Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2025, proposto da
Euro Strade S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello stato di RN, domiciliataria ex lege in RN, C.so Vittorio Emanuele n. 58;
Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabrizia Rumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso
il silenzio rifiuto formatosi in relazione alla mancata conclusione del procedimento sull’istanza volta ad ottenere il CEL presentata dalla ricorrente per i lavori di consolidamento e restauro del campanile di San Giacomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza e del Comune di Mercato San Severino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto avverso il silenzio formatosi sull’istanza della ricorrente volta ad ottenere il CEL per i lavori di consolidamento e restauro del campanile di San Giacomo.
Deduce la società che la Soprintendenza, ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.M. n. 154/2017, deve provvedere a rilasciare o negare il visto e ritrasmettere il CEL alla stazione appaltante richiedente per i successivi adempimenti.
Rappresenta che, in assenza di visto, le è impedito di spendere il CEL per l’ottenimento dell’attestazione SOA nella categoria OG2.
Chiede, pertanto, di ordinare alla Soprintendenza di concludere il procedimento, con nomina anche di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, nonché di condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni da ritardo.
Si è costituita la Soprintendenza depositando l’autorizzazione del 2018 e la richiesta di integrazioni del 2020.
Si è costituito il Comune eccependo: l’inammissibilità del ricorso, stante il carattere discrezionale dell’attività della Soprintendenza; la propria estraneità alla domanda; la tardività dei documenti depositati dalla Soprintendenza e comunque la loro inidoneità a dimostrare l’adempimento.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 28 maggio 2025 ed ivi il Collegio ha rilevato possibili profili di difetto di giurisdizione.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, come già rilevato dal Collegio in sede di udienza.
La società ricorrente ha agito in giudizio, attivando il rito del silenzio, per contestare un inadempimento attinente a diritti soggettivi sorti nella fase esecutiva di un appalto.
Mancano pertanto i requisiti di legge previsti per dar luogo ad una pronuncia del giudice amministrativo a seguito dell’inerzia dell’Amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte avuto modo di affermare che con il rito speciale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. sono tutelabili unicamente le pretese che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo non potendo, invece, utilizzarsi tale rimedio processuale dinanzi a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della pubblica amministrazione, né potendo ritenersi che il predetto istituto abbia radicato un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva, a prescindere dalla posizione sostanziale dedotta in giudizio (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 1290; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 7 settembre 2020, n. 9344; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 25 novembre 2019, n. 1888).
Dunque, anche nel caso del rito speciale instaurato per contestare l’inerzia della p.a., il giudice adito deve preliminarmente verificare la propria giurisdizione in relazione alla natura della posizione sostanziale esercitata, eventualmente dichiarando l’inammissibilità del ricorso, posto che “ il procedimento preordinato alla formazione del c.d. silenzio inadempimento o silenzio - rifiuto è inammissibile qualora si tratti di controversie che soltanto apparentemente abbiano una situazione di inerzia, come nel caso di giudizi relativi all’accertamento di diritto soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall’autorità giurisdizionale competente ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 16 maggio 2019, n. 6095).
Come riportato nell’esposizione dei fatti di causa, la vicenda all’odierno esame attiene alla pretesa della società ricorrente nei confronti della Soprintendenza di provvedere a rilasciare o negare il visto e a ritrasmettere il CEL al richiedente, non potendo, in mancanza, essere utilizzato il CEL per l’ottenimento dell’attestazione SOA nella categoria OG2.
In casi del genere – ove manca un procedimento amministrativo direttamente riferibile ad una situazione giuridica qualificata e differenziata dell’istante – la posizione soggettiva non può trovare adeguata tutela in questa sede.
Se vi è controversia sull’effettiva spettanza di diritti soggettivi sorti nella fase esecutiva di un appalto non può attivarsi il rito del silenzio, perché manca una vera inerzia dell’Amministrazione sulla conclusione di un procedimento amministrativo e ciò che emerge è, piuttosto, una contestazione sulla corretta esecuzione del rapporto contrattuale.
Pur volendo qualificare la situazione in termini di inerzia, si tratterebbe comunque di un’inerzia rispetto all’esecuzione di un appalto e dunque sarebbe sempre attratto alla cognizione del giudice ordinario l’accertamento dei relativi diritti soggettivi.
In definitiva, deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
La natura formale della decisione consente di disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO