CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera nella causa iscritta al n. 713/2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Claudio Lalli appellante contro
Controparte_1
Avv. Paolo Garfagnini appellata avente ad oggetto: appello della sentenza n.321/2024 del Tribunale di Lucca - Sezione Lavoro, pubblicata in data 2.10.2024 all'udienza del 8.7.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con la sentenza in oggetto il giudice di primo grado ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra le parti e condannato il lavoratore ricorrente, Pt_1
, a rimborsare alla resistente le spese processuali, liquidate in euro
[...] CP_1
3.689 oltre accessori.
Il ricorrente era stato licenziato una prima volta da in data 21.9.2020, aveva CP_1 impugnato il licenziamento e il Tribunale di Lucca, con sentenza n.452/2022 in data 22.12.2022, lo aveva dichiarato nullo e aveva ordinato alla società datrice di lavoro di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro. Successivamente la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n.454/2023 in data 26.6.2023, aveva riformato la decisione del Tribunale, dichiarando il licenziamento illegittimo ma applicando la sola tutela risarcitoria. Alla sentenza di primo grado era seguita la convocazione della società a riprendere il lavoro, per il giorno 8.2.2023, con pec inviata il 7.2.2023 al procuratore del ricorrente avv. Lalli.
Il lavoratore non si era presentato, né il giorno 8 febbraio 2023 né i giorni successivi, e la società con lettera del 20.2.2023 (ricevuta il 1.3.2023) aveva contestato al Pt_1
l'assenza ingiustificata dal lavoro il giorno 8 febbraio e i successivi otto giorni lavorativi.
Il lavoratore non aveva fornito giustificazioni e con lettera del 27.3.2023 (ricevuta il 15.4.2023) la società lo aveva licenziato per giusta causa per l'assenza ingiustificata di cui alla contestazione disciplinare.
Il lavoratore aveva quindi impugnato in giudizio il licenziamento, con ricorso depositato il 17.10.2023 -dopo la sentenza della Corte d'Appello, contro la quale lo stesso aveva proposto ricorso per cassazione- assumendone l'illegittimità (tra l'altro, per quanto qui rileva) perché non aveva mai ricevuto la comunicazione della società di riprendere il lavoro il giorno 8.2.2023.
Nel corso del giudizio era intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, in data 4.7.2024, che aveva confermato la decisione della Corte d'appello di Firenze, accertando quindi in via definitiva l'illegittimità del licenziamento con la sola tutela risarcitoria.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Lucca ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, considerato che il rapporto di lavoro era definitivamente cessato col primo licenziamento del 21.9.2020, non essendovi più spazio per discutere di vicende successive relative alla temporanea reintegra.
Quanto alle spese, ha deciso secondo la regola della soccombenza virtuale.
A fronte della contestazione del lavoratore di non avere mai ricevuto la comunicazione di invito a riprendere il lavoro il giorno 8.2.2023, ha rilevato che: “Tanto però è sconfessato dagli atti: il ricorrente con pec dell'11.1.23 dichiarava espressamente di voler essere informato dei dati temporali in cui presentarsi al lavoro presso il domicilio eletto del difensore (pag.3 del ricorso); parte resistente produce il doc. 4 ovvero pec del 7.2.23 indirizzata al difensore del con cui questo veniva convocato a Pt_1 presentarsi l'8.2.23 per espletare le pratiche dell'imbarco necessarie per la ripresa del servizio. È pacifico e non contestato che il non si sia presentato l'8.2.23 né Pt_1 nei giorni a seguire e tale assenza è stata adeguatamente e tempestivamente contestata dalla società con comunicazione del 20.2.23 a cui è seguito il licenziamento”.
Ha quindi concluso (respingendo altra doglianza qui non rilevante) che il licenziamento sarebbe stato comunque legittimo e ha pertanto condannato il lavoratore al pagamento delle spese di primo grado sostenute dal datore di lavoro. impugna la sentenza laddove è stato condannato al pagamento Parte_1 delle spese processuali, chiedendo di ritenere il licenziamento illegittimo ai fini della soccombenza virtuale.
Formula due motivi di appello.
Col primo, rilevato che la pec dell'11.1.2023 non era stata prodotta in giudizio né dal ricorrente né dal convenuto, contesta il fatto che il giudice abbia deciso sulla base di un documento non presente in atti, ma solo sulla base della trascrizione del suo contenuto in ricorso (al punto 20), e abbia quindi ritenuto che la pec in questione dovesse valere anche per le comunicazioni del lavoratore successive al 26.1.2023 (invito a presentarsi il giorno 1.2.2023, trasmesso al difensore), mentre le altre comunicazioni dovevano essere mandate al lavoratore, come avvenuto per le precedenti, essendo peraltro evidente la malafede della controparte che con la pec del 7 febbraio al difensore aveva convocato il lavoratore per il giorno successivo, senza un congruo preavviso.
Col secondo, assume che il licenziamento sarebbe illegittimo per un ulteriore motivo, ovvero per violazione dell'art.18 comma 5 L.300/1970 secondo cui “A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall'invito del datore di lavoro”, con risoluzione quindi automatica senza necessità di una lettera di licenziamento, considerato che nel caso in esame l'assenza ingiustificata a partire dall'8 febbraio, sino al 1 marzo (lettera di contestazione disciplinare) non poteva essere considerata tale non essendo decorsi i trenta giorni. Aggiunge che il nuovo motivo di illegittimità, pur non allegato, deve essere esaminato considerato che il termine di 30 giorni è imposto da una disposizione di legge e richiama Cass.3264/2024. eccepisce in via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità CP_1 dell'appello ex artt.348 bis e 342 c.p.c. e ne chiede comunque il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Quanto al primo motivo, ribadisce la legittimità del licenziamento, evidenzia che la produzione della pec 11.1.2023 era irrilevante avendola riportata la controparte in ricorso, nega che la stessa potesse riferirsi solo alla prima convocazione e non alle successive in base alla lettera e al senso della comunicazione.
Quanto al secondo, eccepisce la tardività del nuovo motivo di illegittimità del licenziamento non dedotto in primo grado.
Nel merito contesta che ricorra nella specie la ratio della norma invocata, diretta a
“liberare” il datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore non risponda all'invito a riprendere servizio.
Infatti, come esposto in primo grado, il lavoratore era stato convocato una prima volta con racc. 29.12.2022, aveva risposto tramite il difensore con pec del 11.2.2023 con la quale accettava la reintegra e chiedeva di essere informato presso il difensore circa la data di presentazione (quindi vi era stato invito e accettazione). Si presentava il giorno 1.2.2023, ma sorgevano contrasti sui documenti da firmare che nei giorni successivi i legali chiarivano. Il 6.2.2023 la società chiamava per telefono il lavoratore perché si presentasse il giorno dopo per firmare il contratto e riprendere il servizio, ma questi non si presentava, pertanto il 7.2.2023 inviava pec all'indirizzo del legale (come da questi richiesto con la pec dell'11.2.2023) invitando di nuovo formalmente il lavoratore a riprendere servizio il giorno 8.2.2023. Questi non compariva, né l'8 né i giorni successivi. Pertanto tra l'invito a riprendere servizio (29.12.2022) e la contestazione disciplinare (1.3.2023), rimasta senza riscontro, erano trascorsi oltre 60 giorni, tra l'invito e il giorno 8.2.2023 ben 41 giorni. La pronuncia Cass.3264/2024 confermava quanto esposto, dato che il lavoratore aveva accettato la reintegra e il giorno che doveva presentarsi al lavoro, salvo poi non comparire.
***
L'appello, che appare sufficientemente specifico per superare le eccezioni preliminari proposte dalla società, nel merito è infondato e va respinto.
Per quanto risulta dalle allegazioni non contestate e/o dai documenti prodotti la vicenda si è dipanata come segue:
-con racc.29.12.2022 spedita al lavoratore la società datrice, a seguito della sentenza n.452/2022 del Tribunale di Lucca che disponeva la reintegra del dipendente, comunicava al di presentarsi per la ripresa del lavoro, immediatamente al Pt_1 ricevimento della comunicazione
- con pec in data 11.1.2023 il legale del comunicava di accettare la reintegra e Pt_1 chiedeva che la data di presentazione al lavoro gli venisse comunicata presso il difensore (la pec non è stata prodotta, ma il contenuto di trae dal punto 20 del ricorso del lavoratore : ..a fronte di tale invito, replicava con lettera pec 11/01/2023, tramite il proprio difensore sottoscritto, il signor , che comunicava di accettare la Pt_1 reintegra e precisava testualmente “di essere informato presso questo domicilio eletto dal difensore, dei dati temporali in cui potrà presentarsi al lavoro”)
- con pec in data 26.1.2023 inviata al legale la società comunicava al lavoratore di presentarsi il giorno 1.2.2023 presso l per l'espletamento delle Controparte_2 pratiche di imbarco
- il giorno 1.2.2023 il lavoratore di presentava, ma nascevano contrasti circa il contenuto dei documenti da firmare, quindi non riprendeva servizio, mentre successivamente tra i legali si svolgevano trattative in proposito
- la società assume che il giorno 6.2.2023 il lavoratore fu contattato telefonicamente dall' con richiesta di presentarsi per firmare il contratto e riprendere Controparte_3 servizio e il lavoratore disse che si sarebbe presentato l'indomani o il giorno seguente, ma non si presentò : le circostanze non sono state contestate dalla difesa del lavoratore
- con pec del 7.2.2023 inviata alle 12.55 al legale del lavoratore avv. Claudio Lalli, la società comunicava al di presentarsi l'indomani alle 8.30 per espletare le Pt_1 pratiche di imbarco e riprendere servizio (la società ha prodotto la pec, con ricevuta del destinatario)
-il lavoratore non si presentava né il giorno 8 febbraio, né i giorni successivi
-con lettera del 20.2.2023 (ricevuta il 1.3.2023) la società contestava al Mesisca l'assenza ingiustificata dal lavoro il giorno 8 febbraio e i successivi otto giorni lavorativi
-il lavoratore non forniva giustificazioni e con lettera del 27.3.2023 (ricevuta il 15.4.2023) veniva licenziato per giusta causa.
Motivo 1)
A fronte di tali dati si ritiene palesemente infondato il primo motivo di appello.
Infatti la mancanza del documento (pec 11.2.2023) non appare dirimente, considerato che il suo contenuto è stato riprodotto dallo stesso lavoratore nel proprio ricorso introduttivo, anche con riferimento testuale quanto alla elezione di domicilio presso il difensore per le comunicazioni inerenti la ripresa del lavoro (“di essere informato presso questo domicilio eletto dal difensore, dei dati temporali in cui potrà presentarsi al lavoro”) e l'indicazione è espressa in via del tutto generale, senza alcuna specificazione che possa farla intendere come valevole solo in relazione alla comunicazione del 29.12.2022 e non anche alle successive.
Il senso della frase è del tutto chiaro, ovvero che il lavoratore, accettata la reintegra, chiede al datore di lavoro di inviare all'indirizzo del proprio legale ogni comunicazione che riguardi il presentarsi al lavoro, con espressa elezione di domicilio, così che – semmai – sarebbe stato il lavoratore a dovere indicare un indirizzo diverso alla società nel caso non intendesse più avvalersi del domicilio eletto presso l'avvocato per le comunicazione che riguardavano la ripresa del lavoro.
L'elezione di domicilio aveva uno specifico oggetto, pertanto è irrilevante che comunicazioni con altro oggetto (contestazione disciplinare, licenziamento) siano state trasmesse direttamente al lavoratore presso la sua residenza, mentre quella del 29.12.2022 è precedente rispetto all'elezione di domicilio dell'11.2.2023.
Né rileva che il termine concesso per la presentazione sia stato breve (peraltro il primo invito risaliva ad oltre un mese prima e, stando alle allegazioni non contestate della società, il lavoratore il 6 febbraio aveva assicurato che si sarebbe presentato il giorno dopo o quello dopo ancora, ciò che non era avvenuto), considerato che il lavoratore non è comparso non solo il giorno 8 febbraio, ma in tutti i giorni successivi sino alla contestazione disciplinare del 20.2.2023. Né ha poi fornito alcuna spiegazione in sede di procedimento disciplinare.
Motivo 2)
Il secondo motivo di appello è inammissibile, poiché si traduce nella proposizione di un nuovo motivo di illegittimità del licenziamento, non proposto in primo grado. La giurisprudenza di legittimità è in proposito consolidata e inequivoca “La causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto” (Cass.10966/2025, Cass. 9675/2019, Cass.15506/2015).
Né rileva, in senso contrario, che sia una disposizione di legge ad imporre il termine di 30 giorni a favore del lavoratore per riprendere il lavoro dopo la sentenza di reintegra, posto che in ogni caso si tratta della proposizione di un nuovo motivo di impugnazione del licenziamento in precedenza non dedotto e che, più in generale, l'illegittimità del licenziamento viene di regola contestata sempre per violazione di disposizioni di legge.
Non rileva qui pertanto la pronuncia della Corte di Cassazione n.3264/2024, che si riferisce peraltro a fattispecie ben diversa da quella in esame, nella quale il lavoratore ha accettato la reintegra, ha avuto corretta comunicazione del giorno nel quale presentarsi per riprendere il lavoro, ma non è mai più comparso.
Le spese del grado si regolano secondo la soccombenza, considerato il valore della causa compreso nello scaglione dell'importo delle spese liquidate in primo grado (euro 1.100/5.200). Si liquidano in base a valori minimi, stante la semplicità delle difese, con esclusione della fase istruttoria.
Stante la soccombenza, deve darsi atto che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
-respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano in euro 962, oltre rimborso spese generali, iva e cap;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 8.7.2025
La Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait