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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/07/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Marcella Celesti Consigliere dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 673/2022 R.G., promossa da
(cod.fisc. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. F. Andronico,
Appellante
CONTRO
(cod.fisc. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A.
Luminoso,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 770/2022, depositata in data 5 luglio 2022, il Tribunale di
Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta dal avverso il decreto ex art. 28 Stat. lav. emesso dal medesimo Parte_1
tribunale, con cui era stato annullato l'ordine di servizio del Responsabile dell'Area
Tecnica – III Settore del 9.3.2021, in virtù del quale il dipendente comunale
[...]
era stato trasferito dal Palazzo municipale presso l'Ecoputia comunale. Parte_2
In particolare, il tribunale, ricostruito il quadro normativo di riferimento, riteneva che pur non essendo necessario il rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 22 della L.
300/70 e dall'art. 8 dell'Accordo Quadro, posto che il trasferimento era avvenuto nell'ambito della medesima località all'interno del territorio comunale di
, il provvedimento impugnato violava le previsioni normative a tutela Parte_1
della libertà sindacale delineata dalla Costituzione e dalla normativa di settore come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto il non aveva fornito Pt_1
in giudizio prova in merito alla sussistenza di valide ragioni tecniche, organizzative e produttive poste alla base della mobilità interna del dirigente sindacale.
Avverso la sentenza proponeva appello il con atto Parte_1
depositato in data 28.7.2022; resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 giugno 2925, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., laddove il tribunale ha dichiarato l'antisindacalità del comportamento dell'ente per asserita assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento dello spostamento del dirigente sindacale, incorrendo così nel vizio di extra-petizione.
Sostiene, infatti, che nel ricorso ex art. 28 il sindacato ha lamentato solo la violazione dell'art. 22 statuto dei lavoratori, per non essere stato richiesto il previo nulla osta;
tale è rimasto il thema decidendum nella successiva fase di dell'opposizione, mentre il giudice dopo aver escluso la necessità del nulla osta ha articolato un autonomo ragionamento mai oggetto di discussione tra le parti.
1.1 Il motivo è infondato.
Dagli atti emerge che nel ricorso ex art. 28 l. n. 300 del 1970 l'attuale appellata ha denunciato una condotta antisindacale per aver il Comune allontanato il dirigente sindacale dal contesto lavorativo in cui svolgeva l'attività associativa, “essendo la nuova unità produttiva collocata in locali e sedi diversi, molto distanti da quelli originari (oltre km 2,5), pur senza essere formalmente collocati in diversa circoscrizione, così definitivamente interrompendo il collegamento col gruppo di lavoratori di cui il dirigente sindacale è espressione e con la specifica base da esso rappresentata, fattore oggettivamente idoneo, anche sul piano potenziale a ledere la libertà e l'attività sindacale”.
Le stesse allegazioni risultano riproposte nella memoria difensiva del successivo giudizio di opposizione.
Chiaramente, dunque, oggetto del giudizio era non solo la mancata richiesta del nullaosta, ma la portata comunque antisindacale dello spostamento del dipendente in luogo diverso da quello in cui aveva da sempre svolto attività di rappresentanza.
2. Con il secondo motivo il lamenta la carenza di legittimazione attiva Pt_1
in capo alla , posto che l'unico legittimato ad invocare la tutela di cui all'art. CP_1
2103 c.c. era il lavoratore , che non ha mai impugnato il provvedimento del Pt_2
9.3.2021 nei termini previsti dall'art. 1, comma 38, legge n. 92 del 2012.
2.1 Anche tale motivo è infondato, atteso che il trasferimento, alias lo spostamento del dipendente con la qualifica di dirigente sindacale è stato impugnato non ai sensi dell'art. 2103 c.c., ma quale comportamento lesivo delle prerogative sindacali, con piena legittimazione del soggetto che ha attivato la tutela ex art. 28 l. n.
300 del 1970.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 12 delle preleggi e l'errata interpretazione dell'art. 2103 c.c. compiuta dal giudice di prime cure laddove ha ritenuto che la norma vada letta “in combinato disposto con le norme poste a tutela della libertà sindacale”.
Ritiene l'appellante che la disciplina prevista dall'art. 2103 c.c. non possa trovare applicazione nel caso di mero spostamento d'ufficio, richiamando, al riguardo, sia la giurisprudenza di legittimità che di merito, oltre che il parere dell'Aran che ha ribadito che: “laddove il trasferimento in diversa Unità Organizzativa non abbia comportato per il dirigente sindacale un cambio di comune o di circoscrizione della sede di servizio, lo stesso non necessita di nulla osta” (parere ARAN CQRS135 – all. 2 note difensive fase sommaria). Rileva che il concetto di “sede” è identificabile nel territorio comunale e nelle circoscrizioni comunali e, dunque, lo spostamento del lavoratore , mantenuto non solo nella medesima sede, ma, addirittura nel Pt_2
medesimo settore, nella medesima area (Area tecnica – III settore) e nella medesima circoscrizione non necessitava di nulla osta e, men che meno, di ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 c.c.
3.1 Anche tale censura non è condivisibile.
Il tribunale, invero, ha osservato che “pur non essendo necessario, nella fattispecie in esame, il rilascio del nulla – osta previsto dall'art. 22 della L. 300/70 e dall'art. 8 dell'Accordo Quadro, atteso che il trasferimento è avvenuto nell'ambito della medesima località all'interno del territorio comunale di , tuttavia, Parte_1
nella prospettiva, non meramente formalistica, della tutela delle libertà sindacali delineata dalla Costituzione e dalla normativa di settore come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e nell'ottica della tutela dell'insieme delle relazioni interpersonali che legano il lavoratore ad un determinato complesso produttivo, il datore di lavoro ha l'onere di fornire prova in giudizio delle ragioni tecniche, organizzative e produttive che sottendono al trasferimento del dirigente sindacale dagli uffici dell'ex centralino presso il Palazzo comunale all'Ecoputia comunale”, escludendo che il abbia provato le ragioni poste a fondamento delle proprie Pt_1
scelte riguardo al dipendente R.S.U.
In altri termini il tribunale, affermando che il comportamento del sia, Pt_1
anche su piano potenziale, idoneo a ledere la libertà e l'attività sindacale, comportando un lungo allontanamento dai compagni di lavoro e, quindi, limitando, la possibilità di svolgere l'attività sindacale, ha ritenuto che al fine di escludere l'antisindacalità della condotta (da individuare non solo “in base a caratteristiche strutturali, bensì (con riferimento) alla potenziale idoneità della condotta datoriale a ledere i beni protetti, garantiti dalla Costituzione), l'ente avrebbe dovuto provare le ragioni che hanno giustificato lo spostamento del . Pt_2
A prescindere, dunque, dalla correttezza tecnica del richiamo all'art. 2103 c.c., il tribunale ha esplicitamente affermato il carattere antisindacale dello spostamento del dirigente sindacale dal palazzo municipale, dove sono presenti tutti i dipendenti dallo stesso rappresentati, comunità all'interno della quale si esplica l'attività sindacale, all'Ecoputia comunale, luogo distante dal palazzo municipale e dove non sono presenti dipendenti dell'ente ed ha ritenuto che il non abbia fornito elementi Pt_1
atti ad effettuare il bilanciamento di interessi, non avendo provato le ragioni poste a base di un comportamento che presenta, si ribadisce, degli innegabili profili di antisindacalità.
Il ragionamento del primo giudice è corretto, atteso che lo spostamento del dirigente sindacale dal luogo in cui ha espletato la propria funzione rappresentativa e dove sono presenti i dipendenti, naturali destinatari del suo ruolo di rappresentante sindacale, ad altro luogo in cui non sono presenti dipendenti del e posto ad Pt_1
una certa distanza dal palazzo municipale, incide obiettivamente nell'esercizio delle libertà sindacali, per cui il per superare tale aspetto avrebbe dovuto Pt_1
dimostrare la necessità di spostare un proprio dipendente all'Ecoputia e spiegare, prima che provare, il motivo per cui tale dipendente non poteva essere altri che il
. Di ciò non vi è traccia in atti, neppure a livello di allegazione. Pt_2
4. Con altro motivo il appellante lamenta la lesione del diritto di difesa Pt_1
sulle ragioni afferenti allo spostamento del lavoratore, in assenza di specifica obiezione mossa dal ricorrente.
4.1 Ritiene il collegio che nessuna violazione del diritto di difesa sia stata perpetrata a danno del come già detto, il thema decidendum sulla cui base il Pt_1
tribunale ha deciso per il rigetto dell'opposizione era stato prospettato dal sindacato sin dall'originario ricorso ex art. 28 l. n. 300 del 1970 e nessuna prova doveva essere ammessa dal primo giudice, stante l'irrilevanza delle circostanze allegate dal inidonee a spiegare le ragioni della scelta del dipendente da spostare nella Pt_1
persona del . Pt_2
5. La pronuncia impugnata va, pertanto, confermata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile complessità bassa.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
5.300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi