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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12796/2024 R.G. promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. DEL REGNO CARLO, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico contro con il patrocinio dell'avv. MORDA' ANDREA e dell'av. Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliato in VIA BORGOGNA 3
[...] [...] con il patrocinio dell'avv. MORDA' ANDREA e Controparte_3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BORGOGNA 3 Controparte_2 CP_4
, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA;
elettivamente domiciliato in VIA
[...]
SAVARE', 1 CP_3
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 4-11-
24, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
CP_ giudizio la la e l per sentir accogliere le Controparte_1 Controparte_5 seguenti conclusioni:
pagina 1 di 5 “a) accertare e dichiarare il diritto di al pagamento dell'importo di € 29.813,41 Parte_1
(euro ventinovemilaottocentotredici/41); di al pagamento dell'importo di € Parte_2
19.269,90 (euro diciannovemiladuecentosessantanove/90); di al Parte_3 pagamento dell'importo di € 31.135,54; di al pagamento dell'importo di € Parte_4
26.714,31, a titolo di differenze retributive fra la retribuzione corrisposta in virtù dell'inquadramento nel 7° livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e quella spettante in virtù dell'inquadramento nel 3° livello in relazione all'orario di lavoro risultante dai prospetti paga nonché contributi con riferimento al periodo dal 12 dicembre 2014 al 22 maggio 2017 come loro riconosciute dalle sentenze del Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 219 del 24 febbraio 2022 e del Tribunale di Napoli con sentenza n. 4555 del 9 luglio 2021 e, per
l'effetto,
b) condannare la (già , Iva: Controparte_1 Controparte_6 C.F._1
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 20144 , alla via P.IVA_1 CP_3
Tortona, n. 33 e la (già , C.F./Partita Iva: Controparte_3 Controparte_7
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 20144 , alla via P.IVA_2 CP_3
Tortona, n. 33, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 29.813,41 (euro ventinovemilaottocentotredici/41) a favore di , dell'importo di € 19.269,90 (euro Parte_1 diciannovemiladuecentosessantanove/90)a favore di e di € 31.135,54 a favore Parte_2 di a titolo di differenze retributive fra la retribuzione corrisposta in virtù Parte_3 dell'inquadramento nel 7° livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e quella spettante in virtù dell'inquadramento nel 3° livello in relazione all'orario di lavoro risultante dai prospetti paga nonché contributi con riferimento al periodo dal 12 dicembre 2014 al 22 maggio 2017, come loro riconosciute dalle sentenze del Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 219 del 24 febbraio 2022 o di quell'importo maggiore o minore che sarà accertato mediante ausilio di C.T.U., di cui fin d'ora si chiede l'ammissione, o liquidato ai sensi dell'art. 432 c.p.c. ed in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del singolo credito fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare la (già , C.F./Partita Iva: Controparte_1 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 20144 , alla via P.IVA_1 CP_3
Tortona, n. 33 al pagamento dell'importo di € 26.714,31 a favore di a titolo di Parte_4 differenze retributive fra la retribuzione corrisposta in virtù dell'inquadramento nel 7° livello del
CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e quella spettante in virtù dell'inquadramento nel 3° livello in relazione all'orario di lavoro risultante dai prospetti paga nonché contributi con pagina 2 di 5 riferimento al periodo dal 12 dicembre 2014 al 22 maggio 2017 come a lui riconosciute dalla sentenze del Tribunale di Napoli con sentenza n. 4555 del 9 luglio 2021 o di quell'importo maggiore o minore che sarà accertato mediante ausilio di C.T.U., di cui fin d'ora si chiede
l'ammissione, o liquidato ai sensi dell'art. 432 c.p.c. ed in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del singolo credito fino all'effettivo soddisfo”.
I ricorrenti hanno esposto di aver ottenuto l'accertamento giudiziale del proprio diritto alle differenze retributive tra la retribuzione corrisposta in virtu' dell'inquadramento nel 7° livello del c.c.n.l. terziario, distribuzione e servizi e quella spettante in virtu' dell'inquadramento nel
3° livello e nel presente giudizio hanno chiesto il pagamento di tali differenze.
Costituendosi ritualmente in giudizio, le societa' convenute hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto. CP_ L' , non essendo a conoscenza dei fatti, si e' rimesso alla decisione del Giudice.
All'udienza del 6-3-25 i ricorrenti e hanno conciliato la lite Parte_3 Parte_4 ed il giudizio e' stato estinto per quanto riguarda le loro domande.
Il Giudice, disposta ed esperita c.t.u. contabile, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1. Con sentenza n. 219/2022, depositata il 24 febbraio 2022, il Tribunale di Nocera Inferiore,
a definizione della causa proposta nei confronti del della Parte_5
(ora e della (ora Controparte_6 Controparte_1 Controparte_7
, ha accertato il diritto di e al pagamento Controparte_3 Parte_1 Parte_2 delle differenze retributive fra la retribuzione corrisposta in virtù dell'inquadramento nel 7° livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e quella spettante in virtù dell'inquadramento nel 3° livello in relazione all'orario di lavoro risultante dai prospetti paga, nonché contributi, con riferimento al periodo dal 12 dicembre 2014 al 22 maggio 2017 e, per l'effetto, ha dichiarato la responsabilità solidale della e della Controparte_6 in quanto appaltanti il servizio. Controparte_7
Nel presente giudizio le ricorrenti chiedono il pagamento di tali differenze retributive e la regolarizzazione della propria posizione previdenziale.
Poiche' sono falliti i tentativi di raggiungere un accordo circa l'ammontare delle somme dovute, e' stata esperita c.t.u. contabile sulla base del seguente quesito: dica il c.t.u., letti gli pagina 3 di 5 atti di causa, sentiti eventuali c.t. di parte, quali siano gli importi spettanti alle ricorrenti Pt_1
e a titolo di differenze retributive tra la retribuzione corrisposta e quella
[...] Parte_2 spettante in virtu' dell'inquadramento nel 3° livello del c.c.n.l. terziario distribuzione esercizi, in relazione al'orario di lavoro risultante dai prospetti paga , con riferimento al periodo dal 12-
12-14 al 22-5-17.
La relazione del c.t.u. -che per chiarezza ed esaustività' viene condivisa dal giudicante- ha quantificato in complessivi € 24.847,41 l'importo spettante a e in complessivi € Parte_1
16.035,47 l'importo spettante a Parte_2
Non devono infatti essere considerati gli importi indicati nella perizia a titolo di t.f.r., in quanto in ricorso si da' atto che le ricorrenti hanno gia' ricevuto il t.f.r. dal Fondo di Garanzia.
Quanto all'indennita' sostitutiva del preavviso, la stessa risulta inserita in busta paga, e non risulta che ne sia stata chiesta la restituzione come conseguenza della reintegrazione disposta nel precedente giudizio.
Inoltre la Cassazione, nell'ordinanza n. 28164/2024, ha sottolineato: “Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.22322 del 2013 , nn. 20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n.
3247 del 2024) e che pertanto rientri nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene con orientamento consolidato la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art. 29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994). Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n.
18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c., il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell'interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033).”.
All'udienza di discussione il procuratore delle ricorrenti ha fatto presente che il c.t.u. ha accolto le sue osservazioni alla bozza della perizia, ma per mero errore materiale non ha rideterminato l'importo della 14menslita' 2015 della ricorrente , ( 737,64 invece di Parte_1
545,92).
L'importo indicato dal c.t.u. per deve pertanto essere rettificato, aggiungendo la Parte_1 differenza tra i suddetti importi, e ammonta quindi a complessivi € 25,039,14. pagina 4 di 5 Nessun rilievo assume, invece, la circostanza, rilevata dal procuratore delle convenute in sede di discussione, che nell'allegato 1 e 2 l'orario part time sia indicato in misura superiore a quello effettivo rilevabile dai cedolini paga, in quanto i calcoli delle differenze retributive dovute sono stati in ogni caso effettuati sulla base dell'orario indicato nelle singole buste paga.
Le societa' convenute sono pertanto tenute, in via solidale tra loro, a corrispondere alle ricorrenti gli importi sopra specificati, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo: gli accessori decorrono infatti dalla maturazione del credito.
Le societa' convenute sono tenute altresi' al versamento dei contributi previdenziali relativi alle differenze accertate.
Il regolamento delle spese di lite, comprese le spese di c.t.u., segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, condanna le societa' convenute, in via solidale tra loro, a corrispondere alle ricorrenti i seguenti importi lordi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo: € 25,039,14 a ed € 16.035,47 a;
Parte_1 Parte_2 condanna le societa' convenute, in via solidale tra loro, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna le societa' convenute, in via solidale tra loro, a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.800,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, e a CP_ rimborsare all' le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00; condanna le societa' convenute, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate in complessivi € 2.500,00; fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 24/06/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12796/2024 R.G. promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. DEL REGNO CARLO, Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico contro con il patrocinio dell'avv. MORDA' ANDREA e dell'av. Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliato in VIA BORGOGNA 3
[...] [...] con il patrocinio dell'avv. MORDA' ANDREA e Controparte_3 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BORGOGNA 3 Controparte_2 CP_4
, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA;
elettivamente domiciliato in VIA
[...]
SAVARE', 1 CP_3
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 4-11-
24, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
CP_ giudizio la la e l per sentir accogliere le Controparte_1 Controparte_5 seguenti conclusioni:
pagina 1 di 5 “a) accertare e dichiarare il diritto di al pagamento dell'importo di € 29.813,41 Parte_1
(euro ventinovemilaottocentotredici/41); di al pagamento dell'importo di € Parte_2
19.269,90 (euro diciannovemiladuecentosessantanove/90); di al Parte_3 pagamento dell'importo di € 31.135,54; di al pagamento dell'importo di € Parte_4
26.714,31, a titolo di differenze retributive fra la retribuzione corrisposta in virtù dell'inquadramento nel 7° livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e quella spettante in virtù dell'inquadramento nel 3° livello in relazione all'orario di lavoro risultante dai prospetti paga nonché contributi con riferimento al periodo dal 12 dicembre 2014 al 22 maggio 2017 come loro riconosciute dalle sentenze del Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 219 del 24 febbraio 2022 e del Tribunale di Napoli con sentenza n. 4555 del 9 luglio 2021 e, per
l'effetto,
b) condannare la (già , Iva: Controparte_1 Controparte_6 C.F._1
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 20144 , alla via P.IVA_1 CP_3
Tortona, n. 33 e la (già , C.F./Partita Iva: Controparte_3 Controparte_7
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 20144 , alla via P.IVA_2 CP_3
Tortona, n. 33, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 29.813,41 (euro ventinovemilaottocentotredici/41) a favore di , dell'importo di € 19.269,90 (euro Parte_1 diciannovemiladuecentosessantanove/90)a favore di e di € 31.135,54 a favore Parte_2 di a titolo di differenze retributive fra la retribuzione corrisposta in virtù Parte_3 dell'inquadramento nel 7° livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e quella spettante in virtù dell'inquadramento nel 3° livello in relazione all'orario di lavoro risultante dai prospetti paga nonché contributi con riferimento al periodo dal 12 dicembre 2014 al 22 maggio 2017, come loro riconosciute dalle sentenze del Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 219 del 24 febbraio 2022 o di quell'importo maggiore o minore che sarà accertato mediante ausilio di C.T.U., di cui fin d'ora si chiede l'ammissione, o liquidato ai sensi dell'art. 432 c.p.c. ed in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del singolo credito fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare la (già , C.F./Partita Iva: Controparte_1 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in 20144 , alla via P.IVA_1 CP_3
Tortona, n. 33 al pagamento dell'importo di € 26.714,31 a favore di a titolo di Parte_4 differenze retributive fra la retribuzione corrisposta in virtù dell'inquadramento nel 7° livello del
CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e quella spettante in virtù dell'inquadramento nel 3° livello in relazione all'orario di lavoro risultante dai prospetti paga nonché contributi con pagina 2 di 5 riferimento al periodo dal 12 dicembre 2014 al 22 maggio 2017 come a lui riconosciute dalla sentenze del Tribunale di Napoli con sentenza n. 4555 del 9 luglio 2021 o di quell'importo maggiore o minore che sarà accertato mediante ausilio di C.T.U., di cui fin d'ora si chiede
l'ammissione, o liquidato ai sensi dell'art. 432 c.p.c. ed in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del singolo credito fino all'effettivo soddisfo”.
I ricorrenti hanno esposto di aver ottenuto l'accertamento giudiziale del proprio diritto alle differenze retributive tra la retribuzione corrisposta in virtu' dell'inquadramento nel 7° livello del c.c.n.l. terziario, distribuzione e servizi e quella spettante in virtu' dell'inquadramento nel
3° livello e nel presente giudizio hanno chiesto il pagamento di tali differenze.
Costituendosi ritualmente in giudizio, le societa' convenute hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto. CP_ L' , non essendo a conoscenza dei fatti, si e' rimesso alla decisione del Giudice.
All'udienza del 6-3-25 i ricorrenti e hanno conciliato la lite Parte_3 Parte_4 ed il giudizio e' stato estinto per quanto riguarda le loro domande.
Il Giudice, disposta ed esperita c.t.u. contabile, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1. Con sentenza n. 219/2022, depositata il 24 febbraio 2022, il Tribunale di Nocera Inferiore,
a definizione della causa proposta nei confronti del della Parte_5
(ora e della (ora Controparte_6 Controparte_1 Controparte_7
, ha accertato il diritto di e al pagamento Controparte_3 Parte_1 Parte_2 delle differenze retributive fra la retribuzione corrisposta in virtù dell'inquadramento nel 7° livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e quella spettante in virtù dell'inquadramento nel 3° livello in relazione all'orario di lavoro risultante dai prospetti paga, nonché contributi, con riferimento al periodo dal 12 dicembre 2014 al 22 maggio 2017 e, per l'effetto, ha dichiarato la responsabilità solidale della e della Controparte_6 in quanto appaltanti il servizio. Controparte_7
Nel presente giudizio le ricorrenti chiedono il pagamento di tali differenze retributive e la regolarizzazione della propria posizione previdenziale.
Poiche' sono falliti i tentativi di raggiungere un accordo circa l'ammontare delle somme dovute, e' stata esperita c.t.u. contabile sulla base del seguente quesito: dica il c.t.u., letti gli pagina 3 di 5 atti di causa, sentiti eventuali c.t. di parte, quali siano gli importi spettanti alle ricorrenti Pt_1
e a titolo di differenze retributive tra la retribuzione corrisposta e quella
[...] Parte_2 spettante in virtu' dell'inquadramento nel 3° livello del c.c.n.l. terziario distribuzione esercizi, in relazione al'orario di lavoro risultante dai prospetti paga , con riferimento al periodo dal 12-
12-14 al 22-5-17.
La relazione del c.t.u. -che per chiarezza ed esaustività' viene condivisa dal giudicante- ha quantificato in complessivi € 24.847,41 l'importo spettante a e in complessivi € Parte_1
16.035,47 l'importo spettante a Parte_2
Non devono infatti essere considerati gli importi indicati nella perizia a titolo di t.f.r., in quanto in ricorso si da' atto che le ricorrenti hanno gia' ricevuto il t.f.r. dal Fondo di Garanzia.
Quanto all'indennita' sostitutiva del preavviso, la stessa risulta inserita in busta paga, e non risulta che ne sia stata chiesta la restituzione come conseguenza della reintegrazione disposta nel precedente giudizio.
Inoltre la Cassazione, nell'ordinanza n. 28164/2024, ha sottolineato: “Va inoltre ribadito, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 29 cit., che l'indennità sostitutiva abbia natura retributiva (Cass.22322 del 2013 , nn. 20647/2019,12932/21, e di recente Cass. ordinanza n.
3247 del 2024) e che pertanto rientri nell'ambito della previsione che stabilisce la solidarietà del committente, appaltatori e sub appaltatori per le stesse somme. Questa Corte sostiene con orientamento consolidato la natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso con ricomprensione della stessa nei crediti per i quali si applica la solidarietà ex art. 29 (Cassazione 20647/2019, Cass.12932/2021, Sez. Unite 7914 del 1994). Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cassazione n.
18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118 c.c., il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze dell'interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva-indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033).”.
All'udienza di discussione il procuratore delle ricorrenti ha fatto presente che il c.t.u. ha accolto le sue osservazioni alla bozza della perizia, ma per mero errore materiale non ha rideterminato l'importo della 14menslita' 2015 della ricorrente , ( 737,64 invece di Parte_1
545,92).
L'importo indicato dal c.t.u. per deve pertanto essere rettificato, aggiungendo la Parte_1 differenza tra i suddetti importi, e ammonta quindi a complessivi € 25,039,14. pagina 4 di 5 Nessun rilievo assume, invece, la circostanza, rilevata dal procuratore delle convenute in sede di discussione, che nell'allegato 1 e 2 l'orario part time sia indicato in misura superiore a quello effettivo rilevabile dai cedolini paga, in quanto i calcoli delle differenze retributive dovute sono stati in ogni caso effettuati sulla base dell'orario indicato nelle singole buste paga.
Le societa' convenute sono pertanto tenute, in via solidale tra loro, a corrispondere alle ricorrenti gli importi sopra specificati, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo: gli accessori decorrono infatti dalla maturazione del credito.
Le societa' convenute sono tenute altresi' al versamento dei contributi previdenziali relativi alle differenze accertate.
Il regolamento delle spese di lite, comprese le spese di c.t.u., segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, condanna le societa' convenute, in via solidale tra loro, a corrispondere alle ricorrenti i seguenti importi lordi, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo: € 25,039,14 a ed € 16.035,47 a;
Parte_1 Parte_2 condanna le societa' convenute, in via solidale tra loro, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
condanna le societa' convenute, in via solidale tra loro, a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.800,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, e a CP_ rimborsare all' le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00; condanna le societa' convenute, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese di c.t.u., liquidate in complessivi € 2.500,00; fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 24/06/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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