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Sentenza 10 marzo 2024
Sentenza 10 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/03/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2024 |
Testo completo
N. 2566/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.10.2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. VARGIU Parte_1 C.F._1
IGNAZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SEU SERENA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Innanzi al Giudice le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da condizioni di cui alla comparsa di costituzione del 29.1.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 12.10.2023, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Uri in data 29.4.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato CP_1
Civile del Comune di Uri - anno 2006, n. 1, P. II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli
[...]
Per_
(19.9.2005), (13.2.2009) e (18.2.2016), dal quale si è separata consensualmente Per_1 Per_3
pagina 1 di 5 con decreto del Tribunale di Sassari in data 11.7.2022, chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte ricorrente chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia
[...]
Per_
, maggiorenne ma affetta da grave disabilità, e dei figli minori e , con Per_1 Per_3
collocamento prevalente presso di lei nonché la conferma dell'assegnazione della casa coniugale al resistente stante la cessione a suo favore della quota del 50% dell'immobile; chiedeva la previsione di visite libere del padre con i figli, previo avviso e tenendo conto delle eSIenze e della volontà dei figli nonché la previsione dell'assegno di mantenimento dei figli pari a € 600,00 mensili, oltre all'assegno unico familiare e al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 29.1.2024 aderiva alla domanda di divorzio chiedendo, altresì, la CP_1
fissazione della residenza presso la madre con collocamento e tempi di permanenza paritaria presso entrambi i genitori;
quanto al mantenimento dei minori, proponeva il mantenimento diretto dei figli con percepimento dell'assegno familiare integralmente da parte della madre , oltre alla Parte_1
ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
confermava, infine, il consenso alla cessione della quota di proprietà della casa coniugale da parte dell'ex moglie, con mutuo a proprio carico.
All'udienza del 30.1.2024, il Giudice relatore sentiva personalmente le parti ed, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, quest'ultime trovavano un accordo per la definizione condivisa della vertenza, precisando congiuntamente le conclusioni in conformità alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione, che si riportano di seguito:
“1) pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Uri (SS) tra i SIg.ri CP_1
e trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune al
[...] Parte_1 numero 1 Parte II Serie A anno 2006, disponendo l'annotazione della sentenza;
2) disporsi l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei tre figli , Persona_4 Per_5
e , i quali manterranno la residenza anagrafica presso la madre, con tempi paritetici di Persona_6
permanenza e collocazione paritaria presso i due genitori che li terranno con loro, tenuto conto delle eSIenze scolastiche, degli impegni ludico sportivi e della volontà dei figli, a fine settimana alterni e per metà giorni della settimana, compreso il pernottamento, ovvero il SI. nelle giornate di CP_1
lunedì, mercoledì e venerdì, quando non compreso il fine settimana, e la SI.ra nelle giornate di Pt_1
martedì, giovedì e venerdì, quando non compreso il fine settimana;
3) disporre altresì il criterio dell'alternanza per le festività civili e religiose, le vacanze scolastiche, sia estive che invernali
pagina 2 di 5 4) i SIg.ri e provvederanno al mantenimento diretto dei figli durante i CP_1 Parte_1 tempi di permanenza degli stessi presso di loro, mentre l'intero importo dell'Assegno unico familiare andrà a favore della SI.ra , che gestirà altresì, in favore delle figlie beneficiarie, gli Parte_1
Org_ importi erogati dall' a titolo di indennità di frequenza scolastica;
5) Quanto alle spese diverse da quelle quotidiane, esse saranno ripartite nella misura del 50% e quelle straordinarie, intendendosi per tali quelle non prevedibili o particolarmente onerose (quali a titolo esemplificativo per cure mediche extra SSN, dentistiche, oculistiche, tasse universitarie o rette di scuole private/paritarie, gite scolastiche, vacanze del figlio) verranno preventivamente concordate.
6) L'assegnazione della casa coniugale, sita in Uri nella Via Marconi n. 137, viene confermata in favore del SI. , il quale continuerà a provvedere al pagamento delle spese del mutuo CP_1
bancario residuo, mentre la SI.ra conferma la cessione della sua quota di proprietà del predetto Pt_1
immobile pari al 50% in favore del resistente, come da omologa di separazione”.
Viste le conclusioni congiunte delle parti come sopra riportate, il Giudice rimetteva la causa in decisione.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Uri in data 29.4.2006 Parte_1 CP_1
(trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Uri - anno 2006, n. 1, P. II, Serie A), dalla cui
Per_ unione sono nati i figli (19.9.2005), (13.2.2009) e (18.2.2016). Persona_1 Per_3
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari in data
11.7.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett b),
L. 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la responsabilità genitoriale, il Tribunale osserva come le parti abbiano raggiunto
Per_ conclusioni congiunte sull'affidamento, domandando un affidamento condiviso dei figli minori e pagina 3 di 5 e della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, con collocamento paritario Per_3 Persona_1
presso ciascun genitore, mantenendo la residenza anagrafica presso la madre.
Per la regolamentazione delle visite le parti concordavano la modalità di frequentazione come da conclusioni congiunte.
Il Collegio ritiene che tale assetto sia congruo all'interesse dei figli, il quale garantisce un'effettiva e continuativa partecipazione del genitore non convivente nella vita dei minori.
Il mantenimento dei figli
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento all'assegno di mantenimento a favore dei figli, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Più nel dettaglio, le parti personalmente riferivano che la gestione e il mantenimento dei minori è effettivamente paritetica e condivisa nonché i due genitori si mostravano collaborativi nei confronti dei figli.
Il Collegio ritiene che tale assetto sia adatto all'interesse della prole, il quale garantisce un'effettiva e continuativa partecipazione del genitore non convivente nella vita dei minori.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di precisazioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni sopra riportate, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Uri in data 29.4.2006 (iscritto presso gli atti dello Stato
[...]
Civile del Comune di Uri - anno 2006, n. 1, P II, Serie A);
2) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. conclusioni congiunte di cui alla comparsa costituzione);
3) compensa integralmente le spese.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uri per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 7.3.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.10.2023 da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. VARGIU Parte_1 C.F._1
IGNAZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SEU SERENA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI
Innanzi al Giudice le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da condizioni di cui alla comparsa di costituzione del 29.1.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 12.10.2023, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Uri in data 29.4.2006 (trascritto presso gli atti dello Stato CP_1
Civile del Comune di Uri - anno 2006, n. 1, P. II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli
[...]
Per_
(19.9.2005), (13.2.2009) e (18.2.2016), dal quale si è separata consensualmente Per_1 Per_3
pagina 1 di 5 con decreto del Tribunale di Sassari in data 11.7.2022, chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte ricorrente chiedeva, altresì, l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia
[...]
Per_
, maggiorenne ma affetta da grave disabilità, e dei figli minori e , con Per_1 Per_3
collocamento prevalente presso di lei nonché la conferma dell'assegnazione della casa coniugale al resistente stante la cessione a suo favore della quota del 50% dell'immobile; chiedeva la previsione di visite libere del padre con i figli, previo avviso e tenendo conto delle eSIenze e della volontà dei figli nonché la previsione dell'assegno di mantenimento dei figli pari a € 600,00 mensili, oltre all'assegno unico familiare e al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 29.1.2024 aderiva alla domanda di divorzio chiedendo, altresì, la CP_1
fissazione della residenza presso la madre con collocamento e tempi di permanenza paritaria presso entrambi i genitori;
quanto al mantenimento dei minori, proponeva il mantenimento diretto dei figli con percepimento dell'assegno familiare integralmente da parte della madre , oltre alla Parte_1
ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
confermava, infine, il consenso alla cessione della quota di proprietà della casa coniugale da parte dell'ex moglie, con mutuo a proprio carico.
All'udienza del 30.1.2024, il Giudice relatore sentiva personalmente le parti ed, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, quest'ultime trovavano un accordo per la definizione condivisa della vertenza, precisando congiuntamente le conclusioni in conformità alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione, che si riportano di seguito:
“1) pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Uri (SS) tra i SIg.ri CP_1
e trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune al
[...] Parte_1 numero 1 Parte II Serie A anno 2006, disponendo l'annotazione della sentenza;
2) disporsi l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei tre figli , Persona_4 Per_5
e , i quali manterranno la residenza anagrafica presso la madre, con tempi paritetici di Persona_6
permanenza e collocazione paritaria presso i due genitori che li terranno con loro, tenuto conto delle eSIenze scolastiche, degli impegni ludico sportivi e della volontà dei figli, a fine settimana alterni e per metà giorni della settimana, compreso il pernottamento, ovvero il SI. nelle giornate di CP_1
lunedì, mercoledì e venerdì, quando non compreso il fine settimana, e la SI.ra nelle giornate di Pt_1
martedì, giovedì e venerdì, quando non compreso il fine settimana;
3) disporre altresì il criterio dell'alternanza per le festività civili e religiose, le vacanze scolastiche, sia estive che invernali
pagina 2 di 5 4) i SIg.ri e provvederanno al mantenimento diretto dei figli durante i CP_1 Parte_1 tempi di permanenza degli stessi presso di loro, mentre l'intero importo dell'Assegno unico familiare andrà a favore della SI.ra , che gestirà altresì, in favore delle figlie beneficiarie, gli Parte_1
Org_ importi erogati dall' a titolo di indennità di frequenza scolastica;
5) Quanto alle spese diverse da quelle quotidiane, esse saranno ripartite nella misura del 50% e quelle straordinarie, intendendosi per tali quelle non prevedibili o particolarmente onerose (quali a titolo esemplificativo per cure mediche extra SSN, dentistiche, oculistiche, tasse universitarie o rette di scuole private/paritarie, gite scolastiche, vacanze del figlio) verranno preventivamente concordate.
6) L'assegnazione della casa coniugale, sita in Uri nella Via Marconi n. 137, viene confermata in favore del SI. , il quale continuerà a provvedere al pagamento delle spese del mutuo CP_1
bancario residuo, mentre la SI.ra conferma la cessione della sua quota di proprietà del predetto Pt_1
immobile pari al 50% in favore del resistente, come da omologa di separazione”.
Viste le conclusioni congiunte delle parti come sopra riportate, il Giudice rimetteva la causa in decisione.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Uri in data 29.4.2006 Parte_1 CP_1
(trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Uri - anno 2006, n. 1, P. II, Serie A), dalla cui
Per_ unione sono nati i figli (19.9.2005), (13.2.2009) e (18.2.2016). Persona_1 Per_3
Le parti si sono in seguito separate consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari in data
11.7.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n. 2, lett b),
L. 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la responsabilità genitoriale, il Tribunale osserva come le parti abbiano raggiunto
Per_ conclusioni congiunte sull'affidamento, domandando un affidamento condiviso dei figli minori e pagina 3 di 5 e della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, con collocamento paritario Per_3 Persona_1
presso ciascun genitore, mantenendo la residenza anagrafica presso la madre.
Per la regolamentazione delle visite le parti concordavano la modalità di frequentazione come da conclusioni congiunte.
Il Collegio ritiene che tale assetto sia congruo all'interesse dei figli, il quale garantisce un'effettiva e continuativa partecipazione del genitore non convivente nella vita dei minori.
Il mantenimento dei figli
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento all'assegno di mantenimento a favore dei figli, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto dell'accordo oggetto di conclusioni congiunte, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Più nel dettaglio, le parti personalmente riferivano che la gestione e il mantenimento dei minori è effettivamente paritetica e condivisa nonché i due genitori si mostravano collaborativi nei confronti dei figli.
Il Collegio ritiene che tale assetto sia adatto all'interesse della prole, il quale garantisce un'effettiva e continuativa partecipazione del genitore non convivente nella vita dei minori.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Stante la natura del presente procedimento e la formulazione di precisazioni congiunte, si compensano integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni sopra riportate, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Uri in data 29.4.2006 (iscritto presso gli atti dello Stato
[...]
Civile del Comune di Uri - anno 2006, n. 1, P II, Serie A);
2) dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente trascritte (cfr. conclusioni congiunte di cui alla comparsa costituzione);
3) compensa integralmente le spese.
pagina 4 di 5 Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uri per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 7.3.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Maria Giuseppina Sanna dott.ssa Elisa Remonti
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