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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai SInori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO ConSIliere
3) dr.ssa Anna ADAMO ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 521/2021 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Messina, via Ettore Lombardo Pellegrino n. 29, presso lo studio dell'avv. Marcello Mangraviti (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in atti,
APPELLANTE contro nata a [...] il [...], c. f.: Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo is. 313, presso e nello C.F._2 studio dell'avv. Daniela Agnello (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato,
APPELLATA
********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n.
1040/2021 del 20 maggio 2021 in materia di restituzione somme, mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) ritenere e dichiarare il diritto del Sig. alla restituzione Parte_1 dell'importo di €. 8.810,00 concesso in prestito alla Sig.ra per le causali Controparte_1 di cui al presento atto;
2) per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento Controparte_1 in favore del Sig. della somma di € 8.810,00 oltre interessi di legge e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dì della domanda e fino al soddisfo;
3) in via subordinata, ritenere
1 e dichiarare il diritto del Sig. alla restituzione dell'importo di euro 7.800,00 Parte_1
concesso in prestito alla SI.ra a mezzo consegna di titoli bancari per le Controparte_1 causali di cui al presente atto;
4) per l'effetto condannare la SI.ra al Controparte_1 pagamento in favore del Sig. della somma di €. 7.800,00 oltre interessi di Parte_1
legge e rivalutazione monetaria dal dì della domanda e fino al soddisfo;
5) condannare la SI.ra
al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”. Controparte_1
Per l'appellata: “in via preliminare, 1) accertare, ritenere e dichiarare inammissibile l'atto di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, 2) per i motivi esposti, rigettare
l'atto di appello proposto dal SI. , infondato in fatto e inattendibile in diritto;
3) per Pt_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1040/2021 emessa dal Tribunale di Messina;
4) in subordine, accertare, ritenere e dichiarare inammissibili le domande nuove proposte, oltre, all'espunzione dal fascicolo d'ufficio degli allegati indicati ai nn. 4, 5 e 6 versati in atti;
5) condannare, inoltre, l'appellante, alle spese e compensi del secondo grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2021 ha impugnato davanti a Parte_1
questa Corte, nei confronti di la sentenza indicata in oggetto con la Controparte_1
quale il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda da lui proposta - volta ad ottenere, previo riconoscimento del correlato diritto, la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 8.810,00 (a lei prestata), con gli interessi dalla data della domanda al soddisfo e la rivalutazione monetaria – e lo ha condannato al rimborso delle spese di lite in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato la statuizione impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate (nel paragrafo intitolato
“conclusioni delle parti”).
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 5 ottobre 2021 si è costituita resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c. p. c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto e formulando le conclusioni sopra testualmente richiamate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e dato atto dell'implicita rinuncia all'istanza di parte appellante di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata - come da provvedimento reso dalla Corte all'udienza del
5 novembre 2021 -, è stata fissata l'udienza del 10 luglio 2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, con provvedimento presidenziale (per impedimento del relatore), all'udienza del 5 febbraio 2024.
2 In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere l'inammissibilità del gravame eccepita dall'appellata sotto il profilo della violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c. p. c..
Ciò posto e venendo al merito, col primo motivo di appello si duole del Parte_1
fatto che il primo Giudice ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza di un atto di liberalità intercorso tra le parti (odierne contendenti) e di averlo fatto sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla - la quale ha riferito di averlo frequentato per un lungo periodo di tempo e CP_1
che egli, per corteggiarla, era solito farle regali di vario genere – inferendo da ciò, in via affatto presuntiva, che le somme oggetto di contesa sono state da lui consegnate alla donna a titolo gratuito.
Obietta che le emergenze degli atti non consentirebbero di pervenire alle conclusioni cui è giunto il Tribunale – con particolare riferimento alla considerazione del primo Giudice secondo cui la richiesta di restituzione delle somme è avvenuta solamente dopo l'inasprirsi dei rapporti tra le parti ed a quella secondo la quale egli è apparso essere uomo “benestante” - non risultando corroborato da alcun elemento oggettivo che i rapporti tra le parti si fossero “inaspriti”, dovendosi evidenziare che, semmai, l'inasprimento sarebbe stato dovuto proprio alla mancata
3 restituzione del denaro da parte della né essendo emersi dati analitici dai quali CP_1
potere desumere che egli fosse, all'epoca dei fatti, una persona effettivamente “benestante”, tanto da potersi ritenere che la dazione delle somme di danaro fosse avvenuta a titolo di mera regalia (secondo quanto prospettato dalla convenuta).
Evidenzia ancora che, se da un lato, in relazione all'importo di € 1.010,00, la teste Tes_1
ha confermato lo spirito di liberalità, avendo testualmente dichiarato di essere “presente insieme alla SI.ra nel negozio Alibi di Messina” e di avere visto, in detta occasione, Controparte_1
che “la SI.ra aveva acquistato della merce che aveva pagato in contanti e subito CP_1
dopo il SI. aveva restituito la somma in contanti alla SI.ra , dall'altro, Pt_1 CP_1
non sarebbe emersa alcuna prova che anche per il restante importo di € 7.800,00, da lui consegnato alla a mezzo due titoli bancari, potesse configurarsi una donazione CP_1 di modico valore e liberalità d'uso come sostenuto da controparte.
Richiama in proposito l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione (per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam), l'articolo 783 c. c. impone la necessaria ricorrenza di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale vengono in rilievo le condizioni economiche del donante, di tal che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
In questa ottica avrebbe errato, a suo dire, il Tribunale nel ritenere, in maniera del tutto automatica, che il trasferimento del denaro fosse avvenuto a titolo di donazione, pur in carenza di prova delle sue condizioni economiche, soltanto perché è mancato un formale impegno restitutorio e vi è stata senz'altro la consegna della suddetta somma;
avrebbe errato anche nel considerare lui un “soggetto benestante”, laddove egli, secondo quanto risulta dagli atti, all'epoca dei fatti era titolare di un'attività commerciale (un negozio di abbigliamento), senza che sia emerso, né che sia stato esposto nulla circa i dati analitici essenziali relativi al valore delle somme di denaro consegnate, né alla sua potenzialità economica, tale da potersi affermare ovvero escludere che le asserite liberalità abbiano inciso in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
A tal riguardo – evidenzia ancora – sarebbe mancata un'apposita indagine volta a verificare in concreto quest'ultimo elemento di giudizio.
Col secondo motivo l'appellante critica la valutazione della prova testimoniale fatta dal primo
Giudice e rileva come la teste abbia dichiarato che egli, per l'acquisto della merce Tes_1
4 da parte della presso il suo negozio di abbigliamento, non ha emesso scontrino CP_1
fiscale.
Il Tribunale ha ritenuto credibile la versione dei fatti resa dalla convenuta – secondo cui ella era solita acquistare capi di abbigliamento presso il suo negozio e, per ragioni fiscali, ne pagava il prezzo, salvo poi ad esserle restituito da lui che intendeva farle dei regali – argomentando che è stata corroborata dalla deposizione della suddetta teste, ma al contrario, secondo l'appellante, proprio in virtù delle dichiarazioni della la prospettazione della convenuta Tes_1
sarebbe da ritenere intrinsecamente contraddittoria, oltre che inverosimile, dato che l'assunto del (fittizio) pagamento del prezzo dovuto a “ragioni fiscali” mal si concilierebbe con quanto riferito dalla teste, che cioè, in sua presenza, in occasione dell'acquisto dei capi di abbigliamento da parte della egli non aveva emesso lo scontrino. CP_1
Con la conseguenza che, se la deposizione testimoniale de qua fosse stata correttamente valutata, anche la dazione in contanti della somma di € 1.010,00 non avrebbe potuto essere considerata quale regalia da lui effettuata alla convenuta.
Il terzo motivo concerne il capo relativo alle spese, la cui misura viene criticata dall'appellante siccome eccessiva rispetto al valore della causa (pari a € 8.810,00) ed alla non particolare complessità delle questioni trattate, oltre che all'attività processuale effettivamente svolta.
Sostiene in particolare il che, in base allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a Pt_1
€ 26.000,00), risulterebbe applicato un incremento di oltre il 46% dell'importo liquidabile sulla base delle tariffe minime (pari a complessivi € 2.738,00 per le quattro fasi del giudizio), senza alcuna motivazione, nonostante non ricorressero le condizioni atte a giustificare detto aumento
(quali particolare complessità, importanza, urgenza, pregio dell'opera prestata, risultati ottenuti).
L'appello non è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.
Giova rilevare subito che il rigetto della domanda da parte del Tribunale si è fondato su una principale e preminente ratio decidendi da individuare chiaramente, stando al tenore della parte motiva della sentenza, nella mancanza di prova dell'esistenza di un contratto di mutuo dal quale sarebbe scaturito l'obbligo restitutorio posto alla base dell'azione proposta dal . Pt_1
Dall'incipit della motivazione si evince testualmente, infatti, che il primo Giudice, in punto di diritto, ha preso le mosse dall'insegnamento giurisprudenziale – per vero più che granitico secondo quanto si dirà più avanti – per il quale grava sull'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo la prova degli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
5 Posto ciò quale giuridico dato di partenza, il primo Giudice non ha trascurato di precisare che, comunque, è onere della parte convenuta quanto meno allegare il titolo in forza del quale si ritiene legittimata a trattenere per sé la somma ricevuta, richiamando a tal uopo il principio giurisprudenziale secondo cui, qualora manchi ogni allegazione in tal senso, il giudice è tenuto ad argomentare con la dovuta cautela il rigetto della domanda restitutoria per mancanza di prova.
In questa prospettiva – ossia nella prospettiva argomentativa del rigetto della domanda per mancanza di prova dell'obbligo restitutorio, gravante senz'altro sulla parte attrice – quel decidente ha messo in evidenza che, nel caso concreto, la convenuta non solo ha allegato il titolo in forza del quale il trattenimento delle somme ricevute dal , ma ne ha anche Pt_1
fornito la prova, avendo dimostrato, tramite testimonianza, la circostanza che la consegna del danaro da parte dell'attore era avvenuta a titolo gratuito nell'ambito del lungo rapporto di frequentazione e di stretta amicizia esistente tra loro due, attraverso la restituzione delle somme che ella gli aveva fittiziamente pagato, per ragioni meramente fiscali, quale prezzo dei capi di abbigliamento “acquistati” presso il suo negozio, che l'uomo intendeva, in realtà, regalarle.
Il Tribunale si è dilungato, invero, nell'evidenziare, mediante apposite argomentazioni anche di ordine logico, come la versione dei fatti allegata a propria difesa dalla convenuta sia stata corroborata, oltre che dalle risultanze della prova per interpello della anche dalla CP_1 deposizione della teste – la quale ha dichiarato di essere stata presente all'interno Tes_1
del negozio del quando la aveva acquistato della merce, pagandola Pt_1 CP_1
in contanti, e subito dopo aveva ricevuto in restituzione dal primo il denaro versatogli.
Ha poi rilevato il primo Giudice come, sul piano logico, fosse rilevante la circostanza che la richiesta di restituzione del denaro era stata avanzata dal a distanza di diversi anni Pt_1
dalla sua corresponsione, dopo l'inasprirsi dei rapporti tra le due parti, nonché il fatto che l'uomo appariva come soggetto “benestante”, dedito ad elargire molti regali alla donna, come ella stessa ha allegato, senza che ciò sia stato da lui contestato specificamente.
All'esito di queste considerazioni ha concluso il Tribunale testualmente che: “ritiene il presente
Giudice che , nonostante la specifica allegazione della convenuta, non ha Parte_1
offerto alcuna documentazione (né invero articolato richieste di prove costituende) in ordine alla conclusione con del contratto di mutuo, né tale circostanza è Controparte_1
deduttivamente ricavabile tramite presunzioni semplici dalla documentazione allegata, avendo
l'attore solamente depositato i richiamati assegni bancari, che non appaiono – per quanto supra dedotto – idonei a sorreggere la prova indiziaria richiesta dall'art. 2729c.c., in assenza di altri dati fattuali certi e incontrastati, ossia di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, della cui sussistenza l'attore non ha invero fornito specifica individuazione. Alla luce di quanto
6 fin qui esposto, la domanda dell'attore di adempimento contrattuale deve rigettarsi, non avendo il medesimo fornito prova dell'esistenza di un contratto di mutuo con obbligo della convenuta di riconsegnare l'importo ricevuto, avendo quest'ultima non solo espressamente contestato tale titolo, ma anche allegato che l'importo di € 8.810,00 fosse stato consegnato a titolo gratuito” (così alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
È chiaro allora che l'essenziale ragione del rigetto della domanda del da parte del Pt_1
Tribunale non va affatto individuata nella raggiunta prova che la dazione della somma di €
8.810,00 sia avvenuta a titolo gratuito – versione della convenuta -, quanto piuttosto nella mancanza di prova dell'esistenza dell'obbligazione restitutoria per il cui adempimento ha agito l'attore, a causa del difetto assoluto di dimostrazione del contratto di mutuo invocato da quest'ultimo a fondamento della propria domanda, dal quale sarebbe scaturita l'obbligazione anzidetta in capo alla CP_1
Questa ratio decidendi – che da sé sola è più che sufficiente a sorreggere sul piano logico- giuridico il rigetto della domanda attorea – non ha però formato oggetto di censura specifica da parte dell'appellante, le cui doglianze di merito si sono appuntate unicamente, come si è visto, sull'erronea valutazione da parte del primo Giudice delle prove assunte in giudizio, le quali - si ribadisce – hanno riguardato essenzialmente la prospettazione fattuale della convenuta e non affatto il thema decidendum fondamentale della presente contesa, costituito unicamente dall'esistenza del titolo negoziale (mutuo) posto a fondamento della domanda restitutoria, che sarebbe spettato al necessariamente dimostrare. Pt_1
Sul punto non è inutile ribadire che, in linea generale, il soggetto che agisce per l'adempimento di un'obbligazione – come nella specie il - è tenuto a provare la fonte negoziale (o Pt_1
legale) del suo diritto (da ultimo in tal senso, tra le tante, v. Cass. Civ. n. 23479/2024), laddove, più in particolare, riguardo all'azione restitutoria fondata sul contratto di mutuo, è ius receptum per costante insegnamento della Suprema Corte che nel mutuo, da annoverare tra i contratti reali il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto, la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione; ed ancora, la domanda di restituzione della somma, asseritamente data a mutuo, non è accoglibile se il richiedente prova soltanto l'avvenuta dazione della somma – come è accaduto nella fattispecie in esame - atteso che egli è altresì tenuto a dimostrare il titolo, e cioè la natura di mutuo del contratto, in ossequio al principio secondo cui l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda (v. ex multis Cass. Civ. nn. 16332/2024; 19578/2021; 28827/2020).
7 Il fatto che l'appellante non abbia contestato la ratio decidendi fondamentale della pronuncia impugnata, essendosi limitato a contestare gli argomenti su cui il Tribunale si è diffuso solo al fine di sottolineare che l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio (ratio decidendi secondaria), conduce a ritenere inammissibile il gravame, prima che infondato, stante il consolidato insegnamento del Giudice nomofilattico secondo il quale è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché l'impugnazione debba essere rigettata nella sua interezza e non già per carenza di interesse, quanto per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (ex multis v. Cass. Civ. nn. 13880/2020; 14740/2005; in senso sostanzialmente conforme, da ultimo, Cass. Civ. S. U. n. 20107/2024; Cass. Civ. n. 5102/2024).
Non è inutile evidenziare, d'altra parte, che anche qualora dovessero, per ipotesi, ritenersi fondate le censure di cui ai primi due motivi di appello sopra riportati e, conseguentemente, affermare che non sia stata raggiunta la prova in giudizio del fatto che la dazione del denaro da parte del alla per l'intero importo di € 8.810,00, sia avvenuta a titolo Pt_1 CP_1
di liberalità e/o donazione di modico valore (secondo la versione allegata dalla convenuta), rimarrebbe comunque ferma l'infondatezza della domanda attorea stante il difetto di prova dell'esistenza del contratto di mutuo e, conseguentemente, dell'obbligazione di restituzione il cui adempimento il ha chiesto con la presente azione. Ed infatti è stata dimostrata Pt_1
in giudizio solamente la dazione del denaro che però, come detto, da sé sola non è sufficiente a comprovare l'esistenza dell'asserito rapporto di mutuo tra le parti, da cui sarebbe scaturito l'obbligo restitutorio azionato in giudizio, vieppiù quando, come nella specie, l'accipiens abbia
(anche solo) allegato una causa che giustifichi l'acquisizione della res.
Sul punto preme richiamare, ancora una volta, il pacifico principio giurisprudenziale secondo il quale, in tema di mutuo, poiché la prova della materiale messa a disposizione del danaro (o di altre cose fungibili) in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sul preteso mutuante, la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo della dazione, non vale ad invertire l'anzidetto onere della prova, in quanto detta difesa non si configura quale eccezione in senso sostanziale (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 18516/2024;
16332/2024; 15181/2024; 34294/2022).
Ne discende l'inammissibilità dell'appello, prima della sua infondatezza nel merito.
Quanto alla statuizione sulle spese del primo grado, criticata dal col terzo motivo Pt_1
sopra riportato, reputa la Corte che essa sia immune da censure, avendo il primo Giudice applicato in maniera corretta i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014 (vigente ratione
8 temporis), riferendosi pertinentemente allo scaglione da € 5.201 a € 26.000, stante il valore della controversia pari a € 8.810 (per sorte capitale) più gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, e tenendo conto dei valori compresi tra i minimi ed i medi, assolutamente confacenti alla natura della contesa ed al numero e all'entità delle questioni affrontate, senza che ricorresse alcuna necessità o dovere del decidente di specificamente motivare il perché dei valori tariffari applicati in concreto, posto il granitico principio giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale la quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, poiché, venuta meno già a partire dall'entrata in vigore del D. M. 140/2012, l'inderogabilità dei minimi tariffari del precedente sistema, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono solo criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale.
Tale che se la liquidazione rimane contenuta – come nella specie - entro i valori tabellari minimi e massimi non è sottoposta al controllo di legittimità, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale.
Solo qualora il giudice deroghi al minimo e/o al massimo delle tariffe è tenuto a fornire apposita motivazione così da rendere controllabili le ragioni che avrebbero giustificato l'an ed il quantum di tale scostamento.
Lo stesso obbligo di motivazione non sussiste, invece, alla luce di tale granitico insegnamento del Giudice nomofilattico, allorché – come nella specie - la quantificazione si mantenga tra i valori tabellari minimi e quelli massimi (v. Cass. civ., n. 18497/2024; 34842/2023; 5289/2023;
37994/2022; 28325/2022; 22719/2022; 7349/2022; 89/2021; 23499/2020; 12537/2019;
22151/2018, 2386/2017).
Ne discende il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Alla reiezione integrale dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza, alla rifusione delle spese processuali del presente grado in favore di controparte, che vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda (€ 5.201 - € 26.000) e tenuto conto dei parametri tariffari prossimi ai minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni oggetto della disputa nel presente grado, di bassa difficoltà, e delle relative prestazioni difensive, determinandole perciò in complessivi € 3.100,00 a titolo di onorario – di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione ((v. sul
9 punto Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.050,00 per la fase decisionale –, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 22 giugno 2021 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. Controparte_1
1040/2021 del 20 maggio 2021, così provvede:
• rigetta l'appello (in parte inammissibile, prima che infondato);
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore di Parte_1 controparte liquidate in complessivi € 3.100,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.
Così deciso nella camera di conSIlio (da remoto) del 16 dicembre 2024
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. Giovanni Iovine, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai SInori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO ConSIliere
3) dr.ssa Anna ADAMO ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 521/2021 R. G., vertente tra
nato a [...] il [...], c. f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Messina, via Ettore Lombardo Pellegrino n. 29, presso lo studio dell'avv. Marcello Mangraviti (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in atti,
APPELLANTE contro nata a [...] il [...], c. f.: Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo is. 313, presso e nello C.F._2 studio dell'avv. Daniela Agnello (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato,
APPELLATA
********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – seconda sezione civile n.
1040/2021 del 20 maggio 2021 in materia di restituzione somme, mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1) ritenere e dichiarare il diritto del Sig. alla restituzione Parte_1 dell'importo di €. 8.810,00 concesso in prestito alla Sig.ra per le causali Controparte_1 di cui al presento atto;
2) per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento Controparte_1 in favore del Sig. della somma di € 8.810,00 oltre interessi di legge e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dì della domanda e fino al soddisfo;
3) in via subordinata, ritenere
1 e dichiarare il diritto del Sig. alla restituzione dell'importo di euro 7.800,00 Parte_1
concesso in prestito alla SI.ra a mezzo consegna di titoli bancari per le Controparte_1 causali di cui al presente atto;
4) per l'effetto condannare la SI.ra al Controparte_1 pagamento in favore del Sig. della somma di €. 7.800,00 oltre interessi di Parte_1
legge e rivalutazione monetaria dal dì della domanda e fino al soddisfo;
5) condannare la SI.ra
al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio”. Controparte_1
Per l'appellata: “in via preliminare, 1) accertare, ritenere e dichiarare inammissibile l'atto di appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, 2) per i motivi esposti, rigettare
l'atto di appello proposto dal SI. , infondato in fatto e inattendibile in diritto;
3) per Pt_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1040/2021 emessa dal Tribunale di Messina;
4) in subordine, accertare, ritenere e dichiarare inammissibili le domande nuove proposte, oltre, all'espunzione dal fascicolo d'ufficio degli allegati indicati ai nn. 4, 5 e 6 versati in atti;
5) condannare, inoltre, l'appellante, alle spese e compensi del secondo grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2021 ha impugnato davanti a Parte_1
questa Corte, nei confronti di la sentenza indicata in oggetto con la Controparte_1
quale il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda da lui proposta - volta ad ottenere, previo riconoscimento del correlato diritto, la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 8.810,00 (a lei prestata), con gli interessi dalla data della domanda al soddisfo e la rivalutazione monetaria – e lo ha condannato al rimborso delle spese di lite in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato la statuizione impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha formulato le domande sopra testualmente riportate (nel paragrafo intitolato
“conclusioni delle parti”).
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 5 ottobre 2021 si è costituita resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c. p. c.; nel merito ne ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto e formulando le conclusioni sopra testualmente richiamate nel paragrafo intitolato “conclusioni delle parti”.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c. p. c. e dato atto dell'implicita rinuncia all'istanza di parte appellante di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata - come da provvedimento reso dalla Corte all'udienza del
5 novembre 2021 -, è stata fissata l'udienza del 10 luglio 2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, con provvedimento presidenziale (per impedimento del relatore), all'udienza del 5 febbraio 2024.
2 In detta udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere l'inammissibilità del gravame eccepita dall'appellata sotto il profilo della violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c. p. c..
Ciò posto e venendo al merito, col primo motivo di appello si duole del Parte_1
fatto che il primo Giudice ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza di un atto di liberalità intercorso tra le parti (odierne contendenti) e di averlo fatto sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla - la quale ha riferito di averlo frequentato per un lungo periodo di tempo e CP_1
che egli, per corteggiarla, era solito farle regali di vario genere – inferendo da ciò, in via affatto presuntiva, che le somme oggetto di contesa sono state da lui consegnate alla donna a titolo gratuito.
Obietta che le emergenze degli atti non consentirebbero di pervenire alle conclusioni cui è giunto il Tribunale – con particolare riferimento alla considerazione del primo Giudice secondo cui la richiesta di restituzione delle somme è avvenuta solamente dopo l'inasprirsi dei rapporti tra le parti ed a quella secondo la quale egli è apparso essere uomo “benestante” - non risultando corroborato da alcun elemento oggettivo che i rapporti tra le parti si fossero “inaspriti”, dovendosi evidenziare che, semmai, l'inasprimento sarebbe stato dovuto proprio alla mancata
3 restituzione del denaro da parte della né essendo emersi dati analitici dai quali CP_1
potere desumere che egli fosse, all'epoca dei fatti, una persona effettivamente “benestante”, tanto da potersi ritenere che la dazione delle somme di danaro fosse avvenuta a titolo di mera regalia (secondo quanto prospettato dalla convenuta).
Evidenzia ancora che, se da un lato, in relazione all'importo di € 1.010,00, la teste Tes_1
ha confermato lo spirito di liberalità, avendo testualmente dichiarato di essere “presente insieme alla SI.ra nel negozio Alibi di Messina” e di avere visto, in detta occasione, Controparte_1
che “la SI.ra aveva acquistato della merce che aveva pagato in contanti e subito CP_1
dopo il SI. aveva restituito la somma in contanti alla SI.ra , dall'altro, Pt_1 CP_1
non sarebbe emersa alcuna prova che anche per il restante importo di € 7.800,00, da lui consegnato alla a mezzo due titoli bancari, potesse configurarsi una donazione CP_1 di modico valore e liberalità d'uso come sostenuto da controparte.
Richiama in proposito l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale, ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione (per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam), l'articolo 783 c. c. impone la necessaria ricorrenza di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale vengono in rilievo le condizioni economiche del donante, di tal che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
In questa ottica avrebbe errato, a suo dire, il Tribunale nel ritenere, in maniera del tutto automatica, che il trasferimento del denaro fosse avvenuto a titolo di donazione, pur in carenza di prova delle sue condizioni economiche, soltanto perché è mancato un formale impegno restitutorio e vi è stata senz'altro la consegna della suddetta somma;
avrebbe errato anche nel considerare lui un “soggetto benestante”, laddove egli, secondo quanto risulta dagli atti, all'epoca dei fatti era titolare di un'attività commerciale (un negozio di abbigliamento), senza che sia emerso, né che sia stato esposto nulla circa i dati analitici essenziali relativi al valore delle somme di denaro consegnate, né alla sua potenzialità economica, tale da potersi affermare ovvero escludere che le asserite liberalità abbiano inciso in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
A tal riguardo – evidenzia ancora – sarebbe mancata un'apposita indagine volta a verificare in concreto quest'ultimo elemento di giudizio.
Col secondo motivo l'appellante critica la valutazione della prova testimoniale fatta dal primo
Giudice e rileva come la teste abbia dichiarato che egli, per l'acquisto della merce Tes_1
4 da parte della presso il suo negozio di abbigliamento, non ha emesso scontrino CP_1
fiscale.
Il Tribunale ha ritenuto credibile la versione dei fatti resa dalla convenuta – secondo cui ella era solita acquistare capi di abbigliamento presso il suo negozio e, per ragioni fiscali, ne pagava il prezzo, salvo poi ad esserle restituito da lui che intendeva farle dei regali – argomentando che è stata corroborata dalla deposizione della suddetta teste, ma al contrario, secondo l'appellante, proprio in virtù delle dichiarazioni della la prospettazione della convenuta Tes_1
sarebbe da ritenere intrinsecamente contraddittoria, oltre che inverosimile, dato che l'assunto del (fittizio) pagamento del prezzo dovuto a “ragioni fiscali” mal si concilierebbe con quanto riferito dalla teste, che cioè, in sua presenza, in occasione dell'acquisto dei capi di abbigliamento da parte della egli non aveva emesso lo scontrino. CP_1
Con la conseguenza che, se la deposizione testimoniale de qua fosse stata correttamente valutata, anche la dazione in contanti della somma di € 1.010,00 non avrebbe potuto essere considerata quale regalia da lui effettuata alla convenuta.
Il terzo motivo concerne il capo relativo alle spese, la cui misura viene criticata dall'appellante siccome eccessiva rispetto al valore della causa (pari a € 8.810,00) ed alla non particolare complessità delle questioni trattate, oltre che all'attività processuale effettivamente svolta.
Sostiene in particolare il che, in base allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a Pt_1
€ 26.000,00), risulterebbe applicato un incremento di oltre il 46% dell'importo liquidabile sulla base delle tariffe minime (pari a complessivi € 2.738,00 per le quattro fasi del giudizio), senza alcuna motivazione, nonostante non ricorressero le condizioni atte a giustificare detto aumento
(quali particolare complessità, importanza, urgenza, pregio dell'opera prestata, risultati ottenuti).
L'appello non è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.
Giova rilevare subito che il rigetto della domanda da parte del Tribunale si è fondato su una principale e preminente ratio decidendi da individuare chiaramente, stando al tenore della parte motiva della sentenza, nella mancanza di prova dell'esistenza di un contratto di mutuo dal quale sarebbe scaturito l'obbligo restitutorio posto alla base dell'azione proposta dal . Pt_1
Dall'incipit della motivazione si evince testualmente, infatti, che il primo Giudice, in punto di diritto, ha preso le mosse dall'insegnamento giurisprudenziale – per vero più che granitico secondo quanto si dirà più avanti – per il quale grava sull'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo la prova degli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
5 Posto ciò quale giuridico dato di partenza, il primo Giudice non ha trascurato di precisare che, comunque, è onere della parte convenuta quanto meno allegare il titolo in forza del quale si ritiene legittimata a trattenere per sé la somma ricevuta, richiamando a tal uopo il principio giurisprudenziale secondo cui, qualora manchi ogni allegazione in tal senso, il giudice è tenuto ad argomentare con la dovuta cautela il rigetto della domanda restitutoria per mancanza di prova.
In questa prospettiva – ossia nella prospettiva argomentativa del rigetto della domanda per mancanza di prova dell'obbligo restitutorio, gravante senz'altro sulla parte attrice – quel decidente ha messo in evidenza che, nel caso concreto, la convenuta non solo ha allegato il titolo in forza del quale il trattenimento delle somme ricevute dal , ma ne ha anche Pt_1
fornito la prova, avendo dimostrato, tramite testimonianza, la circostanza che la consegna del danaro da parte dell'attore era avvenuta a titolo gratuito nell'ambito del lungo rapporto di frequentazione e di stretta amicizia esistente tra loro due, attraverso la restituzione delle somme che ella gli aveva fittiziamente pagato, per ragioni meramente fiscali, quale prezzo dei capi di abbigliamento “acquistati” presso il suo negozio, che l'uomo intendeva, in realtà, regalarle.
Il Tribunale si è dilungato, invero, nell'evidenziare, mediante apposite argomentazioni anche di ordine logico, come la versione dei fatti allegata a propria difesa dalla convenuta sia stata corroborata, oltre che dalle risultanze della prova per interpello della anche dalla CP_1 deposizione della teste – la quale ha dichiarato di essere stata presente all'interno Tes_1
del negozio del quando la aveva acquistato della merce, pagandola Pt_1 CP_1
in contanti, e subito dopo aveva ricevuto in restituzione dal primo il denaro versatogli.
Ha poi rilevato il primo Giudice come, sul piano logico, fosse rilevante la circostanza che la richiesta di restituzione del denaro era stata avanzata dal a distanza di diversi anni Pt_1
dalla sua corresponsione, dopo l'inasprirsi dei rapporti tra le due parti, nonché il fatto che l'uomo appariva come soggetto “benestante”, dedito ad elargire molti regali alla donna, come ella stessa ha allegato, senza che ciò sia stato da lui contestato specificamente.
All'esito di queste considerazioni ha concluso il Tribunale testualmente che: “ritiene il presente
Giudice che , nonostante la specifica allegazione della convenuta, non ha Parte_1
offerto alcuna documentazione (né invero articolato richieste di prove costituende) in ordine alla conclusione con del contratto di mutuo, né tale circostanza è Controparte_1
deduttivamente ricavabile tramite presunzioni semplici dalla documentazione allegata, avendo
l'attore solamente depositato i richiamati assegni bancari, che non appaiono – per quanto supra dedotto – idonei a sorreggere la prova indiziaria richiesta dall'art. 2729c.c., in assenza di altri dati fattuali certi e incontrastati, ossia di ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, della cui sussistenza l'attore non ha invero fornito specifica individuazione. Alla luce di quanto
6 fin qui esposto, la domanda dell'attore di adempimento contrattuale deve rigettarsi, non avendo il medesimo fornito prova dell'esistenza di un contratto di mutuo con obbligo della convenuta di riconsegnare l'importo ricevuto, avendo quest'ultima non solo espressamente contestato tale titolo, ma anche allegato che l'importo di € 8.810,00 fosse stato consegnato a titolo gratuito” (così alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
È chiaro allora che l'essenziale ragione del rigetto della domanda del da parte del Pt_1
Tribunale non va affatto individuata nella raggiunta prova che la dazione della somma di €
8.810,00 sia avvenuta a titolo gratuito – versione della convenuta -, quanto piuttosto nella mancanza di prova dell'esistenza dell'obbligazione restitutoria per il cui adempimento ha agito l'attore, a causa del difetto assoluto di dimostrazione del contratto di mutuo invocato da quest'ultimo a fondamento della propria domanda, dal quale sarebbe scaturita l'obbligazione anzidetta in capo alla CP_1
Questa ratio decidendi – che da sé sola è più che sufficiente a sorreggere sul piano logico- giuridico il rigetto della domanda attorea – non ha però formato oggetto di censura specifica da parte dell'appellante, le cui doglianze di merito si sono appuntate unicamente, come si è visto, sull'erronea valutazione da parte del primo Giudice delle prove assunte in giudizio, le quali - si ribadisce – hanno riguardato essenzialmente la prospettazione fattuale della convenuta e non affatto il thema decidendum fondamentale della presente contesa, costituito unicamente dall'esistenza del titolo negoziale (mutuo) posto a fondamento della domanda restitutoria, che sarebbe spettato al necessariamente dimostrare. Pt_1
Sul punto non è inutile ribadire che, in linea generale, il soggetto che agisce per l'adempimento di un'obbligazione – come nella specie il - è tenuto a provare la fonte negoziale (o Pt_1
legale) del suo diritto (da ultimo in tal senso, tra le tante, v. Cass. Civ. n. 23479/2024), laddove, più in particolare, riguardo all'azione restitutoria fondata sul contratto di mutuo, è ius receptum per costante insegnamento della Suprema Corte che nel mutuo, da annoverare tra i contratti reali il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto, la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione; ed ancora, la domanda di restituzione della somma, asseritamente data a mutuo, non è accoglibile se il richiedente prova soltanto l'avvenuta dazione della somma – come è accaduto nella fattispecie in esame - atteso che egli è altresì tenuto a dimostrare il titolo, e cioè la natura di mutuo del contratto, in ossequio al principio secondo cui l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda (v. ex multis Cass. Civ. nn. 16332/2024; 19578/2021; 28827/2020).
7 Il fatto che l'appellante non abbia contestato la ratio decidendi fondamentale della pronuncia impugnata, essendosi limitato a contestare gli argomenti su cui il Tribunale si è diffuso solo al fine di sottolineare che l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio (ratio decidendi secondaria), conduce a ritenere inammissibile il gravame, prima che infondato, stante il consolidato insegnamento del Giudice nomofilattico secondo il quale è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura perché l'impugnazione debba essere rigettata nella sua interezza e non già per carenza di interesse, quanto per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (ex multis v. Cass. Civ. nn. 13880/2020; 14740/2005; in senso sostanzialmente conforme, da ultimo, Cass. Civ. S. U. n. 20107/2024; Cass. Civ. n. 5102/2024).
Non è inutile evidenziare, d'altra parte, che anche qualora dovessero, per ipotesi, ritenersi fondate le censure di cui ai primi due motivi di appello sopra riportati e, conseguentemente, affermare che non sia stata raggiunta la prova in giudizio del fatto che la dazione del denaro da parte del alla per l'intero importo di € 8.810,00, sia avvenuta a titolo Pt_1 CP_1
di liberalità e/o donazione di modico valore (secondo la versione allegata dalla convenuta), rimarrebbe comunque ferma l'infondatezza della domanda attorea stante il difetto di prova dell'esistenza del contratto di mutuo e, conseguentemente, dell'obbligazione di restituzione il cui adempimento il ha chiesto con la presente azione. Ed infatti è stata dimostrata Pt_1
in giudizio solamente la dazione del denaro che però, come detto, da sé sola non è sufficiente a comprovare l'esistenza dell'asserito rapporto di mutuo tra le parti, da cui sarebbe scaturito l'obbligo restitutorio azionato in giudizio, vieppiù quando, come nella specie, l'accipiens abbia
(anche solo) allegato una causa che giustifichi l'acquisizione della res.
Sul punto preme richiamare, ancora una volta, il pacifico principio giurisprudenziale secondo il quale, in tema di mutuo, poiché la prova della materiale messa a disposizione del danaro (o di altre cose fungibili) in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sul preteso mutuante, la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo della dazione, non vale ad invertire l'anzidetto onere della prova, in quanto detta difesa non si configura quale eccezione in senso sostanziale (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 18516/2024;
16332/2024; 15181/2024; 34294/2022).
Ne discende l'inammissibilità dell'appello, prima della sua infondatezza nel merito.
Quanto alla statuizione sulle spese del primo grado, criticata dal col terzo motivo Pt_1
sopra riportato, reputa la Corte che essa sia immune da censure, avendo il primo Giudice applicato in maniera corretta i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014 (vigente ratione
8 temporis), riferendosi pertinentemente allo scaglione da € 5.201 a € 26.000, stante il valore della controversia pari a € 8.810 (per sorte capitale) più gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, e tenendo conto dei valori compresi tra i minimi ed i medi, assolutamente confacenti alla natura della contesa ed al numero e all'entità delle questioni affrontate, senza che ricorresse alcuna necessità o dovere del decidente di specificamente motivare il perché dei valori tariffari applicati in concreto, posto il granitico principio giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale la quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, poiché, venuta meno già a partire dall'entrata in vigore del D. M. 140/2012, l'inderogabilità dei minimi tariffari del precedente sistema, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono solo criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale.
Tale che se la liquidazione rimane contenuta – come nella specie - entro i valori tabellari minimi e massimi non è sottoposta al controllo di legittimità, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale.
Solo qualora il giudice deroghi al minimo e/o al massimo delle tariffe è tenuto a fornire apposita motivazione così da rendere controllabili le ragioni che avrebbero giustificato l'an ed il quantum di tale scostamento.
Lo stesso obbligo di motivazione non sussiste, invece, alla luce di tale granitico insegnamento del Giudice nomofilattico, allorché – come nella specie - la quantificazione si mantenga tra i valori tabellari minimi e quelli massimi (v. Cass. civ., n. 18497/2024; 34842/2023; 5289/2023;
37994/2022; 28325/2022; 22719/2022; 7349/2022; 89/2021; 23499/2020; 12537/2019;
22151/2018, 2386/2017).
Ne discende il rigetto anche del terzo motivo di appello.
Alla reiezione integrale dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante, per la regola della soccombenza, alla rifusione delle spese processuali del presente grado in favore di controparte, che vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabile ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore individuato in base alla domanda (€ 5.201 - € 26.000) e tenuto conto dei parametri tariffari prossimi ai minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni oggetto della disputa nel presente grado, di bassa difficoltà, e delle relative prestazioni difensive, determinandole perciò in complessivi € 3.100,00 a titolo di onorario – di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase di trattazione ((v. sul
9 punto Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.050,00 per la fase decisionale –, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 22 giugno 2021 nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. Controparte_1
1040/2021 del 20 maggio 2021, così provvede:
• rigetta l'appello (in parte inammissibile, prima che infondato);
• condanna al rimborso delle spese del presente grado in favore di Parte_1 controparte liquidate in complessivi € 3.100,00 (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.
Così deciso nella camera di conSIlio (da remoto) del 16 dicembre 2024
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il dr. Giovanni Iovine, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile.
Il ConSIliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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