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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2384/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
Presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche, presso la Corte di Appello di Firenze,
Sezione Quarta Civile, nelle persone dei giudici:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Ing. Lorenzo Castellani Esperto
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1946/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. , Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. , C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), (C.F. Parte_11 C.F._11 Parte_12
), (C.F. C.F._12 Parte_13 C.F._13 [...]
(C.F. , (C.F. ), Pt_14 C.F._14 Parte_15 C.F._15
(C.F. ), (C.F. Parte_16 C.F._16 Parte_17
), (C.F. , C.F._17 Parte_18 C.F._18 Parte_19
(C.F. ), (C.F. ), C.F._19 Parte_20 C.F._20 Pt_21
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._21 Parte_22
1 ), (C.F. , C.F._22 Parte_23 C.F._23 Parte_24
(C.F. ), (C.F. ), in proprio C.F._24 Parte_25 C.F._25
e nella loro qualità di eredi della sig.ra , deceduta nelle more del Persona_1 giudizio R.G. 844/2015 Tribunale di Rimini), con il patrocinio dell'avv. FABIO ROSSI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
RICORRENTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIA Controparte_2 P.IVA_2
SENOFONTE e dell'avv. SILVIA RICCI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che tutte le porzioni di terreno oggetto del giudizio sospeso RG
844/2015 Tribunale di Rimini, rispetto alle quali è stata proposta domanda di usucapione da parte del Gruppo di attori 1 ( ed altri), 2 ( ed altri), 3 Parte_26 Pt_23
( 4 ( Parte_27 [...]
, eccetto quelli di cui al Gruppo di attori n.5 ( , , CP_3 Parte_11 Parte_12
, , , ), reliquati a seguito di Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 abbandono definitivo delle acque e cessazione di ogni manutenzione conseguente la perdita definitiva della originaria funzione economica delle Fosse e e Pt_28 Pt_29 interramento delle medesime, hanno definitivamente perso ogni funzionalità idraulica e quindi la loro destinazione ad uso pubblico in epoca anteriore alla entrata in vigore della
Legge n.37 del 1994 (anni '50), passando dal demanio idrico al patrimonio disponibile dello Stato (cosiddetta sdemanializzazione tacita) e restando quindi di proprietà dello Stato al diverso titolo di bene del patrimonio disponibile ed assoggettati al relativo regime giuridico nonché suscettibili di essere acquistati dal privato a titolo originario per usucapione, già maturata anteriormente alla entrata in vigore della Legge
Galli (L.37 del 1994), ricorrendone gli ulteriori presupposti di legge. Fermo restando
l'accertamento degli ulteriori presupposti di legge per la sussistenza della invocata usucapione degli anzidetti terreni da parte degli odierni ricorrenti, già oggetto del giudizio sospeso n°844/2015 RG Tribunale di Rimini di cui alle domande ivi proposte ed alle
2 conclusioni comunque richiamate e ribadite nel Ricorso per riassunzione a cui si rimanda.
Quanto alle spese di lite del presente procedimento si chiede la vittoria delle spese rispetto al rapporto processuale con l o, in subordine, la parziale Controparte_1 compensazione, fermo restando che sin dal Ricorso per riassunzione, rispetto al Gruppo 5 di attori-ricorrenti ( si è dato atto che le porzioni di terreno oggetto di domanda di Pt_11 usucapione, a seguito della espletata CTU nel giudizio avanti al Tribunale di Rimini, appartengono tuttora al demanio idrico stante la loro funzionalità idrica. In proposito si preannuncia la rinuncia alla domanda di usucapione per questo Gruppo di attori e si precisa che la stessa è stata proposta in assoluta buona fede sin dall'atto introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Rimini, dimostrato dal fatto che la funzione idraulica ivi persistente è emersa soltanto all'esito della espletata CTU dal momento che il canale, sebbene ivi idraulicamente attivo, è completamente interrato e quindi non visibile.
Si chiede altresì la compensazione delle spese di lite rispetto alla parte processuale
NE LI RO avendo aderito alle conclusioni della medesima.”
Per l : Controparte_1
“Voglia il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche respingere le domande di parte attrice nei confronti delle Amministrazioni statali in quanto infondate e /o sprovviste di prova. In tutte le ipotesi, con vittoria di spese.”
Per la NE : CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Firenze:
- accertare e dichiarare la sussistenza della funzionalità idraulica relativamente alle aree reclamate dai ricorrenti del GRUPPO 5 ( e per l'effetto respingere la relativa Pt_11 richiesta di sdemanializzazione e usucapione;
- accertare e dichiarare cessata la funzionalità idraulica relativamente alle aree reclamate dai ricorrenti dei GRUPPI da 1 a 4, fatto salvo, per le aree demaniali facenti parte del
GRUPPO 3 e del 2 il mantenimento della servitù di scolo per le ragioni espresse CP_4 nell'atto di costituzione.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico dell'Ente come per legge.”
OGGETTO: accertamento dell'avvenuta sdemanializzazione di terreni già appartenenti al . CP_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
3 Gli attori in epigrafe individuati adivano il Tribunale di Rimini esponendo che essi medesimi (e per taluni di essi prima di loro i loro dante causa) erano da moltissimi anni nel possesso di porzioni di terreni relitti (che meglio identificavano), già facenti parte dell'alveo delle antiche Fosse e . Pt_28 Pt_29
Deducevano, specificamente, che:
nella zona nord della provincia di Rimini, lungo i due lati del fiume Marecchia, esistevano da tempo immemorabile due fosse per i mulini denominate rispettivamente Pt_29
(quella situata sulla sinistra idrografica del Marecchia) e (quella situata sulla Pt_28 destra idrografica del Marecchia), che, insieme alle loro derivazioni, avevano avuto la funzione principale di fornire la forza motrice ai mulini situati lungo di esse, tanto che il loro utilizzo e la loro manutenzione era stato disciplinato con speciali capitolati risalenti fino al XVI secolo;
nel secondo dopoguerra, con la diffusione dell'energia elettrica, il secolare utilizzo dell'acqua come forza motrice era divenuto improvvisamente obsoleto e tutti i mulini presenti lungo i due canali, e loro derivazioni, avevano cessato la loro attività;
conseguentemente, era venuta meno ogni manutenzione e progressivamente lo scorrere dell'acqua era cessato in maniera definitiva ed ampie porzioni delle fosse erano poi state interrate;
i proprietari limitrofi (dal 1950 in poi) avevano dunque esteso la loro signoria di fatto,uti domini, su detti terreni relitti, delimitandoli mediante recinzione, coltivandoli, edificandovi sopra e utilizzandoli altresì quali corti delle loro abitazioni;
tali terreni erano restati di proprietà dello Stato non più come beni demaniali, ma a titolo di beni patrimoniali disponibili - realizzandosi una sdemanializzazione tacita - e dunque erano divenuti suscettibili di usucapione (precisando che il loro acquisto a tiolo originario si era già compiuto nel 1993, prima dell'entrata in vigore della cd. Legge Galli, n.37 del
1994,che aveva modificato la disciplina degli articoli 946, 947, 823 e 1145 c.c.).
Citavano pertanto in giudizio l , così concludendo: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, in via principale e nel merito:
-accertare e dichiarare che tutte le porzioni di terreno oggetto del presente giudizio, reliquate a seguito di abbandono definitivo delle acque e cessazione di ogni manutenzione conseguente la perdita della originaria funzione economica delle Fosse Vi- serba e e interramento delle medesime, restano di proprietà dello Stato non più Pt_28 come bene demaniale ma al diverso titolo di bene patrimoniale disponibile e sono quindi suscettibili di essere acquistati dal privato per usucapione (cosiddetta sdemanializzazione
4 tacita) già maturata anteriormente alla nuova disciplina normativa introdotta dalla Legge
n.37 del 1994 (cosiddetta Legge Galli) ricorrendone gli ulteriori presupposti di legge;
- accertare e dichiarare che i sotto elencati attori, ciascuno per il titolo specificamente dedotto, hanno posseduto uti domini, in maniera pacifica ed indisturbata, per un periodo ininterrotto ultraventennale, porzioni di terreni relitti, già facenti parte delle ex Fosse
RA e , catastalmente identificate al Catasto Terreni del Comune di Rimini al Pt_29
Foglio 47 con le particelle 21 e 22, dichiarandone così l'usucapione e quindi l'acquisto della proprietà esclusiva a titolo originario in loro favore, per le porzioni di terreno per ciascun attore di seguito specificate:
1° gruppo di attori:
- quanto a , , , e Parte_30 Parte_17 Parte_21 Parte_19 Parte_18
, accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto della proprietà a Parte_20 titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente nella Planimetria allegata al documento 2 ed individuate con colorazione in rosso e in giallo e della consistenza di complessivi mq.94, censite al Catasto Terreni del Comune di Rimini alla partita 8235, Foglio 47, p.lla 21/b e p.lla 21/b, facenti parte della più ampia p.lla 21
(come da Relazione Geom. 1.8.2008: doc.4) era già maturata nel 1993 in Persona_2 favore del de cuis e la stessa deve quindi essere riconosciuta a favore Persona_3 degli eredi odierni attori iure hereditatis;
2° gruppo di attori:
- quanto a , , e , accertare e Parte_24 Parte_23 Parte_25 Persona_1 dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto della proprietà a titolo originario delle por- zioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Progetto di
Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal CTU Geom. nella Per_4 causa civile n.3893/2004 Tribunale di Rimini e di cui alla Consulenza IC (doc.12) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007, pagg.37,38,39,40,41,42,43,44 e
Allegato 14C, era già maturata nel 1993 in favore del de cuis e la Persona_5 stessa deve quindi essere riconosciuta a favore degli eredi odierni attori iure hereditatis;
3° gruppo di attori:
- quanto a , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto a Parte_3 titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Progetto di Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal CTU
Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e di cui alla Per_4
Consulenza IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007, pagine 71,
72,73,74,75 e Al- legato 21C, nel 1993 era già maturata in favore di in Parte_3
5 forza di accessione nel possesso del proprio dante causa e quindi Controparte_6 all'odierno attore deve essere riconosciuta;
- quanto a e , accertare e dichiarare che l'usucapione e Parte_8 Parte_9 quindi l'acquisto a titolo origi- nario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente
e nella loro consistenza nel Progetto di Frazionamento-Identifica- zione Catastale predisposto dal CTU Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e Per_4 di cui alla Consulenza IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007, pagine 37, 38, 39, 40,41 e Allegato 15C, nel 1993 era già maturata in favore di Parte_8
e in forza di accessione del possesso dal loro dante causa
[...] Parte_9
e e di successione di queste ultime nel possesso del de CP_7 Persona_6 cuius e quindi agli odierni attori deve essere riconosciuta;
Persona_7
- quanto a , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto a titolo Parte_5 originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Progetto di Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal CTU Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e di cui alla Consulenza Per_4
IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007,pagine 44, 45,46 e
Allegato 16C, nel 1993 era già maturata in favore di in forza di successione Parte_5 di questa ultima nel possesso del de cuius e quindi all'odierno attore deve Persona_8 essere riconosciuta;
- quanto a , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto a Parte_4 titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Progetto di Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal CTU
Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e di cui alla Per_4
Consulenza IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007,pagine
48,49,50, 51, 52,53 e Allegato 17C,nel 1993 era già maturata in favore di Parte_4
in forza di successione di questa ultima nel possesso del de cuius e
[...] Persona_8 quindi all'odierno attore deve essere riconosciuta;
- quanto a , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto Parte_10
a titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Progetto di Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal
CTU Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e di cui alla Per_4
Consulenza IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007, pagine 59,
60,61,62 e Allegato 19C, nel 1993 era già maturata in favore di in Parte_10
6 forza di accessione nel possesso del proprio dante causa e quindi Persona_9 all'odierno attore deve essere riconosciuta;
- quanto a , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto a Parte_6 titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Progetto di Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal
CTU Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e di cui alla Per_4
Consulenza IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007,pagine Per_1 64,65,66,67,68 e Allegato 20C, era già maturata nel 1993 in favore del de cuius
e la stessa deve quindi essere riconosciuta a favore dell'odierno attore iure
[...] hereditatis;
- quanto a , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto a titolo Parte_7 originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Pro- getto di Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal CTU Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e di cui alla Consulenza Per_4
IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007, pagine
80,81,82,83,84,85 e Allegato 22C, nel 1993 era già maturata in favore del dante causa e che la porzione di terreno ut sopra, usucapita da Parte_31 [...]
, è stata poi trasferita all'avente causa in forza del titolo Pt_31 Parte_7 dedotto in giudizio ed a favore di questa ultima deve quindi essere riconosciuta la proprietà di quanto usucapito dal sig. ; Parte_31
4° gruppo di attori:
- quanto a e , accertare e dichiarare che l'usucapione e Parte_1 Parte_2 quindi l'acquisto della proprietà a titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente nella Planimetria (doc.34 )per una consistenza complessiva di 120,61 mq., costituenti porzioni delle particelle catastali distinte al Catasto Terreni del Comune di
Rimini al Foglio 47, p.lla 22 ( per mq.59,83) e p.lla 21 (per mq.60,78), nel 1993 era già maturata in favore di e dapprima per successione nel Parte_1 Parte_2 possesso del de cuius e poi per accessione di quest'ultimo nel possesso CP_8 esercitato in precedenza da e e quindi deve essere CP_8 Controparte_9 riconosciuta in favore degli odierni attori;
- quanto all'Ing. accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi Parte_22
l'acquisto della proprietà a titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate grafica- mente nella Planimetria (doc.34) per una consistenza complessiva di 162,41 mq., costituenti porzioni delle particelle catastali distinte al Catasto Terreni del Comune di
7 Rimini al Foglio 47, p.lla 22 (per mq.86,06) e p.lla 21 (per mq.76,35), era già maturata nel 1993 in favore del de cuius e la stessa deve quindi essere Persona_11 riconosciuta a favore dell'odierno attore iure hereditatis;
- 5° gruppo di attori:
- quanto a , , , , , Parte_11 Parte_12 Parte_16 Parte_13 Parte_14
e , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi Controparte_10 Parte_15
l'acquisto della proprietà a titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente nelle Planimetrie allegate ai documento 41 e 42 ed individuate con colorazione in rosso, censite al Catasto Terreni del Comune di Santarcangelo di RO al Foglio 30, p.lle 479,480,481, 475,476,477 e 57, nel 1993 era già maturata in favore degli attori predetti, giusto i titoli dedotti in giudizio, in forza di accessione del possesso del dante causa , proseguito per accessione al possesso di Persona_12 CP_11
e e per successione nel possesso del de cuius e infine per Parte_13 CP_12 accessione nel possesso del dante causa e la stessa deve quindi essere CP_11 riconosciuta agli odierni attori”.
Nel giudizio innanzi al Tribunale di Rimini si costituiva l , che Controparte_1 deduceva che l'area oggetto delle pretese attoree apparteneva al , e CP_5 dunque eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, stante la competenza per materia del Tribunale delle Acque, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della NE LI RO;
nel merito, contestava che fosse maturata l'invocata usucapione.
La causa veniva istruita con l'espletamento di prove orali;
era altresì disposta una ctu volta a descrivere lo stato dei luoghi (per le posizioni degli attori diversi da , Parte_24
, e - per i quali la ctu era già stata Parte_23 Parte_25 Persona_1 espletata nella causa n. 3893/2004 R.G. Tribunale Rimini, conclusasi con declaratoria di difetto di legittimazione passiva della convenuta, - e Parte_32 diversi da , e , , Parte_3 Parte_8 Parte_9 Parte_5 [...]
, , e - per i quali la ctu era già Parte_4 Parte_10 Parte_6 Parte_7 stata espletata nella causa n. 3075/2003 R.G. Tribunale di Rimini, anch'essa conclusasi con declaratoria di difetto di legittimazione passiva della convenuta, Parte_32
).
[...] Parte_32
All'esito, con ordinanza dell'01.08.2019, depositata e comunicata in data 08.08.2019, il
Tribunale di Rimini, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dall CP_1
dichiarava la propria incompetenza in relazione all'accertamento
[...] dell'appartenenza al demanio idrico dell'area individuata nell'atto di citazione,
8 in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche, disponendo altresì la sospensione ex art.295 c.p.c. del giudizio relativo all'accertamento della proprietà dell'area per intervenuta usucapione, sino alla risoluzione della controversia di competenza del Trap.
I ricorrenti hanno quindi riassunto il giudizio innanzi a questo tribunale, deducendo che sulla base delle tre ctu espletate si doveva affermare che tutte le aree oggetto di domanda di usucapione non facevano più parte del demanio idrico e quindi non erano assoggettabili al relativo regime giuridico ad eccezione delle porzioni di terreno riferite alla domanda svolta dal gruppo di attori “Brasini” ( , , Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , , : V gruppo); i medesimi hanno
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 dunque concluso chiedendo che questo giudice volesse accertare e dichiarare che
“tutte le porzioni di terreno oggetto del giudizio sospeso R. G. 844/2015 Tribunale di
Rimini, salvo, in subordine, quelle riferite agli attori , , Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , , nel giudizio sospeso RG 844/2015
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16
Tribunale di Rimini, reliquate a seguito di abbandono definitivo delle acque e cessazione di ogni manutenzione conseguente la perdita della originaria funzione economica delle
e e interramento delle medesime, restano di proprietà dello Stato Parte_33 Pt_28 non più come bene demaniale ma al diverso titolo di bene patrimoniale disponibile e restano assoggettati al relativo regime giuridico e sono quindi suscettibili di essere acquistati dal privato per usucapione (cosiddetta sdemanializzazione tacita) già maturata anteriormente alla nuova disciplina normativa introdotta dalla Legge n.37 del 1994
(cosiddetta Legge Galli) ricorrendone gli ulteriori presupposti di legge”; che, pertanto, essi attori, ciascuno per il titolo specificamente dedotto, avevano posseduto uti dominus, in maniera pacifica ed indisturbata, per un periodo ininterrotto ultraventennale, porzioni di terreni relitti, già facenti parte delle ex Fosse RA e , catastalmente Pt_29 identificate al Catasto Terreni del Comune di Rimini al Foglio 47 con le particelle 21 e 22
e al Catasto Terreni del Comune di Santarcangelo di RO al Foglio 30 con le particelle 93,94,55 e 56, dichiarandone così l'usucapione e quindi l'acquisto della proprietà esclusiva a titolo originario in loro favore, per le porzioni di terreno per ciascun attore meglio specificate.
L costituita, reiterando la propria eccezione di difetto di Controparte_13 legittimazione passiva, posto che le competenze in materia di gestione del Demanio idrico, come previsto dal D.lgs. n. 112/1998, spettavano in via esclusiva alla NE
LI RO (mentre essa Agenzia gestiva i beni immobili dello Stato solo ove non facessero parte del Demanio idrico o marittimo), e/o comunque rilevando il difetto d'integrità del contraddittorio con tale Ente;
in subordine, nel merito, ha dedotto che la
9 proprietà demaniale non risultava affatto abdicata, che i beni non erano stati sdemanializzati, e che comunque un bene appartenente al pubblico, dopo CP_1
l'eventuale sdemanializzazione, restava pur sempre di proprietà dell'amministrazione.
Questo tribunale, con ordinanza in data 21.9.2020, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della NE LI RO.
La NE LI RO s'è costituita, chiedendo che relativamente alle aree reclamate dai ricorrenti del GRUPPO 5 ( fosse dichiarata la persistente sussistenza Pt_11 della funzionalità idraulica e per l'effetto fosse respinta la richiesta di sdemanializzazione;
per le restanti aree (reclamate dai ricorrenti dei GRUPPI da 1 a 4) ha aderito invece alla domanda dei ricorrenti, chiedendo che fosse dichiarata cessata la funzionalità idraulica delle medesime.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 16.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.3.2025.
2. Le questioni devolute a questo tribunale.
Come premesso, il Tribunale di Rimini ha sospeso il giudizio sulla domanda, pregiudicata, di accertamento della proprietà dei terreni in oggetto, ed in particolare di declaratoria di intervenuta usucapione in favore degli attori, dichiarando la competenza di questo
Trap in ordine alla (sola) domanda, pregiudiziale, di accertamento della demanialità, o non, dell'area.
In particolare, il tribunale romagnolo ha così argomentato: “Nella specie, gli attori hanno chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto di un fondo, originariamente facente parte dell'alveo di un canale, deducendo che esso non è più interessato dallo scorrimento delle acque.
Ora è ben vero che la convenuta non ha contestato specificamente, nella prima difesa utile, l'effettivo prosciugamento del canale, ma essa ha eccepito la perdurante appartenenza dell'area al demanio idrico, sollevando così una questione pregiudiziale che appartiene alla competenza del giudice specializzato, fatta eccezione solo per l'ipotesi in cui non si ponga la necessità di approfondimenti tecnici, essendo assolutamente certo che l'area non è attraversata dalle acque.
Ebbene, dalla ctu espletata, è emerso che, in realtà, alcune porzioni di terreno oggetto di causa sono ancora interessate dallo scorrimento d'acqua, atteso che, in alcuni punti, la
è attualmente attiva, come attestato dagli enti pubblici interpellati dal ctu. Parte_34
Risulta evidente, allora, la necessità di un accertamento tecnico per stabilire l'esatta ampiezza dell'alveo, la perdurante attività della e la conseguente Parte_34 appartenenza del bene al demanio idrico, accertamento di competenza esclusiva del
10 Tribunale delle Acque, davanti al quale, dunque, le parti vanno rimesse, con contestuale sospensione della causa pregiudicata di accertamento della proprietà dell'area.
A nulla rileva il fatto che la perdurante attività della sia emersa a seguito Parte_34 della ctu e non sia stata specificamente eccepita dalla convenuta.
È ben vero che i precedenti richiamati dagli attori a sostegno della loro tesi fanno sovente riferimento, ai fini del riparto della competenza, al fatto che la natura di bene demaniale sia pacifica in causa e, tuttavia, il riferimento non deve intendersi all'istituto della non contestazione in senso tecnico, atteso che trattandosi di competenza inderogabile, il cui difetto è certamente rilevabile d'ufficio, l'accertamento dei relativi presupposti non può essere rimesso alla volontà delle parti, o alla formulazione di un'eccezione in tal senso, pervenendosi, altrimenti, all'illogica conseguenza di far dipendere la competenza di un plesso giurisdizionale o dell'altro dalla costituzione in giudizio del convenuto e dall'articolazione di difese sulla demanialità.
Più in chiaro, ciò che rileva, ai fini della decisione sulla competenza, non è tanto se le parti abbiano o meno eccepito la presenza di acque pubbliche, quanto piuttosto se si ponga o meno la necessità di un accertamento tecnico che il Legislatore vuole inderogabilmente riservato al giudice specializzato. [...]
In conclusione s'impone la declinatoria di competenza in ordine alla causa pregiudiziale di accertamento della demanialità dell'area, in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche, con contestuale sospensione della causa pregiudicata relativa all'accertamento della proprietà dell'area”.
Dunque, stante la persistente pendenza della causa d'usucapione innanzi al Tribunale di
Rimini - nonostante le più ampie conclusioni degli attori in sede di riassunzione, e rilevato che comunque nel corpo dei loro atti e poi in sede di precisazione delle conclusioni i medesimi hanno reiteratamente dato conto del fatto che la competenza di questo tribunale era limitata alla questione pregiudiziale - si deve ritenere che questo Trap sia investito unicamente della questione pregiudiziale relativa all'accertamento dell'intervenuta sdemanializzazione, o non, dell'area in oggetto.
Per converso, stante il chiaro tenore dell'ordinanza d'incompetenza su riportata, non si concorda con quanto dedotto dai ricorrenti nei loro scritti conclusivi - peraltro in contrasto con le originarie richieste - secondo cui non sarebbe oggetto del presente giudizio l'accertare se i terreni in questione siano suscettibili di usucapione per effetto di sdemanializzazione tacita per i primi quattro gruppi di ricorrenti, ma solo per il quinto gruppo, perché per i primi 4 gruppi la competenza era del tribunale ordinario, stante la convergenza dei giudizi tecnici (per quanto s'andrà ad illustrare), e questi non aveva inteso declinarla.
11 In particolare, i ricorrenti paventano che, a ragionare diversamente, questo tribunale dovrebbe sollevare un conflitto negativo di competenza (deducono, testualmente:
“Diversamente opinando, ovvero se l'intestato Tribunale ritenga di estendere la propria cognizione ad accertare se tutti i terreni in oggetto siano suscettibili di usucapione per effetto di una tacita sdemanializzazione in assenza di un provvedimento ad hoc della PA, allora si potrebbe porre un problema di conflitto di competenza da risolvere preliminarmente attraverso la disposizione dell'articolo 45 comma 4° c.p.c. (regolamento
d'ufficio di competenza)”.
In realtà, così non è: il Tribunale di Rimini si è chiaramente ritenuto incompetente in merito all'accertamento della sdemanializzazione per tutti i gruppi di ricorrenti.
Ciò, inoltre, contrariamente a quanto ipotizzato dai ricorrenti, radica in via definitiva la competenza di questo Trap per tutte le posizioni.
Benvero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. la sentenza delle
Sezioni Unite n. 1202 del 18/01/2018, ma ancor prima Cass. S.U. n. 21582/2011), “È inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore, giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia, l'eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., ex art. 49, comma 2, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d'ufficio "ratione valoris" non consentito dall'ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo”.
Dunque, il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile unicamente quando il giudice ad quem non solo si ritenga (a sua volta) incompetente, per materia, ma, anche, ritenga competente per materia il giudice a quo ovvero un terzo giudice, ossia quando il giudice ad quem sia convinto che la controversia sia pur sempre regolata dallo stesso criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che ha dato causa alla declinatoria di incompetenza da parte del giudice a quo.
Allora, poiché, certamente, per la presente causa non è competente per materia il
Tribunale di Rimini - che secondo l'ipotesi dei ricorrenti sarebbe semmai stato competente per i primi quattro gruppi di attori in relazione ad ogni domanda proposta,
d'intervenuta sdemanializzazione e di usucapione, in forza della generale competenza residuale - la pronuncia del giudice a quo ha definitivamente radicato la competenza per la domanda di sdemanializzazione di tutti i ricorrenti in relazione a tutte le porzioni di fondo già appartenente al presso questo tribunale, ex art. 45 cod. proc. CP_5 civ. (cfr. anche, di recente, Cass., Sez. III, sent. n. 23557/23 del 12.7.23).
12 Ad abundantiam, si deve affermare peraltro la correttezza della declaratoria del giudice ad quem, posto che, ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengano all'individuazione ed all'ampiezza dell'alveo, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri o non nel demanio idrico (cfr. Cass. 11.4.2017 n. 9279), e nel caso in esame si sono appunto rese necessarie indagini tecniche (seppur poi ex post non contestate dalle parti;
d'altro canto, la competenza si radica avuto riguardo al momento dell'introduzione del giudizio, ex art. 5 c.p.c., quando certamente la questione della natura demaniale dei terreni era controversa anche sotto il profilo tecnico).
3. Il merito.
Ai fini del decidere, si deve considerare che sono in atti tre elaborati peritali:
la Consulenza IC d'Ufficio espletata nel procedimento civile R.G. 3075/2003
Tribunale di Rimini, a firma del geom. Persona_13
la Consulenza IC d'Ufficio espletata nel procedimento civile R.G. 3893/2004
Tribunale di Rimini, a firma del geom. Persona_13
la Consulenza IC d'Ufficio espletata nel procedimento civile R.G. 844/2015
Tribunale di Rimini, ossia nella causa pregiudicata, sempre a firma del geom.
Persona_13
A) Risultanze della Consulenza IC d'ufficio depositata nel giudizio R.G.
3893/2004 Tribunale di Rimini, relativa al II gruppo di attori.
Dall'analisi storica della mappa del Catasto Terreni di Rimini, contenuta nella CTU depositata nel giudizio R.G. 3893/2004 promosso da , padre e dante Persona_14 causa di , e , attuali ricorrenti (Cfr. doc. 12 fasc. di Parte_23 Pt_24 Pt_25 parte nel procedimento 844/2015 Tribunale di Rimini All. 11 A), le particelle oggetto della domanda di usucapione erano originariamente rappresentate da Foglio 51 Particella
59-20-25; Foglio 47 Particella 118; Foglio 51 Particella 56; successivamente, prima della notifica dell'atto di citazione le particelle 19-20-21-56-58 del Foglio 51 sono state frazionate. Attualmente i terreni di cui viene chiesta l'usucapione, ubicati in Comune di
Rimini tra le frazioni di San Martino in Riparotta e Viserba Monte, sono individuati al
Catasto Terreni come segue (Cfr. All. 2A, 2B, 2C, 2D):
Foglio 51 Particelle nn. 1105- 1106 – 1108 – 1109 – 1110 - 1111- 1112 – 1113 – 1114 –
1115 – 1116 - 1118 – 1119 – 1120 -1121 - 1122 (questi mappali derivano per frazionamento dalla originaria particella n. 20);
13 Foglio 51 Particelle nn. 1103- 1104- 1123- 1125 – 1126 – 1127- 1128- 1129- 1130-
1132- 1133- 1134- 1135- 1136- 1137- 1138- 1139- 1140- 1141- 1142- 1143- 1144
(tutti mappali derivanti dal frazionamento delle originarie particelle nn. 19-21-58);
Foglio 51 particella n. 281 (questo mappale deriva dal frazionamento e fusione dalle originarie particelle nn. 19- 20-21);
Foglio 51 particelle 1177- 1178 – 1102- -1101 8tutti questi mappali derivano dal frazionamento della originaria particella n. 56;
Foglio 51 particelle nn. 25 – 59 -65;
Foglio 47 particelle 118 – 119 – 120.
Dalla perizia tecnica del geom. emerge che tali particelle un tempo Per_4 rappresentavano il corso d'acqua vero e proprio della e che attualmente Parte_34 risultano interrate (per la maggior parte dei tratti oggetto di richiesta di usucapione), come risultano altresì interrate le sponde laterali e l'ulteriore fosso o canale di piccola dimensione originariamente rappresentato dall'intero Mappale 56 Foglio 51.
B) Risultanze della Consulenza IC d'ufficio depositata nel giudizio R.G.
3075/2003 del Tribunale di Rimini, relativa al III gruppo di attori.
Il Ctu anche in tale consulenza conclude descrivendo lo stato dei luoghi per ciascun terreno oggetto di causa escludendo la presenza di corsi d'acqua (Cfr. doc. 16)
C) Risultanze della Consulenza IC d'ufficio nel giudizio R.G. 844/2015 del Tribunale di Rimini.
Nella CTU espletata nella causa pregiudicata, il ctu in merito alla presenza di “attività” della vecchia ha evidenziato che: Parte_32
Gruppo Della Pasqua, , , , e Persona_15 Parte_21 Parte_19 Parte_18 [...]
(I gruppo): “l'area oggetto di causa è destinata a vialetto pedonale e carrabile, Pt_20 altra parte è destinata ad orto suddiviso in aiuole in parte pavimentato, in parte rappresenta la tombatura del tratto di interessata dal reticolato stradale” (pag. 49 Pt_34 perizia);
Gruppo e (IV gruppo di attori): “il lotto di terreno Parte_1 Parte_2 appare inedificato ed incolto […], l'area è completamente recintata [...], l'attuale recinzione racchiude una parte di area che faceva parte della vecchia [..], Parte_32 allo stato attuale, all'interno della recinzione, non è più visibile alcun segno del tracciato della vecchia fossa;
anche all'esterno di tale recinzione il percorso di Pt_29 questo canale è ormai completamente occupato dalla strada pubblica di Via Fattori”
(pag. 52 perizia);
14 Gruppo Tamburini (IV gruppo di attori) “Questa area è totalmente Persona_16 inedificata ed il terreno risulta in parte incolto ed in parte occupato a piccola vigna
[...], l'area risulta completamente recintata [...], allo stato attuale non è più visibile alcun contrassegno che identifichi il vecchio tracciato della sia Parte_34 all'interno della recinzione del terreno, che all'esterno ove le restanti porzioni di tracciato sono ormai occupate dall'allargamento di Via Fattori” (pag. 57 perizia);
, , , Controparte_14 Parte_12 Parte_16 Parte_13 [...]
, e (V gruppo di attori): solo con Pt_14 Controparte_10 Parte_15 riferimento a questo lotto il CTU dichiara che “durante le fasi di sopralluogo si è constatato la presenza ancora ben visibile della . A seguito delle istanze Parte_34 indirizzate agli Enti Pubblici competenti della gestione delle acque […] è emerso che il tratto di canale in oggetto risulta tutt'ora attivo” (pag. 62 perizia).
E' dunque documentale e non contestato che, ad eccezione del Parte_35 nella parte frontistante la proprietà ( , , Pt_11 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , , ), entrambi i fossi
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 attualmente non risultano attivi, e pertanto non possono ritenersi facente parte del demanio idrico, né sono assoggettabili al relativo regime giuridico.
Invero, l'alveo abbandonato per intervento antropico (così come le sponde di un corso d'acqua ormai interrato) permaneva, sotto il vigore della normativa anteriore al
1994, nella proprietà dello Stato, tuttavia, non più come bene demaniale (non trattandosi più di fiume o un torrente, cioè un'acqua pubblica ai sensi dell'art. 822 co.1 c.c.) ma come bene del patrimonio disponibile dello Stato ai sensi dell'art. 828 c.c., suscettibile quindi di acquisto per usucapione. L''alveo abbandonato assume, infatti, i caratteri di un terreno di proprietà pubblica disponibile e, in quanto tale, usucapibile secondo il regime ordinario dei beni immobili.
La stessa NE LI RO - che è l'effettivo contraddittore in questo giudizio, in quanto titolare delle competenze in materia di gestione del Demanio idrico, come previsto dal D.lgs. n. 112/1998 - ha depositato, e fatto propria, una nota a firma dell'Ing.
prot. nr. 843367.E del 22 dicembre 2020 (doc. 1 NE), che Persona_17 dettaglia le caratteristiche afferenti alle aree di interesse di ciascuno dei cinque gruppi dei ricorrenti;
in particolare, la nota sopra citata evidenzia che:
I. 1° - ed altri - Comune di Rimini Fg 47 CP_4 Pt_26 Parte_26 tratto antistante ai mapp. 1006, 21, 22 - (doc. 2, cit.).
Il tratto indicato nella planimetria catastale ha perso la sua funzionalità idraulica in quanto non è più presente un bacino scolante di monte.
15 Nella cartografia degli scenari di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni
(P.G.R.A.) Tavola 5.1 (doc. 6) il tratto è individuato con la dicitura P3 (elevata probabilità) da reticolo secondario di pianura (ovverossia il reticolo dei canali di bonifica in gestione consortile) e relativo grado di rischio R3 (elevato).
Nel Piano Assetto idrogeologico (P.A.I.) il tratto in questione non risulta cartografato.
II. GRUPPO 2° - FERRINI ed altri - Comune di Rimini Fg. 51 tratto antistante ai mappali 1175, 1178, 1135, 1107, 1124 – (doc. 4, cit.).
Il tratto indicato nella planimetria catastale ha perso la sua funzionalità idraulica in quanto non è più presente un bacino scolante di monte.
Nella cartografia degli scenari di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni
(P.G.R.A.) il tratto è individuato con la dicitura P3 (elevata probabilità) da reticolo secondario di pianura e relativo grado di rischio variabile tra R2 (medio) ed R3 (elevato)
(doc. 6, cit.).
Nel Piano Assetto idrogeologico (P.A.I.) il tratto in questione non risulta cartografato.
III. GRUPPO 3° - M. LIDIA-RINALDI- Controparte_15 Persona_18
- Comune di Rimini Fg. 51 dal tratto antistante ai Persona_19 mapp.1101, 1341, 297 al tratto antistante ai mapp. 318, 212, 25 – (doc.4, cit.).
Il tratto indicato nella planimetria catastale ha perso la sua funzionalità idraulica in quanto non è più presente un bacino scolante di monte.
Nella cartografia degli scenari di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni
(P.G.R.A.) il tratto è individuato con la dicitura P3 (elevata probabilità) e relativo grado di rischio R3 (elevato) (doc. 6, cit.).
Nel Piano Assetto idrogeologico (P.A.I.) il tratto in questione non risulta cartografato.
IV. GRUPPO 4° - - Comune di Rimini Fg 47 tratto Controparte_16 antistante ai mapp. 456, 50 – (doc. 2, cit.).
Il tratto indicato nella planimetria catastale ha perso la sua funzionalità idraulica in quanto non è più presente un bacino scolante di monte.
Nella cartografia degli scenari di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni
(P.G.R.A.) il tratto e individuato con la dicitura P3 (elevata probabilità) e relativo grado di rischio R3 (elevato) (doc. 6, cit.).
Nel Piano Assetto idrogeologico (P.A.I.) il tratto in questione non risulta cartografato.
V. GRUPPO 5° - - Comune di Santarcangelo di RO, Fg. 30 Pt_13 tratto compreso fra il mapp. 57 e il mapp. 58 – (doc. 3, cit.).
16 Il tratto indicato nella planimetria catastale non ha perso la sua funzionalità idraulica in quanto è ancora presente un bacino scolante di monte.
Nella cartografia degli scenari di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni
(P.G.R.A.) il tratto in esame è individuato (doc. 6, cit.) con la dicitura P3 (elevata probabilità) da reticolo secondario di pianura e relativo grado di rischio R3 (elevato).
Nel Piano Assetto idrogeologico (P.A.I.) il tratto in questione è posto all'interno delle fasce ad alta vulnerabilità idrologica.
Nella medesima nota dell'Ing. si rileva, inoltre, che per le aree facenti parte Per_17 del GRUPPO 2 e del GRUPPO 3 (doc. 4, cit.) l'Autorità idraulica ritiene che debba essere in ogni caso mantenuta la servitù di scolo, in quanto trattasi di aree con una morfologia leggermente depressa che, pur non avendo più un bacino scolante di monte, raccolgono le acque meteoriche provenienti dai campi antistanti e ne garantiscono lo smaltimento verso valle. Tuttavia, tale questione è estranea al presente giudizio, deputato unicamente a verificare se sia o non intervenuta l'invocata sdemanializzazione.
D'altro canto, anche l - che pure non ha depositato scritti conclusivi Controparte_1
- non ha contestato che, eccezion fatta per quelli del gruppo 5, i terreni in oggetto hanno perso da tempo la funzionalità idraulica;
solo, ha dubitato, da un canto, che nel caso in esame la proprietà demaniale risultasse abdicata e, dall'altro, che essi fossero stati usucapiti.
Come premesso, tale secondo profilo è estraneo alla presente controversia;
quanto al primo, si deve evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la sdemanializzazione deve risultare da comportamenti univoci, concludenti e positivi della Pubblica Amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico, da cui emerga con certezza la rinuncia alla funzione pubblica del bene.
Ma se così è, anche attraverso l'istruttoria orale svolta in primo grado, i ricorrenti hanno dimostrato il prolungato disuso del bene demaniale - addirittura risalente ai primi anni
'70 - e l'inequivocabile volontà della P.A. di sottrarre il medesimo alla detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino.
Specificamente, poiché è richiesto a questo tribunale di decidere se i beni di causa abbiano cessato d'appartenere al demanio, appare rilevante, anche, evidenziare che la loro definitiva sottrazione alla destinazione idraulica precede il 1984.
Benvero, sebbene l'attuale formulazione dell'art. 946 c.c. escluda che il terreno abbandonato dal corso d'acqua perda natura demaniale (la norma afferma che esso
“rimane assoggettato al regime proprio dei beni del demanio pubblico”), la Suprema
Corte ha chiarito che tale norma dispone per il futuro e che nel regime anteriore a quello
17 introdotto all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, la sdemanializzazione è ravvisabile in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (cfr. Cass. SS.UU. 29/05/2014 n. 12062).
L'ampissima istruttoria espletata innanzi al tribunale di Rimini ha evidenziato, per quanto qui di rilievo, che tutti i fondi oggetto di domanda - eccezion fatta per quelli del GRUPPO
5° - BRASINI - Comune di Santarcangelo di RO, Fg. 30 tratto compreso fra il mapp. 57 e il mapp. 58 - erano già utilizzati come terreni agricoli e/o orti almeno dall'inizio degli anni '70, non essendovi più acqua, essendo la fossa coperta di terra e trovandosi, in definitiva, tali beni, nello stesso stato che molti anni dopo ha descritto il ctu.
In particolare, all'udienza del 1°.
7.2016 i testi , , Tes_1 Testimone_2 [...]
hanno dichiarato (in relazione ai vari tratti di cui era chiesto loro) che l'alveo e Per_6 la sponda erano come al momento della loro deposizione già alla fine degli anni '60; parimenti, i testi , , , , Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
e hanno riferito di una fossa spianata e adibita a terreno agricolo tra la fine Testimone_8 degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. All'udienza del 17.3.2017 altrettanto hanno dichiarato i testi , , e Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 [...]
. Tes_12
Tali numerosissime deposizioni, rese da soggetti indifferenti, per la loro concordanza e convergenza tolgono ogni possibile dubbio in merito all'intervenuta sdemanializzazione.
Dunque, conclusivamente, per le aree ricomprese nei primi 4 gruppi di ricorrenti non risulta più identificabile un bacino idrografico, né un alveo in esercizio almeno dall'inizio degli anni '70; l'intervento antropico sul canale idrico ha comportato — nel vigore del testo dell'art. 947 c.c. precedente alla novella di cui alla legge n. 37 del 1994 — la perdita della demanialità naturale del terreno reliquato ed il suo passaggio al patrimonio
V) Controparte_17 possono dunque essere acquistati per usucapione.
4. Le spese di lite.
In considerazione dell'estrema peculiarità della vicenda, e soprattutto della sostanziale convergenza di posizioni tra i ricorrenti e la NE LI RO (Ente titolare dei poteri di gestione dei beni del demanio idrico ex art. 86 D.lgs. n. 112/1998), da un canto,
e del fatto che, una volta costituitasi la NE, l , pur litisconsorte Controparte_1 necessario nel giudizio presupposto, ha mantenuto una posizione più defilata (omettendo di depositare gli scritti conclusivi e dunque di coltivare le sue contestazioni in punto di
18 sdemanializzazione), le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da + 23, ogni altra domanda, istanza, Parte_1 eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara che tutte le porzioni di terreno oggetto del giudizio sospeso R.G.
844/2015 Tribunale di Rimini, rispetto alle quali è stata proposta domanda di usucapione da parte del di attori n. 1 ( ed altri), n. CP_4 Parte_26
2 ( ed altri), n. 3 ( Pt_23 Parte_36
e n. 4 ( - ad eccezione dunque di
[...] Controparte_16 quelle di cui al Gruppo di attori n. 5 ( , , Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , , ) - hanno perso la loro
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 natura demaniale e sono passati al patrimonio disponibile dello Stato, di talché sono divenuti suscettibili di acquisto per usucapione;
per converso, i terreni appartenenti al Gruppo di attori n. 5 ( , Parte_11
, , , , ) Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 appartengono tuttora al demanio idrico;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
Presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche, presso la Corte di Appello di Firenze,
Sezione Quarta Civile, nelle persone dei giudici:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Ing. Lorenzo Castellani Esperto
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1946/2022 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. , Parte_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. , C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), (C.F. Parte_11 C.F._11 Parte_12
), (C.F. C.F._12 Parte_13 C.F._13 [...]
(C.F. , (C.F. ), Pt_14 C.F._14 Parte_15 C.F._15
(C.F. ), (C.F. Parte_16 C.F._16 Parte_17
), (C.F. , C.F._17 Parte_18 C.F._18 Parte_19
(C.F. ), (C.F. ), C.F._19 Parte_20 C.F._20 Pt_21
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._21 Parte_22
1 ), (C.F. , C.F._22 Parte_23 C.F._23 Parte_24
(C.F. ), (C.F. ), in proprio C.F._24 Parte_25 C.F._25
e nella loro qualità di eredi della sig.ra , deceduta nelle more del Persona_1 giudizio R.G. 844/2015 Tribunale di Rimini), con il patrocinio dell'avv. FABIO ROSSI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
RICORRENTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIA Controparte_2 P.IVA_2
SENOFONTE e dell'avv. SILVIA RICCI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che tutte le porzioni di terreno oggetto del giudizio sospeso RG
844/2015 Tribunale di Rimini, rispetto alle quali è stata proposta domanda di usucapione da parte del Gruppo di attori 1 ( ed altri), 2 ( ed altri), 3 Parte_26 Pt_23
( 4 ( Parte_27 [...]
, eccetto quelli di cui al Gruppo di attori n.5 ( , , CP_3 Parte_11 Parte_12
, , , ), reliquati a seguito di Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 abbandono definitivo delle acque e cessazione di ogni manutenzione conseguente la perdita definitiva della originaria funzione economica delle Fosse e e Pt_28 Pt_29 interramento delle medesime, hanno definitivamente perso ogni funzionalità idraulica e quindi la loro destinazione ad uso pubblico in epoca anteriore alla entrata in vigore della
Legge n.37 del 1994 (anni '50), passando dal demanio idrico al patrimonio disponibile dello Stato (cosiddetta sdemanializzazione tacita) e restando quindi di proprietà dello Stato al diverso titolo di bene del patrimonio disponibile ed assoggettati al relativo regime giuridico nonché suscettibili di essere acquistati dal privato a titolo originario per usucapione, già maturata anteriormente alla entrata in vigore della Legge
Galli (L.37 del 1994), ricorrendone gli ulteriori presupposti di legge. Fermo restando
l'accertamento degli ulteriori presupposti di legge per la sussistenza della invocata usucapione degli anzidetti terreni da parte degli odierni ricorrenti, già oggetto del giudizio sospeso n°844/2015 RG Tribunale di Rimini di cui alle domande ivi proposte ed alle
2 conclusioni comunque richiamate e ribadite nel Ricorso per riassunzione a cui si rimanda.
Quanto alle spese di lite del presente procedimento si chiede la vittoria delle spese rispetto al rapporto processuale con l o, in subordine, la parziale Controparte_1 compensazione, fermo restando che sin dal Ricorso per riassunzione, rispetto al Gruppo 5 di attori-ricorrenti ( si è dato atto che le porzioni di terreno oggetto di domanda di Pt_11 usucapione, a seguito della espletata CTU nel giudizio avanti al Tribunale di Rimini, appartengono tuttora al demanio idrico stante la loro funzionalità idrica. In proposito si preannuncia la rinuncia alla domanda di usucapione per questo Gruppo di attori e si precisa che la stessa è stata proposta in assoluta buona fede sin dall'atto introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Rimini, dimostrato dal fatto che la funzione idraulica ivi persistente è emersa soltanto all'esito della espletata CTU dal momento che il canale, sebbene ivi idraulicamente attivo, è completamente interrato e quindi non visibile.
Si chiede altresì la compensazione delle spese di lite rispetto alla parte processuale
NE LI RO avendo aderito alle conclusioni della medesima.”
Per l : Controparte_1
“Voglia il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche respingere le domande di parte attrice nei confronti delle Amministrazioni statali in quanto infondate e /o sprovviste di prova. In tutte le ipotesi, con vittoria di spese.”
Per la NE : CP_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Firenze:
- accertare e dichiarare la sussistenza della funzionalità idraulica relativamente alle aree reclamate dai ricorrenti del GRUPPO 5 ( e per l'effetto respingere la relativa Pt_11 richiesta di sdemanializzazione e usucapione;
- accertare e dichiarare cessata la funzionalità idraulica relativamente alle aree reclamate dai ricorrenti dei GRUPPI da 1 a 4, fatto salvo, per le aree demaniali facenti parte del
GRUPPO 3 e del 2 il mantenimento della servitù di scolo per le ragioni espresse CP_4 nell'atto di costituzione.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico dell'Ente come per legge.”
OGGETTO: accertamento dell'avvenuta sdemanializzazione di terreni già appartenenti al . CP_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
3 Gli attori in epigrafe individuati adivano il Tribunale di Rimini esponendo che essi medesimi (e per taluni di essi prima di loro i loro dante causa) erano da moltissimi anni nel possesso di porzioni di terreni relitti (che meglio identificavano), già facenti parte dell'alveo delle antiche Fosse e . Pt_28 Pt_29
Deducevano, specificamente, che:
nella zona nord della provincia di Rimini, lungo i due lati del fiume Marecchia, esistevano da tempo immemorabile due fosse per i mulini denominate rispettivamente Pt_29
(quella situata sulla sinistra idrografica del Marecchia) e (quella situata sulla Pt_28 destra idrografica del Marecchia), che, insieme alle loro derivazioni, avevano avuto la funzione principale di fornire la forza motrice ai mulini situati lungo di esse, tanto che il loro utilizzo e la loro manutenzione era stato disciplinato con speciali capitolati risalenti fino al XVI secolo;
nel secondo dopoguerra, con la diffusione dell'energia elettrica, il secolare utilizzo dell'acqua come forza motrice era divenuto improvvisamente obsoleto e tutti i mulini presenti lungo i due canali, e loro derivazioni, avevano cessato la loro attività;
conseguentemente, era venuta meno ogni manutenzione e progressivamente lo scorrere dell'acqua era cessato in maniera definitiva ed ampie porzioni delle fosse erano poi state interrate;
i proprietari limitrofi (dal 1950 in poi) avevano dunque esteso la loro signoria di fatto,uti domini, su detti terreni relitti, delimitandoli mediante recinzione, coltivandoli, edificandovi sopra e utilizzandoli altresì quali corti delle loro abitazioni;
tali terreni erano restati di proprietà dello Stato non più come beni demaniali, ma a titolo di beni patrimoniali disponibili - realizzandosi una sdemanializzazione tacita - e dunque erano divenuti suscettibili di usucapione (precisando che il loro acquisto a tiolo originario si era già compiuto nel 1993, prima dell'entrata in vigore della cd. Legge Galli, n.37 del
1994,che aveva modificato la disciplina degli articoli 946, 947, 823 e 1145 c.c.).
Citavano pertanto in giudizio l , così concludendo: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, in via principale e nel merito:
-accertare e dichiarare che tutte le porzioni di terreno oggetto del presente giudizio, reliquate a seguito di abbandono definitivo delle acque e cessazione di ogni manutenzione conseguente la perdita della originaria funzione economica delle Fosse Vi- serba e e interramento delle medesime, restano di proprietà dello Stato non più Pt_28 come bene demaniale ma al diverso titolo di bene patrimoniale disponibile e sono quindi suscettibili di essere acquistati dal privato per usucapione (cosiddetta sdemanializzazione
4 tacita) già maturata anteriormente alla nuova disciplina normativa introdotta dalla Legge
n.37 del 1994 (cosiddetta Legge Galli) ricorrendone gli ulteriori presupposti di legge;
- accertare e dichiarare che i sotto elencati attori, ciascuno per il titolo specificamente dedotto, hanno posseduto uti domini, in maniera pacifica ed indisturbata, per un periodo ininterrotto ultraventennale, porzioni di terreni relitti, già facenti parte delle ex Fosse
RA e , catastalmente identificate al Catasto Terreni del Comune di Rimini al Pt_29
Foglio 47 con le particelle 21 e 22, dichiarandone così l'usucapione e quindi l'acquisto della proprietà esclusiva a titolo originario in loro favore, per le porzioni di terreno per ciascun attore di seguito specificate:
1° gruppo di attori:
- quanto a , , , e Parte_30 Parte_17 Parte_21 Parte_19 Parte_18
, accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto della proprietà a Parte_20 titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente nella Planimetria allegata al documento 2 ed individuate con colorazione in rosso e in giallo e della consistenza di complessivi mq.94, censite al Catasto Terreni del Comune di Rimini alla partita 8235, Foglio 47, p.lla 21/b e p.lla 21/b, facenti parte della più ampia p.lla 21
(come da Relazione Geom. 1.8.2008: doc.4) era già maturata nel 1993 in Persona_2 favore del de cuis e la stessa deve quindi essere riconosciuta a favore Persona_3 degli eredi odierni attori iure hereditatis;
2° gruppo di attori:
- quanto a , , e , accertare e Parte_24 Parte_23 Parte_25 Persona_1 dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto della proprietà a titolo originario delle por- zioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Progetto di
Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal CTU Geom. nella Per_4 causa civile n.3893/2004 Tribunale di Rimini e di cui alla Consulenza IC (doc.12) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007, pagg.37,38,39,40,41,42,43,44 e
Allegato 14C, era già maturata nel 1993 in favore del de cuis e la Persona_5 stessa deve quindi essere riconosciuta a favore degli eredi odierni attori iure hereditatis;
3° gruppo di attori:
- quanto a , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto a Parte_3 titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Progetto di Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal CTU
Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e di cui alla Per_4
Consulenza IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007, pagine 71,
72,73,74,75 e Al- legato 21C, nel 1993 era già maturata in favore di in Parte_3
5 forza di accessione nel possesso del proprio dante causa e quindi Controparte_6 all'odierno attore deve essere riconosciuta;
- quanto a e , accertare e dichiarare che l'usucapione e Parte_8 Parte_9 quindi l'acquisto a titolo origi- nario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente
e nella loro consistenza nel Progetto di Frazionamento-Identifica- zione Catastale predisposto dal CTU Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e Per_4 di cui alla Consulenza IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007, pagine 37, 38, 39, 40,41 e Allegato 15C, nel 1993 era già maturata in favore di Parte_8
e in forza di accessione del possesso dal loro dante causa
[...] Parte_9
e e di successione di queste ultime nel possesso del de CP_7 Persona_6 cuius e quindi agli odierni attori deve essere riconosciuta;
Persona_7
- quanto a , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto a titolo Parte_5 originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Progetto di Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal CTU Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e di cui alla Consulenza Per_4
IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007,pagine 44, 45,46 e
Allegato 16C, nel 1993 era già maturata in favore di in forza di successione Parte_5 di questa ultima nel possesso del de cuius e quindi all'odierno attore deve Persona_8 essere riconosciuta;
- quanto a , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto a Parte_4 titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Progetto di Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal CTU
Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e di cui alla Per_4
Consulenza IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007,pagine
48,49,50, 51, 52,53 e Allegato 17C,nel 1993 era già maturata in favore di Parte_4
in forza di successione di questa ultima nel possesso del de cuius e
[...] Persona_8 quindi all'odierno attore deve essere riconosciuta;
- quanto a , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto Parte_10
a titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Progetto di Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal
CTU Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e di cui alla Per_4
Consulenza IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007, pagine 59,
60,61,62 e Allegato 19C, nel 1993 era già maturata in favore di in Parte_10
6 forza di accessione nel possesso del proprio dante causa e quindi Persona_9 all'odierno attore deve essere riconosciuta;
- quanto a , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto a Parte_6 titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Progetto di Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal
CTU Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e di cui alla Per_4
Consulenza IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007,pagine Per_1 64,65,66,67,68 e Allegato 20C, era già maturata nel 1993 in favore del de cuius
e la stessa deve quindi essere riconosciuta a favore dell'odierno attore iure
[...] hereditatis;
- quanto a , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi l'acquisto a titolo Parte_7 originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente e nella loro consistenza nel Pro- getto di Frazionamento-Identificazione Catastale predisposto dal CTU Geom. nella causa civile n.3075/2003 Tribunale di Rimini e di cui alla Consulenza Per_4
IC (doc.16) depositata in Cancelleria in data 07.06.2007, pagine
80,81,82,83,84,85 e Allegato 22C, nel 1993 era già maturata in favore del dante causa e che la porzione di terreno ut sopra, usucapita da Parte_31 [...]
, è stata poi trasferita all'avente causa in forza del titolo Pt_31 Parte_7 dedotto in giudizio ed a favore di questa ultima deve quindi essere riconosciuta la proprietà di quanto usucapito dal sig. ; Parte_31
4° gruppo di attori:
- quanto a e , accertare e dichiarare che l'usucapione e Parte_1 Parte_2 quindi l'acquisto della proprietà a titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente nella Planimetria (doc.34 )per una consistenza complessiva di 120,61 mq., costituenti porzioni delle particelle catastali distinte al Catasto Terreni del Comune di
Rimini al Foglio 47, p.lla 22 ( per mq.59,83) e p.lla 21 (per mq.60,78), nel 1993 era già maturata in favore di e dapprima per successione nel Parte_1 Parte_2 possesso del de cuius e poi per accessione di quest'ultimo nel possesso CP_8 esercitato in precedenza da e e quindi deve essere CP_8 Controparte_9 riconosciuta in favore degli odierni attori;
- quanto all'Ing. accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi Parte_22
l'acquisto della proprietà a titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate grafica- mente nella Planimetria (doc.34) per una consistenza complessiva di 162,41 mq., costituenti porzioni delle particelle catastali distinte al Catasto Terreni del Comune di
7 Rimini al Foglio 47, p.lla 22 (per mq.86,06) e p.lla 21 (per mq.76,35), era già maturata nel 1993 in favore del de cuius e la stessa deve quindi essere Persona_11 riconosciuta a favore dell'odierno attore iure hereditatis;
- 5° gruppo di attori:
- quanto a , , , , , Parte_11 Parte_12 Parte_16 Parte_13 Parte_14
e , accertare e dichiarare che l'usucapione e quindi Controparte_10 Parte_15
l'acquisto della proprietà a titolo originario delle porzioni di terreno rappresentate graficamente nelle Planimetrie allegate ai documento 41 e 42 ed individuate con colorazione in rosso, censite al Catasto Terreni del Comune di Santarcangelo di RO al Foglio 30, p.lle 479,480,481, 475,476,477 e 57, nel 1993 era già maturata in favore degli attori predetti, giusto i titoli dedotti in giudizio, in forza di accessione del possesso del dante causa , proseguito per accessione al possesso di Persona_12 CP_11
e e per successione nel possesso del de cuius e infine per Parte_13 CP_12 accessione nel possesso del dante causa e la stessa deve quindi essere CP_11 riconosciuta agli odierni attori”.
Nel giudizio innanzi al Tribunale di Rimini si costituiva l , che Controparte_1 deduceva che l'area oggetto delle pretese attoree apparteneva al , e CP_5 dunque eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, stante la competenza per materia del Tribunale delle Acque, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della NE LI RO;
nel merito, contestava che fosse maturata l'invocata usucapione.
La causa veniva istruita con l'espletamento di prove orali;
era altresì disposta una ctu volta a descrivere lo stato dei luoghi (per le posizioni degli attori diversi da , Parte_24
, e - per i quali la ctu era già stata Parte_23 Parte_25 Persona_1 espletata nella causa n. 3893/2004 R.G. Tribunale Rimini, conclusasi con declaratoria di difetto di legittimazione passiva della convenuta, - e Parte_32 diversi da , e , , Parte_3 Parte_8 Parte_9 Parte_5 [...]
, , e - per i quali la ctu era già Parte_4 Parte_10 Parte_6 Parte_7 stata espletata nella causa n. 3075/2003 R.G. Tribunale di Rimini, anch'essa conclusasi con declaratoria di difetto di legittimazione passiva della convenuta, Parte_32
).
[...] Parte_32
All'esito, con ordinanza dell'01.08.2019, depositata e comunicata in data 08.08.2019, il
Tribunale di Rimini, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dall CP_1
dichiarava la propria incompetenza in relazione all'accertamento
[...] dell'appartenenza al demanio idrico dell'area individuata nell'atto di citazione,
8 in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche, disponendo altresì la sospensione ex art.295 c.p.c. del giudizio relativo all'accertamento della proprietà dell'area per intervenuta usucapione, sino alla risoluzione della controversia di competenza del Trap.
I ricorrenti hanno quindi riassunto il giudizio innanzi a questo tribunale, deducendo che sulla base delle tre ctu espletate si doveva affermare che tutte le aree oggetto di domanda di usucapione non facevano più parte del demanio idrico e quindi non erano assoggettabili al relativo regime giuridico ad eccezione delle porzioni di terreno riferite alla domanda svolta dal gruppo di attori “Brasini” ( , , Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , , : V gruppo); i medesimi hanno
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 dunque concluso chiedendo che questo giudice volesse accertare e dichiarare che
“tutte le porzioni di terreno oggetto del giudizio sospeso R. G. 844/2015 Tribunale di
Rimini, salvo, in subordine, quelle riferite agli attori , , Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , , nel giudizio sospeso RG 844/2015
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16
Tribunale di Rimini, reliquate a seguito di abbandono definitivo delle acque e cessazione di ogni manutenzione conseguente la perdita della originaria funzione economica delle
e e interramento delle medesime, restano di proprietà dello Stato Parte_33 Pt_28 non più come bene demaniale ma al diverso titolo di bene patrimoniale disponibile e restano assoggettati al relativo regime giuridico e sono quindi suscettibili di essere acquistati dal privato per usucapione (cosiddetta sdemanializzazione tacita) già maturata anteriormente alla nuova disciplina normativa introdotta dalla Legge n.37 del 1994
(cosiddetta Legge Galli) ricorrendone gli ulteriori presupposti di legge”; che, pertanto, essi attori, ciascuno per il titolo specificamente dedotto, avevano posseduto uti dominus, in maniera pacifica ed indisturbata, per un periodo ininterrotto ultraventennale, porzioni di terreni relitti, già facenti parte delle ex Fosse RA e , catastalmente Pt_29 identificate al Catasto Terreni del Comune di Rimini al Foglio 47 con le particelle 21 e 22
e al Catasto Terreni del Comune di Santarcangelo di RO al Foglio 30 con le particelle 93,94,55 e 56, dichiarandone così l'usucapione e quindi l'acquisto della proprietà esclusiva a titolo originario in loro favore, per le porzioni di terreno per ciascun attore meglio specificate.
L costituita, reiterando la propria eccezione di difetto di Controparte_13 legittimazione passiva, posto che le competenze in materia di gestione del Demanio idrico, come previsto dal D.lgs. n. 112/1998, spettavano in via esclusiva alla NE
LI RO (mentre essa Agenzia gestiva i beni immobili dello Stato solo ove non facessero parte del Demanio idrico o marittimo), e/o comunque rilevando il difetto d'integrità del contraddittorio con tale Ente;
in subordine, nel merito, ha dedotto che la
9 proprietà demaniale non risultava affatto abdicata, che i beni non erano stati sdemanializzati, e che comunque un bene appartenente al pubblico, dopo CP_1
l'eventuale sdemanializzazione, restava pur sempre di proprietà dell'amministrazione.
Questo tribunale, con ordinanza in data 21.9.2020, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della NE LI RO.
La NE LI RO s'è costituita, chiedendo che relativamente alle aree reclamate dai ricorrenti del GRUPPO 5 ( fosse dichiarata la persistente sussistenza Pt_11 della funzionalità idraulica e per l'effetto fosse respinta la richiesta di sdemanializzazione;
per le restanti aree (reclamate dai ricorrenti dei GRUPPI da 1 a 4) ha aderito invece alla domanda dei ricorrenti, chiedendo che fosse dichiarata cessata la funzionalità idraulica delle medesime.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 16.4.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.3.2025.
2. Le questioni devolute a questo tribunale.
Come premesso, il Tribunale di Rimini ha sospeso il giudizio sulla domanda, pregiudicata, di accertamento della proprietà dei terreni in oggetto, ed in particolare di declaratoria di intervenuta usucapione in favore degli attori, dichiarando la competenza di questo
Trap in ordine alla (sola) domanda, pregiudiziale, di accertamento della demanialità, o non, dell'area.
In particolare, il tribunale romagnolo ha così argomentato: “Nella specie, gli attori hanno chiesto accertarsi l'intervenuto acquisto di un fondo, originariamente facente parte dell'alveo di un canale, deducendo che esso non è più interessato dallo scorrimento delle acque.
Ora è ben vero che la convenuta non ha contestato specificamente, nella prima difesa utile, l'effettivo prosciugamento del canale, ma essa ha eccepito la perdurante appartenenza dell'area al demanio idrico, sollevando così una questione pregiudiziale che appartiene alla competenza del giudice specializzato, fatta eccezione solo per l'ipotesi in cui non si ponga la necessità di approfondimenti tecnici, essendo assolutamente certo che l'area non è attraversata dalle acque.
Ebbene, dalla ctu espletata, è emerso che, in realtà, alcune porzioni di terreno oggetto di causa sono ancora interessate dallo scorrimento d'acqua, atteso che, in alcuni punti, la
è attualmente attiva, come attestato dagli enti pubblici interpellati dal ctu. Parte_34
Risulta evidente, allora, la necessità di un accertamento tecnico per stabilire l'esatta ampiezza dell'alveo, la perdurante attività della e la conseguente Parte_34 appartenenza del bene al demanio idrico, accertamento di competenza esclusiva del
10 Tribunale delle Acque, davanti al quale, dunque, le parti vanno rimesse, con contestuale sospensione della causa pregiudicata di accertamento della proprietà dell'area.
A nulla rileva il fatto che la perdurante attività della sia emersa a seguito Parte_34 della ctu e non sia stata specificamente eccepita dalla convenuta.
È ben vero che i precedenti richiamati dagli attori a sostegno della loro tesi fanno sovente riferimento, ai fini del riparto della competenza, al fatto che la natura di bene demaniale sia pacifica in causa e, tuttavia, il riferimento non deve intendersi all'istituto della non contestazione in senso tecnico, atteso che trattandosi di competenza inderogabile, il cui difetto è certamente rilevabile d'ufficio, l'accertamento dei relativi presupposti non può essere rimesso alla volontà delle parti, o alla formulazione di un'eccezione in tal senso, pervenendosi, altrimenti, all'illogica conseguenza di far dipendere la competenza di un plesso giurisdizionale o dell'altro dalla costituzione in giudizio del convenuto e dall'articolazione di difese sulla demanialità.
Più in chiaro, ciò che rileva, ai fini della decisione sulla competenza, non è tanto se le parti abbiano o meno eccepito la presenza di acque pubbliche, quanto piuttosto se si ponga o meno la necessità di un accertamento tecnico che il Legislatore vuole inderogabilmente riservato al giudice specializzato. [...]
In conclusione s'impone la declinatoria di competenza in ordine alla causa pregiudiziale di accertamento della demanialità dell'area, in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche, con contestuale sospensione della causa pregiudicata relativa all'accertamento della proprietà dell'area”.
Dunque, stante la persistente pendenza della causa d'usucapione innanzi al Tribunale di
Rimini - nonostante le più ampie conclusioni degli attori in sede di riassunzione, e rilevato che comunque nel corpo dei loro atti e poi in sede di precisazione delle conclusioni i medesimi hanno reiteratamente dato conto del fatto che la competenza di questo tribunale era limitata alla questione pregiudiziale - si deve ritenere che questo Trap sia investito unicamente della questione pregiudiziale relativa all'accertamento dell'intervenuta sdemanializzazione, o non, dell'area in oggetto.
Per converso, stante il chiaro tenore dell'ordinanza d'incompetenza su riportata, non si concorda con quanto dedotto dai ricorrenti nei loro scritti conclusivi - peraltro in contrasto con le originarie richieste - secondo cui non sarebbe oggetto del presente giudizio l'accertare se i terreni in questione siano suscettibili di usucapione per effetto di sdemanializzazione tacita per i primi quattro gruppi di ricorrenti, ma solo per il quinto gruppo, perché per i primi 4 gruppi la competenza era del tribunale ordinario, stante la convergenza dei giudizi tecnici (per quanto s'andrà ad illustrare), e questi non aveva inteso declinarla.
11 In particolare, i ricorrenti paventano che, a ragionare diversamente, questo tribunale dovrebbe sollevare un conflitto negativo di competenza (deducono, testualmente:
“Diversamente opinando, ovvero se l'intestato Tribunale ritenga di estendere la propria cognizione ad accertare se tutti i terreni in oggetto siano suscettibili di usucapione per effetto di una tacita sdemanializzazione in assenza di un provvedimento ad hoc della PA, allora si potrebbe porre un problema di conflitto di competenza da risolvere preliminarmente attraverso la disposizione dell'articolo 45 comma 4° c.p.c. (regolamento
d'ufficio di competenza)”.
In realtà, così non è: il Tribunale di Rimini si è chiaramente ritenuto incompetente in merito all'accertamento della sdemanializzazione per tutti i gruppi di ricorrenti.
Ciò, inoltre, contrariamente a quanto ipotizzato dai ricorrenti, radica in via definitiva la competenza di questo Trap per tutte le posizioni.
Benvero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. la sentenza delle
Sezioni Unite n. 1202 del 18/01/2018, ma ancor prima Cass. S.U. n. 21582/2011), “È inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore, giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia, l'eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della S.C., ex art. 49, comma 2, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d'ufficio "ratione valoris" non consentito dall'ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo”.
Dunque, il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile unicamente quando il giudice ad quem non solo si ritenga (a sua volta) incompetente, per materia, ma, anche, ritenga competente per materia il giudice a quo ovvero un terzo giudice, ossia quando il giudice ad quem sia convinto che la controversia sia pur sempre regolata dallo stesso criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che ha dato causa alla declinatoria di incompetenza da parte del giudice a quo.
Allora, poiché, certamente, per la presente causa non è competente per materia il
Tribunale di Rimini - che secondo l'ipotesi dei ricorrenti sarebbe semmai stato competente per i primi quattro gruppi di attori in relazione ad ogni domanda proposta,
d'intervenuta sdemanializzazione e di usucapione, in forza della generale competenza residuale - la pronuncia del giudice a quo ha definitivamente radicato la competenza per la domanda di sdemanializzazione di tutti i ricorrenti in relazione a tutte le porzioni di fondo già appartenente al presso questo tribunale, ex art. 45 cod. proc. CP_5 civ. (cfr. anche, di recente, Cass., Sez. III, sent. n. 23557/23 del 12.7.23).
12 Ad abundantiam, si deve affermare peraltro la correttezza della declaratoria del giudice ad quem, posto che, ai fini del riparto di competenza fra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, in caso di contestazioni che attengano all'individuazione ed all'ampiezza dell'alveo, il criterio di discrimine sta nella necessità, o meno, di indagini tecniche per stabilire se l'area di terreno della cui natura pubblica si discute rientri o non nel demanio idrico (cfr. Cass. 11.4.2017 n. 9279), e nel caso in esame si sono appunto rese necessarie indagini tecniche (seppur poi ex post non contestate dalle parti;
d'altro canto, la competenza si radica avuto riguardo al momento dell'introduzione del giudizio, ex art. 5 c.p.c., quando certamente la questione della natura demaniale dei terreni era controversa anche sotto il profilo tecnico).
3. Il merito.
Ai fini del decidere, si deve considerare che sono in atti tre elaborati peritali:
la Consulenza IC d'Ufficio espletata nel procedimento civile R.G. 3075/2003
Tribunale di Rimini, a firma del geom. Persona_13
la Consulenza IC d'Ufficio espletata nel procedimento civile R.G. 3893/2004
Tribunale di Rimini, a firma del geom. Persona_13
la Consulenza IC d'Ufficio espletata nel procedimento civile R.G. 844/2015
Tribunale di Rimini, ossia nella causa pregiudicata, sempre a firma del geom.
Persona_13
A) Risultanze della Consulenza IC d'ufficio depositata nel giudizio R.G.
3893/2004 Tribunale di Rimini, relativa al II gruppo di attori.
Dall'analisi storica della mappa del Catasto Terreni di Rimini, contenuta nella CTU depositata nel giudizio R.G. 3893/2004 promosso da , padre e dante Persona_14 causa di , e , attuali ricorrenti (Cfr. doc. 12 fasc. di Parte_23 Pt_24 Pt_25 parte nel procedimento 844/2015 Tribunale di Rimini All. 11 A), le particelle oggetto della domanda di usucapione erano originariamente rappresentate da Foglio 51 Particella
59-20-25; Foglio 47 Particella 118; Foglio 51 Particella 56; successivamente, prima della notifica dell'atto di citazione le particelle 19-20-21-56-58 del Foglio 51 sono state frazionate. Attualmente i terreni di cui viene chiesta l'usucapione, ubicati in Comune di
Rimini tra le frazioni di San Martino in Riparotta e Viserba Monte, sono individuati al
Catasto Terreni come segue (Cfr. All. 2A, 2B, 2C, 2D):
Foglio 51 Particelle nn. 1105- 1106 – 1108 – 1109 – 1110 - 1111- 1112 – 1113 – 1114 –
1115 – 1116 - 1118 – 1119 – 1120 -1121 - 1122 (questi mappali derivano per frazionamento dalla originaria particella n. 20);
13 Foglio 51 Particelle nn. 1103- 1104- 1123- 1125 – 1126 – 1127- 1128- 1129- 1130-
1132- 1133- 1134- 1135- 1136- 1137- 1138- 1139- 1140- 1141- 1142- 1143- 1144
(tutti mappali derivanti dal frazionamento delle originarie particelle nn. 19-21-58);
Foglio 51 particella n. 281 (questo mappale deriva dal frazionamento e fusione dalle originarie particelle nn. 19- 20-21);
Foglio 51 particelle 1177- 1178 – 1102- -1101 8tutti questi mappali derivano dal frazionamento della originaria particella n. 56;
Foglio 51 particelle nn. 25 – 59 -65;
Foglio 47 particelle 118 – 119 – 120.
Dalla perizia tecnica del geom. emerge che tali particelle un tempo Per_4 rappresentavano il corso d'acqua vero e proprio della e che attualmente Parte_34 risultano interrate (per la maggior parte dei tratti oggetto di richiesta di usucapione), come risultano altresì interrate le sponde laterali e l'ulteriore fosso o canale di piccola dimensione originariamente rappresentato dall'intero Mappale 56 Foglio 51.
B) Risultanze della Consulenza IC d'ufficio depositata nel giudizio R.G.
3075/2003 del Tribunale di Rimini, relativa al III gruppo di attori.
Il Ctu anche in tale consulenza conclude descrivendo lo stato dei luoghi per ciascun terreno oggetto di causa escludendo la presenza di corsi d'acqua (Cfr. doc. 16)
C) Risultanze della Consulenza IC d'ufficio nel giudizio R.G. 844/2015 del Tribunale di Rimini.
Nella CTU espletata nella causa pregiudicata, il ctu in merito alla presenza di “attività” della vecchia ha evidenziato che: Parte_32
Gruppo Della Pasqua, , , , e Persona_15 Parte_21 Parte_19 Parte_18 [...]
(I gruppo): “l'area oggetto di causa è destinata a vialetto pedonale e carrabile, Pt_20 altra parte è destinata ad orto suddiviso in aiuole in parte pavimentato, in parte rappresenta la tombatura del tratto di interessata dal reticolato stradale” (pag. 49 Pt_34 perizia);
Gruppo e (IV gruppo di attori): “il lotto di terreno Parte_1 Parte_2 appare inedificato ed incolto […], l'area è completamente recintata [...], l'attuale recinzione racchiude una parte di area che faceva parte della vecchia [..], Parte_32 allo stato attuale, all'interno della recinzione, non è più visibile alcun segno del tracciato della vecchia fossa;
anche all'esterno di tale recinzione il percorso di Pt_29 questo canale è ormai completamente occupato dalla strada pubblica di Via Fattori”
(pag. 52 perizia);
14 Gruppo Tamburini (IV gruppo di attori) “Questa area è totalmente Persona_16 inedificata ed il terreno risulta in parte incolto ed in parte occupato a piccola vigna
[...], l'area risulta completamente recintata [...], allo stato attuale non è più visibile alcun contrassegno che identifichi il vecchio tracciato della sia Parte_34 all'interno della recinzione del terreno, che all'esterno ove le restanti porzioni di tracciato sono ormai occupate dall'allargamento di Via Fattori” (pag. 57 perizia);
, , , Controparte_14 Parte_12 Parte_16 Parte_13 [...]
, e (V gruppo di attori): solo con Pt_14 Controparte_10 Parte_15 riferimento a questo lotto il CTU dichiara che “durante le fasi di sopralluogo si è constatato la presenza ancora ben visibile della . A seguito delle istanze Parte_34 indirizzate agli Enti Pubblici competenti della gestione delle acque […] è emerso che il tratto di canale in oggetto risulta tutt'ora attivo” (pag. 62 perizia).
E' dunque documentale e non contestato che, ad eccezione del Parte_35 nella parte frontistante la proprietà ( , , Pt_11 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , , ), entrambi i fossi
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 attualmente non risultano attivi, e pertanto non possono ritenersi facente parte del demanio idrico, né sono assoggettabili al relativo regime giuridico.
Invero, l'alveo abbandonato per intervento antropico (così come le sponde di un corso d'acqua ormai interrato) permaneva, sotto il vigore della normativa anteriore al
1994, nella proprietà dello Stato, tuttavia, non più come bene demaniale (non trattandosi più di fiume o un torrente, cioè un'acqua pubblica ai sensi dell'art. 822 co.1 c.c.) ma come bene del patrimonio disponibile dello Stato ai sensi dell'art. 828 c.c., suscettibile quindi di acquisto per usucapione. L''alveo abbandonato assume, infatti, i caratteri di un terreno di proprietà pubblica disponibile e, in quanto tale, usucapibile secondo il regime ordinario dei beni immobili.
La stessa NE LI RO - che è l'effettivo contraddittore in questo giudizio, in quanto titolare delle competenze in materia di gestione del Demanio idrico, come previsto dal D.lgs. n. 112/1998 - ha depositato, e fatto propria, una nota a firma dell'Ing.
prot. nr. 843367.E del 22 dicembre 2020 (doc. 1 NE), che Persona_17 dettaglia le caratteristiche afferenti alle aree di interesse di ciascuno dei cinque gruppi dei ricorrenti;
in particolare, la nota sopra citata evidenzia che:
I. 1° - ed altri - Comune di Rimini Fg 47 CP_4 Pt_26 Parte_26 tratto antistante ai mapp. 1006, 21, 22 - (doc. 2, cit.).
Il tratto indicato nella planimetria catastale ha perso la sua funzionalità idraulica in quanto non è più presente un bacino scolante di monte.
15 Nella cartografia degli scenari di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni
(P.G.R.A.) Tavola 5.1 (doc. 6) il tratto è individuato con la dicitura P3 (elevata probabilità) da reticolo secondario di pianura (ovverossia il reticolo dei canali di bonifica in gestione consortile) e relativo grado di rischio R3 (elevato).
Nel Piano Assetto idrogeologico (P.A.I.) il tratto in questione non risulta cartografato.
II. GRUPPO 2° - FERRINI ed altri - Comune di Rimini Fg. 51 tratto antistante ai mappali 1175, 1178, 1135, 1107, 1124 – (doc. 4, cit.).
Il tratto indicato nella planimetria catastale ha perso la sua funzionalità idraulica in quanto non è più presente un bacino scolante di monte.
Nella cartografia degli scenari di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni
(P.G.R.A.) il tratto è individuato con la dicitura P3 (elevata probabilità) da reticolo secondario di pianura e relativo grado di rischio variabile tra R2 (medio) ed R3 (elevato)
(doc. 6, cit.).
Nel Piano Assetto idrogeologico (P.A.I.) il tratto in questione non risulta cartografato.
III. GRUPPO 3° - M. LIDIA-RINALDI- Controparte_15 Persona_18
- Comune di Rimini Fg. 51 dal tratto antistante ai Persona_19 mapp.1101, 1341, 297 al tratto antistante ai mapp. 318, 212, 25 – (doc.4, cit.).
Il tratto indicato nella planimetria catastale ha perso la sua funzionalità idraulica in quanto non è più presente un bacino scolante di monte.
Nella cartografia degli scenari di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni
(P.G.R.A.) il tratto è individuato con la dicitura P3 (elevata probabilità) e relativo grado di rischio R3 (elevato) (doc. 6, cit.).
Nel Piano Assetto idrogeologico (P.A.I.) il tratto in questione non risulta cartografato.
IV. GRUPPO 4° - - Comune di Rimini Fg 47 tratto Controparte_16 antistante ai mapp. 456, 50 – (doc. 2, cit.).
Il tratto indicato nella planimetria catastale ha perso la sua funzionalità idraulica in quanto non è più presente un bacino scolante di monte.
Nella cartografia degli scenari di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni
(P.G.R.A.) il tratto e individuato con la dicitura P3 (elevata probabilità) e relativo grado di rischio R3 (elevato) (doc. 6, cit.).
Nel Piano Assetto idrogeologico (P.A.I.) il tratto in questione non risulta cartografato.
V. GRUPPO 5° - - Comune di Santarcangelo di RO, Fg. 30 Pt_13 tratto compreso fra il mapp. 57 e il mapp. 58 – (doc. 3, cit.).
16 Il tratto indicato nella planimetria catastale non ha perso la sua funzionalità idraulica in quanto è ancora presente un bacino scolante di monte.
Nella cartografia degli scenari di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni
(P.G.R.A.) il tratto in esame è individuato (doc. 6, cit.) con la dicitura P3 (elevata probabilità) da reticolo secondario di pianura e relativo grado di rischio R3 (elevato).
Nel Piano Assetto idrogeologico (P.A.I.) il tratto in questione è posto all'interno delle fasce ad alta vulnerabilità idrologica.
Nella medesima nota dell'Ing. si rileva, inoltre, che per le aree facenti parte Per_17 del GRUPPO 2 e del GRUPPO 3 (doc. 4, cit.) l'Autorità idraulica ritiene che debba essere in ogni caso mantenuta la servitù di scolo, in quanto trattasi di aree con una morfologia leggermente depressa che, pur non avendo più un bacino scolante di monte, raccolgono le acque meteoriche provenienti dai campi antistanti e ne garantiscono lo smaltimento verso valle. Tuttavia, tale questione è estranea al presente giudizio, deputato unicamente a verificare se sia o non intervenuta l'invocata sdemanializzazione.
D'altro canto, anche l - che pure non ha depositato scritti conclusivi Controparte_1
- non ha contestato che, eccezion fatta per quelli del gruppo 5, i terreni in oggetto hanno perso da tempo la funzionalità idraulica;
solo, ha dubitato, da un canto, che nel caso in esame la proprietà demaniale risultasse abdicata e, dall'altro, che essi fossero stati usucapiti.
Come premesso, tale secondo profilo è estraneo alla presente controversia;
quanto al primo, si deve evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la sdemanializzazione deve risultare da comportamenti univoci, concludenti e positivi della Pubblica Amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico, da cui emerga con certezza la rinuncia alla funzione pubblica del bene.
Ma se così è, anche attraverso l'istruttoria orale svolta in primo grado, i ricorrenti hanno dimostrato il prolungato disuso del bene demaniale - addirittura risalente ai primi anni
'70 - e l'inequivocabile volontà della P.A. di sottrarre il medesimo alla detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino.
Specificamente, poiché è richiesto a questo tribunale di decidere se i beni di causa abbiano cessato d'appartenere al demanio, appare rilevante, anche, evidenziare che la loro definitiva sottrazione alla destinazione idraulica precede il 1984.
Benvero, sebbene l'attuale formulazione dell'art. 946 c.c. escluda che il terreno abbandonato dal corso d'acqua perda natura demaniale (la norma afferma che esso
“rimane assoggettato al regime proprio dei beni del demanio pubblico”), la Suprema
Corte ha chiarito che tale norma dispone per il futuro e che nel regime anteriore a quello
17 introdotto all'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, la sdemanializzazione è ravvisabile in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino (cfr. Cass. SS.UU. 29/05/2014 n. 12062).
L'ampissima istruttoria espletata innanzi al tribunale di Rimini ha evidenziato, per quanto qui di rilievo, che tutti i fondi oggetto di domanda - eccezion fatta per quelli del GRUPPO
5° - BRASINI - Comune di Santarcangelo di RO, Fg. 30 tratto compreso fra il mapp. 57 e il mapp. 58 - erano già utilizzati come terreni agricoli e/o orti almeno dall'inizio degli anni '70, non essendovi più acqua, essendo la fossa coperta di terra e trovandosi, in definitiva, tali beni, nello stesso stato che molti anni dopo ha descritto il ctu.
In particolare, all'udienza del 1°.
7.2016 i testi , , Tes_1 Testimone_2 [...]
hanno dichiarato (in relazione ai vari tratti di cui era chiesto loro) che l'alveo e Per_6 la sponda erano come al momento della loro deposizione già alla fine degli anni '60; parimenti, i testi , , , , Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
e hanno riferito di una fossa spianata e adibita a terreno agricolo tra la fine Testimone_8 degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. All'udienza del 17.3.2017 altrettanto hanno dichiarato i testi , , e Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 [...]
. Tes_12
Tali numerosissime deposizioni, rese da soggetti indifferenti, per la loro concordanza e convergenza tolgono ogni possibile dubbio in merito all'intervenuta sdemanializzazione.
Dunque, conclusivamente, per le aree ricomprese nei primi 4 gruppi di ricorrenti non risulta più identificabile un bacino idrografico, né un alveo in esercizio almeno dall'inizio degli anni '70; l'intervento antropico sul canale idrico ha comportato — nel vigore del testo dell'art. 947 c.c. precedente alla novella di cui alla legge n. 37 del 1994 — la perdita della demanialità naturale del terreno reliquato ed il suo passaggio al patrimonio
V) Controparte_17 possono dunque essere acquistati per usucapione.
4. Le spese di lite.
In considerazione dell'estrema peculiarità della vicenda, e soprattutto della sostanziale convergenza di posizioni tra i ricorrenti e la NE LI RO (Ente titolare dei poteri di gestione dei beni del demanio idrico ex art. 86 D.lgs. n. 112/1998), da un canto,
e del fatto che, una volta costituitasi la NE, l , pur litisconsorte Controparte_1 necessario nel giudizio presupposto, ha mantenuto una posizione più defilata (omettendo di depositare gli scritti conclusivi e dunque di coltivare le sue contestazioni in punto di
18 sdemanializzazione), le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da + 23, ogni altra domanda, istanza, Parte_1 eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara che tutte le porzioni di terreno oggetto del giudizio sospeso R.G.
844/2015 Tribunale di Rimini, rispetto alle quali è stata proposta domanda di usucapione da parte del di attori n. 1 ( ed altri), n. CP_4 Parte_26
2 ( ed altri), n. 3 ( Pt_23 Parte_36
e n. 4 ( - ad eccezione dunque di
[...] Controparte_16 quelle di cui al Gruppo di attori n. 5 ( , , Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , , ) - hanno perso la loro
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 natura demaniale e sono passati al patrimonio disponibile dello Stato, di talché sono divenuti suscettibili di acquisto per usucapione;
per converso, i terreni appartenenti al Gruppo di attori n. 5 ( , Parte_11
, , , , ) Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 appartengono tuttora al demanio idrico;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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