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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17771 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51079/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 51079/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. Francesco Romeo Parte_1
Per , l'avv. COTOGNO DEBORAH, Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 51079 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra
elettivamente domiciliata in Via Massimo Bontempelli n. 10, presso lo studio Parte_1 CP_1 dell'Avv. Francesco Romeo che la rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
”, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in presso la sede CP_1 dell'Avvocatura in Via Fulcieri Paolucci de Calboli n. 20/E, rappresentato e difeso dall'Avv. Deborah
Cotogno per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto di Parte_1 rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica protocollo n. 46700 emesso da in data CP_1
10.10.2023 ed avente ad oggetto l'immobile situato in quartiere Tufello, Via Monte Massico CP_1
n. 83, fabb. 6, scala MM, int. 4, cod. imm. 2216178984.
Parte ricorrente eccepiva di aver occupato l'immobile senza forzature, l'esistenza delle condizioni per l'assegnazione del bene, lo stato di necessità ed il diritto alla regolarizzazione.
Si costituiva , evidenziando di essere proprietaria dell'immobile, che lo stesso era CP_1 occupato senza titolo e l'infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte ricorrente conclude per l'annullamento del decreto di rilascio, la declaratoria del diritto di permanere nel godimento dell'immobile e la regolarizzazione del contratto di locazione, con determinazione del giusto canone, parte resistente conclude per il rigetto delle domande e il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Parte ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un valido titolo, vale a dire di un contratto di locazione intestato, idoneo a dimostrare la legittima occupazione dell'immobile, essendo irrilevanti eventuali comportamenti concludenti, quale la tolleranza dell'amministrazione nell'occupazione dell'immobile o l'invio dei bollettini di pagamento.
Infatti, la pubblica amministrazione non può, anche quando agisca “iure privatorum”, assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta ed il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio non potendo darsi rilievo a comportamenti taciti, né a manifestazioni di volontà altrimenti date, essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 97 della Costituzione (tra le tante Cass. civ., Sez. I,
26/10/2007, n. 22537; App. Palermo, Sez. I, 30/09/2013; App. L'Aquila, 24/11/2012; Cons. Stato,
Sez. V, 20/04/2012, n. 2317). Per altro profilo, il subentro nell'immobile non è mai automatico, essendo comunque necessario un provvedimento di assegnazione: “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dall'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, che interviene nell'ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117, comma 4, Cost.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 20/12/2019, n. 34161).
In particolare questa pronuncia precisa che “Può peraltro rilevarsi che la censura muove da una premessa, quella della acquisizione ex lege del diritto al subentro per il solo fatto del possesso dei requisiti, in contrasto con l'interpretazione, in netta prevalenza accolta nella giurisprudenza di questa
Corte, e qui condivisa, secondo cui in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass. 17/09/2004, n. 18738; v. anche Cass.
09/05/2017, n. 11230; 04/07/2017, n. 16466). Secondo la prevalente e preferibile interpretazione/a tale schema ricostruttivo non si sottrae la disciplina dettata dalla citata L.R. Lazio n. 12 del 1999 (che interviene in materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni ex art. 117 Cost., comma 4 (cfr. Corte Cost. sent. n. 94 del 2007)”, che “Come è stato condivisibilmente rilevato
(v. Cass. n. 11230 del 2017) l'intero sistema risulta invero imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP” e che “La disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, della Legge Regionale, individua infatti (in relazione all'art. 11, commi 5 e 6 della Legge Regionale) i soggetti componenti del "nucleo familiare" legittimati attivamente ad esercitare il "diritto di subentro nell'assegnazione", ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai "successibili" dei requisiti prescritti dalla L.R. Lazio n. 12 del
1999, art. 11, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa”.
In definitiva, mancando un provvedimento di assegnazione, l'occupazione è senza titolo.
Né può questo giudice emettere sentenza costitutiva del contratto di locazione, all'infuori dell'ipotesi in cui sia stata la stessa amministrazione d impegnarsi “iure privatorum” a detta stipulazione mediante un contratto preliminare, atteso che siffatta pronuncia implicherebbe una violazione del divieto del giudice ordinario di sostituirsi all'autorità amministrativa a norma dell'art. 4, l. 20 marzo 1865, n.
2248 all. E.
Trattasi di divieto che non tocca la giurisdizione del giudice ordinario, comunque competente a conoscere della domanda avente ad oggetto l'accertamento del subentro dell'erede all'originale assegnatario o del diritto dello stesso al subentro nell'assegnazione in locazione dell'alloggio (Cass. civ. Sez. Unite, 12/07/2019, n. 18828), ma attiene ai limiti interni delle sue attribuzioni, ferma restando la tutela del diritto azionato con una eventuale sentenza di accertamento (Cass. civ.,
16/10/1985, n. 5072).
Non può, però, neanche essere emessa sentenza di accertamento, atteso che l'art. 11), 1° comma, lett.
f) della legge regionale n. 12/99 prevede tra i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa “non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa”.
Da ultimo, non è neanche ravvisabile lo stato di necessità, alla luce dei principi generali espressi dalla giurisprudenza penale in materia di occupazione abusiva di immobile, in base ai quali
“L'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un allogio e risolvere i propri problemi abitativi. Ne deriva che l'abusiva occupazione di un bene immobile può risultare scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, e quindi la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative” (Cass. pen., Sez. II, 09/10/2020, n. 35024 Cass. pen., Sez. II,
09/10/2020, n. 35024. Così anche Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 30/10/2019, n. 10694). Ciò è tanto più da dirsi atteso che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (Cass. pen., Sez. II, Sentenza,
16/01/2015, n. 9655) e che è necessaria una attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa, vale a dire necessità e inevitabilità, non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate (Cass. pen., Sez. II, 27/06/2007,
n. 35580).
Nella fattispecie parte attrice allega genericamente di non essere nelle condizioni economiche di trovare altro alloggio ed un pregiudizio irreparabile, non apportando però alcun concreto elemento sul punto.
Non è, dunque, ravvisabile alcun stato di necessità come sopra precisato idoneo a superare il superiore interesse pubblicistico a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti attraverso procedure pubbliche e regolamentate, ovvero diritti di terzi, i quali, sussistendone i requisiti, hanno diritto all'utilizzo di quel medesimo alloggio. deve, dunque, rilasciare l'appartamento e le domande sono rigettate. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione e le domande di b) condanna al pagamento Parte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese oltre spese generali, iva, e cpa.
Roma, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 51079/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18/12/2025, innanzi al dott. Corrado Cartoni, sono comparsi:
Per , l'avv. Francesco Romeo Parte_1
Per , l'avv. COTOGNO DEBORAH, Controparte_1
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 51079 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra
elettivamente domiciliata in Via Massimo Bontempelli n. 10, presso lo studio Parte_1 CP_1 dell'Avv. Francesco Romeo che la rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
”, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in presso la sede CP_1 dell'Avvocatura in Via Fulcieri Paolucci de Calboli n. 20/E, rappresentato e difeso dall'Avv. Deborah
Cotogno per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto di Parte_1 rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica protocollo n. 46700 emesso da in data CP_1
10.10.2023 ed avente ad oggetto l'immobile situato in quartiere Tufello, Via Monte Massico CP_1
n. 83, fabb. 6, scala MM, int. 4, cod. imm. 2216178984.
Parte ricorrente eccepiva di aver occupato l'immobile senza forzature, l'esistenza delle condizioni per l'assegnazione del bene, lo stato di necessità ed il diritto alla regolarizzazione.
Si costituiva , evidenziando di essere proprietaria dell'immobile, che lo stesso era CP_1 occupato senza titolo e l'infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte ricorrente conclude per l'annullamento del decreto di rilascio, la declaratoria del diritto di permanere nel godimento dell'immobile e la regolarizzazione del contratto di locazione, con determinazione del giusto canone, parte resistente conclude per il rigetto delle domande e il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
Parte ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un valido titolo, vale a dire di un contratto di locazione intestato, idoneo a dimostrare la legittima occupazione dell'immobile, essendo irrilevanti eventuali comportamenti concludenti, quale la tolleranza dell'amministrazione nell'occupazione dell'immobile o l'invio dei bollettini di pagamento.
Infatti, la pubblica amministrazione non può, anche quando agisca “iure privatorum”, assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta ed il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio non potendo darsi rilievo a comportamenti taciti, né a manifestazioni di volontà altrimenti date, essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa pubblica amministrazione, in applicazione dell'art. 97 della Costituzione (tra le tante Cass. civ., Sez. I,
26/10/2007, n. 22537; App. Palermo, Sez. I, 30/09/2013; App. L'Aquila, 24/11/2012; Cons. Stato,
Sez. V, 20/04/2012, n. 2317). Per altro profilo, il subentro nell'immobile non è mai automatico, essendo comunque necessario un provvedimento di assegnazione: “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione sicché, in caso di morte dell'assegnatario, si determina la cessazione dell'assegnazione-locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale e non un diritto al subentro automatico conseguente alle vicende successorie, conformemente ai principi generali in materia, cui non si sottrae la disciplina dettata dall'art. 12 della l.r. Lazio n. 12 del 1999, che interviene nell'ambito riservato alla competenza legislativa residua regionale ex art. 117, comma 4, Cost.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 20/12/2019, n. 34161).
In particolare questa pronuncia precisa che “Può peraltro rilevarsi che la censura muove da una premessa, quella della acquisizione ex lege del diritto al subentro per il solo fatto del possesso dei requisiti, in contrasto con l'interpretazione, in netta prevalenza accolta nella giurisprudenza di questa
Corte, e qui condivisa, secondo cui in materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, di tal che in caso di morte dell'assegnatario si determinano la cessazione dell'assegnazione - locazione ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nel D.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, art. 12, che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni generali previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale per l'assegnazione, dovendo invece escludersi che possa configurarsi, in base ad un'interpretazione dei principi generali in materia di edilizia residenziale pubblica, un diritto al subentro automatico (Cass. 17/09/2004, n. 18738; v. anche Cass.
09/05/2017, n. 11230; 04/07/2017, n. 16466). Secondo la prevalente e preferibile interpretazione/a tale schema ricostruttivo non si sottrae la disciplina dettata dalla citata L.R. Lazio n. 12 del 1999 (che interviene in materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni ex art. 117 Cost., comma 4 (cfr. Corte Cost. sent. n. 94 del 2007)”, che “Come è stato condivisibilmente rilevato
(v. Cass. n. 11230 del 2017) l'intero sistema risulta invero imperniato sulla verifica, tanto al momento della assegnazione, quanto nel corso del rapporto - in relazione ad eventuali modifiche della composizione del nucleo familiare o di variazioni inerenti condotte o condizioni soggettive riferibili all'assegnatario ed ai familiari - della sussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggio ERP” e che “La disciplina dettata dall'art. 12, comma 1, della Legge Regionale, individua infatti (in relazione all'art. 11, commi 5 e 6 della Legge Regionale) i soggetti componenti del "nucleo familiare" legittimati attivamente ad esercitare il "diritto di subentro nell'assegnazione", ma non esaurisce in tale accertamento la insorgenza e titolarità del diritto che richiede, invece, la previa verifica di tutti i fatti costitutivi previsti dalla fattispecie normativa, e precisamente la verifica della effettiva sussistenza in capo ai "successibili" dei requisiti prescritti dalla L.R. Lazio n. 12 del
1999, art. 11, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa”.
In definitiva, mancando un provvedimento di assegnazione, l'occupazione è senza titolo.
Né può questo giudice emettere sentenza costitutiva del contratto di locazione, all'infuori dell'ipotesi in cui sia stata la stessa amministrazione d impegnarsi “iure privatorum” a detta stipulazione mediante un contratto preliminare, atteso che siffatta pronuncia implicherebbe una violazione del divieto del giudice ordinario di sostituirsi all'autorità amministrativa a norma dell'art. 4, l. 20 marzo 1865, n.
2248 all. E.
Trattasi di divieto che non tocca la giurisdizione del giudice ordinario, comunque competente a conoscere della domanda avente ad oggetto l'accertamento del subentro dell'erede all'originale assegnatario o del diritto dello stesso al subentro nell'assegnazione in locazione dell'alloggio (Cass. civ. Sez. Unite, 12/07/2019, n. 18828), ma attiene ai limiti interni delle sue attribuzioni, ferma restando la tutela del diritto azionato con una eventuale sentenza di accertamento (Cass. civ.,
16/10/1985, n. 5072).
Non può, però, neanche essere emessa sentenza di accertamento, atteso che l'art. 11), 1° comma, lett.
f) della legge regionale n. 12/99 prevede tra i requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa “non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa”.
Da ultimo, non è neanche ravvisabile lo stato di necessità, alla luce dei principi generali espressi dalla giurisprudenza penale in materia di occupazione abusiva di immobile, in base ai quali
“L'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un allogio e risolvere i propri problemi abitativi. Ne deriva che l'abusiva occupazione di un bene immobile può risultare scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, e quindi la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative” (Cass. pen., Sez. II, 09/10/2020, n. 35024 Cass. pen., Sez. II,
09/10/2020, n. 35024. Così anche Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 30/10/2019, n. 10694). Ciò è tanto più da dirsi atteso che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (Cass. pen., Sez. II, Sentenza,
16/01/2015, n. 9655) e che è necessaria una attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa, vale a dire necessità e inevitabilità, non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate (Cass. pen., Sez. II, 27/06/2007,
n. 35580).
Nella fattispecie parte attrice allega genericamente di non essere nelle condizioni economiche di trovare altro alloggio ed un pregiudizio irreparabile, non apportando però alcun concreto elemento sul punto.
Non è, dunque, ravvisabile alcun stato di necessità come sopra precisato idoneo a superare il superiore interesse pubblicistico a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti attraverso procedure pubbliche e regolamentate, ovvero diritti di terzi, i quali, sussistendone i requisiti, hanno diritto all'utilizzo di quel medesimo alloggio. deve, dunque, rilasciare l'appartamento e le domande sono rigettate. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione e le domande di b) condanna al pagamento Parte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese oltre spese generali, iva, e cpa.
Roma, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni