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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO –
n.1024/2024RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1024 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
Appellante
E
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Fiorella Pietro e Porcelluzzi Domenico
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.1.2023, dinnanzi al Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio il Controparte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare e accertare il proprio diritto alla corresponsione Parte_1 della prestazione una tantum di cui alla l. n. 210 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni, sulla base di quanto esposto nel ricorso in merito alla morte del di lei coniuge e, per l'effetto, chiedeva la condanna del suddetto Persona_1
alla corresponsione dell'assegno in questione, con vittoria di spese da Parte_1 distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Esponeva di essere vedova di e che costui era già stato Persona_1 destinatario, quando era in vita, degli emolumenti economici previsti dalla l. 210/92, in quanto soggetto emotrasfuso danneggiato da epatite virale (HCV), in forza di verbale della CMO di Bari n. 272 del 26.11.2002. In particolare, evidenziava che la l. 272/2002 prevedeva al co. 3 dell'art. 2 che ove derivi la morte dalle vaccinazioni o dalle patologie previste nella legge in commento, l'avente diritto può optare tra l'assegno reversibile e quello una tantum pari ad euro 77.468,53; che, essendo individuato da tale legge il coniuge quale primo soggetto nell'ordine dei beneficiari, aveva presentato in data 23.09.2022 all' Pt_2 istanza, indirizzata al , tesa al conseguimento del suddetto assegno Parte_1 una tantum;
che la competenza all'erogazione del beneficio de quo era attribuita all'AUSL territoriale di appartenenza, che nel caso di specie era la Parte_3
che legittimato passivo della pretesa creditoria era esclusivamente il
[...]
. Parte_1
Aggiungeva che l'ufficio di Medicina legale della con PEC del Pt_2
28.09.2022, aveva provveduto a comunicare ai propri difensori, per conoscenza, la trasmissione della pratica alla C.M.O barese ai fini della acquisizione del parere medico
- legale in merito alla sussistenza del nesso causale tra la patologia epatica contratta dal defunto coniuge e il decesso di quest'ultimo; che nonostante fossero decorsi quattro mesi dalla suddetta comunicazione, non era stata ancora prevista alcuna convocazione innanzi alla C.M.O per il conseguimento del prescritto parere medico-legale. Parte Aggiungeva, altresì, che l'art. 3 della l. 210/1992 disponeva l'obbligo dell' di provvedere entro novanta giorni dall'invio dell'istanza amministrativa ad effettuare l'istruttoria e, in particolare, ad acquisire il giudizio della Commissione Medica
Ospedaliera (CMO), che doveva effettuare la visita medico – legale, e ad inviare il relativo verbale all'interessato.
Sottolineava, poi, la natura perentoria del termine in questione, atteso il tenore letterale della legge in commento nonché quale legge speciale contenente precisi termini volti a cadenzare l'iter amministrativo.
Rimarcava che il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'assegno in questione emergeva dal certificato TA di morte laddove era riportata, quale causa iniziale della catena dei processi morbosi esitati nel decesso, la cirrosi epatica scompensata e che tale documento, poichè redatto da un Pubblico Ufficiale, era caratterizzato da fede privilegiata.
Deduceva, infine, il decorso del termine perentorio previsto ex lege per la conclusione del procedimento amministrativo, pari a novanta giorni, nonchè la legittima citazione in giudizio del . Parte_1
Con memoria del 22.09.2023, si costituiva il sostenendo Parte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda proposta dalla ricorrente per la pendenza del procedimento amministrativo, nonché l'infondatezza della stessa per pag. 2/13 l'impossibilità di ricostruire in termini di ragionevole probabilità il nesso di causalità tra il decesso del di lei coniuge e l'epatopatia.
In particolare, sosteneva l'errore nel porre quale prima causa del decesso la cirrosi epatica “relegando la neoplasia gastrica metastatizzata e lo scompenso cardiaco, per non parlare dell'ematuria nemmeno menzionata, ad un ruolo comprimario, sebbene l'unico ed il solo sintomo presentato dal de cuius fosse stata la dispnea, e cioè una forte difficoltà a compiere movimenti respiratori, associata a macroematuria”.
Nel corso del giudizio si procedeva all'istruttoria a mezzo della consulenza medico – legale del dott. il quale evidenziava che il defunto “In base Persona_2 all'anamnesi raccolta dai parenti ed alla documentazione in atti […., ] a seguito di trasfusioni, fu infettato nel 1992 da virus epatico HCV e tale nesso di causalità è ben documentato ed acclarato dalla CMO dell' Osp. Militare di Bari. Tale epatopatia HCV correlata;
in un 30% dei casi evolve in cirrosi epatica e HCC (carcinoma epatico). Con il passare di circa 30 anni la situazione è peggiorata, trasformandosi dapprima in cirrosi epatica scompensata con ascite e ipertensione portale associata a conseguente insufficienza renale in III stadio (s. epato-renale) ed infine in epatocarcinoma. La presenza di carcinoma gastrico con metastasi non trova una prova convincente in merito, ma solo citazioni in anamnesi. La presenza di metastasi appare alquanto dubbia, dato l'esame RX effettuato durante il ricovero ospedaliero. Pur ammettendo, ma “non constatato”, che vi fossero delle lesioni ripetitive polmonari, non vi è alcuna certezza che fossero di sola pertinenza gastrica e non epatica. Negli ultimi periodi di vita le condizioni psico-fisiche del Sig. erano molto compromesse;
Persona_1 infatti era diventato incontinente, dispnoico, anemico e dipendente da terzi”.
Il consulente rilevava, altresì, che “l'insufficienza renale conseguente alla cirrosi ha determinato una ipertensione arteriosa nefrogena che ha ulteriormente aggravato il quadro clinico cardiologico”.
Conseguentemente affermava il nesso di causalità tra la patologia epatica da cui era affetto il defunto a seguito delle trasfusioni ricevute e il relativo decesso, riconoscendo tale patologia quale “causa prevalente rispetto al complesso patologico da cui era affetto il de cuius”.
2. Con sentenza n. 1981/2024 del 16.10.2024, il Tribunale di Trani accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente a ricevere l'indennizzo una tantum ai sensi dell'art. 2 co. 3 l. 210/1992, e per l'effetto, condannava il , in Parte_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della istante dell'indennizzo de quo, nella misura di euro 77.468,53 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge dalla domanda amministrativa al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali pag. 3/13 con attribuzione ai procuratori antistatari, ponendo, infine, le spese di CTU a carico del suddetto . Parte_1
Il primo giudice perveniva a tale decisione, osservando che dalla disposta CTU, le cui conclusioni riteneva condivisibili, era emersa “la sussistenza di uno specifico nesso di causalità tra la patologia epatica, e in particolare l'epatocarcinoma da cui era affetto il dante causa dell'odierna ricorrente e il suo decesso” in ragione dell'assenza di altre patologie o fattori causali sopravvenuti idonei ad escludere in toto l'efficacia causale della suddetta patologia.
3. Avverso detta sentenza, il ha interposto appello con Parte_1 ricorso depositato in data 15.11.2024, insistendo per il rinnovo della consulenza tecnica medico legale e chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda per insussistenza del nesso di causa tra la patologia epatica e il decesso del coniuge dell'odierna appellata, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ha resistito al gravame con memoria depositata in data Controparte_1
3.1.2025, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per il deposito di copia informatica della sentenza impugnata priva del numero identificativo, della attestazione di avvenuta pubblicazione e della data di quest'ultima, e per l'attestazione di conformità rilasciata con riferimento ad una sentenza recante un numero e un anno diverso rispetto a quella oggetto di impugnazione e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato con conferma dell'impugnata sentenza.
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo telematico d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica medico legale, all'udienza del 28 aprile 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza ed in calce trascritto.
5.Con il primo motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del consulente nominato dal Tribunale, ha ritenuto sussistente il nesso di causa tra la patologia epatica da cui era affetto il dante causa dell'odierna parte appellata e il successivo decesso di quest'ultimo.
Rileva che il giudice di prime cure aveva omesso di considerare che gli accertamenti peritali effettuati in primo grado non potevano ritenersi esaustivi, atteso che il consulente tecnico aveva omesso di considerare i numerosi rilievi critici, mossi dal consulente di parte del , in merito alle concause che avevano Parte_1 condotto il defunto coniuge al decesso.
Evidenzia che in materia di nesso causale, il parametro normativo di riferimento
è rappresentato dagli artt. artt. 40 e 41 c.p. secondo i quali è necessario valutare numerosi elementi, emersi nel corso dell'espletata istruttoria, per verificare il nesso di pag. 4/13 causalità tra la patologia e il decesso. Sostiene che proprio in ragione di essi non è in alcun modo possibile ritenere che il decesso del defunto coniuge della odierna appellata sia causalmente legato alla epatopatia da cui era affetto.
Rileva che dalla cartella clinica dell'ultimo ricovero del era emerso Per_1 che costui fosse affetto da un “carcinoma gastrico con metastasi polmonari”; che trattandosi di dato contenuto in un atto pubblico era caratterizzato da fede privilegiata, non essendo mai stato contestato con querela di falso;
che tale dato era incompatibile con la ricostruzione effettuata dal consulente di primo grado condivisa dal giudice di prime cure;
che il CTU erroneamente aveva ritenuto che le metastasi polmonari potessero derivare da un carcinoma epatico, essendo pura speculazione teorica poiché in manifesta contraddizione con quanto riportato nella cartella clinica del defunto coniuge della parte appellata.
Evidenzia l'errore del consulente di ufficio nell'equiparare l'insufficienza renale cronica a una sindrome epato-renale, in quanto trattasi di due condizioni cliniche assolutamente diverse e nient'affatto sovrapponibili. Aggiunge che il consulente di ufficio in primo grado ingiustificatamente, a fronte di risultanze documentali che menzionavano una insufficienza renale cronica, aveva dedotto che si trattasse di sindrome epato-renale, senza una espressa diagnosi in tal senso, ponendo a fondamento il solo fatto che si trattasse di paziente cirrotico. Evidenzia, altresì, che l'insufficienza renale ha molteplici cause, tra cui l'ipertensione arteriosa, e che il era affetto Per_1
“da cardiopatia ischemica con posizionamento di stent e calcificazione mitralica”.
Sottolinea che dalla istruttoria espletata in primo grado era emerso che il presentasse dispnea, murmure vescicolare ridotto e crepitii alle basi Per_1 polmonari, tutti sintomi da ricondurre alla ridotta capacità polmonare da metastasi, aggravate dalla BPCO pure certificata in cartella clinica e complicata da una obesità grave.
Rimarca che, contrariamente a quanto ha affermato il CTU in primo grado, trattavasi di complicazioni legate alle metastasi derivate dal carcinoma gastrico e non a un aggravamento della patologia epatica.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza gravata e previo rinnovo della consulenza medico - legale, che siano riconosciute quali cause del decesso l'insieme delle patologie di natura cardiopolmonare-emuntoria e non l'epatopatia.
6. Nel secondo motivo di appello sostiene l'errore del primo giudice nel condannare il al pagamento delle spese di lite in ragione della infondatezza Parte_1 della domanda proposta.
Di conseguenza, richiede la riforma della impugnata sentenza sul capo relativo alle spese, evidenziando che nessuna compensazione delle stesse possa essere disposta,
pag. 5/13 non costituendo la fattispecie oggetto di causa questione nuova e non sussistendo mutamenti di giurisprudenza in materia.
7. L'appello è infondato dovendosi confermare la sentenza impugnata alla stregua delle motivazioni di seguito esposte.
8. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata sia per l'errato deposito della copia informatica della sentenza impugnata in quanto priva del numero identificativo, della attestazione di avvenuta pubblicazione e della data di quest'ultima, che per l'attestazione di conformità rilasciata con riferimento ad una sentenza recante un numero e un anno diverso rispetto a quella oggetto di impugnazione.
Al riguardo va evidenziato che le argomentazioni della parte appellata a sostegno della improcedibilità sono attinenti al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ove è applicabile l'art. 369, secondo comma, c.p.c. secondo cui «insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità :1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti;
oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362; 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda».
Proprio in ragione di tale disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi
l'attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data e il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfezione solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati” (Cass. n.
2362/2019; Cass. n. 24891/2018; Cass. n. 21192/2021). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato, quand'anche attestata conforme all'originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenersi improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi […]; più di recente, un simile approdo è stato
pag. 6/13 compendiato nel seguente principio di diritto: “E' improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti documenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato”(Cass. n. 5771/2023; conf. Cass. 10180/2023). 3.2.2. – In altri termini: a) da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione;
b) dall'altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all'espresso di cui all'art. 369 c.p.c., la Corte di cassazione ha certamente l'onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull'esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all'originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l'attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema» (Cass. ordinanza del 16 gennaio
2024, n. 1585).
Orbene, al presente giudizio, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellata, non si può applicare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione poiché non è espressione di un principio generale.
Trova, invece, applicazione alla fattispecie in esame l'art.347 c.p.c., rubricato
“Forme e termini della costituzione in appello”, in particolare il secondo comma della citata disposizione normativa che prevede l'obbligo dell'appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
pag. 7/13 In proposito occorre, altresì, evidenziare che gli stessi giudici di legittimità hanno affermato per il giudizio di impugnazione in appello che «L'art. 347, comma 2,
c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per
l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti» (Cass. sent. 22 novembre 2016, n. 23713).
Inoltre, sempre con riferimento a detto giudizio, hanno aggiunto che «Il giudice di appello che rilevi, in sede di decisione, l'avvenuto deposito di una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base ai documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l'improcedibilità dell'appello, in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, ma tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, ma deve assegnare a quest'ultima un termine per provvedere al deposito di una copia integrale della sentenza stessa, potendo poi solo in caso di inottemperanza a tale invito pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio»
(cfr. Cass. sent. 30 novembre 2016, n. 24437/16).
Nel caso di specie, dalla analisi dei documenti prodotti dalla parte appellante emerge in modo evidente che la sentenza prodotta nella presente impugnazione, seppure sia priva della attestazione di avvenuta pubblicazione della cancelleria, della data di pubblicazione e del relativo numero, è quella oggetto di impugnazione nel giudizio in esame, stante la corrispondenza del contenuto della stessa con i motivi di gravame, nonché delle parti e dell'oggetto del giudizio. Senza contare che è poi possibile risolvere la controversia anche mediante l'analisi degli ulteriori documenti disponibili, in particolare la consulenza di ufficio svolta in primo grado che corrisponde pienamente alle doglianze contenute nell'atto di appello.
Detta sentenza, peraltro, è quella presente nel fascicolo telematico di primo grado recante annotazione nello “storico” del suddetto fascicolo della data di pubblicazione (16.10.2024) e del numero (n.2841/2024) sicchè non vi è dubbio che vi siano elementi sufficienti alla risoluzione del giudizio, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla verifica della tempestività del gravame.
9.Quanto, poi, alla lamentata causa di improcedibilità dell'atto di impugnazione per la errata indicazione della sentenza appellata nella attestazione di conformità, occorre osservare che «costituisce principio costantemente affermato da questa Corte
pag. 8/13 quello secondo cui (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 31/07/2007 n. 16921) la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell'atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta l'incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta
l'impugnazione sia confermata da una verifica della conseguenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello» (cfr. Cass. civ., sent. 4 agosto 2016, n. 16312).
Tale verifica, come già detto, deve ritenersi positivamente effettuata alla stregua dei complessivi elementi in atti: va solo aggiunto che parte appellata nemmeno contesta né confuta che la sentenza allegata da parte appellata sia quella effettivamente emessa tra le parti né ne contesta la data di pubblicazione (16.10.2024) ed il numero esattamente indicati dal nel corpo del ricorso in appello (cfr. pag. 1 dell'atto Parte_1 di appello).
10. Passando, dunque, all'esame del merito occorre evidenziare che nel primo motivo di doglianza l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nel condividere le conclusioni del consulente d'ufficio nominato in primo grado e, conseguentemente, nell'accogliere la domanda della odierna appellata volta alla corresponsione della prestazione di cui alla l. n. 210 del 1992, per la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia epatica (pacificamente derivante dalle trasfusioni infette ricevute) da cui era affetto il di lei coniuge e il decesso di quest'ultimo.
In particolare, l'appellante sostiene che la causa del decesso sia da rinvenire nell'insieme delle patologie di natura cardiopolmonare-emuntoria da cui era affetto il defunto coniuge e non nella epatopatia.
Al fine di corrispondere alle specifiche doglianze prospettate da parte appellante alle conclusioni del consulente di primo grado, è stata disposta la rinnovazione della c.t.u. medico – legale.
Orbene, il consulente d'ufficio, dr. , accettato l'incarico in Persona_3 data 13.1.2025 e svolta l'indagine peritale, ha affermato che “dalla documentazione in
Atti si evince che , deceduto in data 12/04/2022, era affetto da Persona_1 cirrosi epatica scompensata (con ascite e varici esofagee) – già riconosciuta in sede di
CMO come ad eziologia post- trasfusionale;
inoltre, era affetto da >(sinotticamente) carcinoma gastrico avanzato, cardiopatia ischemica, obesità, insufficienza renale cronica III stadio, insufficienza respiratoria in BPCO, anemia da perdita.
Nel tentativo di rispondere in modo motivato (secondo scienza e coscienza) allo specifico e circoscritto quesito posto dal Collegio giudicante, occorre porre alcune premesse, a partire dai dati disponibili in atti e relativi all'ultimo ricovero ospedaliero,
pag. 9/13 nel corso del quale si è verificato (in seconda giornata) il decesso;
motivo del ricovero
(secondo la scheda di valutazione del 118, e la successiva relazione di Pronto Soccorso, entrambe allegate e parte integrante della Cartella clinica N. 2682/2022) è stata la comparsa (o verosimilmente l'aggravamento) di astenia e dispnea in cirrosi epatica scompensata, ipertensione portale con varici esofagee, neoplasia gastrica, ovvero (in esame obiettivo presso il Pronto Soccorso) di scompenso ascitico e dispnea: ebbene, già questo primo e preliminare riscontro documentale fornisce un'utile traccia, in quanto, mentre da un lato sullo scompenso ascitico vi è poco da aggiungere (in quanto indice della gravità della patologia epatica scompensata, peraltro con ipertensione portale e varici esofagee, in misura ben più pregnante e clinicamente attendibile dei soli parametri forniti dagli esami di laboratorio attinenti la funzionalità epatica eseguiti in regime di ricovero), dall'altro lato la dispnea, nel caso in esame, poteva riconoscere un'eziologia multifattoriale, prevalentemente legata non tanto, e comunque non solo, alla stessa ascite (con associato minimo versamento pleurico di NDD), ma anche e > all'obesità ed all'insufficienza respiratoria cronica in BPCO (come da suggestivi dati dell'RX torace a letto); lo scrivente concorda con la relazione di CTU di primo grado per quel che attiene la scarsa rilevanza, nel determinismo del decesso, del carcinoma gastrico avanzato, per il quale l'RX torace non ha peraltro fornito alcuna attendibile evidenza di metastasi polmonari, per cui sarebbe alquanto semplicistico, riduttivo e non motivato attribuire la causa della dispnea a (peraltro solo presunte) lesioni polmonari da metastasi di carcinoma gastrico;
si concorda, invece, sulla non sovrapponibilità tra sindrome epato – renale (non documentata, e comunque di difficile e non univoca diagnosi) e la documentata insufficienza renale cronica (del tutto verosimilmente indipendente dalla patologia epatica): tuttavia, come desumibile anche dalla scheda di morte TA (che non ne fa menzione) la patologia renale va considerata non più che una delle concause (del tutto MINORI) del decesso, avendo al più agito attraverso
l'aggravamento dello stato anemico cronico;
purtroppo la brevità del ricovero e la conseguente sinteticità della relativa cartella clinica non forniscono dati né qualitativi né quantitativi sull'eventuale contributo della cardiopatia ischemica al decesso, pur essendo comunque del tutto attendibile che l'ipovolemia prodotta dall'ascite (e dagli edemi degli arti inferiori in ipertensione portale) abbia richiesto al cuore una prestazione che l'organo non è riuscito a fornire, con esito in arresto cardiocircolatorio.
In conclusione, se è vero che i dati di laboratorio disponibili non indicavano un deterioramento drammatico (terminale) della funzionalità epatica, è pur vero che la patologia di base (causa iniziale – PRIMUM MOVENS della sequenza di eventi che ha condotto al decesso) era comunque di tale rilevanza e gravità, come testimoniato >
pag. 10/13 dall'ascite rilevata all'esame obiettivo, da aver potuto del tutto attendibilmente costituire la causa iniziale e PREVALENTE (> al 50%) della sequenza di eventi patogenetici che ha condotto, pur nel quadro di un variegato complesso patologico, al quadro terminale di insufficienza multi – organo (epatica, respiratoria, cardiaca, renale, emopoietica) con esito (causa finale “obbligata”) in decesso per arresto cardio
– circolatorio”.
11.Alla stregua di tali conclusioni risulta dunque confermata la valutazione del primo giudice in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la patologia epatica, e in particolare l'epatocarcinoma da cui era affetto il dante causa dell'odierna appellata, e l'intervenuto decesso.
Vale la pena ricordare che è principio consolidato in giurisprudenza (Cass . n.
10435 del 29.4.2010) che, anche nelle ipotesi di assegno una tantum in favore dei familiari superstiti dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, così come nelle ipotesi di infortunio sul lavoro e di malattie professionali
(v, fra le altre Cass. 14 giugno 2008 n. 14770, Cass 26 giugno 2009 n 15074, Cass. n
13361 del 2011, Cass n 23990 del 2014, n 23207 del 2014), deve trovare applicazione il principio dell'equivalenza delle cause accolto dall'art. 41 cod. pen, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, sebbene in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che si accerti la esclusiva efficienza causale di uno di essi.
Per completezza, si rammenta che, a proposito delle malattie professionali, in quanto fenomeni che si evolvono nel tempo, a volte molto lentamente, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quanto sia frequente il caso che esse siano il frutto del convergere e dell'interagire di molteplici fattori causali, di modo che, in mancanza di norme specifiche che regolino dette ipotesi di malattia professionale, sia d'obbligo far riferimento ai principi generali dell'ordinamento, quale, appunto, è quello consacrato nel citato art 41 del codice penale in materia di 'concorso di cause': “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione
e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”.
La giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare che trovi diretta applicazione la regola contenuta nell'art 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa,
pag. 11/13 che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. In altri termini, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo nel caso in cui possa essere ravvisato con certezza un fattore estraneo all'attività lavorativa che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni.
Ne consegue che, stante il principio di equivalenza delle cause, è necessario accertare se il processo morboso sia conseguenza di uno o più fattori concausali con efficacia esclusiva, e non se la malattia sia stata determinata esclusivamente dalla causa lavorativa, di modo che, ove sia accertata la sussistenza di concause, l'indennizzo e/o la rendita dovranno essere rapportati all'entità del danno biologico complessivamente considerato e quantificato.
Ebbene, se a tali principi di equivalenza causale deve farsi ossequio anche nel caso di specie, la Corte rileva che deve confermarsi la conclusione cui è pervenuto il primo giudice nella impugnata sentenza.
Risulta infatti acclarata, alla stregua delle conclusioni peritali, quale causa primaria e prevalente del decesso, la originaria patologia epatica (epatocarcinoma) di derivazione post-trasfusionale da cui era affetto il e la intervenuta grave Per_1 compromissione della funzionalità epatica del paziente “pur nel quadro di un variegato complesso patologico, al quadro terminale di insufficienza multi – organo (epatica, respiratoria, cardiaca, renale, emopoietica)”.
In proposito non è poi superfluo rammentare che l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cass. 25805/2024).
Nel caso in esame il ctu ha ritenuto che del tutto attendibilmente la patologia epatica abbia costituito la causa primaria e prevalente del decesso, con ciò escludendo l'idoneità delle altre affezioni sopravvenute ad assurgere ad esclusiva efficienza causale nella produzione dell'exitus e, pertanto, ad interrompere il nesso causale tra la patologia epatica di origine post-trasfusionale ed il decesso.
pag. 12/13 12.Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata merita di essere integralmente confermata.
13.Resta assorbita ogni altra questione.
14.Le spese del presente grado di giudizio – ivi comprese quelle dell'espletata c.t.u. – seguono la soccombenza del . Parte_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche
(da ultimo con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
15.Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (v. Cass. 9938 del 2014)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 15 novembre 2024 dal
[...]
, avverso la sentenza n. 1981/2024 resa dal Tribunale di Trani il 16 ottobre Parte_1
2024 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 5000,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e c.a.p. come per legge con distrazione in favore dei difensori antistatari;
- pone il costo della disposta CTU definitivamente a carico del Parte_1
[...]
Così deciso in Bari il 28 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 13/13
- SEZIONE LAVORO –
n.1024/2024RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Manuela Saracino Consigliere dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1024 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
Appellante
E
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Fiorella Pietro e Porcelluzzi Domenico
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23.1.2023, dinnanzi al Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio il Controparte_1 [...]
al fine di sentir dichiarare e accertare il proprio diritto alla corresponsione Parte_1 della prestazione una tantum di cui alla l. n. 210 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni, sulla base di quanto esposto nel ricorso in merito alla morte del di lei coniuge e, per l'effetto, chiedeva la condanna del suddetto Persona_1
alla corresponsione dell'assegno in questione, con vittoria di spese da Parte_1 distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Esponeva di essere vedova di e che costui era già stato Persona_1 destinatario, quando era in vita, degli emolumenti economici previsti dalla l. 210/92, in quanto soggetto emotrasfuso danneggiato da epatite virale (HCV), in forza di verbale della CMO di Bari n. 272 del 26.11.2002. In particolare, evidenziava che la l. 272/2002 prevedeva al co. 3 dell'art. 2 che ove derivi la morte dalle vaccinazioni o dalle patologie previste nella legge in commento, l'avente diritto può optare tra l'assegno reversibile e quello una tantum pari ad euro 77.468,53; che, essendo individuato da tale legge il coniuge quale primo soggetto nell'ordine dei beneficiari, aveva presentato in data 23.09.2022 all' Pt_2 istanza, indirizzata al , tesa al conseguimento del suddetto assegno Parte_1 una tantum;
che la competenza all'erogazione del beneficio de quo era attribuita all'AUSL territoriale di appartenenza, che nel caso di specie era la Parte_3
che legittimato passivo della pretesa creditoria era esclusivamente il
[...]
. Parte_1
Aggiungeva che l'ufficio di Medicina legale della con PEC del Pt_2
28.09.2022, aveva provveduto a comunicare ai propri difensori, per conoscenza, la trasmissione della pratica alla C.M.O barese ai fini della acquisizione del parere medico
- legale in merito alla sussistenza del nesso causale tra la patologia epatica contratta dal defunto coniuge e il decesso di quest'ultimo; che nonostante fossero decorsi quattro mesi dalla suddetta comunicazione, non era stata ancora prevista alcuna convocazione innanzi alla C.M.O per il conseguimento del prescritto parere medico-legale. Parte Aggiungeva, altresì, che l'art. 3 della l. 210/1992 disponeva l'obbligo dell' di provvedere entro novanta giorni dall'invio dell'istanza amministrativa ad effettuare l'istruttoria e, in particolare, ad acquisire il giudizio della Commissione Medica
Ospedaliera (CMO), che doveva effettuare la visita medico – legale, e ad inviare il relativo verbale all'interessato.
Sottolineava, poi, la natura perentoria del termine in questione, atteso il tenore letterale della legge in commento nonché quale legge speciale contenente precisi termini volti a cadenzare l'iter amministrativo.
Rimarcava che il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'assegno in questione emergeva dal certificato TA di morte laddove era riportata, quale causa iniziale della catena dei processi morbosi esitati nel decesso, la cirrosi epatica scompensata e che tale documento, poichè redatto da un Pubblico Ufficiale, era caratterizzato da fede privilegiata.
Deduceva, infine, il decorso del termine perentorio previsto ex lege per la conclusione del procedimento amministrativo, pari a novanta giorni, nonchè la legittima citazione in giudizio del . Parte_1
Con memoria del 22.09.2023, si costituiva il sostenendo Parte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda proposta dalla ricorrente per la pendenza del procedimento amministrativo, nonché l'infondatezza della stessa per pag. 2/13 l'impossibilità di ricostruire in termini di ragionevole probabilità il nesso di causalità tra il decesso del di lei coniuge e l'epatopatia.
In particolare, sosteneva l'errore nel porre quale prima causa del decesso la cirrosi epatica “relegando la neoplasia gastrica metastatizzata e lo scompenso cardiaco, per non parlare dell'ematuria nemmeno menzionata, ad un ruolo comprimario, sebbene l'unico ed il solo sintomo presentato dal de cuius fosse stata la dispnea, e cioè una forte difficoltà a compiere movimenti respiratori, associata a macroematuria”.
Nel corso del giudizio si procedeva all'istruttoria a mezzo della consulenza medico – legale del dott. il quale evidenziava che il defunto “In base Persona_2 all'anamnesi raccolta dai parenti ed alla documentazione in atti […., ] a seguito di trasfusioni, fu infettato nel 1992 da virus epatico HCV e tale nesso di causalità è ben documentato ed acclarato dalla CMO dell' Osp. Militare di Bari. Tale epatopatia HCV correlata;
in un 30% dei casi evolve in cirrosi epatica e HCC (carcinoma epatico). Con il passare di circa 30 anni la situazione è peggiorata, trasformandosi dapprima in cirrosi epatica scompensata con ascite e ipertensione portale associata a conseguente insufficienza renale in III stadio (s. epato-renale) ed infine in epatocarcinoma. La presenza di carcinoma gastrico con metastasi non trova una prova convincente in merito, ma solo citazioni in anamnesi. La presenza di metastasi appare alquanto dubbia, dato l'esame RX effettuato durante il ricovero ospedaliero. Pur ammettendo, ma “non constatato”, che vi fossero delle lesioni ripetitive polmonari, non vi è alcuna certezza che fossero di sola pertinenza gastrica e non epatica. Negli ultimi periodi di vita le condizioni psico-fisiche del Sig. erano molto compromesse;
Persona_1 infatti era diventato incontinente, dispnoico, anemico e dipendente da terzi”.
Il consulente rilevava, altresì, che “l'insufficienza renale conseguente alla cirrosi ha determinato una ipertensione arteriosa nefrogena che ha ulteriormente aggravato il quadro clinico cardiologico”.
Conseguentemente affermava il nesso di causalità tra la patologia epatica da cui era affetto il defunto a seguito delle trasfusioni ricevute e il relativo decesso, riconoscendo tale patologia quale “causa prevalente rispetto al complesso patologico da cui era affetto il de cuius”.
2. Con sentenza n. 1981/2024 del 16.10.2024, il Tribunale di Trani accoglieva il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente a ricevere l'indennizzo una tantum ai sensi dell'art. 2 co. 3 l. 210/1992, e per l'effetto, condannava il , in Parte_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore della istante dell'indennizzo de quo, nella misura di euro 77.468,53 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge dalla domanda amministrativa al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali pag. 3/13 con attribuzione ai procuratori antistatari, ponendo, infine, le spese di CTU a carico del suddetto . Parte_1
Il primo giudice perveniva a tale decisione, osservando che dalla disposta CTU, le cui conclusioni riteneva condivisibili, era emersa “la sussistenza di uno specifico nesso di causalità tra la patologia epatica, e in particolare l'epatocarcinoma da cui era affetto il dante causa dell'odierna ricorrente e il suo decesso” in ragione dell'assenza di altre patologie o fattori causali sopravvenuti idonei ad escludere in toto l'efficacia causale della suddetta patologia.
3. Avverso detta sentenza, il ha interposto appello con Parte_1 ricorso depositato in data 15.11.2024, insistendo per il rinnovo della consulenza tecnica medico legale e chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto della domanda per insussistenza del nesso di causa tra la patologia epatica e il decesso del coniuge dell'odierna appellata, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ha resistito al gravame con memoria depositata in data Controparte_1
3.1.2025, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per il deposito di copia informatica della sentenza impugnata priva del numero identificativo, della attestazione di avvenuta pubblicazione e della data di quest'ultima, e per l'attestazione di conformità rilasciata con riferimento ad una sentenza recante un numero e un anno diverso rispetto a quella oggetto di impugnazione e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato con conferma dell'impugnata sentenza.
4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo telematico d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica medico legale, all'udienza del 28 aprile 2025, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza ed in calce trascritto.
5.Con il primo motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del consulente nominato dal Tribunale, ha ritenuto sussistente il nesso di causa tra la patologia epatica da cui era affetto il dante causa dell'odierna parte appellata e il successivo decesso di quest'ultimo.
Rileva che il giudice di prime cure aveva omesso di considerare che gli accertamenti peritali effettuati in primo grado non potevano ritenersi esaustivi, atteso che il consulente tecnico aveva omesso di considerare i numerosi rilievi critici, mossi dal consulente di parte del , in merito alle concause che avevano Parte_1 condotto il defunto coniuge al decesso.
Evidenzia che in materia di nesso causale, il parametro normativo di riferimento
è rappresentato dagli artt. artt. 40 e 41 c.p. secondo i quali è necessario valutare numerosi elementi, emersi nel corso dell'espletata istruttoria, per verificare il nesso di pag. 4/13 causalità tra la patologia e il decesso. Sostiene che proprio in ragione di essi non è in alcun modo possibile ritenere che il decesso del defunto coniuge della odierna appellata sia causalmente legato alla epatopatia da cui era affetto.
Rileva che dalla cartella clinica dell'ultimo ricovero del era emerso Per_1 che costui fosse affetto da un “carcinoma gastrico con metastasi polmonari”; che trattandosi di dato contenuto in un atto pubblico era caratterizzato da fede privilegiata, non essendo mai stato contestato con querela di falso;
che tale dato era incompatibile con la ricostruzione effettuata dal consulente di primo grado condivisa dal giudice di prime cure;
che il CTU erroneamente aveva ritenuto che le metastasi polmonari potessero derivare da un carcinoma epatico, essendo pura speculazione teorica poiché in manifesta contraddizione con quanto riportato nella cartella clinica del defunto coniuge della parte appellata.
Evidenzia l'errore del consulente di ufficio nell'equiparare l'insufficienza renale cronica a una sindrome epato-renale, in quanto trattasi di due condizioni cliniche assolutamente diverse e nient'affatto sovrapponibili. Aggiunge che il consulente di ufficio in primo grado ingiustificatamente, a fronte di risultanze documentali che menzionavano una insufficienza renale cronica, aveva dedotto che si trattasse di sindrome epato-renale, senza una espressa diagnosi in tal senso, ponendo a fondamento il solo fatto che si trattasse di paziente cirrotico. Evidenzia, altresì, che l'insufficienza renale ha molteplici cause, tra cui l'ipertensione arteriosa, e che il era affetto Per_1
“da cardiopatia ischemica con posizionamento di stent e calcificazione mitralica”.
Sottolinea che dalla istruttoria espletata in primo grado era emerso che il presentasse dispnea, murmure vescicolare ridotto e crepitii alle basi Per_1 polmonari, tutti sintomi da ricondurre alla ridotta capacità polmonare da metastasi, aggravate dalla BPCO pure certificata in cartella clinica e complicata da una obesità grave.
Rimarca che, contrariamente a quanto ha affermato il CTU in primo grado, trattavasi di complicazioni legate alle metastasi derivate dal carcinoma gastrico e non a un aggravamento della patologia epatica.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza gravata e previo rinnovo della consulenza medico - legale, che siano riconosciute quali cause del decesso l'insieme delle patologie di natura cardiopolmonare-emuntoria e non l'epatopatia.
6. Nel secondo motivo di appello sostiene l'errore del primo giudice nel condannare il al pagamento delle spese di lite in ragione della infondatezza Parte_1 della domanda proposta.
Di conseguenza, richiede la riforma della impugnata sentenza sul capo relativo alle spese, evidenziando che nessuna compensazione delle stesse possa essere disposta,
pag. 5/13 non costituendo la fattispecie oggetto di causa questione nuova e non sussistendo mutamenti di giurisprudenza in materia.
7. L'appello è infondato dovendosi confermare la sentenza impugnata alla stregua delle motivazioni di seguito esposte.
8. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello, sollevata dalla parte appellata sia per l'errato deposito della copia informatica della sentenza impugnata in quanto priva del numero identificativo, della attestazione di avvenuta pubblicazione e della data di quest'ultima, che per l'attestazione di conformità rilasciata con riferimento ad una sentenza recante un numero e un anno diverso rispetto a quella oggetto di impugnazione.
Al riguardo va evidenziato che le argomentazioni della parte appellata a sostegno della improcedibilità sono attinenti al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ove è applicabile l'art. 369, secondo comma, c.p.c. secondo cui «insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità :1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti;
oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362; 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda».
Proprio in ragione di tale disposizione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi
l'attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data e il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfezione solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati” (Cass. n.
2362/2019; Cass. n. 24891/2018; Cass. n. 21192/2021). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato, quand'anche attestata conforme all'originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenersi improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi […]; più di recente, un simile approdo è stato
pag. 6/13 compendiato nel seguente principio di diritto: “E' improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti documenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato”(Cass. n. 5771/2023; conf. Cass. 10180/2023). 3.2.2. – In altri termini: a) da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione;
b) dall'altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all'espresso di cui all'art. 369 c.p.c., la Corte di cassazione ha certamente l'onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull'esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all'originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l'attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema» (Cass. ordinanza del 16 gennaio
2024, n. 1585).
Orbene, al presente giudizio, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellata, non si può applicare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione poiché non è espressione di un principio generale.
Trova, invece, applicazione alla fattispecie in esame l'art.347 c.p.c., rubricato
“Forme e termini della costituzione in appello”, in particolare il secondo comma della citata disposizione normativa che prevede l'obbligo dell'appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
pag. 7/13 In proposito occorre, altresì, evidenziare che gli stessi giudici di legittimità hanno affermato per il giudizio di impugnazione in appello che «L'art. 347, comma 2,
c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per
l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti» (Cass. sent. 22 novembre 2016, n. 23713).
Inoltre, sempre con riferimento a detto giudizio, hanno aggiunto che «Il giudice di appello che rilevi, in sede di decisione, l'avvenuto deposito di una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base ai documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l'improcedibilità dell'appello, in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, ma tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, ma deve assegnare a quest'ultima un termine per provvedere al deposito di una copia integrale della sentenza stessa, potendo poi solo in caso di inottemperanza a tale invito pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio»
(cfr. Cass. sent. 30 novembre 2016, n. 24437/16).
Nel caso di specie, dalla analisi dei documenti prodotti dalla parte appellante emerge in modo evidente che la sentenza prodotta nella presente impugnazione, seppure sia priva della attestazione di avvenuta pubblicazione della cancelleria, della data di pubblicazione e del relativo numero, è quella oggetto di impugnazione nel giudizio in esame, stante la corrispondenza del contenuto della stessa con i motivi di gravame, nonché delle parti e dell'oggetto del giudizio. Senza contare che è poi possibile risolvere la controversia anche mediante l'analisi degli ulteriori documenti disponibili, in particolare la consulenza di ufficio svolta in primo grado che corrisponde pienamente alle doglianze contenute nell'atto di appello.
Detta sentenza, peraltro, è quella presente nel fascicolo telematico di primo grado recante annotazione nello “storico” del suddetto fascicolo della data di pubblicazione (16.10.2024) e del numero (n.2841/2024) sicchè non vi è dubbio che vi siano elementi sufficienti alla risoluzione del giudizio, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla verifica della tempestività del gravame.
9.Quanto, poi, alla lamentata causa di improcedibilità dell'atto di impugnazione per la errata indicazione della sentenza appellata nella attestazione di conformità, occorre osservare che «costituisce principio costantemente affermato da questa Corte
pag. 8/13 quello secondo cui (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 31/07/2007 n. 16921) la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell'atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta l'incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta
l'impugnazione sia confermata da una verifica della conseguenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello» (cfr. Cass. civ., sent. 4 agosto 2016, n. 16312).
Tale verifica, come già detto, deve ritenersi positivamente effettuata alla stregua dei complessivi elementi in atti: va solo aggiunto che parte appellata nemmeno contesta né confuta che la sentenza allegata da parte appellata sia quella effettivamente emessa tra le parti né ne contesta la data di pubblicazione (16.10.2024) ed il numero esattamente indicati dal nel corpo del ricorso in appello (cfr. pag. 1 dell'atto Parte_1 di appello).
10. Passando, dunque, all'esame del merito occorre evidenziare che nel primo motivo di doglianza l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nel condividere le conclusioni del consulente d'ufficio nominato in primo grado e, conseguentemente, nell'accogliere la domanda della odierna appellata volta alla corresponsione della prestazione di cui alla l. n. 210 del 1992, per la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia epatica (pacificamente derivante dalle trasfusioni infette ricevute) da cui era affetto il di lei coniuge e il decesso di quest'ultimo.
In particolare, l'appellante sostiene che la causa del decesso sia da rinvenire nell'insieme delle patologie di natura cardiopolmonare-emuntoria da cui era affetto il defunto coniuge e non nella epatopatia.
Al fine di corrispondere alle specifiche doglianze prospettate da parte appellante alle conclusioni del consulente di primo grado, è stata disposta la rinnovazione della c.t.u. medico – legale.
Orbene, il consulente d'ufficio, dr. , accettato l'incarico in Persona_3 data 13.1.2025 e svolta l'indagine peritale, ha affermato che “dalla documentazione in
Atti si evince che , deceduto in data 12/04/2022, era affetto da Persona_1 cirrosi epatica scompensata (con ascite e varici esofagee) – già riconosciuta in sede di
CMO come ad eziologia post- trasfusionale;
inoltre, era affetto da >(sinotticamente) carcinoma gastrico avanzato, cardiopatia ischemica, obesità, insufficienza renale cronica III stadio, insufficienza respiratoria in BPCO, anemia da perdita.
Nel tentativo di rispondere in modo motivato (secondo scienza e coscienza) allo specifico e circoscritto quesito posto dal Collegio giudicante, occorre porre alcune premesse, a partire dai dati disponibili in atti e relativi all'ultimo ricovero ospedaliero,
pag. 9/13 nel corso del quale si è verificato (in seconda giornata) il decesso;
motivo del ricovero
(secondo la scheda di valutazione del 118, e la successiva relazione di Pronto Soccorso, entrambe allegate e parte integrante della Cartella clinica N. 2682/2022) è stata la comparsa (o verosimilmente l'aggravamento) di astenia e dispnea in cirrosi epatica scompensata, ipertensione portale con varici esofagee, neoplasia gastrica, ovvero (in esame obiettivo presso il Pronto Soccorso) di scompenso ascitico e dispnea: ebbene, già questo primo e preliminare riscontro documentale fornisce un'utile traccia, in quanto, mentre da un lato sullo scompenso ascitico vi è poco da aggiungere (in quanto indice della gravità della patologia epatica scompensata, peraltro con ipertensione portale e varici esofagee, in misura ben più pregnante e clinicamente attendibile dei soli parametri forniti dagli esami di laboratorio attinenti la funzionalità epatica eseguiti in regime di ricovero), dall'altro lato la dispnea, nel caso in esame, poteva riconoscere un'eziologia multifattoriale, prevalentemente legata non tanto, e comunque non solo, alla stessa ascite (con associato minimo versamento pleurico di NDD), ma anche e > all'obesità ed all'insufficienza respiratoria cronica in BPCO (come da suggestivi dati dell'RX torace a letto); lo scrivente concorda con la relazione di CTU di primo grado per quel che attiene la scarsa rilevanza, nel determinismo del decesso, del carcinoma gastrico avanzato, per il quale l'RX torace non ha peraltro fornito alcuna attendibile evidenza di metastasi polmonari, per cui sarebbe alquanto semplicistico, riduttivo e non motivato attribuire la causa della dispnea a (peraltro solo presunte) lesioni polmonari da metastasi di carcinoma gastrico;
si concorda, invece, sulla non sovrapponibilità tra sindrome epato – renale (non documentata, e comunque di difficile e non univoca diagnosi) e la documentata insufficienza renale cronica (del tutto verosimilmente indipendente dalla patologia epatica): tuttavia, come desumibile anche dalla scheda di morte TA (che non ne fa menzione) la patologia renale va considerata non più che una delle concause (del tutto MINORI) del decesso, avendo al più agito attraverso
l'aggravamento dello stato anemico cronico;
purtroppo la brevità del ricovero e la conseguente sinteticità della relativa cartella clinica non forniscono dati né qualitativi né quantitativi sull'eventuale contributo della cardiopatia ischemica al decesso, pur essendo comunque del tutto attendibile che l'ipovolemia prodotta dall'ascite (e dagli edemi degli arti inferiori in ipertensione portale) abbia richiesto al cuore una prestazione che l'organo non è riuscito a fornire, con esito in arresto cardiocircolatorio.
In conclusione, se è vero che i dati di laboratorio disponibili non indicavano un deterioramento drammatico (terminale) della funzionalità epatica, è pur vero che la patologia di base (causa iniziale – PRIMUM MOVENS della sequenza di eventi che ha condotto al decesso) era comunque di tale rilevanza e gravità, come testimoniato >
pag. 10/13 dall'ascite rilevata all'esame obiettivo, da aver potuto del tutto attendibilmente costituire la causa iniziale e PREVALENTE (> al 50%) della sequenza di eventi patogenetici che ha condotto, pur nel quadro di un variegato complesso patologico, al quadro terminale di insufficienza multi – organo (epatica, respiratoria, cardiaca, renale, emopoietica) con esito (causa finale “obbligata”) in decesso per arresto cardio
– circolatorio”.
11.Alla stregua di tali conclusioni risulta dunque confermata la valutazione del primo giudice in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la patologia epatica, e in particolare l'epatocarcinoma da cui era affetto il dante causa dell'odierna appellata, e l'intervenuto decesso.
Vale la pena ricordare che è principio consolidato in giurisprudenza (Cass . n.
10435 del 29.4.2010) che, anche nelle ipotesi di assegno una tantum in favore dei familiari superstiti dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, così come nelle ipotesi di infortunio sul lavoro e di malattie professionali
(v, fra le altre Cass. 14 giugno 2008 n. 14770, Cass 26 giugno 2009 n 15074, Cass. n
13361 del 2011, Cass n 23990 del 2014, n 23207 del 2014), deve trovare applicazione il principio dell'equivalenza delle cause accolto dall'art. 41 cod. pen, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, sebbene in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che si accerti la esclusiva efficienza causale di uno di essi.
Per completezza, si rammenta che, a proposito delle malattie professionali, in quanto fenomeni che si evolvono nel tempo, a volte molto lentamente, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quanto sia frequente il caso che esse siano il frutto del convergere e dell'interagire di molteplici fattori causali, di modo che, in mancanza di norme specifiche che regolino dette ipotesi di malattia professionale, sia d'obbligo far riferimento ai principi generali dell'ordinamento, quale, appunto, è quello consacrato nel citato art 41 del codice penale in materia di 'concorso di cause': “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione od omissione
e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”.
La giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare che trovi diretta applicazione la regola contenuta nell'art 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa,
pag. 11/13 che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. In altri termini, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo nel caso in cui possa essere ravvisato con certezza un fattore estraneo all'attività lavorativa che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni.
Ne consegue che, stante il principio di equivalenza delle cause, è necessario accertare se il processo morboso sia conseguenza di uno o più fattori concausali con efficacia esclusiva, e non se la malattia sia stata determinata esclusivamente dalla causa lavorativa, di modo che, ove sia accertata la sussistenza di concause, l'indennizzo e/o la rendita dovranno essere rapportati all'entità del danno biologico complessivamente considerato e quantificato.
Ebbene, se a tali principi di equivalenza causale deve farsi ossequio anche nel caso di specie, la Corte rileva che deve confermarsi la conclusione cui è pervenuto il primo giudice nella impugnata sentenza.
Risulta infatti acclarata, alla stregua delle conclusioni peritali, quale causa primaria e prevalente del decesso, la originaria patologia epatica (epatocarcinoma) di derivazione post-trasfusionale da cui era affetto il e la intervenuta grave Per_1 compromissione della funzionalità epatica del paziente “pur nel quadro di un variegato complesso patologico, al quadro terminale di insufficienza multi – organo (epatica, respiratoria, cardiaca, renale, emopoietica)”.
In proposito non è poi superfluo rammentare che l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cass. 25805/2024).
Nel caso in esame il ctu ha ritenuto che del tutto attendibilmente la patologia epatica abbia costituito la causa primaria e prevalente del decesso, con ciò escludendo l'idoneità delle altre affezioni sopravvenute ad assurgere ad esclusiva efficienza causale nella produzione dell'exitus e, pertanto, ad interrompere il nesso causale tra la patologia epatica di origine post-trasfusionale ed il decesso.
pag. 12/13 12.Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata merita di essere integralmente confermata.
13.Resta assorbita ogni altra questione.
14.Le spese del presente grado di giudizio – ivi comprese quelle dell'espletata c.t.u. – seguono la soccombenza del . Parte_1
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche
(da ultimo con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
15.Non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che parte soccombente è un'amministrazione pubblica e il contributo è stato prenotato a debito (v. Cass. 9938 del 2014)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 15 novembre 2024 dal
[...]
, avverso la sentenza n. 1981/2024 resa dal Tribunale di Trani il 16 ottobre Parte_1
2024 nei confronti di così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 5000,00 oltre rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e c.a.p. come per legge con distrazione in favore dei difensori antistatari;
- pone il costo della disposta CTU definitivamente a carico del Parte_1
[...]
Così deciso in Bari il 28 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. ssa Vittoria Orlando
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