Sentenza 10 aprile 1984
Massime • 1
Alla stregua della lettera e della ratio della norma, quale risultante anche dai lavori preparatori della legge n. 153 del 1969, la disposizione del primo comma dell'art. 20 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (sull'aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria), nel testo sostituito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), va interpretata nel senso che con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa è sempre cumulabile il trattamento minimo di pensione, più il cinquanta per cento della quota eccedente il minimo, sempreché siffatto trattamento complessivo (costituito dal minimo e dalla metà della quota eccedente) non superi le lire centomila, somma che rappresenta il tetto massimo del cumulo, restando peraltro salva, in ogni caso, l'intangibilità del trattamento minimo, in quanto elevato - per effetto di leggi successive - ad importi superiori alle dette lire centomila. ( contra 5344/83, mass n 430259; ( contra 4035/83, mass n 428985).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/1984, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1984 |
Testo completo
Alla stregua della lettera e della ratio della norma, quale risultante anche dai lavori preparatori della legge n. 153 del 1969, la disposizione del primo comma dell'art. 20 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (sull'aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria), nel testo sostituito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), va interpretata nel senso che con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza della retribuzione stessa è sempre cumulabile il trattamento minimo di pensione, più il cinquanta per cento della quota eccedente il minimo, sempreché siffatto trattamento complessivo (costituito dal minimo e dalla metà della quota eccedente) non superi le lire centomila, somma che rappresenta il tetto massimo del cumulo, restando peraltro salva, in ogni caso, l'intangibilità del trattamento minimo, in quanto elevato - per effetto di leggi successive - ad importi superiori alle dette lire centomila. ( contra 5344/83, mass n 430259; ( contra 4035/83, mass n 428985).*