Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5759 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII Sezione Civile
R. G. 19692 / 2024
Verbale dell'udienza del 10 giugno 2025
È presente per la parte appellante l'Avv. Simona Bardi che precisa le conclusioni come da atti depositati, chiedendo l'accoglimento dell'appello e precisando in particolare che nella procedura vigente non è previsto un termine massimo per l'iscrizione a ruolo del giudizio dinnanzi al Giudice di Pace;
è presente per la parte appellata l'Avv. Federica Fasano, per delega dell'avv.
Salvati, la quale si riporta alle note di precisazione delle conclusioni depositate ed insiste nelle proprie richieste;
Il Giudice rilevato che sono state precisate le conclusioni, dispone discussione orale della controversia;
conclusa la discussione, decide, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il giudizio, pronunciando la Sentenza che si allega, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Napoli, 10 giugno 2025 dott. Edmondo Cacace
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del Dott.
Edmondo Cacace, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies del codice di procedura civile
Nel processo iscritto al n. 19692 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili
TRA nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1
via Michelangelo Schipa n. 91, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Bardi
(c.f. pec: e presso il suo studio C.F._1 Email_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 66;
PARTE APPELLANTE
E
p. iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Alba Salvati (c.f. – pec: C.F._2
e presso il suo studio elettivamente Email_2
domiciliato in Napoli alla Piazzetta Matilde Serao n. 7.
PARTE APPELLATA MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il fatto storico ed il procedimento di primo grado
ha proposto appello avverso la sentenza n. 16150 / 2024 Parte_1
emessa dal Giudice di pace di Napoli con la quale è stata dichiarata improcedibile l'opposizione da lui proposta ed è stato quindi confermato il decreto ingiuntivo n.
6790/2022 emesso dal medesimo Giudice di Pace, in favore del Controparte_1
per la somma di € 3.925,00 oltre interessi legali nonché compensi
[...]
professionali per la procedura monitoria, condannando al Parte_1
pagamento delle spese di lite, per effetto del mancato pagamento della tassa di ammissione e quote sociali.
In primo grado l'opponente aveva sostenuto di non essere tenuto al pagamento di una quota per “usufruire di servizi e prestazioni” mancando il circolo dello scopo di lucro e non essendoci vendita di servizi da parte dello stesso ed in proprio favore che possa aver fatto sorgere l'obbligo ad una controprestazione a suo carico.
Sempre nel corso del primo grado del giudizio, l'associazione opposta aveva eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per tardività della stessa, nonché, in via subordinata, la sua infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Secondo la conforme prospettazione delle parti il decreto ingiuntivo era stato notificato al debitore il 23.06.2022 e avverso lo stesso era stata proposta opposizione, notificata il 2 settembre 2022, con udienza fissata al 5.12.2022.
Non essendo avvenuta l'iscrizione a ruolo e la costituzione della parte opponente, quest'ultima in data 5.12.2022 notificava un atto di rinnovazione di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con udienza fissata per il 20.02.2023 ed iscrizione a ruolo in detta data.
Il Giudice di prime cure, richiamando la lettura degli artt. 645, 647 e 307 c.p.c., ha precisato che l'eventuale citazione in rinnovazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo è possibile soltanto quando non siano già trascorsi i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
con la conseguenza che, se non vien fatta opposizione nel termine stabilito, o se l'opponente non si costituisce comunque entro tale termine, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto. Per tali ragioni, ha dichiarato l'opposizione improcedibile (cfr. la sentenza impugnata, doc. 2 della produzione della parte appellata).
L'impugnazione
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo: a) la Parte_1
riforma e la conseguente dichiarazione di tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo seppur proposta a mezzo atto di citazione in rinnovazione, ai sensi dell'art. 24 Cost., costituendo le disposizioni che limitavano l'accesso all'ufficio del ruolo generale del Giudice di Pace, a causa dell'emergenza sanitaria, e la contestuale soppressione del servizio di iscrizione via pec, una violazione del diritto di difesa;
b) la dichiarazione, nel merito, della nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto ex art 182 c.p.c. stante la mancanza di verbale assembleare del Circolo con il quale i soci conferiscono all'avv. Salvati procura a rappresentarli per il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
c) in subordine,
l'accertamento della natura di associazione senza scopo di lucro del CP_1 nonché dell'inesistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio con revoca del decreto opposto;
d) la vittoria di spese.
L'appellante ha chiesto, inoltre, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Giudice di Pace.
Nel presente giudizio di appello si è regolarmente costituito il CP_1 domandando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 348 c.p.c., con conferma della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
16150/2024; il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza del Giudice di Pace;
la condanna dell'appellante alle spese e competenze di causa.
L'odierno appellante ha presentato e ottenuto anticipazione di udienza per la trattazione della sospensione del provvedimento di primo grado. A scioglimento della riserva assunta l'udienza del 19 novembre 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa nel corso del primo grado di giudizio.
La decisione
Il descritto appello non può trovare accoglimento e la decisione assunta dal
Giudice di prime cure deve essere confermata.
È pacifico in dottrina e giurisprudenza che l'atto di citazione in opposizione proposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. deve essere notificato al creditore ricorrente entro il termine previsto nel decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 641 c.p.c., decorrente dalla notificazione del provvedimento monitorio e che, di regola, è pari a 40 giorni.
Tale impianto procedimentale si completa con la previsione dell'art. 647 c.p.c. che sancisce infatti che “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure
l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo”.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo, l'opposizione non può più pertanto essere proposta né eseguita, salvo il disposto dell'art. 650 c.p.c.
Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata.
Nei casi in cui, come quello di cui si discute, l'opponente abbia tempestivamente notificato, ma non abbia anche iscritto a ruolo la controversia, ai sensi del comb. disp. degli artt. 171 e 307 c.p.c., è effettivamente possibile, al fine di evitare l'effetto estintivo del procedimento di opposizione, effettuare una rinnovazione della citazione in opposizione.
La consolidata interpretazione della Suprema Corte di legittimità, a cui questo
Tribunale intende dare continuità, ricostruisce il sistema, in modo conforme alla previsione letterale sancita dall'art. 647 c.p.c., ritenendo che per evitare l'effetto equivalente al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo è tuttavia necessario che la notificazione e l'iscrizione a ruolo della citazione in rinnovazione avvenga comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. (Cass., I sez. civ.,
22338/2004, est. S. Di Palma;
Cass., I sez. civ., 25621/2008, est. S. Petitti;
Cass., I sez. civ., 20378/2014, est. MC. ). CP_3
Tale impianto normativo è applicabile anche ai giudizi che si svolgono dinnanzi al
Giudice di Pace in ragione del rinvio espresso sancito dall'art. 311 c.p.c
A sostegno dell'opposizione tardiva, l'opponente deduceva la mancata iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per l'impossibilità di accedere agli uffici del Giudice di Pace di Napoli a causa delle limitazioni introdotte per l'emergenza sanitaria e, per tale ragione, proponeva atto di rinnovazione di citazione in opposizione. Tuttavia, essendo il primo atto di opposizione, con udienza fissata al 5 dicembre
2022, stato notificato il 2 settembre 2022, e pur considerando l'emergenza sanitaria, parte opponente ha avuto oltre 90 giorni a disposizione (dal 2 settembre al 5 dicembre) per poter accedere agli uffici del giudice di pace per poter iscrivere al ruolo, ovvero iscrivere la causa al ruolo via pec.
L'intempestiva costituzione in giudizio da parte dell'opponente ha reso quindi l'opposizione in rinnovazione improcedibile, come correttamente rilevato da
Giudice del primo grado.
La rinnovazione, infatti, è consentita sempre nel rispetto dei termini fissati ex lege, termini, che nel caso di specie, erano spirati.
La tardività dell'opposizione e la conseguente declaratoria di improcedibilità impediscono ogni valutazione sul merito della controversia.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di cui al vigente regolamento ministeriale, in ragione del valore e dell'esito del giudizio, nonché dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – VII sezione civile, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Conferma la sentenza emanata dal Giudice di Pace di Napoli n. 16150/2024
3. Condanna al pagamento, in favore della parte appellata, Parte_1
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, se e come dovute.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Edmondo Cacace