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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9630 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Peluso Presidente
Dott.ssa AR Luisa Buono Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone Giudice relatore
All'esito della riserva formulata all'udienza del 16.09.2025 nell'ambito del procedimento n.
3149/2025 R.G. ed all'esito della camera di consiglio;
TRA
Parte_1
, (d'ora in avanti anche solo “ ” e/o ) (C.F.
[...] Parte_2 Pt_1
), in persona dei Liquidatori e legali rappresentanti pro tempore,rapp.ta e difesa dal P.IVA_1
Prof. Avv. Francesco Fimmanò (C.F. ) e dall'Avv. Antonio Cimmino (C.F. C.F._1
) e dall'Avv. Valentina Picascia (c.f. ) con gli stessi C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Napoli al Centro Direzionale Isola
E/1.;
reclamante
E
(c.f. , p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Angelo
ET (c.f. ; EC , AR CodiceFiscale_4 Email_1
ES NO (c.f. ; EC e CodiceFiscale_5 Email_2
LU SI (c.f. EC e CodiceFiscale_6 Email_3 domiciliata presso l'Avv. Pasquale Giaquinto (c.f. EC CodiceFiscale_7
, con Studio in Napoli, Vicolo Santa AR Cappella Vecchia 11; Email_4
reclamata
E (cod. fisc. e partita IVA ) con Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso lo studio e la persona del suddetto avv.to Mara
Lori in Parma, alla Via F. Petrarca n. 8
Avente ad oggetto reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa il del
31.01.2025, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione del pignoramento presso terzi n.
r.g. 11958/2024
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società notificò, in data 29.10.2024, al Controparte_1 Parte_1
un pignoramento presso il terzo Credit Agricole - Italia S.p.A, fino alla concorrenza della
[...] somma precettata di 5.866.131,52.
La debitrice propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.pc., chiedendone la sospensione, in ragione della sussistenza di un sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c., in virtù del quale fu costituito, anteriormente al pignoramento, un vincolo di indisponibilità sugli stessi importi oggetto del pignoramento.
Il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato la sospensiva, sulla base della mancanza di prova evidente rispetto alla data di esecuzione del provvedimento concessivo del sequestro liberatorio.
Avverso tale pronuncia, il propone il presente reclamo. Il Giudice Parte_1 dell'Esecuzione, secondo parte reclamante, ha erroneamente ritenuto che il vincolo di indisponibilità, di cui agli importi oggetto del provvedimento di sequestro liberatorio, non risultasse anteriore rispetto alla data di notifica del pignoramento presso terzi, e ciò sebbene risultasse per tabulas l'anteriorità della costituzione del medesimo vincolo. I liquidatori del hanno, Parte_1 infatti, incaricato, all'attuazione del sequestro, il personale dell'Istituto di credito già in data
25.10.2024, al pari di quanto disposto dal Giudice della cautela.
Anche in sede di dichiarazione del terzo resa ex art. 547 c.p.c., l'Istituto di Credito ha evidenziato la sussistenza di “una somma pari a € 5.218.770,40, indisponibile, in quanto la Scrivente Banca ha ricevuto, antecedentemente alla notifica del pignoramento e, precisamente in data 28/10/2024, la notifica di un sequestro liberatorio, concesso dal Tribunale di Napoli nell'ambito del giudizio emarginato R.G. 305/2024, a seguito del ricorso cautelare incardinato dall'odierno debitore pignorato nei confronti della Sua assistita. In ottemperanza al provvedimento giudiziale, la CP_3 ha provveduto ad aprire un conto corrente dedicato, con vincolo di destinazione idoneo a non consentire alcun atto dispositivo su tale conto senza l'autorizzazione previa dell'autorità giudiziaria competente.”
Non v'è dubbio alcuno, dunque, afferma la reclamante, della sussistenza del sequestro e dell'anteriorità dello stesso rispetto alla notifica del pignoramento, ancor più se si considera che il ha espletato le formalità necessarie affinché l'Istituto addivenisse alla apposizione del Parte_1 vincolo di indisponibilità, in aderenza al dettato dell'art. 546 c.p.c.
Chiede pertanto la riforma dell'ordinanza del G.E. e la sospensione della procedura esecutiva.
Si costituisce il terzo pignorato, affermando che, nella fattispecie, per l'attuazione del sequestro liberatorio, è stata disposta non l'apposizione di un vincolo sull'unico conto corrente detenuto dal presso CAI, ma la “costituzione” di un apposito conto destinato all'attuazione della Parte_1 misura cautelare. Era, quindi, compito dell'interessato attivarsi per aprire il conto e Parte_1 depositare le firme, al fine versare le somme oggetto del sequestro, mentre la dal canto suo, CP_3 era obbligata ad osservare la diligenza del mandatario, nell'assicurare il rispetto del vincolo apposto sulle somme depositate dal cliente richiedente e destinatario del sequestro in questione.
Si costituisce parte reclamata, la quale evidenzia che il avrebbe dovuto fornire la prova di Parte_1 uno dei fatti idonei ex art. 2704 c.c. ad attestare la data certa in cui: (i) fosse stato costituito il
“conto dedicato”; (ii) fossero state trasferite su
Parte tale conto le “somme dovute a come da decreto ingiuntivo oggi opposto, per euro
5.218.770,40, oltre accessori come dovuti”; (iii) fosse stato apposto il “vincolo di destinazione” all'ordine del giudice che ha disposto il sequestro. Nel caso di specie, invece, nulla di tutto ciò è stato dimostrato. Chiede pertanto il rigetto del reclamo.
Nelle more della decisione collegiale, parte reclamata ha portato all'evidenza del Collegio
l'intervenuta revoca del sequestro liberatorio, con ordinanza del Tribunale di Napoli del
17.06.2025; la mancata introduzione del giudizio di merito e l'assegnazione delle somme da parte del G.E. Chiede, pertanto, la cessata materia del contendere, con vittoria di spese, sulla base del principio della soccombenza virtuale. Parte reclamante, sulla cessata materia del contendere, con le note per l'udienza fissata a trattazione scritta, evidenzia che deve riferirsi come costante giurisprudenza abbia evidenziato come
“L'attuazione della ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. (cioè la riscossione dei crediti da parte dei soggetti assegnatari) non importa il venir meno dell'interesse alla decisione sull'opposizione agli atti esecutivi che sia stata rite et recte proposta ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio di tale ordinanza” “Il tempestivo esperimento del rimedio, accolto successivamente alla chiusura della procedura esecutiva, legittima la parte vittoriosa a promuovere azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore assegnatario, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.” (Così Cassazione civile, Sez. III, ord. 14 giugno 2023, n. 17021).
Questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, siano cessate le esigenze cautelari, necessarie per ottenere una pronuncia sulla sospensione della procedura.
Invero, l'ordinanza di assegnazione, adottata ai sensi dell'art. 553 cpc, conclude l'esecuzione presso terzi instaurata da parte creditrice;
ne consegue che una pronuncia sul reclamo, introdotto avverso l'ordinanza di sospensione di quel processo, non avrebbe più ragion d'essere.
Valga evidenziare, al riguardo, che il bene giuridico che si intende ottenere, attraverso lo strumento del reclamo al Collegio x artt. 624 e 669 cpc, è una riforma del provvedimento adottato dal G.E., con la conseguente sospensione o prosecuzione della procedura esecutiva.
Conclusa, come nel caso di specie, l'esecuzione presso terzi, con l'assegnazione delle somme e avvenuto il pagamento delle stesse, è venuta meno l'esigenza propria del rimedio cautelare: non vi
è, infatti, alcun giudizio da sospendere né persiste più il periculum in mora.
Questo Collegio non intende, tuttavia, discostarsi da quella giurisprudenza, richiamata dal reclamante, secondo la quale “L'attuazione della ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. (cioè la riscossione dei crediti da parte dei soggetti assegnatari) non importa il venir meno dell'interesse alla decisione sull'opposizione agli atti esecutivi che sia stata rite et recte proposta ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio di tale ordinanza”, in quanto il tempestivo esperimento del rimedio, accolto successivamente alla chiusura della procedura esecutiva, legittima la parte vittoriosa a promuovere azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore assegnatario, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (Così Cassazione civile, Sez. III, ord. 14 giugno 2023,
n. 17021). Tale pronuncia non attiene al caso di specie, in cui l'opposizione si è rivolta non nei confronti dell'ordinanza di assegnazione, mediante lo strumento ex art. 617 cpc, ma avverso il pignoramento, ai sensi dell'art. 615 cpc, chiedendo al G.E. di bloccare la procedura esecutiva.
Pertanto, per i motivi innanzi evidenziati, venuta meno la materia cautelare, il Collegio ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Collegio così provvede:
- dichiara cessate le esigenze cautelari;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Napoli il 16.09.2025
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Asprone dott. Roberto Peluso
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Peluso Presidente
Dott.ssa AR Luisa Buono Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone Giudice relatore
All'esito della riserva formulata all'udienza del 16.09.2025 nell'ambito del procedimento n.
3149/2025 R.G. ed all'esito della camera di consiglio;
TRA
Parte_1
, (d'ora in avanti anche solo “ ” e/o ) (C.F.
[...] Parte_2 Pt_1
), in persona dei Liquidatori e legali rappresentanti pro tempore,rapp.ta e difesa dal P.IVA_1
Prof. Avv. Francesco Fimmanò (C.F. ) e dall'Avv. Antonio Cimmino (C.F. C.F._1
) e dall'Avv. Valentina Picascia (c.f. ) con gli stessi C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Napoli al Centro Direzionale Isola
E/1.;
reclamante
E
(c.f. , p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Angelo
ET (c.f. ; EC , AR CodiceFiscale_4 Email_1
ES NO (c.f. ; EC e CodiceFiscale_5 Email_2
LU SI (c.f. EC e CodiceFiscale_6 Email_3 domiciliata presso l'Avv. Pasquale Giaquinto (c.f. EC CodiceFiscale_7
, con Studio in Napoli, Vicolo Santa AR Cappella Vecchia 11; Email_4
reclamata
E (cod. fisc. e partita IVA ) con Controparte_2 P.IVA_4 P.IVA_5 domicilio eletto ai fini del presente giudizio presso lo studio e la persona del suddetto avv.to Mara
Lori in Parma, alla Via F. Petrarca n. 8
Avente ad oggetto reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza emessa il del
31.01.2025, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione del pignoramento presso terzi n.
r.g. 11958/2024
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società notificò, in data 29.10.2024, al Controparte_1 Parte_1
un pignoramento presso il terzo Credit Agricole - Italia S.p.A, fino alla concorrenza della
[...] somma precettata di 5.866.131,52.
La debitrice propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma, c.pc., chiedendone la sospensione, in ragione della sussistenza di un sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c., in virtù del quale fu costituito, anteriormente al pignoramento, un vincolo di indisponibilità sugli stessi importi oggetto del pignoramento.
Il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato la sospensiva, sulla base della mancanza di prova evidente rispetto alla data di esecuzione del provvedimento concessivo del sequestro liberatorio.
Avverso tale pronuncia, il propone il presente reclamo. Il Giudice Parte_1 dell'Esecuzione, secondo parte reclamante, ha erroneamente ritenuto che il vincolo di indisponibilità, di cui agli importi oggetto del provvedimento di sequestro liberatorio, non risultasse anteriore rispetto alla data di notifica del pignoramento presso terzi, e ciò sebbene risultasse per tabulas l'anteriorità della costituzione del medesimo vincolo. I liquidatori del hanno, Parte_1 infatti, incaricato, all'attuazione del sequestro, il personale dell'Istituto di credito già in data
25.10.2024, al pari di quanto disposto dal Giudice della cautela.
Anche in sede di dichiarazione del terzo resa ex art. 547 c.p.c., l'Istituto di Credito ha evidenziato la sussistenza di “una somma pari a € 5.218.770,40, indisponibile, in quanto la Scrivente Banca ha ricevuto, antecedentemente alla notifica del pignoramento e, precisamente in data 28/10/2024, la notifica di un sequestro liberatorio, concesso dal Tribunale di Napoli nell'ambito del giudizio emarginato R.G. 305/2024, a seguito del ricorso cautelare incardinato dall'odierno debitore pignorato nei confronti della Sua assistita. In ottemperanza al provvedimento giudiziale, la CP_3 ha provveduto ad aprire un conto corrente dedicato, con vincolo di destinazione idoneo a non consentire alcun atto dispositivo su tale conto senza l'autorizzazione previa dell'autorità giudiziaria competente.”
Non v'è dubbio alcuno, dunque, afferma la reclamante, della sussistenza del sequestro e dell'anteriorità dello stesso rispetto alla notifica del pignoramento, ancor più se si considera che il ha espletato le formalità necessarie affinché l'Istituto addivenisse alla apposizione del Parte_1 vincolo di indisponibilità, in aderenza al dettato dell'art. 546 c.p.c.
Chiede pertanto la riforma dell'ordinanza del G.E. e la sospensione della procedura esecutiva.
Si costituisce il terzo pignorato, affermando che, nella fattispecie, per l'attuazione del sequestro liberatorio, è stata disposta non l'apposizione di un vincolo sull'unico conto corrente detenuto dal presso CAI, ma la “costituzione” di un apposito conto destinato all'attuazione della Parte_1 misura cautelare. Era, quindi, compito dell'interessato attivarsi per aprire il conto e Parte_1 depositare le firme, al fine versare le somme oggetto del sequestro, mentre la dal canto suo, CP_3 era obbligata ad osservare la diligenza del mandatario, nell'assicurare il rispetto del vincolo apposto sulle somme depositate dal cliente richiedente e destinatario del sequestro in questione.
Si costituisce parte reclamata, la quale evidenzia che il avrebbe dovuto fornire la prova di Parte_1 uno dei fatti idonei ex art. 2704 c.c. ad attestare la data certa in cui: (i) fosse stato costituito il
“conto dedicato”; (ii) fossero state trasferite su
Parte tale conto le “somme dovute a come da decreto ingiuntivo oggi opposto, per euro
5.218.770,40, oltre accessori come dovuti”; (iii) fosse stato apposto il “vincolo di destinazione” all'ordine del giudice che ha disposto il sequestro. Nel caso di specie, invece, nulla di tutto ciò è stato dimostrato. Chiede pertanto il rigetto del reclamo.
Nelle more della decisione collegiale, parte reclamata ha portato all'evidenza del Collegio
l'intervenuta revoca del sequestro liberatorio, con ordinanza del Tribunale di Napoli del
17.06.2025; la mancata introduzione del giudizio di merito e l'assegnazione delle somme da parte del G.E. Chiede, pertanto, la cessata materia del contendere, con vittoria di spese, sulla base del principio della soccombenza virtuale. Parte reclamante, sulla cessata materia del contendere, con le note per l'udienza fissata a trattazione scritta, evidenzia che deve riferirsi come costante giurisprudenza abbia evidenziato come
“L'attuazione della ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. (cioè la riscossione dei crediti da parte dei soggetti assegnatari) non importa il venir meno dell'interesse alla decisione sull'opposizione agli atti esecutivi che sia stata rite et recte proposta ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio di tale ordinanza” “Il tempestivo esperimento del rimedio, accolto successivamente alla chiusura della procedura esecutiva, legittima la parte vittoriosa a promuovere azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore assegnatario, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.” (Così Cassazione civile, Sez. III, ord. 14 giugno 2023, n. 17021).
Questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, siano cessate le esigenze cautelari, necessarie per ottenere una pronuncia sulla sospensione della procedura.
Invero, l'ordinanza di assegnazione, adottata ai sensi dell'art. 553 cpc, conclude l'esecuzione presso terzi instaurata da parte creditrice;
ne consegue che una pronuncia sul reclamo, introdotto avverso l'ordinanza di sospensione di quel processo, non avrebbe più ragion d'essere.
Valga evidenziare, al riguardo, che il bene giuridico che si intende ottenere, attraverso lo strumento del reclamo al Collegio x artt. 624 e 669 cpc, è una riforma del provvedimento adottato dal G.E., con la conseguente sospensione o prosecuzione della procedura esecutiva.
Conclusa, come nel caso di specie, l'esecuzione presso terzi, con l'assegnazione delle somme e avvenuto il pagamento delle stesse, è venuta meno l'esigenza propria del rimedio cautelare: non vi
è, infatti, alcun giudizio da sospendere né persiste più il periculum in mora.
Questo Collegio non intende, tuttavia, discostarsi da quella giurisprudenza, richiamata dal reclamante, secondo la quale “L'attuazione della ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. (cioè la riscossione dei crediti da parte dei soggetti assegnatari) non importa il venir meno dell'interesse alla decisione sull'opposizione agli atti esecutivi che sia stata rite et recte proposta ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio di tale ordinanza”, in quanto il tempestivo esperimento del rimedio, accolto successivamente alla chiusura della procedura esecutiva, legittima la parte vittoriosa a promuovere azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore assegnatario, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (Così Cassazione civile, Sez. III, ord. 14 giugno 2023,
n. 17021). Tale pronuncia non attiene al caso di specie, in cui l'opposizione si è rivolta non nei confronti dell'ordinanza di assegnazione, mediante lo strumento ex art. 617 cpc, ma avverso il pignoramento, ai sensi dell'art. 615 cpc, chiedendo al G.E. di bloccare la procedura esecutiva.
Pertanto, per i motivi innanzi evidenziati, venuta meno la materia cautelare, il Collegio ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Collegio così provvede:
- dichiara cessate le esigenze cautelari;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Napoli il 16.09.2025
Il giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Elisa Asprone dott. Roberto Peluso