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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Valeria Di Stefano Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 876/2022 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Andronico
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2116/2022, del 4.6.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 593 2021 0003645607000, con il quale l'ente previdenziale aveva chiesto il pagamento della somma di € 3.414,71 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti relativi al periodo agosto 2018
- marzo 2019, oltre interessi e somme aggiuntive, scaturiti da accertamento ispettivo.
Il primo giudice osservava che era incontestato che il ricorrente fosse socio della società “Caltabiano Auto S.r.l.” e che all'interno della stessa si occupasse del settore ricezione clienti, partecipando con il suo lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Precisava che dalla documentazione e dalle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo sia dal che dagli altri soci, veniva confermato lo svolgimento in autonomia Pt_1
dell'attività lavorativa dallo stesso svolta.
Ritenendo, quindi, corretta l'iscrizione del ricorrente alla Gestione speciale commercianti, operata dall'istituto previdenziale, il primo giudice rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Impugnava la sentenza , con ricorso depositato il 27 Parte_1
settembre 2022; resisteva al gravame l'istituto previdenziale.
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto irrilevante la prova orale richiesta e ha escluso la sussistenza degli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro con la società “Caltabiano Auto
S.r.l.”, nonostante la documentazione prodotta, sulla base del solo verbale ispettivo, in assenza di conferma in sede istruttoria.
Lamenta che il giudice ha omesso di valutare che in alcuni casi occorre considerare, ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto, altri criteri complementari e sussidiari rispetto al vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, quali la collaborazione, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro.
Evidenzia che il tribunale di Catania, in fattispecie analoga concernente altro ex socio lavoratore di minoranza della medesima società, previa accurata istruttoria, ha ritenuto sussistenti tutti gli indici della natura subordinata del rapporto, annullando l'avviso di addebito opposto e condannando l
[...]
alla rifusione delle spese di giudizio (sent. n. 4911/2021 del CP_2
25.11.2021, dott.ssa . Per_1
Richiama, altresì, un precedente di questa Corte (sent. n. 750/2022, del
23.06.2022, rel. dott.ssa Di Stefano), concernente altro ex socio di minoranza della società.
2. Assume, quindi, che il giudice, quanto alla natura del rapporto di lavoro, ha erroneamente applicato la normativa vigente, come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Evidenzia che la qualità di socio per consolidato orientamento giurisprudenziale è compatibile con la qualità di lavoratore dipendente della stessa società, nei casi in cui sussiste un rapporto di subordinazione, almeno potenziale, tra il socio e l'organo sociale preposto all'amministrazione e che elemento caratterizzante di tale rapporto è l'eterodirezione che va concretamente accertata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione. Poiché, infatti, in alcuni casi, il vincolo di subordinazione assume forme assai attenuate, è possibile fare riferimento ad altri criteri, c.d. complementari o sussidiari, che possono essere valutati globalmente quali indizi probatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Specificamente l'appellante fa riferimento ad alcuni elementi complementari o sussidiari della subordinazione, risultanti dalla produzione documentale: era socio della predetta società con quota minima del 5%, Pt_1
poi ceduta;
l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico che detiene la maggioranza del capitale sociale;
l'appellante ha operato sotto le direttive generali impartite dall'amministratore unico ed è stato assunto alle dipendenze della società in data 16.07.2015 in qualità di “addetto alla ricezione clienti”, con inquadramento nel livello 4 del CCNL Commercio
e orario di lavoro di 40 ore settimanali;
era tenuto al pari degli altri dipendenti a comunicare e giustificare eventuali assenze, nonché a richiedere la fruizione delle ferie sulla base di una turnazione tra i dipendenti;
ha regolarmente percepito la retribuzione mensile risultante dalle buste paga.
Insiste quindi nella sussistenza sia formale che sostanziale del rapporto di lavoro subordinato.
3. L'appellante lamenta altresì che il giudice ai fini della ritenuta sussistenza del carattere autonomo dell'attività svolta ha valorizzato unicamente le dichiarazioni, peraltro non univoche, rese in sede ispettiva, dalle quali emerge che, benché i soci sapessero “cosa fare” senza bisogno di indicazioni specifiche, in ogni caso vi era una “figura di riferimento” che impartiva direttive di massima, la quale era peraltro titolare dell'85% del capitale sociale, ovvero l'amministratore unico.
Al riguardo evidenzia che la sola dichiarazione resa in sede ispettiva non potrebbe essere ritenuta idonea, né in ogni caso sufficiente a supportare la fondatezza della tesi dell'istituto previdenziale, data la limitata efficacia probatoria riconosciuta a tali dichiarazioni. Rileva che affermando di
“lavorare in autonomia” aveva inteso meramente precisare che non era soggetto a precise e puntuali direttive da parte del datore di lavoro, avendo maturato un'esperienza tale da non aver bisogno di una costante vigilanza da parte di quest'ultimo nello svolgimento dei suoi compiti lavorativi. Aggiunge che nessuna rilevanza può riconoscersi a definizioni e termini aventi carattere valutativo attribuiti al soggetto dichiarante, di cui lo stesso non è in grado di conoscere il significato e il peso giuridico.
Censura, infine, l'erroneità degli importi richiesti con l'avviso opposto, in quanto le sanzioni risultano erroneamente calcolate con riferimento all'ipotesi dell'evasione contributiva, nonostante l'assenza di dolo, trattandosi eventualmente di contributi dovuti a seguito di diversa qualificazione del rapporto di lavoro.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell al pagamento delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi CP_1
ex art. 93 c.p.c.
4. L'appello è meritevole di accoglimento.
Il Collegio fa propria la motivazione della sentenza n. 750/2022 pronunciata da questa Corte in esito al giudizio d'appello iscritto con il NRG.
434/2019 vertente tra altro dipendente e la Caltabiano Auto S.r.l in fattispecie del tutto analoga.
Premesso che a norma dell'art. 2697 c.c., nel giudizio promosso dal lavoratore per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di un verbale ispettivo, incombe sull'Istituto CP_1
previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso (Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2010, n. 12108; Cassazione civile 10 novembre 2010 n.
22862 sez. lav.), l non ha dato prova che il rapporto instaurato con il CP_1
avente formalmente le caratteristiche del rapporto di lavoro Pt_1
subordinato, fosse in realtà un rapporto di lavoro autonomo.
5. Risulta infatti, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, che era stato assunto con contratto di lavoro Parte_1
subordinato in qualità di “addetto alla ricezione clienti”, con inquadramento nel livello 4 del CCNL Commercio e che svolgeva le proprie mansioni con un elevato grado di autonomia. Orbene, l'esercizio del potere direttivo nei confronti di un lavoratore subordinato inquadrato nel citato livello, stante l'elevato grado di autonomia di cui gode il lavoratore, assume carattere inevitabilmente più sfumato ed è compatibile con l'adozione di direttive di massima, non specifiche e dettagliate, da parte del datore di lavoro. Come emerge anche dalle dichiarazioni rese agli ispettori, l'odierno appellante era responsabile della ricezione dei clienti dell'officina; osservava l'orario di quaranta ore settimanali predisposto dal datore di lavoro per tutti i dipendenti;
percepiva regolarmente la retribuzione indicata nelle buste paga;
si era assentato dal lavoro per ferie, permessi malattia. A fronte di tali elementi, chiari indici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto peraltro della limitatissima quota societaria posseduta da la dichiarazione resa Per_2
dall'odierno appellante agli ispettori secondo cui lavorava in autonomia, pur osservando gli orari di lavoro, percependo la retribuzione fissa e assentandosi solo per ferie permessi e malattia, non può ritenersi prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo.
6. Va d'altra parte valorizzato il fatto che sebbene il socio abbia affermato di non ricevere direttive e di svolgere la propria attività “in autonomia”,
l'amministratore unico, sig. ha dichiarato a verbale Controparte_3
testualmente: “Per quanto concerne la ditta attuale Caltabiano Auto s.r.l. sono il socio di maggioranza e l'amministratore unico dalla sua costituzione.
… Sono sempre presente in ditta lavorando all'interno di essa”; lo stesso ha affermato: si occupa del reparto vendite ed Pt_1 Controparte_3
essendo il socio di maggioranza si occupa poi un po' di tutto e anche delle questioni finanziarie.”, con ciò indicando nella persona del Caltabiano il soggetto di riferimento anche per gli altri soci, che impartiva direttive di massima, essendo, peraltro, titolare dell'85% del capitale sociale.
7. In considerazione dei dati documentali, delle dichiarazioni rese dai soci e dall'appellante in sede ispettiva, nonché delle evidenze istruttorie emerse nel giudizio iscritto con il NRG. 434/2019, il Collegio ritiene sufficienti gli elementi probatori del rapporto di subordinazione in atti.
8. Le spese per entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di addebito n. 593 2021 0003645607000; condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 1.312,00 quanto al primo grado e in € 1.458,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali, Cpa e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Valeria Di Stefano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Valeria Di Stefano Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 876/2022 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Andronico
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi
Appellato
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2116/2022, del 4.6.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 593 2021 0003645607000, con il quale l'ente previdenziale aveva chiesto il pagamento della somma di € 3.414,71 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti relativi al periodo agosto 2018
- marzo 2019, oltre interessi e somme aggiuntive, scaturiti da accertamento ispettivo.
Il primo giudice osservava che era incontestato che il ricorrente fosse socio della società “Caltabiano Auto S.r.l.” e che all'interno della stessa si occupasse del settore ricezione clienti, partecipando con il suo lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Precisava che dalla documentazione e dalle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo sia dal che dagli altri soci, veniva confermato lo svolgimento in autonomia Pt_1
dell'attività lavorativa dallo stesso svolta.
Ritenendo, quindi, corretta l'iscrizione del ricorrente alla Gestione speciale commercianti, operata dall'istituto previdenziale, il primo giudice rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Impugnava la sentenza , con ricorso depositato il 27 Parte_1
settembre 2022; resisteva al gravame l'istituto previdenziale.
La causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto irrilevante la prova orale richiesta e ha escluso la sussistenza degli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro con la società “Caltabiano Auto
S.r.l.”, nonostante la documentazione prodotta, sulla base del solo verbale ispettivo, in assenza di conferma in sede istruttoria.
Lamenta che il giudice ha omesso di valutare che in alcuni casi occorre considerare, ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto, altri criteri complementari e sussidiari rispetto al vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, quali la collaborazione, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro.
Evidenzia che il tribunale di Catania, in fattispecie analoga concernente altro ex socio lavoratore di minoranza della medesima società, previa accurata istruttoria, ha ritenuto sussistenti tutti gli indici della natura subordinata del rapporto, annullando l'avviso di addebito opposto e condannando l
[...]
alla rifusione delle spese di giudizio (sent. n. 4911/2021 del CP_2
25.11.2021, dott.ssa . Per_1
Richiama, altresì, un precedente di questa Corte (sent. n. 750/2022, del
23.06.2022, rel. dott.ssa Di Stefano), concernente altro ex socio di minoranza della società.
2. Assume, quindi, che il giudice, quanto alla natura del rapporto di lavoro, ha erroneamente applicato la normativa vigente, come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Evidenzia che la qualità di socio per consolidato orientamento giurisprudenziale è compatibile con la qualità di lavoratore dipendente della stessa società, nei casi in cui sussiste un rapporto di subordinazione, almeno potenziale, tra il socio e l'organo sociale preposto all'amministrazione e che elemento caratterizzante di tale rapporto è l'eterodirezione che va concretamente accertata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione. Poiché, infatti, in alcuni casi, il vincolo di subordinazione assume forme assai attenuate, è possibile fare riferimento ad altri criteri, c.d. complementari o sussidiari, che possono essere valutati globalmente quali indizi probatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Specificamente l'appellante fa riferimento ad alcuni elementi complementari o sussidiari della subordinazione, risultanti dalla produzione documentale: era socio della predetta società con quota minima del 5%, Pt_1
poi ceduta;
l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico che detiene la maggioranza del capitale sociale;
l'appellante ha operato sotto le direttive generali impartite dall'amministratore unico ed è stato assunto alle dipendenze della società in data 16.07.2015 in qualità di “addetto alla ricezione clienti”, con inquadramento nel livello 4 del CCNL Commercio
e orario di lavoro di 40 ore settimanali;
era tenuto al pari degli altri dipendenti a comunicare e giustificare eventuali assenze, nonché a richiedere la fruizione delle ferie sulla base di una turnazione tra i dipendenti;
ha regolarmente percepito la retribuzione mensile risultante dalle buste paga.
Insiste quindi nella sussistenza sia formale che sostanziale del rapporto di lavoro subordinato.
3. L'appellante lamenta altresì che il giudice ai fini della ritenuta sussistenza del carattere autonomo dell'attività svolta ha valorizzato unicamente le dichiarazioni, peraltro non univoche, rese in sede ispettiva, dalle quali emerge che, benché i soci sapessero “cosa fare” senza bisogno di indicazioni specifiche, in ogni caso vi era una “figura di riferimento” che impartiva direttive di massima, la quale era peraltro titolare dell'85% del capitale sociale, ovvero l'amministratore unico.
Al riguardo evidenzia che la sola dichiarazione resa in sede ispettiva non potrebbe essere ritenuta idonea, né in ogni caso sufficiente a supportare la fondatezza della tesi dell'istituto previdenziale, data la limitata efficacia probatoria riconosciuta a tali dichiarazioni. Rileva che affermando di
“lavorare in autonomia” aveva inteso meramente precisare che non era soggetto a precise e puntuali direttive da parte del datore di lavoro, avendo maturato un'esperienza tale da non aver bisogno di una costante vigilanza da parte di quest'ultimo nello svolgimento dei suoi compiti lavorativi. Aggiunge che nessuna rilevanza può riconoscersi a definizioni e termini aventi carattere valutativo attribuiti al soggetto dichiarante, di cui lo stesso non è in grado di conoscere il significato e il peso giuridico.
Censura, infine, l'erroneità degli importi richiesti con l'avviso opposto, in quanto le sanzioni risultano erroneamente calcolate con riferimento all'ipotesi dell'evasione contributiva, nonostante l'assenza di dolo, trattandosi eventualmente di contributi dovuti a seguito di diversa qualificazione del rapporto di lavoro.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente condanna dell al pagamento delle spese di entrambi i gradi, da distrarsi CP_1
ex art. 93 c.p.c.
4. L'appello è meritevole di accoglimento.
Il Collegio fa propria la motivazione della sentenza n. 750/2022 pronunciata da questa Corte in esito al giudizio d'appello iscritto con il NRG.
434/2019 vertente tra altro dipendente e la Caltabiano Auto S.r.l in fattispecie del tutto analoga.
Premesso che a norma dell'art. 2697 c.c., nel giudizio promosso dal lavoratore per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di un verbale ispettivo, incombe sull'Istituto CP_1
previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso (Cassazione civile, sez. lav., 18/05/2010, n. 12108; Cassazione civile 10 novembre 2010 n.
22862 sez. lav.), l non ha dato prova che il rapporto instaurato con il CP_1
avente formalmente le caratteristiche del rapporto di lavoro Pt_1
subordinato, fosse in realtà un rapporto di lavoro autonomo.
5. Risulta infatti, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, che era stato assunto con contratto di lavoro Parte_1
subordinato in qualità di “addetto alla ricezione clienti”, con inquadramento nel livello 4 del CCNL Commercio e che svolgeva le proprie mansioni con un elevato grado di autonomia. Orbene, l'esercizio del potere direttivo nei confronti di un lavoratore subordinato inquadrato nel citato livello, stante l'elevato grado di autonomia di cui gode il lavoratore, assume carattere inevitabilmente più sfumato ed è compatibile con l'adozione di direttive di massima, non specifiche e dettagliate, da parte del datore di lavoro. Come emerge anche dalle dichiarazioni rese agli ispettori, l'odierno appellante era responsabile della ricezione dei clienti dell'officina; osservava l'orario di quaranta ore settimanali predisposto dal datore di lavoro per tutti i dipendenti;
percepiva regolarmente la retribuzione indicata nelle buste paga;
si era assentato dal lavoro per ferie, permessi malattia. A fronte di tali elementi, chiari indici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto peraltro della limitatissima quota societaria posseduta da la dichiarazione resa Per_2
dall'odierno appellante agli ispettori secondo cui lavorava in autonomia, pur osservando gli orari di lavoro, percependo la retribuzione fissa e assentandosi solo per ferie permessi e malattia, non può ritenersi prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo.
6. Va d'altra parte valorizzato il fatto che sebbene il socio abbia affermato di non ricevere direttive e di svolgere la propria attività “in autonomia”,
l'amministratore unico, sig. ha dichiarato a verbale Controparte_3
testualmente: “Per quanto concerne la ditta attuale Caltabiano Auto s.r.l. sono il socio di maggioranza e l'amministratore unico dalla sua costituzione.
… Sono sempre presente in ditta lavorando all'interno di essa”; lo stesso ha affermato: si occupa del reparto vendite ed Pt_1 Controparte_3
essendo il socio di maggioranza si occupa poi un po' di tutto e anche delle questioni finanziarie.”, con ciò indicando nella persona del Caltabiano il soggetto di riferimento anche per gli altri soci, che impartiva direttive di massima, essendo, peraltro, titolare dell'85% del capitale sociale.
7. In considerazione dei dati documentali, delle dichiarazioni rese dai soci e dall'appellante in sede ispettiva, nonché delle evidenze istruttorie emerse nel giudizio iscritto con il NRG. 434/2019, il Collegio ritiene sufficienti gli elementi probatori del rapporto di subordinazione in atti.
8. Le spese per entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di addebito n. 593 2021 0003645607000; condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 1.312,00 quanto al primo grado e in € 1.458,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali, Cpa e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Valeria Di Stefano