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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3666/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Parte_1
Rienzo 28, presso lo studio dell'avv. VICARI DONATELLA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MAZZA CLOTILDE
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' affinché, accertato il proprio diritto alle prestazioni di cui al CP_1
Fondo di Garanzia per il per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di altri crediti di lavoro per effetto di ammissione allo stato passivo, l' fosse condannato al pagamento della somma CP_2
complessiva di euro 17.486,87 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato e di ultime tre mensilità non percepite.
A sostegno della propria pretesa ha esposto di essere stato ammesso al passivo del fallimento della società dichiarato in data Parte_2
12.10.2018 dal Tribunale di Roma per il credito complessivo sopra indicato;
di aver presentato domanda di intervento al Fondo di
Garanzia in data 28.11.2019 e che, nonostante l'invio della CP_1
documentazione integrativa richiestagli, l'Istituto non aveva dato riscontro. Aggiungeva di avere sollecitato una risposta ottenendo, invece, dall' , un rigetto per asserita decadenza trattandosi di CP_1
duplicazione di precedente domanda già respinta.
Tanto esposto in punto di fatto, assumendo l'illegittimità del diniego dell' e la sussistenza dei presupposti di legge per l'intervento del CP_1
Fondo di Garanzia, ha convenuto in giudizio l affinché lo CP_2
stesso fosse condannato al pagamento degli importi sopra indicati. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti si è costituito in giudizio l' contestando le allegazioni avversarie. In via pregiudiziale, ha CP_1
2 eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto era stato dato riscontro alla domanda del ricorrente, rigettandola in quanto “domanda duplicata”, e nel merito ha evidenziato che la prima domanda era stata respinta per non avere il ricorrente trasmesso la documentazione integrativa richiestagli.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Depositate note autorizzate, all'udienza odierna la causa è stata decisa con la presente sentenza.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Si osserva che, a fronte della domanda amministrativa presentata in data 28.11.2019, l ha rappresentato di aver emanato un CP_1
provvedimento di rigetto avente data 23.11.2020, che però non risulta essere stato notificato, onde il non ne ha avuto notizia. Pt_1
Giova rammentare che il Fondo di Garanzia, come istituito e disciplinato dall'art. 2 della legge n. 297/1982, garantisce il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro in sostituzione del datore di lavoro insolvente, intervenendo con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno a procedure concorsuali.
Nel caso che il datore di lavoro risulti soggetto a tali procedure, per l'accesso all'intervento del Fondo la legge pone determinate condizioni e requisiti, quali la cessazione del rapporto di lavoro, l'accertamento
3 dello stato di insolvenza, l'apertura di una procedura concorsuale e l'accertamento dell'esistenza del credito in capo al lavoratore, che nel caso del fallimento – come nella fattispecie oggetto di odierno interesse
– avviene mediante l'ammissione del credito stesso allo stato passivo della procedura, determinando così la misura stessa dell'obbligazione del Fondo. E ciò sul presupposto che il Fondo non assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale (fra le altre, Cass. nn. 1861, 3165 del 2022, 4897 del 2021), soggetta a domanda amministrativa e alle regole proprie del credito previdenziale.
Si osserva, primariamente, che i crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto devono rigorosamente riferirsi alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, a condizione, come precisato dall'art. 2, comma
1, del D.Lgs. 80/1992, che tali mensilità rientrino nei dodici mesi antecedenti, in via alternativa, alla data della domanda di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, dal deposito presso il Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti da lavoro, dalla data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che, dopo l'apertura di una procedura concorsuale, abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa, ovvero, qualora il lavoratore, prima della domanda
4 volta all'apertura della procedura concorsuale, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del
Fondo, i dodici mesi devono essere calcolati a far data del deposito in tribunale del relativo ricorso;
Per ciò che attiene all'odierna fattispecie, emerge dagli atti di causa che il ricorrente avanzò tempestivamente la richiesta di pagamento a carico del Fondo di Garanzia, sulla base del provvedimento di ammissione al passivo per la somma qui richiesta e provvide a trasmettere, in esito alla comunicazione dell'Istituto, la documentazione integrativa. Né gli fu comunicato che la documentazione non fosse idonea per ottenere il pagamento di quanto dovutogli.
Conseguentemente, deve ritenersi la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'intervento del Fondo di Garanzia, in relazione al pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità.
Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va accolto con condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro CP_1
17.486,87, oltre interessi legali fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in CP_1
5 favore del ricorrente, della somma di € 17.486,87 oltre interessi legali;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_1
complessivi € 3.120,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3666/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Parte_1
Rienzo 28, presso lo studio dell'avv. VICARI DONATELLA, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_1
presso l'avv. MAZZA CLOTILDE
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' affinché, accertato il proprio diritto alle prestazioni di cui al CP_1
Fondo di Garanzia per il per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di altri crediti di lavoro per effetto di ammissione allo stato passivo, l' fosse condannato al pagamento della somma CP_2
complessiva di euro 17.486,87 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato e di ultime tre mensilità non percepite.
A sostegno della propria pretesa ha esposto di essere stato ammesso al passivo del fallimento della società dichiarato in data Parte_2
12.10.2018 dal Tribunale di Roma per il credito complessivo sopra indicato;
di aver presentato domanda di intervento al Fondo di
Garanzia in data 28.11.2019 e che, nonostante l'invio della CP_1
documentazione integrativa richiestagli, l'Istituto non aveva dato riscontro. Aggiungeva di avere sollecitato una risposta ottenendo, invece, dall' , un rigetto per asserita decadenza trattandosi di CP_1
duplicazione di precedente domanda già respinta.
Tanto esposto in punto di fatto, assumendo l'illegittimità del diniego dell' e la sussistenza dei presupposti di legge per l'intervento del CP_1
Fondo di Garanzia, ha convenuto in giudizio l affinché lo CP_2
stesso fosse condannato al pagamento degli importi sopra indicati. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti si è costituito in giudizio l' contestando le allegazioni avversarie. In via pregiudiziale, ha CP_1
2 eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto era stato dato riscontro alla domanda del ricorrente, rigettandola in quanto “domanda duplicata”, e nel merito ha evidenziato che la prima domanda era stata respinta per non avere il ricorrente trasmesso la documentazione integrativa richiestagli.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Depositate note autorizzate, all'udienza odierna la causa è stata decisa con la presente sentenza.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Si osserva che, a fronte della domanda amministrativa presentata in data 28.11.2019, l ha rappresentato di aver emanato un CP_1
provvedimento di rigetto avente data 23.11.2020, che però non risulta essere stato notificato, onde il non ne ha avuto notizia. Pt_1
Giova rammentare che il Fondo di Garanzia, come istituito e disciplinato dall'art. 2 della legge n. 297/1982, garantisce il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro in sostituzione del datore di lavoro insolvente, intervenendo con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno a procedure concorsuali.
Nel caso che il datore di lavoro risulti soggetto a tali procedure, per l'accesso all'intervento del Fondo la legge pone determinate condizioni e requisiti, quali la cessazione del rapporto di lavoro, l'accertamento
3 dello stato di insolvenza, l'apertura di una procedura concorsuale e l'accertamento dell'esistenza del credito in capo al lavoratore, che nel caso del fallimento – come nella fattispecie oggetto di odierno interesse
– avviene mediante l'ammissione del credito stesso allo stato passivo della procedura, determinando così la misura stessa dell'obbligazione del Fondo. E ciò sul presupposto che il Fondo non assume in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta, bensì una distinta ed autonoma obbligazione di natura previdenziale (fra le altre, Cass. nn. 1861, 3165 del 2022, 4897 del 2021), soggetta a domanda amministrativa e alle regole proprie del credito previdenziale.
Si osserva, primariamente, che i crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto devono rigorosamente riferirsi alle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, a condizione, come precisato dall'art. 2, comma
1, del D.Lgs. 80/1992, che tali mensilità rientrino nei dodici mesi antecedenti, in via alternativa, alla data della domanda di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, dal deposito presso il Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti da lavoro, dalla data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che, dopo l'apertura di una procedura concorsuale, abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa, ovvero, qualora il lavoratore, prima della domanda
4 volta all'apertura della procedura concorsuale, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del
Fondo, i dodici mesi devono essere calcolati a far data del deposito in tribunale del relativo ricorso;
Per ciò che attiene all'odierna fattispecie, emerge dagli atti di causa che il ricorrente avanzò tempestivamente la richiesta di pagamento a carico del Fondo di Garanzia, sulla base del provvedimento di ammissione al passivo per la somma qui richiesta e provvide a trasmettere, in esito alla comunicazione dell'Istituto, la documentazione integrativa. Né gli fu comunicato che la documentazione non fosse idonea per ottenere il pagamento di quanto dovutogli.
Conseguentemente, deve ritenersi la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'intervento del Fondo di Garanzia, in relazione al pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità.
Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va accolto con condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro CP_1
17.486,87, oltre interessi legali fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in CP_1
5 favore del ricorrente, della somma di € 17.486,87 oltre interessi legali;
condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in CP_1
complessivi € 3.120,00, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
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