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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 207/2023 promossa Da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui Cao e Delia Pt_1
Cernigliaro.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rotolo Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 20 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO La sentenza n. 523/2023 del Tribunale di Palermo ha accolto la domanda proposta da
, il quale, sul presupposto dell'evento disoccupazione involontaria Controparte_1 verificatosi nell'anno 2018, aveva richiesto l'attribuzione dell'indennità (c.d. DIS-COLL) prevista e disciplinata dall'art. 15 del D. Lgs. n. 22/2015. Premesso che fino al 20/9/2018 il aveva prestato attività lavorativa quale CP_1 collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) in base a plurimi contratti a progetto, il tribunale ha ritenuto non verificato il requisito oggettivo contemplato dall'art. 15 comma 2° lett. b ( versamento di almeno tre mesi di contribuzione nel corso dell'anno solare precedente e in quello in cui si era verificato l'evento) e, tuttavia, ritenuto operante anche nel settore del lavoro autonomo il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., ha potuto accogliere la domanda anche tenuto conto del fatto che l'azienda per cui aveva lavorato il ricorrente aveva in corso un piano di rateizzazione per l'adempimento dei propri obblighi contributivi. Contro la sentenza di primo grado agisce l' il quale articola un'unica complessa Pt_1 ragione di doglianza. Resiste il che chiede il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Ciò posto la statuizione del giudice di primo grado si dipana , sia pure non esplicitandoli, sugli argomenti che seguono.
1.L'art. 2116 c.c. detta una regola non esclusivamente applicabile al rapporto di lavoro subordinato;
esso esprime un principio generale, valido anche per le collaborazioni coordinate e continuative, desumibile da argomenti sia letterali che logico-sistematici.
2. Il dato testuale della norma secondo la quale “Le prestazioni indicate nell'art. 2114 c.c. sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle prestazioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali” non a caso evita di distinguere tra le diverse categorie di prestatori.
Quanto all'inciso “salvo diverse disposizioni delle leggi speciali” esso alluderebbe alla eventualità che leggi speciali possano introdurre deroghe non già in senso estensivo quanto piuttosto in direzione restrittiva alla generale applicabilità del sistema. Tale sarebbe il senso della norma adottato dal Giudice delle Leggi (Corte Cost. n. 374/1997) il quale ha inteso il principio di automaticità delle prestazioni come regola che trova applicazione “ non già, come afferma il remittente, solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, ma – come si esprime l'art. 2116 c.c. – salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”: il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso”.
3. Esigenze di coerenza sistematica e teleologica consentono di accomunare la situazione del prestatore di lavoro subordinato a quella del lavoratore co.co.co. atteso che, a differenza di quanto avviene per il lavoro autonomo, nell'ambito del quale l'obbligo di versamento dei contributi grava sul lavoratore, in questi casi è sul datore di lavoro/committente che grava l'obbligo di pagamento dell'obbligazione contributiva anche per la quota a carico del lavoratore, il che legittimerebbe l'applicazione analogica del dettato normativo verso posizioni contrassegnate dalla medesima finalità di protezione.
Conclude il G.L., in accordo alla tesi sostenuta dal lavoratore, che ogni diversa interpretazione contraria all'applicazione del principio in una situazione in tutto equiparabile a quella descritta dalla norma sarebbe affetta da vizio di irragionevolezza per contrasto con il principio costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione. Siffatta impostazione è contrastata vibratamente dall' il quale ne contesta le premesse Pt_1 esegetiche ed invoca l'arresto della S.C. ( n. 11431/2021) avversativo della tesi sostenuta dal giudice di primo grado. Il motivo è fondato. Prendendo specifica posizione in ordine alla applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni anche ai collaboratori autonomi coordinati e continuativi destinatari della speciale indennità (c.d. DIS-COLL) prevista dall'art. 15 del D. Lgs. n. 22/2015, e ponendo fine all'altalenante dibattito formatosi presso la giurisprudenza di merito sull'auspicio espresso dalla stessa Legge delega (Legge 10/12/2014 n. 183) e dai criteri direttivi dalla stessa dettati a proposito della universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalita' di accreditamento dei contributi e l'automaticita' delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite (cfr. art. 1 comma 2, lett. b) la S.C. ha ribadito che il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, mentre costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti a prescindere da qualsiasi richiamo esplicito della relativa disciplina, essendo semmai necessaria, giusta l'insegnamento di Corte cost. n. 374 del 1997, una disposizione esplicita per derogarvi, non trova invece applicazione, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, in cui invece il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce di regola la stessa costituzione del rapporto previdenziale e comunque la maturazione del diritto alle prestazioni, e ha precisato che tale esclusione non può essere ritenuta irragionevole, dal momento che nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l'obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni, il quale, coerentemente, non può che subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento (…). Ha soggiunto la S.C. che tale principio va ribadito anche nell'ipotesi, che qui occorre, in cui il lavoratore autonomo sia titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in forza del quale sia iscritto alla Gestione separata di cui all'art. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995 (…) Pt_1 atteso che egli resta personalmente obbligato al pagamento del contributo, quanto meno nella misura di un terzo della sua misura complessiva, e che la previsione legale configura piuttosto un accollo privativo ex lege limitatamente a quella parte di contributo posta a carico del committente, rispetto alla quale non è dato all'ente previdenziale di agire se non nei confronti di quest'ultimo. Configurando la regola dettata dall'art. 2116 c.c. un principio di stretta interpretazione e sussistendo d'altro lato la specifica disposizione che rapporta la al reddito CP_2 imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, (cfr. art. 15 comma 3° D. Lgs n. 22/2015) appare allora doveroso conformarsi all'insegnamento nomofilattico espresso dalla Corte di Cassazione. Né appare idoneo a superare l'obiezione che precede il fatto che l'azienda committente stia dando attuazione al versamento frazionato della contribuzione dovuta, trattandosi pur sempre di una circostanza in fieri , peraltro non documentata , che non offre alcuna garanzia di certezza in ordine alla realizzazione della condizione di legge. Non resta allora che pronunciare la riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto della domanda del CP_1
Ricorrendo la clausola di esonero di cui all'art,. 152 disp. att. c.p.c., il lavoratore va tenuto indenne dall'onere delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 523/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 16 febbraio 2023, rigetta il ricorso proposto da CP_1 nei confronti dell'
[...] Pt_1
Dichiara non dovute dal le spese dei due gradi del giudizio. CP_1
Palermo 20 febbraio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco