TAR Torino, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 206
TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione principi procedimento amministrativo / Eccesso di potere

    La qualifica di 'monocratico' è un mero errore materiale che non inficia il contenuto del giudizio, anzi un giudizio collegiale è più garantista. L'amministrazione non ha l'onere di confutare singolarmente le osservazioni di parte se chiarisce il proprio percorso logico-giuridico. L'amministrazione gode di ampia discrezionalità in materia di armi, operando secondo parametri di massima prudenza. Le valutazioni sanitarie che hanno ritenuto il ricorrente non idoneo sono prudenziali, considerando l'età avanzata, le patologie e le terapie in corso. L'incompatibilità con la detenzione di armi è distinta dall'idoneità alla guida, dove il bilanciamento degli interessi può essere diverso.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 39 T.U.L.P.S.

    La censura è inconferente poiché il diniego non si basa su un abuso o gestione imprudente delle armi, ma esclusivamente sulle condizioni di salute non ottimali del ricorrente.

  • Rigettato
    Omessa e/o contraddittoria motivazione

    La motivazione è espressa e intellegibile, anche in considerazione del procedimento e degli spazi di partecipazione garantiti all'interessato. Il disaccordo del ricorrente con l'esito non rende la motivazione assente o incomprensibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 206
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 206
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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