata come il soggetto che, avendo percepito il compenso per l'attività di consulenza tra il gennaio ed il giugno 2021, è tenuta alla relativa restituzione ed al risarcimento del danno.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, che si ricollega al principio di cui all'art. 81 c.p.c., inteso a prevenire una sentenza “inutiliter data” (Cass. Sez. 3, 1 marzo 2004, n. 4121), attiene all'astratta possibilità che le parti del giudizio siano i soggetti cui si riferisce la norma invocata: richiedere perciò solo l'interpretazione di tale norma, ai fini della
“verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio” (Cass. Sez. 2 civ. 17 marzo 1995, n. 3110, Cass. Sez. 2 civ. 18 gennaio 2002, n. 548, e Cass. Sez. 1 civ. 20 novembre 2003, n. 17606), così distinguendosi dall'effettiva titolarità del rapporto, che richiede anche un accertamento del fatto cui si ricollega la postulata qualificazione di diritto sostanziale e attiene al merito della controversia (Cass. Sez. 1, 20 novembre 2003, n. 17606, n.
568326)”. (Cass. Sez. I civ. 27 marzo 2017 n. 7776).
Ne deriva che l'eccezione non è meritevole di accoglimento.
DOMANDE SVOLTE DALL'ATTRICE
Nel merito, le domande svolte dall'attrice non sono fondate e vanno rigettate. ha formulato nei confronti delle convenute, in solido, una domanda restitutoria, avente Controparte_1 ad oggetto i compensi corrisposti a dal gennaio al giugno 2021, ed una domanda Controparte_2 risarcitoria, per asseriti costi sostenuti e mancati guadagni, quantificata in € 25.000,00.
Al fine di analizzare tali domande, è preliminarmente necessario ricostruire i rapporti tra le parti in causa, per come emergenti dagli atti e dai documenti prodotti.
Parte attrice fonda le proprie domande sull'asserito inadempimento di agli obblighi a Controparte_2 suo carico derivanti dal contratto sottoscritto il 2.02.2016, da essa prodotto sub doc. 1, con il quale veniva dato incarico di svolgere la seguente attività: 1) analisi operative del Cliente e messa a punto di pagina 12 di 20 un piano commerciale strategico, 2) analisi di mercato e individuazione di aree di operatività anche complementari a quella svolta, che potrebbero essere di interesse per il Cliente, 3) individuazione e pianificazione delle specifiche attività di sviluppo commerciale in Italia e all'Estero, 4) individuazione di cliente target – pianificazione degli interventi sulla clientela, 5) predisposizione di analisi prospettiche e sviluppo di budget relativi alle attività di sviluppo con una accurata previsione dei costi/benefici attesi, 6) individuazione di specifici obiettivi da condividere con il Cliente, 7) supporto al
Cliente nella implementazione della pianificazione economico finanziaria complessiva, con il dichiarato scopo di “rafforzare la propria attività aumentando il proprio parco clienti sia in Italia che all'estero, anche attraverso lo studio e la proposta di nuovi servizi complementari all'attività svolta”.
(doc. 1 fascicolo attrice).
Emerge incontrovertibilmente dal dato documentale che tale contratto sia stato sottoscritto dalla società
con sede legale in via Cossia 24, Pavia, e partita iva . Dalla Controparte_13 P.IVA_4 visura camerale di tale società, prodotta dalla convenuta sub doc. 2, risulta che la TR medesima sia stata posta in liquidazione con atto del 16.11.2019, iscritto nel registro delle imprese il
13.01.2020, e sia stata quindi cancellata in data 6.12.2021.
La convenuta società start up innovativa costituita a norma dell'art. 4 comma 10 bis Controparte_2 del D.L. 24/01/2015 n. 3, con atto del 29.10.2019, ha invece sede legale in Pavia, via della Torretta 7 ed ha partita iva Dalla visura camerale di tale società, prodotta da sub doc. P.IVA_2 CP_1
32, emerge che l'attività da essa svolta sia, tra l'altro: “la logistica sostenibile, o green logistic, [che] è una logistica di collaborazione fra aziende, il cui elemento chiave è ottenere risultati significativi nella sostenibilità ambientale, aumentare l'efficienza dei trasporti, evitando ritorni di mezzi vuoti, ottimizzando i percorsi e localizzando in maniera intelligente magazzini e fornitori. Creare reti collaborative con aziende, clienti e fornitori. La società potrà svolgere l'attività secondaria e non prevalente di consulenza nell'ambito di ottimizzazione delle reti di distribuzione, pianificazione ottimale dei percorsi, utilizzo di mezzi di trasporto a pieno carico, attività periodiche di controllo e manutenzione dei mezzi, utilizzo di mezzi a trazione alternativa (metano, elettrica, ibrida), monitoraggio e promozione di una guida efficiente, rilevazione dati per la certificazione della riduzione di emissioni di co2”. (doc. 32 fascicolo attrice).
Si tratta dunque di due persone giuridiche ben distinte ed autonome, tra le quali non è emerso dall'istruttoria sia intervenuto alcun evento - quali trasformazione, fusione, cessione d'azienda -, che possa aver determinato la successione dalla seconda nei rapporti giuridici della prima.
Neppure è emerso dagli atti di causa che il sopra menzionato contratto sottoscritto dalla
[...] con sia stato ceduto, mediante accordo ai sensi dell'art. 1406 c.c., alla CP_13 CP_1 convenuta Ne deriva che l'affermazione della società attrice secondo cui Controparte_18 CP_2 sarebbe subentrata a nel contratto in esame – affermazione contestata
[...] Controparte_13 dalle società convenute – è rimasta priva di riscontro probatorio, con la conseguenza che è rimasta non dimostrata l'assunzione da parte della società convenuta delle obbligazioni indicate Controparte_2 nel contatto medesimo. Parimenti è rimasta priva di supporto probatorio l'affermazione di parte attrice secondo cui fin dall'inizio del rapporto contrattuale instaurato con la scrittura dalla medesima prodotta sub doc. 1, i pagamenti dei compensi siano stati eseguiti a favore di Tale Controparte_2 affermazione è anzi smentita dal fatto che questa società è stata pacificamente costituita solo nel 2019,
pagina 13 di 20 essendo invece la scrittura privata suddetta sottoscritta nel 2016. Ad ulteriore riprova, le fatture prodotte dalla stessa evidenziano che i compensi per l'attività di consulenza, siano stati CP_1 corrisposti a a far tempo da gennaio 2020, mancando agli atti una qualsivoglia prova Controparte_2 di pagamenti precedenti.
Ciò posto, sebbene dunque non vi sia prova che sia subentrata a Controparte_2 [...] nel contratto menzionato, costituisce non di meno circostanza pacifica che tra CP_13 CP_1
e sia intervenuto un rapporto consulenziale, quantomeno da gennaio 2020, e che
[...] Controparte_2 lo stesso sia terminato il 19.06.2021 in seguito alla comunicazione inviata via pec dalla CP_2 della propria volontà di porvi fine (doc. 11 fascicolo parte attrice).
[...]
Durante tale rapporto, è documentalmente provato che ha corrisposto a CP_1 Controparte_2 corrispettivi mensili di € 2500 oltre iva, per i mesi da gennaio a marzo 2020, e quindi di € 2000 oltre iva, per i mesi successivi. Dalla descrizione dell'operazione riportata in ognuna delle fatture relative ai compensi incassati nei mesi da gennaio a giugno 2021 - prodotte sia da parte attrice (docc. da 5 a 10 fascicolo attoreo) sia da parte convenuta (doc. 3 fascicolo convenuta Controparte_2 CP_2
-, emerge che gli importi pagati costituivano corrispettivo di attività di “consulenza nell'ambito
[...] dei trasporti sostenibili”, ovvero di attività perfettamente rientrante nell'oggetto sociale della convenuta, come risultante dalla visura camerale estratta dal registro delle imprese (doc. 32 fascicolo attrice).
Rispetto a tale rapporto, la convenuta è del tutto estranea. TR
Quanto sopra premesso, con riferimento alla domanda restitutoria dei compensi versati da CP_1
a da gennaio a giugno 2021, va evidenziato che l'attrice fonda tale pretesa sugli Controparte_2 assunti che 1a convenuta dal gennaio 2021 non le abbia più procurato nuovi clienti e che il signor sia stato inserito nell'organigramma della contattando attraverso i canali Tes_1 TR della medesima i clienti di essa per dirottarli su tale diversa società, con ciò rendendosi CP_1 gravemente inadempiente ai propri obblighi e violando i doveri di correttezza e buona fede. Da qui l'affermazione dell'attrice di aver diritto alla restituzione dei pagamenti effettuati in favore di nei mesi su menzionati, in quanto considerati “indebiti”. Controparte_2
Va in proposito innanzitutto evidenziato che alla domanda restitutoria in esame deve essere applicata la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., come si evince dalla pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. Ordinanza n. 18266 del 11.07.2018), secondo cui
“La disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (Nella spese, la S.C. ne ha ritenuta applicabile la disciplina, e il conseguente regime prescrizionale decennale, al diritto del preponente, in caso di risoluzione anticipata del contratto di agenzia, alla restituzione degli anticipi provvigionali corrisposti all'agente)”.
Quanto agli oneri probatori, la giurisprudenza di legittimità afferma che sia la parte attrice che agisca in giudizio per ripetere un pagamento che asserisce essere indebito, a dover dare la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di una causa che lo giustifichi (“Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” Cass.
Civ. Sez. II n. 30713 del 27.11.2018). pagina 14 di 20 Nel caso di specie non si ritiene che la parte attrice abbia assolto all'onere probatorio a proprio carico circa la mancanza di una causa che abbia giustificato i pagamenti dalla medesima effettuati in favore di dal gennaio al giugno 2021. Controparte_16
Costituisce infatti circostanza incontestata che tra le due società sussistesse un rapporto consulenziale, cessato nel giugno 2021, in ragione del quale la convenuta percepiva dall'attrice un Controparte_2 compenso mensile, sussistendo pertanto un fondamento negoziale ed una giustificazione delle rimesse pretese in restituzione dall'attrice.
La ripetizione di tali compensi, per i supposti inadempimenti contrattuali addebitati alla convenuta, avrebbe presupposto la previa proposizione della domanda di risoluzione del contratto, non potendo la domanda restitutoria essere accolta sulla base della mera eccezione di inadempimento. Come si legge infatti nell'ordinanza n. 8188 del 28 marzo 2025 della Corte di Cassazione Sez. II, la domanda restitutoria ex art. 2033 c.c. non può essere proposta autonomamente, ma richiede quale presupposto indefettibile l'accertamento dell'avvenuta proposizione dell'azione di risoluzione contrattuale, la cui mancanza ne determina l'inammissibilità (“ove si potesse procedere in ogni caso allo scrutinio del motivo, intendendosi richiamate le norme in materia di risoluzione del contratto e di indebito oggettivo, il Collegio ritiene che la proposizione della domanda di risoluzione del contratto di transazione – o quantomeno dell'accordo fiduciario, l'accertamento della cui proposizione, in quanto questione di fatto, era stata rimessa da questa Corte, con l'ordinanza n. 16587 del 2019, al giudice di merito – non è stata comprovata e invero neppure dedotta, cosicchè l'azione restitutoria, ai sensi dell'art. 2033 c.c. non poteva essere proposta”. Cass. Sez. II n. 8188 del 28.03.2025).
In mancanza di domanda di risoluzione del contratto, per (supposto grave) inadempimento della convenuta la domanda proposta da di ottenere la restituzione dei Controparte_2 CP_1 compensi alla medesima versati da gennaio a giugno 2021, in quanto ritenuti “indebiti”, deve dunque essere rigattata. Parimenti deve essere rigattata la medesima domanda proposta in solido nei confronti di essendo pacifico che tale società sia del tutto estranea al rapporto di consulenza Parte_7 intervenuto tra le altre parti in cause, e che la stessa non abbia incassato i compensi di cui è chiesta la restituzione.
*
Con riguardo alla domanda risarcitoria proposta da nei confronti delle convenute deve CP_1 innanzitutto osservarsi che tale pretesa trova anch'essa fondamento – secondo la prospettazione attorea
– nell'inadempimento della società al proprio obbligo di procurarle nuovi clienti e per Controparte_2 essere stato il legale rappresentante della medesima, signor inserito nell'organico della Tes_1 concorrente alla quale avrebbe dirottato i clienti, cagionandole la perdita di guadagno TR
e la necessità di investimenti per cercare di mantenere i rapporti con i clienti.
Dalle risultanze istruttorie non è peraltro emersa la prova della sussistenza di un obbligo in capo alla convenuta di procacciare nuovi clienti per Si è già detto in ordine Controparte_2 Controparte_1 all'esclusione del subentro di nel contratto sottoscritto il 2.02.2016 da Controparte_2 [...]
Neppure parte attrice ha assolto all'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento di un CP_13 di nuovo e diverso incarico alla convenuta avente lo specifico oggetto del procacciamento di nuovi clienti, il che pertanto deve giudicarsi non provato.
pagina 15 di 20 Non è neppure emerso dall'istruttoria che avesse un obbligo di esclusiva nei confronti Controparte_2 di ben potendo pertanto la medesima svolgere la propria attività consulenziale in favore CP_1 di plurimi clienti. Anzi, l'oggetto sociale della come riportato nella visura camerale Controparte_2 prodotta in giudizio, evidenzia espressamente la finalità dell'attività svolta dalla medesima alla creazione di reti collaborative con aziende, clienti e fornitori, per l'ottimizzazione delle reti di distribuzione, la pianificazione ottimale dei percorsi, l'utilizzo di mezzi di trasporto a pieno carico, con finalità di tutela ambientale.
Quanto poi all'affermazione secondo cui la convenuta con la compiacenza di Controparte_2
abbia veicolato verso tale società i clienti di mentre ancora legato da un TR CP_1 rapporto di collaborazione con la medesima, si ritiene che tale attività (peraltro genericamente dedotta), ritenuta dall'attrice sleale e contraria ai principi di correttezza e buona fede, non ha trovato riscontro.
Dalle testimonianze assunte da addetti e dipendenti dalle società clienti indicate da come CP_1 oggetto di sviamento – testimonianze che si ritengono pienamente attendibili in quanto rese da soggetti non appartenenti alle società in causa -, non è emersa la prova di alcuna affettiva attività attribuibile a finalizzata alla sottrazione di clienti in danno di ed in favore di Controparte_2 CP_1
TR
La teste signora socia della escussa durante l'udienza del Testimone_3 Controparte_19
15.03.2024, ha avuto modo di riferire che la propria società collabora con da diversi anni CP_1 ed allo stesso modo collabora con la confermando che quantomeno per quanto TR riguarda la esigenze della propria società, si occupa esclusivamente di carichi TR
“completi” senza magazzinaggio, in gergo tecnico FTL (Full Truck Load) mentre si CP_1 occupa esclusivamente di trasporti “groupage” e cioè con carichi parziali, con stoccaggio in magazzino con destinazione Francia e Benelux. La stessa ha affermato di non ricordare il numero di servizi affidati a nel periodo da novembre 2019 ad ottobre 2022, confermando peraltro TR la tipologia di servizio affidato alla medesima (ovvero carichi completi), e di aver anche affidato a dei carichi completi. Con riferimento alla la teste aveva modo di CP_1 Controparte_2 affermare: “Sul capitolo i) non conosco la . Conosco il signor che prima CP_2 Testimone_1 operava all'interno di come commerciale, e poi all'interno di con il medesimo ruolo. CP_1 Pt_1
Noi ci rivolgevamo a lui per le quotazioni groupage e completi spot. Per la quotazione era Pt_1 solo per servizi completi, dal momento che questa società si presentava solo per tali servizi. Poi non ho più avuto rapporti con il signor ma non ricordo da quando”. (cfr. verbale udienza del Tes_1
15.03.2024).
Il teste signor , dipendente della società Lucchini Faro Srl, escusso in occasione della Testimone_4 medesima udienza, ha a sua volta confermato che tale società si avvale sia di che di CP_1 per i trasporti della merce. In particolare ha affermato: “Sul capitolo a) confermo la TR circostanza per quanto riguarda la Lucchini Faro, in quanto tale società contatta per trasporti completi la società e per trasporti groupage utilizziamo la società Tale Pt_1 CP_1 suddivisione di tipologie di servizi affidati alle due società, per quanto mi riguarda è sempre stata in tal senso, dal momento che si è sempre solo presentata per trasporti completi. So che Pt_1
offre anche servizi completi, anche se noi affidiamo prevalentemente servizi groupage, CP_1 ma è accaduto che siano state chieste quotazioni per trasporti completi anche alla medesima”. Lo
pagina 16 di 20 stesso ha altresì precisato che nel dicembre 2021 o 2022 è diventata parte del Persona_1 [...]
ed ha continuato con la stessa modalità di affidamento. Infine ha avuto modo di affermare Pt_8
“Sul capitolo i) non conosco la . Conosco il signor che so che svolge dal CP_2 Testimone_1 primo gennaio 2021 attività di consulenza per la in relazione al solo settore dei trasporti Pt_1 completi, perché si è presentato come responsabile commerciale di tale società. Quando chiediamo le quotazioni a per i carichi completi, il signor è in copia conoscenza. Pt_1 Testimone_1
L'operativo di a cui chiediamo le quotazioni è il signor ”. E ancora: “Sul capitolo b) Pt_1 CP_14 confermo la circostanza. Noi ci rivolgiamo a principalmente per trasporti per la Francia ed il CP_1
Belgio”. (cfr. verbale udienza del 15.03.2024)
Il teste signor dipendente dall'agosto 2020 fino al gennaio 2023, dell'impresa Testimone_10 CP_10
con mansioni dall'agosto 2020 all'ottobre 2021 di amministrativo e dall'ottobre 2021 alla
[...] fine del rapporto di impiegato ufficio logistica, escusso in occasione dell'udienza del 17.05.2024 ha avuto modo di affermare: “So che faceva trasporti groupage avendone fatti per noi quanto CP_1 lavoravo in ma non saprei dire se fa solo carichi completi e se fa solo CP_10 Pt_1 CP_1 carichi groupage. ADR ricordo che nel periodo in cui lavoravo nella logistica entrambe le suddette società risultavano tra i fornitori, ma non saprei dire con quale frequenza sono stati incaricati;
per quanto riguarda forse una volta sola, mentre con maggiore frequenza” (cfr. verbale Pt_1 CP_1 udienza del 17.05.2024).
Il teste dipendente dal 1996 di in qualità responsabile della Testimone_8 Controparte_8 logistica, ha avuto modo di affermare: “la società per cui lavoro utilizza solo per carichi Pt_1 completi senza magazzinaggio in particolare per la Francia, mentre veniva utilizzata CP_1 principalmente per carichi groupage;
non ricordo se veniva utilizzata anche per carichi completi;
può darsi che abbiamo fatto richiesta sporadica di trasporti completi anche a in via CP_1
d'urgenza, ma non saprei essere più preciso essendo passato del tempo;
quanto sopra riguarda i servizi chiesti dalla società per cui lavoro, non saprei dire se effettivamente in generale si Pt_1 occupi solo di trasporti completi mentre so che si occupa di tutti i tipi di trasporto”; “2) Non CP_1 so chi sia . So che il signor faceva consulenza o comunque era CP_2 Testimone_1 commerciale della fino, a quanto ne so io, al 2019, presentando genericamente servizi di CP_1 trasporto, senza specifica se completi o groupage, perché la società faceva di tutto, e CP_1 dal 2021 per per carichi completi;
4)non saprei dire per le altre società ma per quanto CP_4 riguarda NÒ EX posso dire che il signor ci ha fatto conoscere a per Testimone_1 CP_1
l'effettuazione di servizi di trasporto groupage, poi una volta presentato come groupage è possibile che sia stata fatta una richiesta sporadica per un servizio completo urgente;
5)è vero che il signor Tes_1 ha fatto conoscere a NÒ EX, ma come detto dal 2019 la stessa non è più
[...] CP_1 nostro fornitore” (cfr. verbale udienza del 17.05.2024).
Infine il teste signora dipendente della società ME dall'ottobre 2019 al maggio Tes_9
2023 in qualità responsabile customer service, escussa sempre in occasione dell'udienza del
17.05.2024, ha confermato di conoscere sia che avendole la ME CP_1 TR utilizzate come società di trasporto. La medesima ha confermato che la propria società utilizzava per trasporti completi e per trasporti groupage. La medesima ha avuto TR CP_1 altresì modo di affermare: “i)non so chi sia . Posso dire che il signor ci ha CP_2 Testimone_1 presentato per l'effettuazione di trasporti di carichi completi per Francia e Germania Pt_1 pagina 17 di 20 ma non saprei dire con precisione in che periodo. Posso solo dire che il signor prima ci Tes_1 aveva presentato per l'effettuazione di carichi groupage, nel mentre utilizzavamo altro CP_1 fornitore per i trasporti completi, e successivamente ci aveva presentato , per Pt_1
l'effettuazione di carichi completi ADR non utilizzavamo per carichi completi perché in CP_1 termini di quotazione non era conveniente” (cfr. verbale udienza del 17.05.2024).
Da quanto sopra emerge che la scelta di rivolgersi ad un fornitore o all'altro fosse autonomamente assunta dai clienti, in ragione delle loro esigenze e della loro convenienza economica.
Dalla documentazione versata in atti, ma neppure dalle stesse allegazioni di risulta che la CP_1 medesima abbia perso i clienti indicati come veicolati sulla convenuta (ad esclusione TR di NÒ EX, che già dal 2019 aveva smesso di servirsi dalla medesima), non avendo tra l'altro la medesima fornito alcun dato relativo ai fatturati generati da tali clienti nell'anno 2021, essendo la fatturazione ed i riepiloghi esposti dall'attrice (art. 33 e 34 fascicolo attrice) relativi agli anni 2019 e
2020. In proposito non può non essere evidenziato come proprio tale fatturazione relativa a periodo precedente la presunta attività di sviamento, riguardi quasi esclusivamente trasporti “groupage”, ovvero servizi per i quali i testi sopra indicati hanno affermato essere soliti rivolgersi a pur CP_1 sapendo che la medesima effettua tutti i tipi di trasporto, e di cui non si occupa. TR
A riprova di tale differenziazione e complementarità dei servizi è stato documentato che nel periodo da novembre 2019 a maggio 2021 ha affidato 45 camion completi a e CP_1 TR quest'ultima ha affidato a alcune spedizioni groupage di propri clienti, come risulta dalle CP_1 fatture prodotte dalla convenuta (doc. 6 fascicolo convenuta TR TR
Dalla documentazione acquisita dalla convenuta attraverso ordine di esibizione, è Controparte_20 altresì emerso che era cliente della medesima già negli anni 2019 e 2020, mentre gli Controparte_21 altri clienti indicati dall'attrice come sviati, hanno generato fatturato nel 2021, periodo in relazione al quale parte attrice non ha allegato un decremento del proprio fatturato con gli stessi, avendo la medesima come già osservato allegato e documentato unicamente il fatturato 2019 e 2020.
In conclusione, da quanto sopra esposto, non si ritiene sia stata fornita la prova dell'affermata attività di sviamento dei clienti di a ad opera della convenuta e CP_1 TR Controparte_2 con la compiacenza dell'altra convenuta in giudizio.
Fermo quanto sopra in ordine all'an, si ritiene che in ogni caso l'attrice non abbia dato la prova del presunto danno patito, non avendo la medesima provato (e per vero neppure specificatamente allegato) quali sarebbero stati ed a quanto sarebbero ammontati i costi dalla medesima asseritamente sostenuti per mantenere i clienti che secondo la sua prospettazione, avrebbe dirottato (o cercato Controparte_2 di dirottare) su e non avendo dato la prova dei lamentati mancati guadagni, non TR avendo la medesima, come già osservato, neppure fatto cenno ai propri fatturati relativi all'anno 2021 con i clienti elencati, mentre, con riferimento ai fatturati prodotti relativamente all'anno 2020, non pare possano dagli stessi desumersi elementi utili e certi all'affermazione che la relativa flessione rispetto all'anno precedente sia da ricondursi a supposti inadempimenti o condotte sleali della convenuta
Ciò a tacere della considerazione che tale flessione (peraltro verificatasi per alcuni Controparte_16 clienti, mentre per altri si è addirittura registrato un incremento – v. cliente ASA) si è verificata nell'anno di diffusione della pandemia da Covid 19: è infatti evidente che un mero calo di fatturato (peraltro genericamente dedotto con riferimento all'anno 2020) possa avere le più svariate origini e pagina 18 di 20 ragioni.
Si osserva in ordine agli oneri probatori a carico delle parti in relazione a domande di risarcimento del danno, che “nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno” (Cass. Civ.
Sez. I n. 21140 del 10.10.2007).
In conclusione, le domande svolte da nei confronti delle convenute e CP_1 Controparte_2 devono giudicarsi non provate e non possono pertanto trovare accoglimento. TR
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Quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti, non ammesse e reiterate nelle conclusioni
(dovendosi invece intendere quelle non reiterate come rinunciate – V. Corte di Cassazione Sez. III Civ.,
n. 16886/16 secondo cui “l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata”), si ribadisce la valutazione di inammissibilità già espressa nel corso del giudizio, giudicandole irrilevanti, superflue ovvero valutative.
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In base al principio della soccombenza, l'attrice è condannata alla rifusione integrale delle spese che vengono liquidate in favore delle convenute, come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e modifiche successive, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata.
Non si ritiene infine accoglibile la domanda di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta dalla convenuta nelle proprie conclusioni, non avendo la medesima assolto all'onere TR probatorio a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c. circa l'effettiva esistenza di un danno causato dal comportamento processuale della controparte, né avendo la stessa allegato gli elementi di fatto necessari al relativo riconoscimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande proposte dalla società attrice CP_1
2) Condanna l'attrice alla rifusione integrale, in favore delle convenute, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, per ciascuna delle due parti convenute.
pagina 19 di 20 Milano, 28 maggio 2025
Il Gop
dott.ssa Katia Songia
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