Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00206/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Pastore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Paolo Zaramella in via Pietro Piffetti n. 42 e domicilio digitale -OMISSIS-;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Torino, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino n. prot. -OMISSIS-/D Area I/ter emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 27/05/2024), avente ad oggetto il divieto in capo al ricorrente di detenere armi o munizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2026 la dott.ssa PA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione armi, deducendo:
di avere svolto attività di vigile urbano con regolare porto d’armi;
di essere titolare di porto d’armi uso caccia da circa cinquant’anni;
di avere ricevuto l’opposto divieto in ragione di una valutazione medica rispetto alla quale ha presentato osservazioni e che non gli ha comunque impedito il rinnovo della patente.
Lamenta in particolare:
1) la violazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di procedimento amministrativo / Eccesso di potere per carenza di istruttoria / Eccesso di potere per travisamento dei fatti / Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta; il provvedimento impugnato, oltre ad indicare erroneamente che il giudizio medico negativo sarebbe stato “monocratico”, mentre risulta espresso da un Collegio, non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dal ricorrente e di ulteriori valutazioni sanitarie positive dal medesimo ottenute, ad esempio al fine del rinnovo della patente di guida;
2) la violazione e falsa applicazione dell’art. dell’39 T.U.L.P.S.; lamenta il ricorrente di non aver dato luogo ad alcun indice sintomatico di potenziale abuso delle armi;
3) la violazione dell’art. 3, l. n. 241/90 / omessa e/o contraddittoria motivazione; alla luce delle risultanze istruttorie, sostanzialmente favorevoli al ricorrente, il diniego avrebbe dovuto essere assistito da una più articolata motivazione.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza di misure cautelari collegiali è stata respinta.
All’udienza del 16.1.2026 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il diniego impugnato si fonda sulla presenza di certificati medico-legali che hanno ritenuto il ricorrente non idoneo per la concessione del porto d’armi e gli hanno consentito la detenzione armi solo senza munizionamento.
La presenza delle sovramenzionate valutazioni di tipo sanitario è pacifica.
Con il primo motivo si censura il provvedimento impugnato in quanto, erroneamente, nell’atto si effettua riferimento ad un giudizio sanitario “monocratico”, mentre il giudizio in questione è stato pacificamente espresso da un Collegio; si evidenzia poi come le osservazioni del ricorrente non sarebbero state tenute in debita considerazione.
Il semplice fatto che l’amministrazione abbia qualificato la valutazione medico-legale “monocratica”, pur essendo la stessa pacificamente stata espressa da un Collegio, non ne inficia di per sé il contenuto, essendo piuttosto frutto di un mero errore materiale la qualificazione utilizzata nel corpo del provvedimento, pur dando correttamente atto del suo contenuto. Per altro la presenza di un giudizio di tipo collegiale è, se mai, più garantista per l’interessato.
Quanto alle osservazioni del ricorrente giova premettere che pacificamente, nel contesto del contraddittorio procedimentale, l’amministrazione che non condivide le osservazioni di parte e intende confermare un proprio giudizio negativo non ha alcun onere di confutarle singolarmente, purché evidentemente chiarisca il proprio percorso logico-giuridico.
Deve inoltre ricordarsi che è pacifico come, in materia di armi, l’amministrazione goda di un’amplissima discrezionalità, essendo la detenzione ed il porto d’arma condizioni del tutto eccezionali, rispetto alle quali i cittadini non vantano una precisa prerogativa; l’amministrazione, per contro, opera ragionevolmente secondo parametri preventivi di massima prudenza.
Ora è indubbio che il ricorrente, che ha quasi 89 anni, ha ricevuto due valutazioni sanitarie che prudenzialmente lo hanno ritenuto non idoneo al porto d’armi ed alla detenzione di armi con munizionamento.
I certificati danno conto di una serie di patologie e di una particolare terapia (con un farmaco denominato -OMISSIS-) relazionata ad una patologia oncologica da cui è affetto il ricorrente; il ricorrente ha dedotto di non avere, in effetti, mai fatto uso di tale farmaco. Egli lamenta altresì una incongruenza legata al fatto che, nelle more, egli è stato giudicato idoneo alla guida.
Quanto a quest’ultimo punto, come per altro indicato nel provvedimento impugnato, i due procedimenti non appaiono legati e, ferma l’evidente prudenza che tutti li presidia, è anche possibile che un maggior peso alle esigenze personali di guida venga riconosciuto in un equilibrato bilanciamento di interessi rispetto a rischi ritenuti comunque bassi; per contro l’autorizzazione all’uso di un’arma che, al più, risponde ad interessi ludici o hobbystici, senza produrre una incidenza diretta sulla gestione della vita quotidiana, viene giustamente ritenuta incompatibile con l’accettazione di rischi anche minimi.
Quanto in specifico all’uso del farmaco, anche accettando che lo stesso non sia in verità mai stato assunto, non si evince dai certificati medici in atti che l’assunzione del farmaco sia stato l’unico e dirimente dato valutato; il giudizio negativo risulta espresso come esito di una anamnesi complessiva di età, patologie e possibili problematiche del ricorrente. Nel referto del -OMISSIS-, prodotto dal ricorrente, si dà atto, ad esempio, come agli sia affetto da cardiopatia ischemica con angioplastica, fibrillazione atriale, artropatia degenerativa e stia seguendo una complessa terapia oncologica in relazione alla quale, alla valutazione clinica, egli stesso, ad esempio, riferiva “ stabile perdita dell’equilibrio, con confusioni e lievi difficoltà mnemoniche” .
In tale complessivo contesto non pare al Collegio che possa tacciarsi di irrazionalità una decisione amministrativa presidiata, come detto, da fisiologica massima prudenza ed elevati parametri preventivi.
Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.
Con il secondo motivo si contesta che il provvedimento non darebbe atto di come e quando il ricorrente avrebbe dato segno di poter abusare delle armi; la censura è semplicemente inconferente, perché al ricorrente non è in alcun modo mai stato contestato di aver abusato delle armi o averne in qualche modo fatto una gestione imprudente; il diniego si basa infatti esclusivamente sulle condizioni di salute non ottimali, frutto di una combinazione di età e patologie varie.
Il secondo motivo deve quindi essere respinto.
Con il terzo motivo si contesta che il provvedimento impugnato non sarebbe sufficientemente motivato; la motivazione risulta per contro espressa e chiaramente intellegibile, anche alla luce del complessivo procedimento e degli spazi di partecipazione garantiti all’interessato; il fatto che il ricorrente non ne condivida l’esito non rende di per sé la motivazione assente o incomprensibile.
Il ricorso deve pertanto essere respinto,
Considerato che non vi sono profili di abuso e che le valutazioni sanitarie appaino oggettivamente espressione di massima prudenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
PA NE, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NE | RO RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.