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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 29/4/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9524/2020 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Antonella Oliva come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppina Norma Bortone e Andrea Ricchiuti
RESISTENTE oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2020, , premesso di: essere dipendente con Parte_1 contratto a tempo pieno e indeterminato dal 22.08.2006 in qualità di Dirigente Medico in servizio presso la Struttura Complessa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli
Mascia” di San Severo;
aver svolto prestazioni aggiuntive per turni diurni di 6 ore fino a dicembre
2017, sulla scorta di quanto previsto dalla Deliberazione n. 337 del 19 marzo 2014; non aver ottenuto alcun emolumento per i turni aggiuntivi svolti da luglio a dicembre 2017, nonostante la Determina n.
1581 del 7.02.2018 avesse ad oggetto i turni aggiuntivi svolti, poi revocata con la successiva
Determina n. 5000 del 26.04.2018; tanto premesso, ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, lamentando la mancata corresponsione di quanto dovuto per l'attività integrativa svolta, pagina 1 di 6 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) In via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, il diritto del ricorrente a percepire i compensi spettanti per le prestazioni aggiuntive espletate ex art. 55 CCNL di settore nel periodo luglio/dicembre 2017 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo e dichiarare dunque tenuta l'Amministrazione alla liquidazione dei predetti emolumenti in favore del dr. . b) Conseguentemente condannare l al Pt_1 CP_2 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di Euro 14.760,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.”.
Vinte le spese di lite.
Si è costituita in giudizio l' resistente, chiedendo il rigetto della domanda con Controparte_1 articolate argomentazioni.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 29.4.2025, tenuta nelle modalità in epigrafe indicate, mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1 Il ricorrente è un dirigente medico in servizio presso la Struttura Complessa di Chirurgia
Generale del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo.
L'azienda resistente non ha contestato che il ricorrente abbia svolto prestazioni aggiuntive diurne di 6 ore, bensì la carenza dei presupposti e delle condizioni necessarie per procedere alla liquidazione dei relativi compensi.
In merito, giova richiamare le ragioni espresse da questo Tribunale nonché dalla Corte d'Appello di
Bari anche ai sensi dell'articolo 118 delle disp. att. c.p.c. (cfr. Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav. n.
230/2023, pubbl. il 16.02.2023, Cons. Est. Dott. N. Morgese), perfettamente sovrapponibili al caso di specie: “Occorre premettere che l'art. 14 del CCNL 03.11.2005 dell'area della dirigenza medico- veterinaria del Servizio sanitario nazionale detta la disciplina dell'orario di lavoro dei dirigenti.
Tale disposizione - dopo aver stabilito che: a) “i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro…articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato” (comma 1); b) l'orario di lavoro dei dirigenti va confermato “in 38 ore settimanali al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca e aggiornamento” (comma 2); c)
l'azienda sanitaria sottopone a cadenza trimestrale la verifica del conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio (comma 3) - si occupa, al comma 6, delle ipotesi in cui i dirigenti debbono osservare delle ore aggiuntive di lavoro e ne disciplina così il regime: “Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo,
l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'art 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti pagina 2 di 6 e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'art 55, comma 2 del
CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art 4, comma 2, lett g). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di E 60,00 lordi…”
A sua volta, l'art. 55 CCNL del 08.06.2000 già menzionato così dispone: “2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia”.
Ebbene, dette disposizioni si pongono in linea con i principi di matrice costituzionale di cui all'art. 97
Cost. di buon andamento e funzionamento della pubblica amministrazione e con il perseguimento del pubblico interesse che sempre deve sovrintendere all'azione della P.A, e tanto è reso evidente dal fatto che l'orario di lavoro dei dirigenti, sia quello ordinario che quello oltre l'ordinario, da un lato, deve “assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari” e “ favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali” e, dall'altro, deve porsi in linea con “gli obiettivi di budget a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca e aggiornamento”.
Appare sintomatica, in tale contesto, la disposizione di cui al comma 6 del citato art. 14 perché, per regolamentare le situazioni in cui occorra perseguire “obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5” e sia “necessario un impegno aggiuntivo”, richiama l'applicazione delle “linee di indirizzo regionale di cui all'art 9 , comma 1, lettera g)”, ovverosia quelle linee che– ferma l'autonomia delle aziende sanitarie – le regioni possono emanare previo confronto con le organizzazioni sindacali per disciplinare diverse materie, tra cui appunto “i criteri generali per la razionalizzazione e ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza /emergenza al fine di favorire la loro valorizzazione economica secondo la disciplina del presente contratto..”, nonché delle procedure di cui all'art. 4 comma 2 lettera g) che l'azienda, utilizzando le risorse dei fondi, deve adottare in varie materie, tra cui la
“disciplina e organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati”.
Traspare dunque chiara la necessità che l'azione amministrativa sia rispettosa della programmazione di spesa pubblica che proprio il perseguimento del superiore interesse pubblico implica come indispensabile: motivo per cui lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte dei dirigenti medici deve necessariamente essere preventivamente autorizzato”.
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, è opportuno evidenziare che vi è autorizzazione formale allo svolgimento dei turni aggiuntivi, come da Deliberazione del Direttore Generale della Pt_2
[... 337 del 19.03.2014, con cui l' ha autorizzato le Direzioni mediche dei predetti Controparte_1 pagina 3 di 6 presidi ospedalieri a “garantire, ove necessario la copertura dei turni di servizio delle UU.OO. complesse di
Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza dei rispettivi ospedali attraverso:
1. il ricorso all'istituto dei turni aggiuntivi notturni di 12 ore da remunerarsi ai sensi dell'art. 55 CCNL 8 giugno 2000 […] quantificabile in €
480,00 lordi per turno;
2. Il ricorso ad attività aggiuntiva, in subordine a quella indicata al punto precedente, espletata in orario diurno, finalizzata a garantire turni diurni ancora vacanti nonostante il ricorso ai turni come previsto al punto precedente, remunerata attraverso l'istituto contrattuale dell'art. 55 come disciplinato dalla contrattazione integrativa aziendale con € 60,00/ora lordi” (cfr. pag. 3, punto 1 della citata Deliberazione).
Nella predetta Deliberazione è stato anche previsto che: “la liquidazione delle competenze correlate dalle attività qui definite avverrà con determinazioni dirigenziali a cura dell'Area Gestione del Personale sulla scorta della reportistica mensile prodotta dalle Direzioni mediche e amministrative di presidio”; “di impegnare le Direzioni
Mediche di presidio a presentare alla Direzione aziendale report mensili indicante l'andamento dell'utilizzo di istituti di cui al presente atto correlati dai dati di attività”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall , tale Deliberazione non risulta essere stata revocata CP_2
(nessun provvedimento in tal senso è stato prodotto); né tantomeno risulta che avesse una validità limitata all'anno 2014.
A riprova di tanto, con la Determinazione Dirigenziale n. 7551 del 13 luglio 2017, con cui l CP_2 ha liquidato i turni aggiuntivi svolti dai Dirigenti medici nella S.C. MCAU del Presidio Ospedaliero di
San Severo, nel mese di maggio 2017, è richiamata proprio la suddetta Deliberazione Dirigenziale n.
337/2014 (cfr. doc. n. 3 nel fascicolo del ricorrente).
Può quindi ritenersi che la Deliberazione Dirigenziale n. 337/2014 non avesse una validità limitata all'anno 2014, essendo stata posta a fondamento della liquidazione, effettuata nel mese di luglio 2017, dei turni aggiuntivi svolti nel maggio 2017.
Inconferente, poi, si rileva il richiamo operato da parte opponente alla nota della Direzione prot. n.
7051/DG del 23.1.2010, che, in riferimento alle prestazioni aggiuntive ex art. 55 CCNL di settore, ha comunicato a tutti i Direttori e Responsabili di Servizio, la revoca, con effetto immediato, di ogni autorizzazione nell'utilizzo delle prestazioni aggiuntive, per la semplice ragione che trattasi di una revoca intervenuta in epoca anteriore all'emanazione della Deliberazione Dirigenziale n. 337/2014 e che pertanto non può certo riguardare siffatta Deliberazione.
In conclusione, può sostenersi che le prestazioni aggiuntive per cui è causa siano state espletate in Con forza sia della formale autorizzazione della Dirigenza Sanitaria della (Deliberazione Dirigenziale
n. 337 del 19.3.2014) sia della autorizzazione (seppure implicita) del Direttore del P.O. “ CP_3
San Severo, Unità Operativa di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza (cfr.
[...]
Tribunale di Foggia, n. 2327/2021, pubbl. il 28.05.2021, est. dott.ssa A. De Salvia).
pagina 4 di 6 Ad colorandum, va altresì evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha in plurime occasioni statuito il principio di diritto per cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.”
(Cass. n. 17912/2024; Cass. 23.06.2023, n. 18063). Cont Può inoltre disattendersi la doglianza dell' con riferimento al superamento, per l'anno 2017, del budget di spesa: detta eccezione è rimasta priva di riscontro probatorio.
2.2 Stante la fondatezza della domanda con riferimento all'an debeatur, occorre determinare il quantum dovuto all'odierno istante.
A tale riguardo, l' convenuta ha dedotto che: le timbrature in entrate e in uscita non recano la CP_1 dicitura “prestazioni aggiuntive”; dai cartellini di rilevazione delle presenze di si evince Parte_1 un debito orario mensile per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2017 per cui lo stesso andrebbe scomputato dalla richiesta di pagamento;
le ore di lavoro straordinario non possono superare il limite del 30% rispetto alle ore dovute.
Orbene, devono rigettarsi le doglianze relative alla mancata dicitura “prestazioni aggiuntive”, poiché le stesse sono chiaramente evincibili dai cartellini presenza per i mesi da luglio a dicembre 2017 sotto la colonna “extra” (cfr. doc. 9 fascicolo del ricorrente) ed indicate come turni aggiuntivi in Pronto
Soccorso nei prospetti riepilogativi (cfr. doc. 8 fascicolo del ricorrente), con la causale 72.
Per altro verso, possono richiamarsi i criteri fatti propri dalla Corte d'Appello di Bari nel precedente analogo succitato: “se è indubbio che le prestazioni aggiuntive sono quelle «richieste in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale», la portata supplementare delle stesse non va rapportata al «saldo orario mensile» indicato nei cartellini di presenza ma all'impegno lavorativo complessivo prestato dal dirigente ed evidenziato nel «saldo orario complessivo» ivi indicato. Nello specifico, come evincibile per tabulas, nei cartellini di presenza esibiti in giudizio, oltre al saldo orario del mese considerato dal primo giudice ai fini del parziale rigetto della pretesa, è anche indicato un
«saldo orario mese precedente» ed un «saldo orario complessivo» che tiene conto dell'impegno istituzionale prestato dal lavoratore nell'ambito dell'anno solare”.
Orbene, dall'esame della relativa voce, si evince che , sebbene con riferimento al mese di luglio Pt_1
2017 avesse un «saldo orario complessivo» pari a -20,15 ore, nei mesi da agosto a dicembre 2017 il saldo orario negativo si è progressivamente ridotto a -3,48 ore e il saldo orario complessivo è stato pari a
16,11 ore (cfr. cartellino del mese di dicembre 2017). pagina 5 di 6 Incontestato è poi l'assunto che, nei mesi da luglio a dicembre 2017, il dipendente ha prestato un totale di 41 turni di lavoro aggiuntivi di sei ore (per un importo complessivo pari ad € 14.760,00): Cont turni che devono essere integralmente retribuiti dall
Sulla scorta delle considerazioni sinora svolte, la domanda va accolta, dovendosi dichiarare il diritto di a percepire i compensi spettanti per le prestazioni aggiuntive espletate ex art. 55 Parte_1
CCNL di settore nel periodo luglio/dicembre 2017 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Teresa
Masselli Mascia” di San Severo e, conseguentemente, condannare l' al pagamento in favore CP_2 del ricorrente dell'importo di Euro 14.760,00 con interessi legali e rivalutazione monetaria
(quest'ultima solo per la quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali) dalla scadenza delle singole retribuzioni all'effettivo soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022 (cause di lavoro, scaglione “infra” 26.000,00, valori minimi).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 9524/2020, proposto da nei confronti dell' in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il diritto di a percepire i compensi spettanti per le prestazioni aggiuntive Parte_1 espletate ex art. 55 CCNL di settore nel periodo luglio/dicembre 2017 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo e, per l'effetto, condanna l' al CP_2 pagamento in favore del ricorrente dell'importo di Euro 14.760,00 con interessi legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima solo per la quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali) dalla scadenza delle singole retribuzioni all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate CP_4 complessivamente in € 2.695,00 oltre IVA, CAP, spese generali ed € 118,50 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dell'Avv.ta Antonella Oliva, dichiaratasi antistataria.
Foggia, all'esito dell'udienza del 29.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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