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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2057 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti VARALDI NATALIA ed ETALLE Parte_1
BARBARA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALI BARBARA, giusta Controparte_1
delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che in data 07.04.2025 la figlia delle partii, è divenuta Per_1
maggiorenne. Conseguentemente, nessuna statuizione può essere assunta dal Collegio con riferimento all'affidamento ed al collocamento della figlia, nonché al regime di visita in favore del genitore non collocatario, pur auspicando la prosecuzione, da parte dell'intero nucleo famigliare – e segnatamente di – dei percorsi di supporto psicologico disposti nel corso del presente Per_1
procedimento, al fine di consentire una progressiva e graduale ripresa dei rapporti madre-figlia.
Ciò posto, risulta pacifico in causa che (nata il [...]) conviva con il padre ormai a far Per_1
data dall'anno 2022 e che la ragazza non sia economicamente autosufficiente in quanto studentessa.
Risultano pertanto pacificamente sussistenti sopravvenienze tali da giustificare la modifica della sentenza di divorzio emessa inter partes, atteso il cambio di residenza, anagrafica e di fatto, della figlia, che all'epoca della suddetta decisione viveva presso la madre. Deve, pertanto, stabilirsi un contributo a titolo di mantenimento della figlia a carico del genitore non collocatario, ossia della madre.
A tal proposito, per ciò che attiene alle condizioni economiche delle parti si osserva quanto segue:
1. il padre, di anni 57, lavora come operaio presso una ditta con contratto a tempo indeterminato ed ha dichiarato di percepire da tale attività uno stipendio mensile pari a circa Euro 1.300,00; 2. il vive, unitamente alla sua attuale moglie – che lavora come OSS presso l'Ospedale San Pt_1
Paolo di Savona, percependo, secondo quanto dichiarato durante l'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c.,
uno stipendio di circa Euro 1.100,00 mensili, già al netto di una cessione del quinto – ed al figlio di anni 12, nato da tale relazione, oltre che ad in un immobile condotto in locazione Per_2 Per_1
al canone di Euro 500,00 mensili;
3. nel biennio anteriore alla radicazione del presente giudizio, il ricorrente ha dichiarato un reddito annuo medio lordo pari ad Euro 18.678,00 (e, segnatamente,
Euro 18.262,00 nell'anno 2021 ed Euro 19.095,00 nell'anno 2022);
4. il ricorrente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente a sé intestato, con saldo attivo alla data del 30.06.2023 pari ad Euro
1.294,10: tale conto risulta alimentato dagli stipendi percepiti dal ricorrente, pari a circa Euro
1.300,00 mensili e da alcuni versamenti effettuati dalla attuale moglie del , verosimilmente Pt_1 quale contribuzione alle spese di gestione della casa e della famiglia;
in uscita si registrano i normali movimenti della vita quotidiana (prelievi di denaro contante, pagamenti vari, nonché
versamento assegno mantenimento e pagamento affitto);
5. in sede di udienza ex art. 473bis.22
c.p.c. il ricorrente ha dichiarato di non essere titolare, neppure pro quota, di beni immobili;
6.
viceversa, la resistente, di anni 55, ha dichiarato in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. di lavorare con contratto a tempo determinato per un'agenzia interinale, percependo uno stipendio mensile di circa Euro 800,00 mensili;
7. la vive, unitamente al suo attuale marito – CP_1
che, secondo quanto dichiarato, lavora come operaio dipendente percependo una retribuzione mensile pari a circa Euro 2.300,00 – in un immobile concessole in locazione dall'ARTE al canone mensile di Euro 230,00; 8 la resistente ha versato in atti le certificazioni uniche relative al triennio antecedente la radicazione del presente giudizio (che ammontano, complessivamente, per l'anno
2021 ad Euro 3.658,07, per l'anno 2022 ad Euro 6.922,68 e per l'anno 2023 ad Euro 8.893,10);
9. la resistente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente a sé intestato, con saldo attivo alla data del 30.06.2024 pari ad Euro 1.209,16: tale conto risulta alimentato da corposi versamenti di denaro contante, oltre che dagli stipendi percepiti dalla (a titolo esemplificativo risultano CP_1
versamenti di denaro contante per complessivi euro 3.380,00 nel trimestre ottobre-dicembre 2021;
complessivamente nell'anno 2022 gli accrediti effettuati a tale titolo sul conto corrente in oggetto ammontano ad Euro 11.150,00, mentre le entrate complessive nel suddetto periodo sono state pari ad Euro 25.708,19; nell'anno 2023 i versamenti di denaro contante complessivamente effettuati sul conto corrente in oggetto sono stati pari ad Euro 9.650,00 e la resistente ha percepito entrate complessive pari ad Euro 22.485,52, mentre nei primi sei mesi dell'anno 2024 risultano accreditati contanti per complessivi Euro 4.100,00 e le entrate complessivamente percepite ammontano ad
Euro 8.902,91); 10. la resistente, secondo quanto dichiarato, non risulta intestataria neppure pro
quota di beni immobili.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra descritte, evidenziata la sussistenza, in capo alla resistente, di ulteriori risorse non dichiarate, chiaramente emergenti dall'analisi del conto corrente della , valutata l'età della figlia delle parti (che ha CP_1
appena compiuto 18 anni) e considerati i tempi di permanenza di presso ciascun genitore Per_1
(attualmente integralmente a carico del padre) il Collegio ritiene di dover porre a carico della madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di Euro 250,00, oltre al 50%
delle spese straordinarie, come di seguito individuate, attese le particolarità del caso concreto. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il Collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria.
Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ''spese ordinarie'', anche se parametrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria,
dell'abbigliamento per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ''spesa ordinaria'' in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all'estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ''spese straordinarie''. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ''spese ordinarie'', tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell'assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del
2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ''spese ordinarie'' ed altre volte qualificate come ''spese straordinarie'', si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ''cure ordinarie'', come le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di
Catania, 04 dicembre 2008; Corte d'App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche
quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi
''spesa ordinaria'' essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ''straordinarie'' le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l'apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l'acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ''spesa straordinaria'', od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa,
n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).
Attesa la soccombenza prevalente, le spese di lite - liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento - devono essere compensate per la metà (pari ad Euro
1.905,00), ponendo il restante 50% (pari ad Euro 1.905,00) a carico della parte resistente, anche ai sensi dell'art. 473bis.18 c.p.c. tenuto conto dell'evidente discrasia tra quanto dichiarato in sede di udienza ex art. 473bis. 22 c.p.c. dalla e quanto risultante dalla documentazione CP_1
economica versata in atti.
Le spese di lite sostenute per la costituzione in giudizio del Curatore Speciale devono essere integralmente compensate tra le parti, anche tenuto conto della revoca del patrocinio a spese dello
Stato, disposta con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00, da Per_1
corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione, con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione;
* condanna a rifondere a il 50% delle spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, che liquida in Euro 1.905,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Savona, 11 aprile 2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo