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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1006/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1006/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 13
novembre 2024
OGGETTO: d a
Contratti bancari
, , “in Persona_1 Persona_2 Persona_3
(deposito bancario, etc) proprio e in qualità di legali rappresentati, soci, garanti e coobbligati” di
CODICE: e di Controparte_1 [...]
[...] on il patrocinio dell'avv. Cristian Corioni CP_2
APPELLANTI
c o n t r o
, con il Controparte_3
patrocinio dell'avv. Marco Molinari Tosatti
APPELLATA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 26 luglio 2021,
n. 2029/2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“… in totale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia nro 29091/2021
1) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente in esame
per violazione dell'articolo 117 tub con conseguente inefficacia e non
debenza ai sensi dei commi 3, 4, 7 del medesimo articolo di tutti gli addebiti
per interessi, commissioni e spese applicati nel corso dell'intero rapporto;
2) accertare e dichiarare, previa determinazione del T.E.G la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia per tesa della banca convenuta per
interessi spese commissione competenze e per contrarietà al disposto di cui
alla legge 7 Marzo 1996 Perché eccedente il cosiddetto tasso soglia, con
l'effetto ai sensi dell'articolo 1815 comma secondo dell'esclusione di
qualsiasi interesse;
3) accertare e dichiarare per l'effetto previa consulenza tecnico contabile e
previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare avere tra le parti sulla base
di riclassificazione contabile alle condizioni previste dall'articolo 117 t.u.b.
ovvero dall'articolo 1815 comma 2, nonché con esclusione delle
commissioni, degli oneri e delle pratiche ritenute illegittime
4) per il mutuo: determinare il tasso effettivo globale della chiama il
contratto di mutuo cointestato tenendo indebita considerazione quanto
previsto dalla Legge 108/96, dall'art. 1 D: L 29.12.2000 nro 394, convertito
2 in legge 28.02.2001 nro 24 e dall'art 644 comma 4 cp;
5) accertare e dichiarare, previo accertamento del TEG, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi
anche moratori, spese, commissioni e competenze per contrarietà i al
disposto di cui alla legge 108/96 perché eccedente il tasso soglia, con
l'effetto, ai sensi articolo 1815 comma 2 di non applicare alcun interesse;
6) Accertare e dichiarare l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto per i
motivi espressi in narrativa e per l'effetto ricalcolare il rapporto al tasso
legale, con piano di ammortamento con quote capitali costanti;
7) Accertare e dichiarare e per l'effetto e previa eventuale compensazione e
previa consulenza contabile l'esatto dare avere fra le parti, tenendo conto
dell'articolo 1815 comma 2, o comunque del ricalco al tasso legale, con
piano di ammortamento con quote capitali costanti
8) Accertare e dichiarare l'inefficacia delle garanzie rilasciate o comunque
l'esclusione del beneficio del consolidamento delle ipoteche fondiarie
previsto dal D Lgs 385/1993, art 39 comma 4, nonché l'inefficacia/nullità
della ipoteca rilasciata da;
Persona_2
9) condannare in ogni caso la banca a rettificare i saldi contabili, operando
l'eventuale compensazione con i rapporti dedotti nel presente giudizio e, in
caso di risultanza attiva, a restituire in favore degli attori le relative somme,
oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria sino al soddisfo,
come per legge;
10) condannare la banca al risarcimento del danno, in caso di resistenza in
giudizio con mala fede o colpa grave ex art. 96 cod proc civ.
3 11) condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese
e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
procuratore, che si dichiara antistatario.
12) accogliere comunque tutte le domande formulate dalla parte attrice, con
la emissione di tutti i provvedimenti di legge conseguenti.
In via istruttoria: si ripropongono le conclusioni di cui alla memoria dd 29
novembre 2017, con richiesta di rimessione in istruttoria e di svolgimento di
CTU contabile”.
Dell'appellata
“Respingersi in quanto parzialmente coperta da giudicato, inammissibile,
generico, indeterminato e, comunque, infondato in fatto ed in diritto il
gravame proposto dai sig.ri , Persona_1 Persona_2 Persona_3
“in proprio e in qualità di legali rappresentanti, soci, garanti e coobbligati
delle società” CMU. Controparte_4 CP_5
già fallita e per l'effetto confermare l'impugnata
[...] Controparte_6
sentenza n.2029/21 del 26.7.2021 del Tribunale di Brescia e, comunque,
respingersi ogni e qualsivoglia pretesa e domanda nei confronti di CP_3
In ogni caso spese di lite rifuse”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e “in proprio e nella qualità di legali Per_1 Per_2 Persona_3
rappresentati, di soci, coobligati solidali e garanti della società” CP_1
della (d'ora in avanti
[...] Controparte_1 [...]
) e (incorporata in Controparte_1 Controparte_2 CP_7
[...
[...] dichiarata fallita il 4 agosto 2015) avevano agito deducendo
[...]
l'illegittimità di una serie di rapporti intercorsi tra dette società con CP_3
chiedendo la rettifica dei saldi e la restituzione delle somme non
[...]
dovute.
1.1. La banca aveva eccepito il difetto di legittimazione degli attori e dedotto l'infondatezza delle loro pretese.
1.2. Gli attori avevano, allora, precisato che: per CMU.R s.r.l. Commercio,
avevano agito quale legale rappresentante e socia, Persona_1
unitamente alla socia relativamente a due c/anticipi nn. Persona_3
022/42085065 e 022/42086641-2 ed al c/c di corrispondenza n. 022/86641-
2; in seguito al fallimento di CMU. in cui era stata incorporata CP_6
R avevano agito quale socia originaria, Controparte_4 CP_2 Persona_1
e quale terzo datore di ipoteca, con riferimento al c/anticipi n. Persona_2
02242085885-7, al conto di corrispondenza, al c/c di corrispondenza n.
022/86705-2, al c/anticipi n. 022/42086705-8 ed al mutuo fondiario di €
380.000,00 sottoscritto da CMU. CP_6
1.3. Con sentenza n. 2029/2021 pubblicata in data 26 luglio 2021, il Tribunale
di Brescia ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di Per_1
e salvo per quanto riguarda le domande relative al Per_3 Persona_2
mutuo fondiario formulate da quest'ultimo; ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di CMU con Controparte_8
riferimento ai rapporti negoziali intercorsi tra la banca e CMU. Controparte_5
Contro e tra la banca e ha rigettato le domande. CP_6
5 1.4. In particolare, il Tribunale, circa il c/anticipi n. 02242085885-7, il conto di corrispondenza n. 022/86705-2, il c/anticipi n. 022/42086705-8 e il mutuo fondiario facenti capo a CMU. ha osservato che l'unico CP_6
soggetto legittimato a far valere eventuali invalidità, a fronte del fallimento della società, è la curatela del fallimento e non i soci la cui qualità, peraltro,
non risulta provata nemmeno dalle visure prodotte dalla banca.
In ogni caso, ha precisato che i soci-persone fisiche sono privi di legittimazione, in quanto (Cass. n. 13921/2019) in specie non sono intervenute né la cancellazione dal registro delle imprese della società fallita né la sua liquidazione, difettando così il presupposto necessario per realizzarsi il fenomeno successorio che giustificherebbe la legittimazione dei presunti soci;
inoltre, non sussistono nemmeno titoli di garanzia personale che giustifichino la legittimazione degli attori-persone fisiche per i rapporti di cui è causa.
1.5. Inoltre, il Tribunale non ha riscontrato in capo a la Persona_2
legittimazione ad agire in sostituzione del fallimento;
tuttavia, essendo egli terzo datore di ipoteca con riferimento al contratto di mutuo, l'ha ritenuto legittimato, unicamente in relazione a tale contratto, al fine di farne valere l'invalidità, potendo l'eventuale declaratoria di nullità dell'obbligazione principale travolgere anche il rapporto di garanzia, in quanto accessorio.
Ha comunque, respinto le doglianze relative all'indeterminatezza e all'usurarietà del mutuo garantito da ritenendole generiche e Persona_2
apodittiche, prive di riscontri motivati riferibili al caso di specie e fondate su
6 una perizia di parte non sottoscritta da esperti del settore e quindi inattendibile. Pur volendo considerare detta perizia, ha rilevato che l'usurarietà è stata dedotta senza indicare ragioni e cause della stessa, né gli addebiti che l'avrebbero determinata ed il metodo indicato per il relativo riscontro non appare coerente con i criteri matematico-giuridici a ciò utili.
Ha, poi, ritenuto genericamente dedotta l'indeterminatezza del mutuo, in quanto il contratto prodotto dalla banca indica i tassi, le condizioni economiche, ed in particolare il tasso di interesse nominale applicabile, i criteri di aggiornamento del tasso, il numero e la scadenza delle rate e gli oneri accessori, rendendo così intelligibile e trasparente il rapporto nei confronti del cliente, il quale, sin dal principio, è stato in grado di conoscerne l'impatto economico.
1.6. Circa i c/anticipi n. 022/42085065-1 e n. 022/42086641-8 ed il conto di corrispondenza n. 022/86641-2 accesi da , a fronte Controparte_1
delle difese attoree ed in assenza di specifiche allegazioni, il Tribunale ha affermato che l'unico soggetto legittimato ad agire per tali rapporti è la società, in persona del legale rappresentante non Persona_1
residuando alcuna legittimazione in capo ai soci e in assenza di allegazione circa il fatto che essi possano agire “in proprio”, per aver prestato garanzia relativamente a detti rapporti in favore della società.
Riguardo ad essi ha evidenziato che la società ha dedotto la violazione dell'art. 117 TUB e l'usurarietà degli interessi applicati, senza svolgere specifiche allegazioni né produrre gli estratti conto.
7 In ordine alla prima censura, il Tribunale ha riscontrato, sulla base delle allegazioni e produzioni della banca, l'avvenuta sottoscrizione dei documenti negoziali e la consegna di una copia alla cliente, mentre, sul tema dell'usura,
ha richiamato le considerazioni già svolte circa il contratto di mutuo.
Ha, infine, respinto, non avendo la parte fornito adeguati argomenti, la domanda relativa all'usura soggettiva.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Per_1 Per_2
e nelle qualità già spese in relazione alle società Persona_3 [...]
e CMU Service S.r.l. sulla scorta di tre motivi. Controparte_1
3. Si è costituita in giudizio Controparte_9
chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
4. All'udienza del 16 febbraio 2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 13 novembre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gli appellanti contestano l'accoglimento da parte del
Tribunale dell'eccezione di inesistenza/nullità/improcedibilità dell'azione con riguardo a CMU. essendo stato dedotto il vizio di Controparte_5
, in quanto una società fallita non potrebbe avere un legale CP_10
rappresentante che rilasci un mandato alle liti per tutelarne la posizione
8 giuridica e circa il difetto di legittimazione attiva in capo alle persone fisiche,
soci della società in questione.
Espongono che essi, quali garanti, sarebbero legittimati a contraddire circa la validità dei rapporti garantiti.
R , nella persona del legale Controparte_4 Controparte_1
rappresentante sarebbe legittimata a contraddire riguardo Persona_1
al c/anticipi n. 022/42085065, al c/c di corrispondenza n. 022/86641-2 ed al c/anticipi n. 022/42086641-8, e che CMU. è stata incorporata Controparte_5
da poi fallita, dunque quale socia Controparte_7 Persona_1
originaria, e quale terzo datore di ipoteca, avrebbero agito in Persona_2
ordine al c/anticipi n. 022/42085885, al c/c di corrispondenza n. 022/86705-
2, al c/anticipi n. 022/42086705-8 ed al mutuo fondiario di € 380.000,00.
Espongono che la banca avrebbe agito per il pagamento delle somme dovute con riferimento a tali rapporti anche nei confronti di e Per_1 Per_2
a fronte delle posizioni da essi rivestite, e dunque essi sarebbero
[...]
legittimati attivi a far valere in giudizio l'illiceità e l'illegittimità dei rapporti suddetti.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Gli appellanti, sin dal primo grado di giudizio, come riscontrato dal
Tribunale, si sono costituiti: , Persona_1 Persona_2 Persona_3
“in proprio e nella qualità di legali rappresentati, di soci, coobbligati solidali
e garanti delle società: CMU. e Controparte_11
CMU. . con socio unico CMU.R. Group S.r.l…. in fallimento, Controparte_12
e per essa , nella qualità di terzo datore di ipoteca e Persona_2 Per_1
9 quale socio”. Per_1
nel sostenere la propria legittimazione ad agire in giudizio per i CP_13
rapporti oggetto di contestazione, le censure degli appellanti non attingono le argomentazioni svolte dal Tribunale sulla questione che per completezza di esposizione testualmente si riportano: <
negoziali intercorsi tra la banca e la società dichiarata fallita in epoca anteriore all'introduzione del giudizio (conto anticipi 02242085885-7, conto di corrispondenza n. 022/86705-2, conto anticipi n. 022/42086705-8; mutuo fondiario di € 380.000,00) si evidenzia quanto segue. Soggetto legittimato a far valere eventuali invalidità dei rapporti in questione, a seguito del fallimento di è la curatela di detto fallimento, e non la Controparte_6
riferita socia (A ben vedere peraltro, il fatto che Persona_1 Per_1
o altra persona fisica tra gli attori, fosse socio di detta società non
[...]
risulta comprovato dalle visure, offerte dalla sola banca) … Non è dato ravvisare, poi, titoli di garanzia personale che giustifichino la legittimazione degli attori – persone fisiche in relazione ai rapporti censurati>>.
Rileva il Collegio che affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
10 relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U. 27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022).
Nel caso in esame e insistono Per_1 Per_3 Persona_2
nell'affermare la propria legittimazione quali garanti senza, tuttavia, darne prova non fornendo a questa Corte elementi o argomenti adeguati a sostegno delle proprie ragioni, né criticando la motivazione di prime cure che ha ritenuto che, salvo con riferimento alla posizione di terzo Persona_2
datore di ipoteca della società fallita con riferimento al solo contratto di mutuo fondiario, non vi è alcuna prova di garanzie personali dagli stessi prestate in favore della società fallita.
Per quanto riguarda, poi, i rapporti riferibili alla società CMU.
[...]
(c/anticipi n. 022/42085065-1, c/c di Controparte_8
corrispondenza n. 022/86641-2 ed c/anticipi n. 022/42086641-8) il Tribunale
ha correttamente evidenziato la legittimazione esclusiva in capo alla società,
in persona del legale rappresentante mentre con riguardo Persona_1
alle persone fisiche che hanno agito “in proprio” ha rilevato che <
dato apprezzare allegazioni in ordine al fatto che le persone fisiche che hanno agito “in proprio” siano fideiussori per i rapporti in questione>>.
Anche sul punto, quindi, gli appellanti e Per_1 Per_2 Persona_3
11 si limitano a dedurre la propria asserita qualità di garanti (alludendo ad azioni condotte dalla banca nei loro confronti di cui comunque non vi è alcuna prova) senza censurare la statuizione di difetto di allegazione e prova delle garanzie da essi prestate.
1.5. Pertanto, conformemente a quanto statuito dal Giudice in primo grado,
gli unici legittimati sono in relazione al contratto di mutuo Persona_2
fondiario contratto dalla in data 10 settembre 2020, e Controparte_7
per quanto riguarda i predetti Controparte_1
rapporti (c/anticipi n. 022/42085065-1, c/c di corrispondenza n. 022/86641-
2 e c/anticipi n. 022/42086641-8).
2. Con il secondo motivo gli appellanti contestano l'effettiva messa a disposizione delle somme erogate dalla banca a titolo di mutuo e deducono che il contratto è stato garantito da ipoteca resa da nel Persona_2
convincimento che fosse stato stipulato dalla figlia quale Persona_1
Contro socia di CMU. e di per finanziare le loro attività. CP_6 CP_6
In realtà, la somma sarebbe stata erogata per coprire esposizioni pregresse nei confronti della banca e vi sarebbe usura e alcuna liquidità sarebbe entrata nella disponibilità di e delle società interessate. Persona_1
L'operazione sarebbe stata, quindi, posta in essere nel solo interesse della banca e, in ogni caso, non sarebbe stato tenuto in considerazione l'avvenuto pagamento da parte di CMU. di 16 rate del mutuo. CP_6
e avrebbero stipulato, in sostanza, un contratto Per_1 Persona_2
simulato, con causa illecita in quanto stipulato per scopo diverso e volto a soddisfare pretese usurarie.
12 2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Il “contratto di finanziamento fondiario” garantito da quale Persona_2
Contro terzo datore di ipoteca è stato stipulato dalla società con CP_6
e dall'art. 1 del contratto risulta che “La Banca… concede a CP_3
titolo di mutuo ex articolo 38 del Testo Unico, allo scopo di consolidare le
proprie passività alla parte finanziata, che accetta, la somma di EURO
380.000,00…”.
In esso “la parte finanziata dichiara di avere ricevuto dalla la predetta CP_3
somma rilasciandone ampia quietanza”.
All'art. 6 si legge, inoltre, che “A garanzia del capitale mutuato, dei relativi
accessori e dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente
contratto e dall'allegato capitolato il signor concede a favore Persona_2
della che accetta, ipoteca…”. CP_3
Al termine del contratto il Notaio rogante ha attestato che “io Notaio ho
ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura ai comparenti i quali,
trovandolo conforme alla loro volontà, lo approvano e meco lo
sottoscrivono…”.
Si tratta all'evidenza di un contratto di credito fondiario, considerato il suo tenore letterale e la disciplina in esso richiamata.
Ai sensi dell'art. 38 del T.U.B., tale contratto è connotato dalla concessione da parte di una banca di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca su immobili. A differenza del mutuo ordinario, nel mutuo fondiario la garanzia costituita dall'accensione dell'ipoteca di primo grado
13 rappresenta un elemento essenziale delle operazioni di finanziamento,
essendo posta in collegamento funzionale con esse.
ha avuto piena conoscenza del contenuto e con la relativa Persona_2
sottoscrizione ha confermato come tale contenuto fosse conforme alla propria volontà, contrariamente, a quanto dedotto in questa sede in modo vago e generico.
Va, dunque esclusa la prospettata nullità del finanziamento per inottemperanza dello scopo pattuito, mentre riguardo alla effettiva erogazione della somma mutuata ve ne è stato espresso riconoscimento, con rilascio di quietanza.
2.2. Anche la doglianza relativa alla causa illecita del mutuo per usurarietà è
infondata.
Innanzitutto, va rilevato che, ancorché venga accertata, non potrebbe sfociare in una declaratoria di illiceità del contratto, in quanto, potrebbe determinare la sola illegittimità della clausola relativa agli interessi ritenuti usurari, ma non caducare l'intero contratto.
Inoltre, anche sul punto le deduzioni sono infondate per le ragioni che di seguito saranno formulate nell'esame del terzo motivo di gravame, in cui viene affrontato il tema dell'usura che connoterebbe gli interessi relativi al mutuo.
3. Con il terzo motivo si contesta la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio, competendo al cliente, e non alla banca, la prova dell'esistenza di un'apertura di credito e della natura
14 ripristinatoria delle rimesse. Si evidenzia la distinzione tra l'onere di produzione degli estratti conto, peraltro assolto, l'onere probatorio riguardante il diritto di ripetizione dell'indebito e la relativa eccezione di prescrizione, richiamando, sul punto, quanto affermato dalle Sezioni Unite
(sent. n. 15895/2019).
Si censura quanto affermato in sentenza circa il conteggio degli interessi di mora ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia, richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 19597/2020), circa l'applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori e si deduce che il superamento del tasso soglia determinerebbe, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., la nullità della relativa clausola e la non debenza degli interessi.
Non sarebbe necessaria, ai fini dell'azione di ripetizione, l'integrale produzione degli estratti conto, potendo il giudicante integrare tale prova anche mediante disposizione di una consulenza tecnica.
Le consulenze di parte prodotte avrebbero individuato in ciascuno dei rapporti di conto corrente intercorsi con la banca svariati superamenti del tasso soglia.
Con riferimento al contratto di mutuo il tasso di mora, previsto nella misura del 6,21%, sarebbe superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula,
pari al 3,84%, e che il tasso di mora determinato sul capitale non pagato sarebbe pari all'11,96%, quindi superiore al tasso soglia del periodo di riferimento;
inoltre il tasso relativo al mutuo fondiario sarebbe, ex art. 117
TUB, indeterminato e vi sarebbe discrepanza tra il tasso pattuito e quello
15 concretamente applicato;
in particolare, l'indeterminabilità dell'oggetto deriverebbe dall'equivocità della clausola disponente le modalità di formulazione degli interessi corrispettivi a tasso variabile. Inoltre, il tasso nominale ricalcolato sarebbe superiore al TAN pattuito (3,7262% anziché
3,6640%), violando così l'art. 1346 c.c.
3.1. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
3.2. Del tutto inconferente è la questione sollevata in tema di prescrizione delle rimesse e del relativo onere probatorio, in quanto il rigetto delle domande non è stato fondato sulla natura solutoria delle rimesse.
3.3. Osserva il Collegio che risulta corretta in thesi l'argomentazione in base alla quale non è necessaria la produzione integrale degli estratti conto al fine di ritenere adempiuto l'onere probatorio gravante in capo alla parte che agisce per la ripetizione dell'indebito (si veda Cass. 29190/2020); tuttavia le ulteriori censure formulate non attingono le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado e sono, altresì, infondate con riferimento al tema dell'usura.
3.4. Per quanto concerne le questioni relative all'indeterminatezza e all'usurarietà del mutuo in relazione al quale si è reso terzo Persona_2
datore di ipoteca il Tribunale ha ritenuto che <
all'indeterminatezza e usurarietà del mutuo sono del tutto generiche,
sostanziandosi in affermazioni apodittiche, prive di riferimenti motivati al caso in esame;
dette doglianze si fondano in vero su considerazioni tratte da una perizia econometrica di parte che non risulta sottoscritta da esperti del settore, circostanza che già di per sé preclude la possibilità di riconoscere
16 attendibilità al documento sotto il profilo tecnico. In ulteriore ipotesi, pur avendo riguardo al tenore dei rilievi della perizia, le affermazioni attoree circa l'usurarietà degli interessi (circoscritte essenzialmente ai moratori) non sono sorrette da effettive argomentazioni;
l'usurarietà viene apoditticamente affermata in ragione del dedotto superamento del t.s.u., senza alcuna indicazione delle ragioni sottese e senza alcuna indicazione dei fatti che giustificherebbero gli esiti matematici dei conteggi prospettati;
in particolare,
non è dato ravvisare quali siano i corrispettivi indebiti connessi all'erogazione del credito richiesti dalla banca che determinerebbero il superamento del t.s.u.; il presupposto metodologico stesso adottato nell'elaborato risulta inconsistente rispetto ai criteri matematici e giuridici che dovrebbero sorreggere l'analisi: a titolo di esempio, infatti, è possibile evocare il passaggio della “perizia” in cui si afferma genericamente che “La
verifica dell'usura viene effettuata ipotizzando l'insolvenza della rata scaduta per un periodo considerato ammissibile in un contesto dove le condizioni economiche siano peggiorate improvvisamente”>>.
Per quanto concerne la determinatezza e l'usurarietà dei contratti stipulati da
CMU.R s.r.l. Commercio, il Tribunale ha statuito che <
ha dedotto la violazione dell'art. 117 TUB nonché l'usurarietà dei rapporti,
senza fornire alcuna allegazione specifica. Non ha inoltre allegato gli estratti conto dei rapporti censurati, circostanze che di per sé giustificherebbero,
anche sulla scorta delle osservazioni già formulate, il rigetto delle domande proposte. Con riferimento alla violazione dell'art. 117 TUB l'attrice si è
limitata a dedurre che “la mancanza dei requisiti previsti dalla legge (forma
17 scritta, firme, consegna al cliente, condizioni praticate), circostanza verificatasi nel caso di specie, comporta la nullità del contratto ovvero di clausole di esso, con la conseguenza della non dovutezza di tutti gli interessi,
le commissioni e gli oneri applicati e non pattuiti” Dalle allegazioni della banca e dalle produzioni offerte dalla convenuta si ricava che i documenti negoziali relativi ai rapporti sopra indicati sono stati debitamente sottoscritti e che ne è stata consegnata copia al correntista. Con riferimento all'usurarietà, la narrativa attorea si limita a dedurre apoditticamente l'avvenuto superamento del t.s.u. alla luce dei riferiti rilievi della perizia econometrica, cui CMU. nemmeno ha espressamente rinviato. CP_6
Valgono le considerazioni già svolte in ordine al mutuo>>.
3.5. Quanto alle censure in punto di indeterminatezza del mutuo fondiario,
parte attrice ha affermato che il mutuo è indeterminato “a causa della
oggettiva equivocità della clausola con cui è disciplinata la modalità di
formulazione degli interessi corrispettivi a tasso variabile, infatti tale
indeterminatezza non consente una univoca ricostruzione del piano di
ammortamento”. Ferma la genericità della censura, dalla documentazione negoziale offerta dalla banca emerge che sono stati indicati puntualmente i tassi e le condizioni economiche la cui comunicazione da parte della banca integra il contenuto tipico obbligatorio preso in considerazione dall'ordinamento ai fini della trasparenza: nel regolamento negoziale (doc.
20 conv.) sono infatti specificati i seguenti elementi: tasso di interesse nominale applicabile, criteri di aggiornamento del tasso (in particolare art. 5), numero delle rate e scadenza, oneri accessori. Essendo tali dati
18 chiaramente indicati nel contratto, anche il terzo, presente alla stipula del negozio, è stato posto nella condizione di conoscere sin dal principio l'impatto economico della garanzia prestata sulle proprie finanze, talché il regolamento negoziale risulta intellegibile, trasparente e determinato o comunque determinabile ex art. 1346 c.c.
Il Collegio condivide tali considerazioni tanto in punto di usura quanto in punto di determinatezza del tasso d'interesse pattuito in contratto, osservando come il motivo in esame non abbia adeguatamente attinto la motivazione del
Tribunale, che, oltre ad aver riscontrato la genericità ed il carattere apodittico delle doglianze esposte in primo grado (profilo neanche lambito nel motivo in esame), si è comunque espresso nel merito ritenendo sussistere nel contratto in esame la precisa pattuizione di ogni condizione economica, dei tassi d'interesse, delle rate ed evidenziando la infondatezza della prospettazione stessa del superamento del tasso soglia formulata nella perizia di parte sulla base di criteri non precisati e comunque apodittici.
Le argomentazioni contenute nel motivo non costituiscono adeguata censura ai rilievi del Tribunale, atteso il richiamo generico alla indeterminatezza dei tassi, che il Tribunale ha escluso accertando la chiara esplicitazione, non smentita, di tutte le condizioni economiche
In ogni caso va rilevato, circa la questione dell'indeterminatezza o meno della clausola relativa agli interessi, tale da determinare la nullità parziale del contratto di mutuo per divergenza tra il TAN contrattuale e il tasso annuale effettivo che per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli
19 elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti. Inoltre, se le clausole, che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito, non consentano un'univoca applicazione, ma richiedano la necessità
di una scelta tra più alternative possibili, il piano di rimborso risulta indeterminato. Infatti, dalle clausole contrattuali dovrebbe essere possibile ex
ante ricostruire in modo preciso un univoco piano di ammortamento.
È noto, poi, che il piano d'ammortamento a rata costante, c.d. francese, non
è altro che una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime,
quanto a quota capitale e a quota interessi. Tale ultima quota è sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo.
Tale sorta di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente,
configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui
20 formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante.
Ciò non toglie, però, che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non su interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
Una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli elementi contrattuali indicati. Inoltre, l'accettazione del piano di ammortamento richiamato in contratto ricomprende anche l'accettazione delle modalità
matematico-finanziarie di costruzione del medesimo.
Nella fattispecie in esame il contratto di mutuo è a tasso variabile e ammortamento c.d. alla francese, tipologia tipicamente caratterizzata dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante cioè progressiva, in quanto all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata;
al contrario avviene per la quota capitale.
Va rilevato l'eventuale discordanza tra i criteri posti dal contratto e quelli correlabili allo sviluppo nel tempo dell'obbligazione di rimborso sulla base del piano di ammortamento pattuito non genera indeterminatezza del tasso,
bensì, semmai, diritto alla rettifica degli importi dei ratei di cui a tale piano;
il tasso contrattuale deve ritenersi incerto o indeterminato soltanto nel caso
21 in cui dalla applicazione di esso derivi una pluralità di possibili determinazioni dell'ammontare del rateo di rimborso nell'arco temporale contemplato. anziché una ed una sola determinazione di esso. Evenienza
neanche prospettata da parte appellante.
Tali considerazioni, trovano ora il conforto della Suprema Corte che ha di recente ritenuto che <
ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti,
né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi,
dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà
la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire>> (Cass. 7382/2025).
3.6. Quanto al tema della usura si deduce il superamento del tasso soglia
22 usura con riferimento al mutuo fondiario, senza tenere conto che il tasso soglia mora va calcolato, come specificato nel decreto ministeriale di riferimento (d.m. relativo al terzo trimestre del 2010), aumentando il tasso soglia del 2,1%; inoltre, la formula di calcolo utilizzata nelle perizie di parte ai fini del calcolo dell'usura non corrisponde alla formula elaborata da Banca
d'Italia, come già rilevato dal Tribunale senza alcuna censura sul punto così
come in ordine ai vari profili d'inattendibilità evidenziati in sentenza.
Contro Circa le doglianze relative all'usurarietà dei contratti stipulati da
[...]
il Collegio osserva che nessuno degli appellanti è ammesso a CP_5
far valere eventuali profili di illegittimità degli stessi, non risultando, per le ragioni già esposte, alcuno di essi legittimato in tal senso.
4. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
5. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità media), con il chiesto aumento di un terzo ex art. 4 comma 8, atteso che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.
6. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente
23 pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da Persona_1 Persona_3 [...]
e CMU. avverso la sentenza Per_2 Controparte_8
del Tribunale di Brescia n. 2029/2021 pubblicata 26 luglio 2021;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore di
[...]
delle spese del grado che liquida in € 2.518,00 Parte_1
per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva”, € 4.287,00 per la “fase decisionale”, € 2.795,10 ex art. 4 comma 8 D.M. n. 55/2014 e succ.
modd.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
24
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1006/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1006/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 27 settembre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 13
novembre 2024
OGGETTO: d a
Contratti bancari
, , “in Persona_1 Persona_2 Persona_3
(deposito bancario, etc) proprio e in qualità di legali rappresentati, soci, garanti e coobbligati” di
CODICE: e di Controparte_1 [...]
[...] on il patrocinio dell'avv. Cristian Corioni CP_2
APPELLANTI
c o n t r o
, con il Controparte_3
patrocinio dell'avv. Marco Molinari Tosatti
APPELLATA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, in data 26 luglio 2021,
n. 2029/2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“… in totale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia nro 29091/2021
1) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente in esame
per violazione dell'articolo 117 tub con conseguente inefficacia e non
debenza ai sensi dei commi 3, 4, 7 del medesimo articolo di tutti gli addebiti
per interessi, commissioni e spese applicati nel corso dell'intero rapporto;
2) accertare e dichiarare, previa determinazione del T.E.G la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia per tesa della banca convenuta per
interessi spese commissione competenze e per contrarietà al disposto di cui
alla legge 7 Marzo 1996 Perché eccedente il cosiddetto tasso soglia, con
l'effetto ai sensi dell'articolo 1815 comma secondo dell'esclusione di
qualsiasi interesse;
3) accertare e dichiarare per l'effetto previa consulenza tecnico contabile e
previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare avere tra le parti sulla base
di riclassificazione contabile alle condizioni previste dall'articolo 117 t.u.b.
ovvero dall'articolo 1815 comma 2, nonché con esclusione delle
commissioni, degli oneri e delle pratiche ritenute illegittime
4) per il mutuo: determinare il tasso effettivo globale della chiama il
contratto di mutuo cointestato tenendo indebita considerazione quanto
previsto dalla Legge 108/96, dall'art. 1 D: L 29.12.2000 nro 394, convertito
2 in legge 28.02.2001 nro 24 e dall'art 644 comma 4 cp;
5) accertare e dichiarare, previo accertamento del TEG, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta per interessi
anche moratori, spese, commissioni e competenze per contrarietà i al
disposto di cui alla legge 108/96 perché eccedente il tasso soglia, con
l'effetto, ai sensi articolo 1815 comma 2 di non applicare alcun interesse;
6) Accertare e dichiarare l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto per i
motivi espressi in narrativa e per l'effetto ricalcolare il rapporto al tasso
legale, con piano di ammortamento con quote capitali costanti;
7) Accertare e dichiarare e per l'effetto e previa eventuale compensazione e
previa consulenza contabile l'esatto dare avere fra le parti, tenendo conto
dell'articolo 1815 comma 2, o comunque del ricalco al tasso legale, con
piano di ammortamento con quote capitali costanti
8) Accertare e dichiarare l'inefficacia delle garanzie rilasciate o comunque
l'esclusione del beneficio del consolidamento delle ipoteche fondiarie
previsto dal D Lgs 385/1993, art 39 comma 4, nonché l'inefficacia/nullità
della ipoteca rilasciata da;
Persona_2
9) condannare in ogni caso la banca a rettificare i saldi contabili, operando
l'eventuale compensazione con i rapporti dedotti nel presente giudizio e, in
caso di risultanza attiva, a restituire in favore degli attori le relative somme,
oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria sino al soddisfo,
come per legge;
10) condannare la banca al risarcimento del danno, in caso di resistenza in
giudizio con mala fede o colpa grave ex art. 96 cod proc civ.
3 11) condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese
e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto
procuratore, che si dichiara antistatario.
12) accogliere comunque tutte le domande formulate dalla parte attrice, con
la emissione di tutti i provvedimenti di legge conseguenti.
In via istruttoria: si ripropongono le conclusioni di cui alla memoria dd 29
novembre 2017, con richiesta di rimessione in istruttoria e di svolgimento di
CTU contabile”.
Dell'appellata
“Respingersi in quanto parzialmente coperta da giudicato, inammissibile,
generico, indeterminato e, comunque, infondato in fatto ed in diritto il
gravame proposto dai sig.ri , Persona_1 Persona_2 Persona_3
“in proprio e in qualità di legali rappresentanti, soci, garanti e coobbligati
delle società” CMU. Controparte_4 CP_5
già fallita e per l'effetto confermare l'impugnata
[...] Controparte_6
sentenza n.2029/21 del 26.7.2021 del Tribunale di Brescia e, comunque,
respingersi ogni e qualsivoglia pretesa e domanda nei confronti di CP_3
In ogni caso spese di lite rifuse”.
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e “in proprio e nella qualità di legali Per_1 Per_2 Persona_3
rappresentati, di soci, coobligati solidali e garanti della società” CP_1
della (d'ora in avanti
[...] Controparte_1 [...]
) e (incorporata in Controparte_1 Controparte_2 CP_7
[...
[...] dichiarata fallita il 4 agosto 2015) avevano agito deducendo
[...]
l'illegittimità di una serie di rapporti intercorsi tra dette società con CP_3
chiedendo la rettifica dei saldi e la restituzione delle somme non
[...]
dovute.
1.1. La banca aveva eccepito il difetto di legittimazione degli attori e dedotto l'infondatezza delle loro pretese.
1.2. Gli attori avevano, allora, precisato che: per CMU.R s.r.l. Commercio,
avevano agito quale legale rappresentante e socia, Persona_1
unitamente alla socia relativamente a due c/anticipi nn. Persona_3
022/42085065 e 022/42086641-2 ed al c/c di corrispondenza n. 022/86641-
2; in seguito al fallimento di CMU. in cui era stata incorporata CP_6
R avevano agito quale socia originaria, Controparte_4 CP_2 Persona_1
e quale terzo datore di ipoteca, con riferimento al c/anticipi n. Persona_2
02242085885-7, al conto di corrispondenza, al c/c di corrispondenza n.
022/86705-2, al c/anticipi n. 022/42086705-8 ed al mutuo fondiario di €
380.000,00 sottoscritto da CMU. CP_6
1.3. Con sentenza n. 2029/2021 pubblicata in data 26 luglio 2021, il Tribunale
di Brescia ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di Per_1
e salvo per quanto riguarda le domande relative al Per_3 Persona_2
mutuo fondiario formulate da quest'ultimo; ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di CMU con Controparte_8
riferimento ai rapporti negoziali intercorsi tra la banca e CMU. Controparte_5
Contro e tra la banca e ha rigettato le domande. CP_6
5 1.4. In particolare, il Tribunale, circa il c/anticipi n. 02242085885-7, il conto di corrispondenza n. 022/86705-2, il c/anticipi n. 022/42086705-8 e il mutuo fondiario facenti capo a CMU. ha osservato che l'unico CP_6
soggetto legittimato a far valere eventuali invalidità, a fronte del fallimento della società, è la curatela del fallimento e non i soci la cui qualità, peraltro,
non risulta provata nemmeno dalle visure prodotte dalla banca.
In ogni caso, ha precisato che i soci-persone fisiche sono privi di legittimazione, in quanto (Cass. n. 13921/2019) in specie non sono intervenute né la cancellazione dal registro delle imprese della società fallita né la sua liquidazione, difettando così il presupposto necessario per realizzarsi il fenomeno successorio che giustificherebbe la legittimazione dei presunti soci;
inoltre, non sussistono nemmeno titoli di garanzia personale che giustifichino la legittimazione degli attori-persone fisiche per i rapporti di cui è causa.
1.5. Inoltre, il Tribunale non ha riscontrato in capo a la Persona_2
legittimazione ad agire in sostituzione del fallimento;
tuttavia, essendo egli terzo datore di ipoteca con riferimento al contratto di mutuo, l'ha ritenuto legittimato, unicamente in relazione a tale contratto, al fine di farne valere l'invalidità, potendo l'eventuale declaratoria di nullità dell'obbligazione principale travolgere anche il rapporto di garanzia, in quanto accessorio.
Ha comunque, respinto le doglianze relative all'indeterminatezza e all'usurarietà del mutuo garantito da ritenendole generiche e Persona_2
apodittiche, prive di riscontri motivati riferibili al caso di specie e fondate su
6 una perizia di parte non sottoscritta da esperti del settore e quindi inattendibile. Pur volendo considerare detta perizia, ha rilevato che l'usurarietà è stata dedotta senza indicare ragioni e cause della stessa, né gli addebiti che l'avrebbero determinata ed il metodo indicato per il relativo riscontro non appare coerente con i criteri matematico-giuridici a ciò utili.
Ha, poi, ritenuto genericamente dedotta l'indeterminatezza del mutuo, in quanto il contratto prodotto dalla banca indica i tassi, le condizioni economiche, ed in particolare il tasso di interesse nominale applicabile, i criteri di aggiornamento del tasso, il numero e la scadenza delle rate e gli oneri accessori, rendendo così intelligibile e trasparente il rapporto nei confronti del cliente, il quale, sin dal principio, è stato in grado di conoscerne l'impatto economico.
1.6. Circa i c/anticipi n. 022/42085065-1 e n. 022/42086641-8 ed il conto di corrispondenza n. 022/86641-2 accesi da , a fronte Controparte_1
delle difese attoree ed in assenza di specifiche allegazioni, il Tribunale ha affermato che l'unico soggetto legittimato ad agire per tali rapporti è la società, in persona del legale rappresentante non Persona_1
residuando alcuna legittimazione in capo ai soci e in assenza di allegazione circa il fatto che essi possano agire “in proprio”, per aver prestato garanzia relativamente a detti rapporti in favore della società.
Riguardo ad essi ha evidenziato che la società ha dedotto la violazione dell'art. 117 TUB e l'usurarietà degli interessi applicati, senza svolgere specifiche allegazioni né produrre gli estratti conto.
7 In ordine alla prima censura, il Tribunale ha riscontrato, sulla base delle allegazioni e produzioni della banca, l'avvenuta sottoscrizione dei documenti negoziali e la consegna di una copia alla cliente, mentre, sul tema dell'usura,
ha richiamato le considerazioni già svolte circa il contratto di mutuo.
Ha, infine, respinto, non avendo la parte fornito adeguati argomenti, la domanda relativa all'usura soggettiva.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Per_1 Per_2
e nelle qualità già spese in relazione alle società Persona_3 [...]
e CMU Service S.r.l. sulla scorta di tre motivi. Controparte_1
3. Si è costituita in giudizio Controparte_9
chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
4. All'udienza del 16 febbraio 2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 13 novembre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gli appellanti contestano l'accoglimento da parte del
Tribunale dell'eccezione di inesistenza/nullità/improcedibilità dell'azione con riguardo a CMU. essendo stato dedotto il vizio di Controparte_5
, in quanto una società fallita non potrebbe avere un legale CP_10
rappresentante che rilasci un mandato alle liti per tutelarne la posizione
8 giuridica e circa il difetto di legittimazione attiva in capo alle persone fisiche,
soci della società in questione.
Espongono che essi, quali garanti, sarebbero legittimati a contraddire circa la validità dei rapporti garantiti.
R , nella persona del legale Controparte_4 Controparte_1
rappresentante sarebbe legittimata a contraddire riguardo Persona_1
al c/anticipi n. 022/42085065, al c/c di corrispondenza n. 022/86641-2 ed al c/anticipi n. 022/42086641-8, e che CMU. è stata incorporata Controparte_5
da poi fallita, dunque quale socia Controparte_7 Persona_1
originaria, e quale terzo datore di ipoteca, avrebbero agito in Persona_2
ordine al c/anticipi n. 022/42085885, al c/c di corrispondenza n. 022/86705-
2, al c/anticipi n. 022/42086705-8 ed al mutuo fondiario di € 380.000,00.
Espongono che la banca avrebbe agito per il pagamento delle somme dovute con riferimento a tali rapporti anche nei confronti di e Per_1 Per_2
a fronte delle posizioni da essi rivestite, e dunque essi sarebbero
[...]
legittimati attivi a far valere in giudizio l'illiceità e l'illegittimità dei rapporti suddetti.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Gli appellanti, sin dal primo grado di giudizio, come riscontrato dal
Tribunale, si sono costituiti: , Persona_1 Persona_2 Persona_3
“in proprio e nella qualità di legali rappresentati, di soci, coobbligati solidali
e garanti delle società: CMU. e Controparte_11
CMU. . con socio unico CMU.R. Group S.r.l…. in fallimento, Controparte_12
e per essa , nella qualità di terzo datore di ipoteca e Persona_2 Per_1
9 quale socio”. Per_1
nel sostenere la propria legittimazione ad agire in giudizio per i CP_13
rapporti oggetto di contestazione, le censure degli appellanti non attingono le argomentazioni svolte dal Tribunale sulla questione che per completezza di esposizione testualmente si riportano: <
negoziali intercorsi tra la banca e la società dichiarata fallita in epoca anteriore all'introduzione del giudizio (conto anticipi 02242085885-7, conto di corrispondenza n. 022/86705-2, conto anticipi n. 022/42086705-8; mutuo fondiario di € 380.000,00) si evidenzia quanto segue. Soggetto legittimato a far valere eventuali invalidità dei rapporti in questione, a seguito del fallimento di è la curatela di detto fallimento, e non la Controparte_6
riferita socia (A ben vedere peraltro, il fatto che Persona_1 Per_1
o altra persona fisica tra gli attori, fosse socio di detta società non
[...]
risulta comprovato dalle visure, offerte dalla sola banca) … Non è dato ravvisare, poi, titoli di garanzia personale che giustifichino la legittimazione degli attori – persone fisiche in relazione ai rapporti censurati>>.
Rileva il Collegio che affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.
dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
10 relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U. 27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022).
Nel caso in esame e insistono Per_1 Per_3 Persona_2
nell'affermare la propria legittimazione quali garanti senza, tuttavia, darne prova non fornendo a questa Corte elementi o argomenti adeguati a sostegno delle proprie ragioni, né criticando la motivazione di prime cure che ha ritenuto che, salvo con riferimento alla posizione di terzo Persona_2
datore di ipoteca della società fallita con riferimento al solo contratto di mutuo fondiario, non vi è alcuna prova di garanzie personali dagli stessi prestate in favore della società fallita.
Per quanto riguarda, poi, i rapporti riferibili alla società CMU.
[...]
(c/anticipi n. 022/42085065-1, c/c di Controparte_8
corrispondenza n. 022/86641-2 ed c/anticipi n. 022/42086641-8) il Tribunale
ha correttamente evidenziato la legittimazione esclusiva in capo alla società,
in persona del legale rappresentante mentre con riguardo Persona_1
alle persone fisiche che hanno agito “in proprio” ha rilevato che <
dato apprezzare allegazioni in ordine al fatto che le persone fisiche che hanno agito “in proprio” siano fideiussori per i rapporti in questione>>.
Anche sul punto, quindi, gli appellanti e Per_1 Per_2 Persona_3
11 si limitano a dedurre la propria asserita qualità di garanti (alludendo ad azioni condotte dalla banca nei loro confronti di cui comunque non vi è alcuna prova) senza censurare la statuizione di difetto di allegazione e prova delle garanzie da essi prestate.
1.5. Pertanto, conformemente a quanto statuito dal Giudice in primo grado,
gli unici legittimati sono in relazione al contratto di mutuo Persona_2
fondiario contratto dalla in data 10 settembre 2020, e Controparte_7
per quanto riguarda i predetti Controparte_1
rapporti (c/anticipi n. 022/42085065-1, c/c di corrispondenza n. 022/86641-
2 e c/anticipi n. 022/42086641-8).
2. Con il secondo motivo gli appellanti contestano l'effettiva messa a disposizione delle somme erogate dalla banca a titolo di mutuo e deducono che il contratto è stato garantito da ipoteca resa da nel Persona_2
convincimento che fosse stato stipulato dalla figlia quale Persona_1
Contro socia di CMU. e di per finanziare le loro attività. CP_6 CP_6
In realtà, la somma sarebbe stata erogata per coprire esposizioni pregresse nei confronti della banca e vi sarebbe usura e alcuna liquidità sarebbe entrata nella disponibilità di e delle società interessate. Persona_1
L'operazione sarebbe stata, quindi, posta in essere nel solo interesse della banca e, in ogni caso, non sarebbe stato tenuto in considerazione l'avvenuto pagamento da parte di CMU. di 16 rate del mutuo. CP_6
e avrebbero stipulato, in sostanza, un contratto Per_1 Persona_2
simulato, con causa illecita in quanto stipulato per scopo diverso e volto a soddisfare pretese usurarie.
12 2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Il “contratto di finanziamento fondiario” garantito da quale Persona_2
Contro terzo datore di ipoteca è stato stipulato dalla società con CP_6
e dall'art. 1 del contratto risulta che “La Banca… concede a CP_3
titolo di mutuo ex articolo 38 del Testo Unico, allo scopo di consolidare le
proprie passività alla parte finanziata, che accetta, la somma di EURO
380.000,00…”.
In esso “la parte finanziata dichiara di avere ricevuto dalla la predetta CP_3
somma rilasciandone ampia quietanza”.
All'art. 6 si legge, inoltre, che “A garanzia del capitale mutuato, dei relativi
accessori e dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente
contratto e dall'allegato capitolato il signor concede a favore Persona_2
della che accetta, ipoteca…”. CP_3
Al termine del contratto il Notaio rogante ha attestato che “io Notaio ho
ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura ai comparenti i quali,
trovandolo conforme alla loro volontà, lo approvano e meco lo
sottoscrivono…”.
Si tratta all'evidenza di un contratto di credito fondiario, considerato il suo tenore letterale e la disciplina in esso richiamata.
Ai sensi dell'art. 38 del T.U.B., tale contratto è connotato dalla concessione da parte di una banca di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca su immobili. A differenza del mutuo ordinario, nel mutuo fondiario la garanzia costituita dall'accensione dell'ipoteca di primo grado
13 rappresenta un elemento essenziale delle operazioni di finanziamento,
essendo posta in collegamento funzionale con esse.
ha avuto piena conoscenza del contenuto e con la relativa Persona_2
sottoscrizione ha confermato come tale contenuto fosse conforme alla propria volontà, contrariamente, a quanto dedotto in questa sede in modo vago e generico.
Va, dunque esclusa la prospettata nullità del finanziamento per inottemperanza dello scopo pattuito, mentre riguardo alla effettiva erogazione della somma mutuata ve ne è stato espresso riconoscimento, con rilascio di quietanza.
2.2. Anche la doglianza relativa alla causa illecita del mutuo per usurarietà è
infondata.
Innanzitutto, va rilevato che, ancorché venga accertata, non potrebbe sfociare in una declaratoria di illiceità del contratto, in quanto, potrebbe determinare la sola illegittimità della clausola relativa agli interessi ritenuti usurari, ma non caducare l'intero contratto.
Inoltre, anche sul punto le deduzioni sono infondate per le ragioni che di seguito saranno formulate nell'esame del terzo motivo di gravame, in cui viene affrontato il tema dell'usura che connoterebbe gli interessi relativi al mutuo.
3. Con il terzo motivo si contesta la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto non assolto l'onere probatorio, competendo al cliente, e non alla banca, la prova dell'esistenza di un'apertura di credito e della natura
14 ripristinatoria delle rimesse. Si evidenzia la distinzione tra l'onere di produzione degli estratti conto, peraltro assolto, l'onere probatorio riguardante il diritto di ripetizione dell'indebito e la relativa eccezione di prescrizione, richiamando, sul punto, quanto affermato dalle Sezioni Unite
(sent. n. 15895/2019).
Si censura quanto affermato in sentenza circa il conteggio degli interessi di mora ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia, richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 19597/2020), circa l'applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori e si deduce che il superamento del tasso soglia determinerebbe, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., la nullità della relativa clausola e la non debenza degli interessi.
Non sarebbe necessaria, ai fini dell'azione di ripetizione, l'integrale produzione degli estratti conto, potendo il giudicante integrare tale prova anche mediante disposizione di una consulenza tecnica.
Le consulenze di parte prodotte avrebbero individuato in ciascuno dei rapporti di conto corrente intercorsi con la banca svariati superamenti del tasso soglia.
Con riferimento al contratto di mutuo il tasso di mora, previsto nella misura del 6,21%, sarebbe superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula,
pari al 3,84%, e che il tasso di mora determinato sul capitale non pagato sarebbe pari all'11,96%, quindi superiore al tasso soglia del periodo di riferimento;
inoltre il tasso relativo al mutuo fondiario sarebbe, ex art. 117
TUB, indeterminato e vi sarebbe discrepanza tra il tasso pattuito e quello
15 concretamente applicato;
in particolare, l'indeterminabilità dell'oggetto deriverebbe dall'equivocità della clausola disponente le modalità di formulazione degli interessi corrispettivi a tasso variabile. Inoltre, il tasso nominale ricalcolato sarebbe superiore al TAN pattuito (3,7262% anziché
3,6640%), violando così l'art. 1346 c.c.
3.1. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato.
3.2. Del tutto inconferente è la questione sollevata in tema di prescrizione delle rimesse e del relativo onere probatorio, in quanto il rigetto delle domande non è stato fondato sulla natura solutoria delle rimesse.
3.3. Osserva il Collegio che risulta corretta in thesi l'argomentazione in base alla quale non è necessaria la produzione integrale degli estratti conto al fine di ritenere adempiuto l'onere probatorio gravante in capo alla parte che agisce per la ripetizione dell'indebito (si veda Cass. 29190/2020); tuttavia le ulteriori censure formulate non attingono le motivazioni contenute nella sentenza di primo grado e sono, altresì, infondate con riferimento al tema dell'usura.
3.4. Per quanto concerne le questioni relative all'indeterminatezza e all'usurarietà del mutuo in relazione al quale si è reso terzo Persona_2
datore di ipoteca il Tribunale ha ritenuto che <
all'indeterminatezza e usurarietà del mutuo sono del tutto generiche,
sostanziandosi in affermazioni apodittiche, prive di riferimenti motivati al caso in esame;
dette doglianze si fondano in vero su considerazioni tratte da una perizia econometrica di parte che non risulta sottoscritta da esperti del settore, circostanza che già di per sé preclude la possibilità di riconoscere
16 attendibilità al documento sotto il profilo tecnico. In ulteriore ipotesi, pur avendo riguardo al tenore dei rilievi della perizia, le affermazioni attoree circa l'usurarietà degli interessi (circoscritte essenzialmente ai moratori) non sono sorrette da effettive argomentazioni;
l'usurarietà viene apoditticamente affermata in ragione del dedotto superamento del t.s.u., senza alcuna indicazione delle ragioni sottese e senza alcuna indicazione dei fatti che giustificherebbero gli esiti matematici dei conteggi prospettati;
in particolare,
non è dato ravvisare quali siano i corrispettivi indebiti connessi all'erogazione del credito richiesti dalla banca che determinerebbero il superamento del t.s.u.; il presupposto metodologico stesso adottato nell'elaborato risulta inconsistente rispetto ai criteri matematici e giuridici che dovrebbero sorreggere l'analisi: a titolo di esempio, infatti, è possibile evocare il passaggio della “perizia” in cui si afferma genericamente che “La
verifica dell'usura viene effettuata ipotizzando l'insolvenza della rata scaduta per un periodo considerato ammissibile in un contesto dove le condizioni economiche siano peggiorate improvvisamente”>>.
Per quanto concerne la determinatezza e l'usurarietà dei contratti stipulati da
CMU.R s.r.l. Commercio, il Tribunale ha statuito che <
ha dedotto la violazione dell'art. 117 TUB nonché l'usurarietà dei rapporti,
senza fornire alcuna allegazione specifica. Non ha inoltre allegato gli estratti conto dei rapporti censurati, circostanze che di per sé giustificherebbero,
anche sulla scorta delle osservazioni già formulate, il rigetto delle domande proposte. Con riferimento alla violazione dell'art. 117 TUB l'attrice si è
limitata a dedurre che “la mancanza dei requisiti previsti dalla legge (forma
17 scritta, firme, consegna al cliente, condizioni praticate), circostanza verificatasi nel caso di specie, comporta la nullità del contratto ovvero di clausole di esso, con la conseguenza della non dovutezza di tutti gli interessi,
le commissioni e gli oneri applicati e non pattuiti” Dalle allegazioni della banca e dalle produzioni offerte dalla convenuta si ricava che i documenti negoziali relativi ai rapporti sopra indicati sono stati debitamente sottoscritti e che ne è stata consegnata copia al correntista. Con riferimento all'usurarietà, la narrativa attorea si limita a dedurre apoditticamente l'avvenuto superamento del t.s.u. alla luce dei riferiti rilievi della perizia econometrica, cui CMU. nemmeno ha espressamente rinviato. CP_6
Valgono le considerazioni già svolte in ordine al mutuo>>.
3.5. Quanto alle censure in punto di indeterminatezza del mutuo fondiario,
parte attrice ha affermato che il mutuo è indeterminato “a causa della
oggettiva equivocità della clausola con cui è disciplinata la modalità di
formulazione degli interessi corrispettivi a tasso variabile, infatti tale
indeterminatezza non consente una univoca ricostruzione del piano di
ammortamento”. Ferma la genericità della censura, dalla documentazione negoziale offerta dalla banca emerge che sono stati indicati puntualmente i tassi e le condizioni economiche la cui comunicazione da parte della banca integra il contenuto tipico obbligatorio preso in considerazione dall'ordinamento ai fini della trasparenza: nel regolamento negoziale (doc.
20 conv.) sono infatti specificati i seguenti elementi: tasso di interesse nominale applicabile, criteri di aggiornamento del tasso (in particolare art. 5), numero delle rate e scadenza, oneri accessori. Essendo tali dati
18 chiaramente indicati nel contratto, anche il terzo, presente alla stipula del negozio, è stato posto nella condizione di conoscere sin dal principio l'impatto economico della garanzia prestata sulle proprie finanze, talché il regolamento negoziale risulta intellegibile, trasparente e determinato o comunque determinabile ex art. 1346 c.c.
Il Collegio condivide tali considerazioni tanto in punto di usura quanto in punto di determinatezza del tasso d'interesse pattuito in contratto, osservando come il motivo in esame non abbia adeguatamente attinto la motivazione del
Tribunale, che, oltre ad aver riscontrato la genericità ed il carattere apodittico delle doglianze esposte in primo grado (profilo neanche lambito nel motivo in esame), si è comunque espresso nel merito ritenendo sussistere nel contratto in esame la precisa pattuizione di ogni condizione economica, dei tassi d'interesse, delle rate ed evidenziando la infondatezza della prospettazione stessa del superamento del tasso soglia formulata nella perizia di parte sulla base di criteri non precisati e comunque apodittici.
Le argomentazioni contenute nel motivo non costituiscono adeguata censura ai rilievi del Tribunale, atteso il richiamo generico alla indeterminatezza dei tassi, che il Tribunale ha escluso accertando la chiara esplicitazione, non smentita, di tutte le condizioni economiche
In ogni caso va rilevato, circa la questione dell'indeterminatezza o meno della clausola relativa agli interessi, tale da determinare la nullità parziale del contratto di mutuo per divergenza tra il TAN contrattuale e il tasso annuale effettivo che per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli
19 elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.; mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti. Inoltre, se le clausole, che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito, non consentano un'univoca applicazione, ma richiedano la necessità
di una scelta tra più alternative possibili, il piano di rimborso risulta indeterminato. Infatti, dalle clausole contrattuali dovrebbe essere possibile ex
ante ricostruire in modo preciso un univoco piano di ammortamento.
È noto, poi, che il piano d'ammortamento a rata costante, c.d. francese, non
è altro che una modalità per il calcolo degli interessi in ogni singola rata che consente di prevedere analiticamente la composizione delle rate medesime,
quanto a quota capitale e a quota interessi. Tale ultima quota è sempre calcolata sul capitale da restituire e quindi non genera alcun anatocismo.
Tale sorta di ammortamento, così come tutte le forme di rimborso che prevedano il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente,
configura una situazione nel complesso equivalente, quanto a onere per il debitore, a quella conseguente all'utilizzo dell'interesse composto, la cui
20 formula viene impiegata, nel caso specifico, per il solo calcolo dell'importo della rata costante.
Ciò non toglie, però, che, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi in essa ricompresi siano calcolati sempre e solo sul capitale residuo e non su interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
Una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli elementi contrattuali indicati. Inoltre, l'accettazione del piano di ammortamento richiamato in contratto ricomprende anche l'accettazione delle modalità
matematico-finanziarie di costruzione del medesimo.
Nella fattispecie in esame il contratto di mutuo è a tasso variabile e ammortamento c.d. alla francese, tipologia tipicamente caratterizzata dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante cioè progressiva, in quanto all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata;
al contrario avviene per la quota capitale.
Va rilevato l'eventuale discordanza tra i criteri posti dal contratto e quelli correlabili allo sviluppo nel tempo dell'obbligazione di rimborso sulla base del piano di ammortamento pattuito non genera indeterminatezza del tasso,
bensì, semmai, diritto alla rettifica degli importi dei ratei di cui a tale piano;
il tasso contrattuale deve ritenersi incerto o indeterminato soltanto nel caso
21 in cui dalla applicazione di esso derivi una pluralità di possibili determinazioni dell'ammontare del rateo di rimborso nell'arco temporale contemplato. anziché una ed una sola determinazione di esso. Evenienza
neanche prospettata da parte appellante.
Tali considerazioni, trovano ora il conforto della Suprema Corte che ha di recente ritenuto che <
ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti,
né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi,
dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà
la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire>> (Cass. 7382/2025).
3.6. Quanto al tema della usura si deduce il superamento del tasso soglia
22 usura con riferimento al mutuo fondiario, senza tenere conto che il tasso soglia mora va calcolato, come specificato nel decreto ministeriale di riferimento (d.m. relativo al terzo trimestre del 2010), aumentando il tasso soglia del 2,1%; inoltre, la formula di calcolo utilizzata nelle perizie di parte ai fini del calcolo dell'usura non corrisponde alla formula elaborata da Banca
d'Italia, come già rilevato dal Tribunale senza alcuna censura sul punto così
come in ordine ai vari profili d'inattendibilità evidenziati in sentenza.
Contro Circa le doglianze relative all'usurarietà dei contratti stipulati da
[...]
il Collegio osserva che nessuno degli appellanti è ammesso a CP_5
far valere eventuali profili di illegittimità degli stessi, non risultando, per le ragioni già esposte, alcuno di essi legittimato in tal senso.
4. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
5. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità media), con il chiesto aumento di un terzo ex art. 4 comma 8, atteso che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.
6. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente
23 pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da Persona_1 Persona_3 [...]
e CMU. avverso la sentenza Per_2 Controparte_8
del Tribunale di Brescia n. 2029/2021 pubblicata 26 luglio 2021;
2) condanna gli appellanti al pagamento in favore di
[...]
delle spese del grado che liquida in € 2.518,00 Parte_1
per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva”, € 4.287,00 per la “fase decisionale”, € 2.795,10 ex art. 4 comma 8 D.M. n. 55/2014 e succ.
modd.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
24