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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30127/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30127/2021 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SALOTTI Parte_1 C.F._1
MICHELE;
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MORATTO AGNESE CP_1 C.F._2
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MORATTO AGNESE CP_2 C.F._3
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 9 ottobre 2024: per l'attrice : “Voglia il Tribunale adito, previa remissione della causa sul ruolo Parte_1 per l'escussione delle prove costituende di cui ai capp. 3,5 e 6 della memoria 19.4.2022, per la cui ammissione l'attrice insiste non intendendo rinunziarvi, respinta ogni eccezione avversaria: - dichiarare che porzioni di resede contraddistinte rispettivamente al foglio 38, mappali 269 sub. 601 e 270 sub 601 sono di esclusiva proprietà dell'attrice e che su essi non grava alcuna servitù, di Parte_1
alcuna specie o genere, a favore della proprietà confinante (mappale 10 di proprietà delle convenute sigg.re e per l'effetto condannare le parti convenute a cessare ogni turbativa;
- accertare e CP_1 dichiarare che la porta realizzata dalle parti convenute sull'edificio di loro proprietà, posta in posizione prospiciente il mappale n. 270 sub 601 è posta a distanza non regolamentare rispetto al confine e per pagina 1 di 9 l'effetto condannare le parti convenute a ripristinare la preesistente finestra;
- accertare e dichiarare che la cassetta realizzata dalle parti convenute in posizione prospiciente il mappale n.269 sub 601, adibita a ricovero tubazioni e condotte, è posta a distanza non regolamentare rispetto al confine e per l'effetto ordinare alle parti convenute la sua rimozione con ripristino dello stato dei luoghi a loro cura e spese, ordinando altresì la rimozione e la messa in sicurezza a distanza regolamentare delle tubazioni e delle condotte;
- per l'effetto dell'accoglimento delle domande, respingere tutte le domande riconvenzionali introdotte dalle parti convenute in quanto infondate nei fatti ed in diritto;
- più in particolare accertare e dichiarare che sul mappale 270 non grava alcuna servitù di uso pubblico di qualsivoglia genere e/o specie;
Con vittoria di spese di lite”; per le convenute e “così concludono: - in via istruttoria CP_2 CP_1
ammettersi le prove testimoniali articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e non ammesse;
- nel merito rigettarsi tutte le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale dichiararsi acquistata per usucapione, in forza del possesso pacifico, pubblico e continuativo ultraventennale da parte delle convenute e, prima, dei loro danti causa, dell'area catastalmente distinta al foglio 38, particella n. 270, sub. 601, della superficie di mq. 30, possesso consistito nel parcheggio su di essa di veicoli per il carico e lo scarico di merci;
- in via riconvenzionale subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento della domanda di acquisto della proprietà, dichiararsi acquisite per usucapione, in forza del possesso pacifico pubblico e continuato per oltre 20 anni a favore del fabbricato catastalmente distinto al foglio 38, particella 10 sub. 4 e a carico della particella distinta catastalmente al num. 270 sub. 601, le seguenti servitù: - di parcheggio per scarico e carico merci;
- di passo e transito pedonale e carrabile per raggiungere dalla strada pubblica la scala in muratura ubicata nella parte terminale del resede distinto alla particella n. 10 sub. 4 e da qui l'ingresso del fabbricato adibito a ristorante posto al sottostante livello;
- di tenere la porta del fabbricato che aggetta sulla particella 270 sub. 601, a distanza dal confine di questa inferiore a quella minima di legge, sia di passaggio per entrare e uscire dalla porta suddetta;
- in via riconvenzionale ulteriormente subordinata dichiararsi costituita per usucapione, in forza del possesso pacifico, pubblico e continuativo ultraventennale, della servitù di pubblico passaggio sulla particella n. 270 sub. 1 per giungere dalla via pubblica alla scalinata in muratura situata sulla particella n. 10 sub. 4 e da lì alla sottostante spiaggia del Viticcio;
- in via riconvenzionale ancora subordinata, costituirsi coattivamente, ai sensi dell'art. 1032 c.c., dietro pagamento dell'indennità che il Giudice vorrà determinare, una servitù di passaggio pedonale e carrabile, a favore del fabbricato catastalmente identificato al foglio 38, particella 10 sub. 4, e a carico del terreno catastalmente identificato alla particella n. 270 sub. 601, una pagina 2 di 9 servitù di passaggio pedonale e carrabile per giungere dalla via pubblica sulla scalinata in muratura posta sulla particella 10 sub. 4 che conduce al sottostante ingresso del fabbricato adibito a ristorante;
- sempre in via riconvenzionale, dichiararsi acquisita per usucapione in forza del possesso pacifico pubblico e continuativo ultraventennale, ovvero per destinazione del padre di famiglia, la servitù a favore del fabbricato catastalmente indicato al foglio 38 particella 10 sub. 4, e a carico della particella
269 sub. 601, di tenere a distanza inferiore a quella minima di legge, dal confine con quest'ultima, una cassetta in muratura nonché le condutture in essa alloggiate. Con vittoria di spese e compensi di avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023 quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 14 luglio 2021, l'attrice itava dinanzi al Tribunale Parte_1
di Livorno le convenute d esponeva che: CP_2 CP_1
con contratto del 20 maggio 2008 acquistava dai venditori e Parte_2 Parte_3 un'abitazione posta in OR, località Viticcio, con posto auto scoperto, descritto al catasto al foglio 38, mappale 269 sub. 601 dell'ampiezza di mq. 20, e area urbana o resede poco distaccata, descritta al Catasto al foglio 38, mappale n.270 sub. 601 dell'ampiezza di mq. 30;
i predetti venditori avevano a loro volta acquistato il compendio immobiliare con contratto del 17 ottobre 1970; il fabbricato dell'attrice confinava con un resede antistante, che era sempre stato adibito a posto auto dall'attrice e dai precedenti proprietari;
confinante con la proprietà dell'attrice si trovava il fabbricato di proprietà delle convenute CP_2
ove era collocato il ristorante denominato “Da Giacomino”;
[...] CP_1
le convenute avevano avanzato pretese sul resede che divideva i due fabbricati ed avevano modificato lo stato dei luoghi in modo da creare una situazione di apparente servitù in favore del fondo di loro proprietà;
l'area urbana o resede poco distaccata, descritta al Catasto al foglio 38, mappale n.270 sub. 601, era stata sempre adibita a parcheggio dai precedenti proprietari e dall'attrice; le convenute confinanti avevano fatto uso del resede in modo sporadico e approfittando dell'assenza dell'attrice; sul resede si affacciava una porta che era stata aperta sulla parete del fabbricato del ristorante “Da
Giacomino”, mediante la trasformazione di una preesistente finestra;
pagina 3 di 9 la porta si trovava ad una distanza dal confine di 70/80 cm. e la distanza violava l'art. 905 cc;
la porta aveva costituito un accesso al fabbricato e conseguentemente una servitù di passo sul resede di proprietà dell'attrice; le convenute avevano costruito una cassetta in muratura con sportello e con cavi e condotte a distanza di pochi centimetri dal confine del mappale 269 di proprietà dell'attrice;
l'attrice proponeva l'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 949 cc per far accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi servitù sulla proprietà descritta ai mappali 269 e 270 in favore del fondo delle convenute e la eliminazione della porta e della cassetta sopra descritte;
II. Con comparsa depositata in data 15 dicembre 2021 si costituivano in giudizio le convenute CP_2
deducevano che:
[...] CP_1
le convenute erano proprietarie di un fabbricato posto in OR località Viticcio, descritto al
N.C.E.U. del Comune di OR al foglio 38, particella n.10 sub 4 e dell'antistante resede, descritto alla particella 10 sub 4; al fabbricato si accedeva al piano terra, che si affacciava sulla spiaggia del Viticcio e sul mare, attraverso una scala in muratura che scendeva dal resede della particella n.10; e si accedeva al primo piano, sul lato opposto al mare, attraverso due ingressi dal resede della particella n.10; più precisamente, per accedere all'edificio vi erano due ingressi, uno al piano superiore sulla corte ove affacciavano le anzidette porte – adibite a porte di sicurezza - ed uno al piano terra: in entrambi i casi era necessario attraversare la corte;
la corte davanti al primo piano dell'edificio delle convenute era suddivisa in tre aree, una descritta dalla particella 10, di proprietà delle convenute, e due descritte dalle particelle 269 e 270, intestata all'attrice;
l'attrice non aveva mai posseduto l'area descritta dalla particella 270 e non aveva mai usato quell'area come parcheggio, se non saltuariamente per mera tolleranza delle convenute;
l'area descritta dalla particella n.270 era di uso pubblico e comunemente usata da chiunque per raggiungere la scala in muratura delle convenute e scendere alla sottostante spiaggia del Viticcio;
il Comune di OR aveva collocato da tempo immemorabile un palo per l'illuminazione pubblica dell'area, che era di uso pubblico;
l'attrice non aveva dato prova dell'acquisto delle due aree descritte dalle particelle 269 e 270 in quanto non aveva prodotto dei titoli di acquisto per dimostrare la continuità delle trascrizioni;
i confini delle suddette particelle erano descritti in modo diverso nell'atto con cui l'attrice aveva acquistato le predette particelle dal e nel precedente atto di acquisto di quest'ultimo – atto Pt_3
pagina 4 di 9 notaio del 17.10.1970, rep. 13122, racc. 3279 – che, ancorché richiamato in citazione, non era Per_1
stato prodotto;
relativamente alla particella 270 sub. 601, le convenute avevano acquistato il diritto di proprietà ne sono diventate proprietarie per usucapione ultraventennale, tramite il possesso consistito nel parcheggiarvi veicoli per il carico e lo scarico delle merci a favore del loro fabbricato adibito a ristorante;
in via subordinata, avevano acquistato per usucapione a favore del fabbricato catastalmente distinto al foglio 38, particella 10 sub. 4 e a carico del terreno distinto alla particella 270, una corrispondente servitù di parcheggio, di passo e transito pedonale e carrabile per raggiungere dalla strada pubblica la scala in muratura ubicata nella parte terminale del resede del ristorante e da qui l'ingresso dal ristorante medesimo, posto ad un livello sottostante;
doveva essere rigettata la domanda avente ad oggetto l'eliminazione della porta realizzata sull'edificio delle convenute e prospiciente il mappale n. 270, in quanto ubicata a distanza inferiore a quella minima di legge da quest'ultima; la porta non era a distanza “non regolamentare” e, inoltre - essa era stata realizzata oltre 20 anni fa e, quindi, le convenute avevano acquistato, per usucapione, la servitù consistente nel tenere tale porta a distanza inferiore a quella minima di legge, dalla particella 270 sub.
601; relativamente alla particella n. 269 sub. 601, doveva ritenersi acquisita per usucapione, ovvero per destinazione del padre di famiglia, la servitù di tenere la “cassetta” a distanza inferiore a quella minima di legge dal suo confine, atteso che essa era stata costruita oltre 20 anni prima, unitamente ad un muretto che controparte dava atto essere “in loco da moltissimo tempo”; doveva ritenersi acquisita per usucapione, ovvero per destinazione del padre di famiglia, la servitù di tenere a distanza inferiore a quella legale le tubazioni e le altre condutture, che erano state alloggiate nel muretto e nella “cassetta” sopramenzionate in occasione della loro edificazione.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali e orali introdotte dalle parti, vedeva svolgersi un procedimento possessorio in corso di causa e veniva trattenuta in decisione all'udienza del
9 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Area catastalmente distinta al foglio 38, particella n. 270, sub. 601.
In base a quanto accertato dal consulente tecnico, con relazione depositata in data 15 maggio 2024, la porzione di area urbana scoperta, oggetto di rivendica della proprietà per usucapione da parte delle convenute e è attualmente descritta al catasto fabbricati come CP_2 CP_1
“sub 602, cat. C/6, classe 1^, mq 20, sup. catastale mq 20, rendita € 24,79”.
pagina 5 di 9 L'area è stata oggetto del contratto di acquisto del 2008 da parte dall'attrice Parte_1 ma è stata acquistata per usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 cc dalle convenute CP_2
[...] CP_1
L'area in questione è collocata di fronte alla proprietà immobiliare delle convenute CP_2
proprietà immobiliare descritta al N.C.E.U. del Comune di OR al foglio CP_1
38, particella n.10 sub 4.
Ed è collocata di fronte alla porta, descritta a pagina 9 della consulenza tecnica d'ufficio, che consente di accedere alla proprietà immobiliare delle convenute CP_2 CP_1
Il testimone sentito all'udienza del 20 dicembre 2022, ha riferito che era un Testimone_1
frequentatore del luogo quale proprietario di due abitazioni sul posto e che negli anni Novanta era stata realizzata la porta in esame in luogo di una di una finestra.
Il testimone ha aggiunto che aveva visto la famiglia (danti causa di Pt_3 Parte_1 parcheggiare l'auto d'estate e la barca d'inverno nello spazio descritto dalla particella 269,
[...]
che, in base alla pagina 5 della consulenza tecnica, si trova a destra della particella 269 e delimitata nel confine tra la proprietà delle convenute e la proprietà dell'attrice da un muro.
Questi elementi di prova portano a ritenere fondata la domanda di usucapione della predetta area catastalmente distinta al foglio 38, particella n. 270, sub. 601 ad opera delle convenute, essendo logico, in base alla comune esperienza, ritenere che le convenute utilizzavano l'area antistante la loro proprietà passando dalla porta per entrare ed uscire dall'edificio.
Tale conclusione è suffragata anche dalla testimonianza dello stesso il quale Testimone_1
ha riferito che da oltre 30 anni e , e prima di loro , transitavano CP_2 CP_1 CP_3 sulla particella 270, per il carico e lo scarico delle merci, anche con l'auto che parcheggiavano, così come facevano i fornitori, su tale particella, posta di fronte alla porta oggi adibita ad uscita di sicurezza della sala del ristorante.
La medesime dichiarazioni sull'uso del resede in esame vengono riferite all'udienza del 22 dicembre
2022dal testimone oculare , residente a [...]località Viticcio. Testimone_2
Dalle deposizioni dei due testimoni si trae anche la prova che le convenute hanno usucapito il diritto di tenere la porta , descritta a pagina 9 della consulenza tecnica d'ufficio, che consente di accedere alla proprietà immobiliare delle convenute CP_2 CP_1
L'azione negatoria dell'attrice proposta ai sensi dell'art. 949 cc viene rigettata.
II. Cassetta in muratura e condutture in essa alloggiate ubicate nella proprietà immobiliare dell'attrice, descritta al Catasto dalla particella 269 sub. 601.
pagina 6 di 9 L'attrice domanda al Tribunale di accertare e dichiarare che la cassetta realizzata dalle parti convenute in posizione prospiciente il mappale n.269 sub 601, adibita a ricovero tubazioni e condotte, è posta a distanza non regolamentare rispetto al confine e di condannare le parti convenute alla sua rimozione, con ripristino dello stato dei luoghi a loro cura e spese, ordinando altresì la rimozione e la messa in sicurezza a distanza regolamentare delle tubazioni e delle condotte.
Le convenute domandano, invece, di dichiararsi acquisita per usucapione in forza del possesso pacifico pubblico e continuativo ultraventennale, ovvero per destinazione del padre di famiglia, la servitù a favore del fabbricato catastalmente indicato al foglio 38 particella 10 sub. 4, e a carico della particella
269 sub. 601, di tenere a distanza inferiore a quella minima di legge, dal confine con quest'ultima, una cassetta in muratura nonché le condutture in essa alloggiate.
Orbene, a pagina 1 dell'atto di citazione, l'attrice deduce che, nell'estate 2020, tramite il proprio inquilino, l'esponente acquisiva l'informazione che i confinanti avevano realizzato una cassetta in muratura adibita al ricovero di un contatore e di tubi e/o condotte, a ridosso del mappale 269.
Le convenute deducono, invece, a pagina 8 della comparsa di costituzione e risposta che tale cassetta, così come le condutture che in essa sono alloggiate, era stata realizzata nel 1998, epoca in cui la
[...]
, madre delle convenute, aveva acquistato dal una piccola porzione diintercapedine CP_4 Pt_3
ad uso locale di deposito, catastalmente distinto al foglio 38 mappale 269 sub 602, sottostante alla particella 269 sub 601, successivamente dal venduta alla Pt_3 Pt_1
Tale deposito era stato acquistato per ospitare la cella frigorifero del ristorante, alla quale erano state collegate le condutture alloggiate nella cassetta.
A pagina 11 della consulenza tecnica l'Ing. spiega che la cassetta adibita a ricovero di Persona_2 tubazioni e condotte si trova attaccata alla parete dell'edificio di proprietà delle convenute ed è distante
70 cm. dal confine con il mappale 269.
Sulla cassetta in esame ha deposto il testimone , residente a Testimone_3
OR, il quale ha dichiarato all'udienza del 20 dicembre 2022 che, fin da epoca precedente al
2000, aveva visto la presenza della cassetta, la quale era stata sempre insieme al muretto sul confine.
La deposizione dimostra che la cassetta è presente da epoca antecedente a 20 anni rispetto alla notifica dell'atto di citazione e conseguentemente consente di ritenere accertato l'acquisto del diritto reale di servitù per usucapione ai sensi dell'art. 1158 cc.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto reale di servitù ai sensi dell'art. 1027 cc di tenere la cassetta, con i cavi e tubi ivi alloggiati, sulla proprietà immobiliare ubicata in OR (LI) Località Viticcio, descritta al catasto urbano foglio pagina 7 di 9 38, particella 10 sub 4, alla distanza di 71 cm dalla proprietà di ubicata in Parte_1
OR (LI) Località Viticcio, descritta al catasto urbano al foglio 38 particella 269 sub 601.
Il diritto di tenere la cassetta alla distanza di 71 cm dal confine viene così determinato per prevenire possibili errori di misurazione del CTU o cambiamenti fisici della posizione degli immobili nel tempo per cause imputabili ad eventi naturali.
Conseguentemente l'azione negatoria proposta ai sensi dell'art. 949 cc viene respinta.
La sentenza deve essere trascritta ai sensi degli artt. 2643 n.1 e n.4 e 2651 cc.
III. La regolamentazione delle spese di lite.
Occorre osservare che nel corso del processo, a seguito dell'istanza delle convenute, questo giudice ha adottato nel sub-procedimento iscritto al n.30127/2021-1 l'ordinanza del 20 novembre 2023 con la quale ha ordinato all'attrice l'immediata cessazione di ogni turbativa al possesso delle servitù Pt_1
di passo pedonale e carrabile da esse esercitato, nonché al possesso del loro immobile adibito a ristorante.
La liquidazione delle spese di lite contiene anche la liquidazione delle spese del cautelare in corso di causa. soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di e , spese che vengono liquidate nella misura di CP_2 CP_1
euro 306,20 per spese anticipate ed euro 6.163,50 per onorari di avvocato, con riduzione alla metà dei valori medi indicati dalle tabelle allegate, tenuto conto della facilità e del valore dell'affare ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n.55, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le convenute chiedono anche il rimborso della spesa di euro 4.840,74 quale compenso destinato al consulente di parte, ma si tratta di un costo manifestamente sproporzionato, alla luce del compenso di euro 1.644,68 liquidato al CTU, oltre a non essere stato dimostrato il relativo effettivo versamento.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 3 giugno 2024, vengono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nata a Parte_1
Pistoia il 21.12.1969, C.F. , contro (C.F. C.F._1 CP_2
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._3 CP_1
) nata a [...] il [...], ogni diversa domanda, deduzione ed C.F._2
eccezione disattesa e respinta, così provvede:
pagina 8 di 9 dichiara acquistato per usucapione ai sensi dell'art. 1158 cc dalle convenute e CP_2
il diritto di proprietà sulla porzione di area urbana scoperta ubicata nel Comune di CP_1
OR (LI) descritta al catasto urbano al foglio 38, particella 270, sub 602, cat. C/6, classe 1^, mq
20, sup. catastale mq 20, rendita € 24,79”, e attualmente intestata a così come Parte_1 descritto a pagina 7 della consulenza tecnica d'ufficio dell'Ing. depositata nel fascicolo Persona_2
processuale in data 15 maggio 2024; dichiara acquistato per usucapione ai sensi dell'art. 1158 cc dalle convenute e CP_2
il diritto reale di servitù ai sensi dell'art. 1027 cc di tenere la cassetta, con i Controparte_5
cavi e tubi ivi alloggiati, sulla proprietà immobiliare ubicata in OR (LI) Località Viticcio, descritta al catasto urbano foglio 38, particella 10 sub 4, alla distanza di 71 centimetri dalla proprietà di ubicata in OR (LI) Località Viticcio, descritta al catasto urbano al Parte_1
foglio 38 particella 269 sub 601; condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 CP_2
, in solido tra loro, la somma di euro 306,20 per spese anticipate ed euro 6.163,50
[...] CP_1
per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell'attrice.
Visti gli artt. 2643 n.1 e n.4 e 2651 cc ordina la trascrizione della sentenza a cura di parte diligente con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Livorno, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30127/2021 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SALOTTI Parte_1 C.F._1
MICHELE;
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MORATTO AGNESE CP_1 C.F._2
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MORATTO AGNESE CP_2 C.F._3
CONVENUTI
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 9 ottobre 2024: per l'attrice : “Voglia il Tribunale adito, previa remissione della causa sul ruolo Parte_1 per l'escussione delle prove costituende di cui ai capp. 3,5 e 6 della memoria 19.4.2022, per la cui ammissione l'attrice insiste non intendendo rinunziarvi, respinta ogni eccezione avversaria: - dichiarare che porzioni di resede contraddistinte rispettivamente al foglio 38, mappali 269 sub. 601 e 270 sub 601 sono di esclusiva proprietà dell'attrice e che su essi non grava alcuna servitù, di Parte_1
alcuna specie o genere, a favore della proprietà confinante (mappale 10 di proprietà delle convenute sigg.re e per l'effetto condannare le parti convenute a cessare ogni turbativa;
- accertare e CP_1 dichiarare che la porta realizzata dalle parti convenute sull'edificio di loro proprietà, posta in posizione prospiciente il mappale n. 270 sub 601 è posta a distanza non regolamentare rispetto al confine e per pagina 1 di 9 l'effetto condannare le parti convenute a ripristinare la preesistente finestra;
- accertare e dichiarare che la cassetta realizzata dalle parti convenute in posizione prospiciente il mappale n.269 sub 601, adibita a ricovero tubazioni e condotte, è posta a distanza non regolamentare rispetto al confine e per l'effetto ordinare alle parti convenute la sua rimozione con ripristino dello stato dei luoghi a loro cura e spese, ordinando altresì la rimozione e la messa in sicurezza a distanza regolamentare delle tubazioni e delle condotte;
- per l'effetto dell'accoglimento delle domande, respingere tutte le domande riconvenzionali introdotte dalle parti convenute in quanto infondate nei fatti ed in diritto;
- più in particolare accertare e dichiarare che sul mappale 270 non grava alcuna servitù di uso pubblico di qualsivoglia genere e/o specie;
Con vittoria di spese di lite”; per le convenute e “così concludono: - in via istruttoria CP_2 CP_1
ammettersi le prove testimoniali articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e non ammesse;
- nel merito rigettarsi tutte le domande proposte dall'attrice perché infondate in fatto e in diritto;
- in via riconvenzionale dichiararsi acquistata per usucapione, in forza del possesso pacifico, pubblico e continuativo ultraventennale da parte delle convenute e, prima, dei loro danti causa, dell'area catastalmente distinta al foglio 38, particella n. 270, sub. 601, della superficie di mq. 30, possesso consistito nel parcheggio su di essa di veicoli per il carico e lo scarico di merci;
- in via riconvenzionale subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento della domanda di acquisto della proprietà, dichiararsi acquisite per usucapione, in forza del possesso pacifico pubblico e continuato per oltre 20 anni a favore del fabbricato catastalmente distinto al foglio 38, particella 10 sub. 4 e a carico della particella distinta catastalmente al num. 270 sub. 601, le seguenti servitù: - di parcheggio per scarico e carico merci;
- di passo e transito pedonale e carrabile per raggiungere dalla strada pubblica la scala in muratura ubicata nella parte terminale del resede distinto alla particella n. 10 sub. 4 e da qui l'ingresso del fabbricato adibito a ristorante posto al sottostante livello;
- di tenere la porta del fabbricato che aggetta sulla particella 270 sub. 601, a distanza dal confine di questa inferiore a quella minima di legge, sia di passaggio per entrare e uscire dalla porta suddetta;
- in via riconvenzionale ulteriormente subordinata dichiararsi costituita per usucapione, in forza del possesso pacifico, pubblico e continuativo ultraventennale, della servitù di pubblico passaggio sulla particella n. 270 sub. 1 per giungere dalla via pubblica alla scalinata in muratura situata sulla particella n. 10 sub. 4 e da lì alla sottostante spiaggia del Viticcio;
- in via riconvenzionale ancora subordinata, costituirsi coattivamente, ai sensi dell'art. 1032 c.c., dietro pagamento dell'indennità che il Giudice vorrà determinare, una servitù di passaggio pedonale e carrabile, a favore del fabbricato catastalmente identificato al foglio 38, particella 10 sub. 4, e a carico del terreno catastalmente identificato alla particella n. 270 sub. 601, una pagina 2 di 9 servitù di passaggio pedonale e carrabile per giungere dalla via pubblica sulla scalinata in muratura posta sulla particella 10 sub. 4 che conduce al sottostante ingresso del fabbricato adibito a ristorante;
- sempre in via riconvenzionale, dichiararsi acquisita per usucapione in forza del possesso pacifico pubblico e continuativo ultraventennale, ovvero per destinazione del padre di famiglia, la servitù a favore del fabbricato catastalmente indicato al foglio 38 particella 10 sub. 4, e a carico della particella
269 sub. 601, di tenere a distanza inferiore a quella minima di legge, dal confine con quest'ultima, una cassetta in muratura nonché le condutture in essa alloggiate. Con vittoria di spese e compensi di avvocato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
a) La causa veniva assegnata a questo Magistrato il 1 settembre 2023 quando prendeva servizio al
Tribunale di Livorno.
I. Con atto notificato in data 14 luglio 2021, l'attrice itava dinanzi al Tribunale Parte_1
di Livorno le convenute d esponeva che: CP_2 CP_1
con contratto del 20 maggio 2008 acquistava dai venditori e Parte_2 Parte_3 un'abitazione posta in OR, località Viticcio, con posto auto scoperto, descritto al catasto al foglio 38, mappale 269 sub. 601 dell'ampiezza di mq. 20, e area urbana o resede poco distaccata, descritta al Catasto al foglio 38, mappale n.270 sub. 601 dell'ampiezza di mq. 30;
i predetti venditori avevano a loro volta acquistato il compendio immobiliare con contratto del 17 ottobre 1970; il fabbricato dell'attrice confinava con un resede antistante, che era sempre stato adibito a posto auto dall'attrice e dai precedenti proprietari;
confinante con la proprietà dell'attrice si trovava il fabbricato di proprietà delle convenute CP_2
ove era collocato il ristorante denominato “Da Giacomino”;
[...] CP_1
le convenute avevano avanzato pretese sul resede che divideva i due fabbricati ed avevano modificato lo stato dei luoghi in modo da creare una situazione di apparente servitù in favore del fondo di loro proprietà;
l'area urbana o resede poco distaccata, descritta al Catasto al foglio 38, mappale n.270 sub. 601, era stata sempre adibita a parcheggio dai precedenti proprietari e dall'attrice; le convenute confinanti avevano fatto uso del resede in modo sporadico e approfittando dell'assenza dell'attrice; sul resede si affacciava una porta che era stata aperta sulla parete del fabbricato del ristorante “Da
Giacomino”, mediante la trasformazione di una preesistente finestra;
pagina 3 di 9 la porta si trovava ad una distanza dal confine di 70/80 cm. e la distanza violava l'art. 905 cc;
la porta aveva costituito un accesso al fabbricato e conseguentemente una servitù di passo sul resede di proprietà dell'attrice; le convenute avevano costruito una cassetta in muratura con sportello e con cavi e condotte a distanza di pochi centimetri dal confine del mappale 269 di proprietà dell'attrice;
l'attrice proponeva l'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 949 cc per far accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi servitù sulla proprietà descritta ai mappali 269 e 270 in favore del fondo delle convenute e la eliminazione della porta e della cassetta sopra descritte;
II. Con comparsa depositata in data 15 dicembre 2021 si costituivano in giudizio le convenute CP_2
deducevano che:
[...] CP_1
le convenute erano proprietarie di un fabbricato posto in OR località Viticcio, descritto al
N.C.E.U. del Comune di OR al foglio 38, particella n.10 sub 4 e dell'antistante resede, descritto alla particella 10 sub 4; al fabbricato si accedeva al piano terra, che si affacciava sulla spiaggia del Viticcio e sul mare, attraverso una scala in muratura che scendeva dal resede della particella n.10; e si accedeva al primo piano, sul lato opposto al mare, attraverso due ingressi dal resede della particella n.10; più precisamente, per accedere all'edificio vi erano due ingressi, uno al piano superiore sulla corte ove affacciavano le anzidette porte – adibite a porte di sicurezza - ed uno al piano terra: in entrambi i casi era necessario attraversare la corte;
la corte davanti al primo piano dell'edificio delle convenute era suddivisa in tre aree, una descritta dalla particella 10, di proprietà delle convenute, e due descritte dalle particelle 269 e 270, intestata all'attrice;
l'attrice non aveva mai posseduto l'area descritta dalla particella 270 e non aveva mai usato quell'area come parcheggio, se non saltuariamente per mera tolleranza delle convenute;
l'area descritta dalla particella n.270 era di uso pubblico e comunemente usata da chiunque per raggiungere la scala in muratura delle convenute e scendere alla sottostante spiaggia del Viticcio;
il Comune di OR aveva collocato da tempo immemorabile un palo per l'illuminazione pubblica dell'area, che era di uso pubblico;
l'attrice non aveva dato prova dell'acquisto delle due aree descritte dalle particelle 269 e 270 in quanto non aveva prodotto dei titoli di acquisto per dimostrare la continuità delle trascrizioni;
i confini delle suddette particelle erano descritti in modo diverso nell'atto con cui l'attrice aveva acquistato le predette particelle dal e nel precedente atto di acquisto di quest'ultimo – atto Pt_3
pagina 4 di 9 notaio del 17.10.1970, rep. 13122, racc. 3279 – che, ancorché richiamato in citazione, non era Per_1
stato prodotto;
relativamente alla particella 270 sub. 601, le convenute avevano acquistato il diritto di proprietà ne sono diventate proprietarie per usucapione ultraventennale, tramite il possesso consistito nel parcheggiarvi veicoli per il carico e lo scarico delle merci a favore del loro fabbricato adibito a ristorante;
in via subordinata, avevano acquistato per usucapione a favore del fabbricato catastalmente distinto al foglio 38, particella 10 sub. 4 e a carico del terreno distinto alla particella 270, una corrispondente servitù di parcheggio, di passo e transito pedonale e carrabile per raggiungere dalla strada pubblica la scala in muratura ubicata nella parte terminale del resede del ristorante e da qui l'ingresso dal ristorante medesimo, posto ad un livello sottostante;
doveva essere rigettata la domanda avente ad oggetto l'eliminazione della porta realizzata sull'edificio delle convenute e prospiciente il mappale n. 270, in quanto ubicata a distanza inferiore a quella minima di legge da quest'ultima; la porta non era a distanza “non regolamentare” e, inoltre - essa era stata realizzata oltre 20 anni fa e, quindi, le convenute avevano acquistato, per usucapione, la servitù consistente nel tenere tale porta a distanza inferiore a quella minima di legge, dalla particella 270 sub.
601; relativamente alla particella n. 269 sub. 601, doveva ritenersi acquisita per usucapione, ovvero per destinazione del padre di famiglia, la servitù di tenere la “cassetta” a distanza inferiore a quella minima di legge dal suo confine, atteso che essa era stata costruita oltre 20 anni prima, unitamente ad un muretto che controparte dava atto essere “in loco da moltissimo tempo”; doveva ritenersi acquisita per usucapione, ovvero per destinazione del padre di famiglia, la servitù di tenere a distanza inferiore a quella legale le tubazioni e le altre condutture, che erano state alloggiate nel muretto e nella “cassetta” sopramenzionate in occasione della loro edificazione.
III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali e orali introdotte dalle parti, vedeva svolgersi un procedimento possessorio in corso di causa e veniva trattenuta in decisione all'udienza del
9 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Area catastalmente distinta al foglio 38, particella n. 270, sub. 601.
In base a quanto accertato dal consulente tecnico, con relazione depositata in data 15 maggio 2024, la porzione di area urbana scoperta, oggetto di rivendica della proprietà per usucapione da parte delle convenute e è attualmente descritta al catasto fabbricati come CP_2 CP_1
“sub 602, cat. C/6, classe 1^, mq 20, sup. catastale mq 20, rendita € 24,79”.
pagina 5 di 9 L'area è stata oggetto del contratto di acquisto del 2008 da parte dall'attrice Parte_1 ma è stata acquistata per usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 cc dalle convenute CP_2
[...] CP_1
L'area in questione è collocata di fronte alla proprietà immobiliare delle convenute CP_2
proprietà immobiliare descritta al N.C.E.U. del Comune di OR al foglio CP_1
38, particella n.10 sub 4.
Ed è collocata di fronte alla porta, descritta a pagina 9 della consulenza tecnica d'ufficio, che consente di accedere alla proprietà immobiliare delle convenute CP_2 CP_1
Il testimone sentito all'udienza del 20 dicembre 2022, ha riferito che era un Testimone_1
frequentatore del luogo quale proprietario di due abitazioni sul posto e che negli anni Novanta era stata realizzata la porta in esame in luogo di una di una finestra.
Il testimone ha aggiunto che aveva visto la famiglia (danti causa di Pt_3 Parte_1 parcheggiare l'auto d'estate e la barca d'inverno nello spazio descritto dalla particella 269,
[...]
che, in base alla pagina 5 della consulenza tecnica, si trova a destra della particella 269 e delimitata nel confine tra la proprietà delle convenute e la proprietà dell'attrice da un muro.
Questi elementi di prova portano a ritenere fondata la domanda di usucapione della predetta area catastalmente distinta al foglio 38, particella n. 270, sub. 601 ad opera delle convenute, essendo logico, in base alla comune esperienza, ritenere che le convenute utilizzavano l'area antistante la loro proprietà passando dalla porta per entrare ed uscire dall'edificio.
Tale conclusione è suffragata anche dalla testimonianza dello stesso il quale Testimone_1
ha riferito che da oltre 30 anni e , e prima di loro , transitavano CP_2 CP_1 CP_3 sulla particella 270, per il carico e lo scarico delle merci, anche con l'auto che parcheggiavano, così come facevano i fornitori, su tale particella, posta di fronte alla porta oggi adibita ad uscita di sicurezza della sala del ristorante.
La medesime dichiarazioni sull'uso del resede in esame vengono riferite all'udienza del 22 dicembre
2022dal testimone oculare , residente a [...]località Viticcio. Testimone_2
Dalle deposizioni dei due testimoni si trae anche la prova che le convenute hanno usucapito il diritto di tenere la porta , descritta a pagina 9 della consulenza tecnica d'ufficio, che consente di accedere alla proprietà immobiliare delle convenute CP_2 CP_1
L'azione negatoria dell'attrice proposta ai sensi dell'art. 949 cc viene rigettata.
II. Cassetta in muratura e condutture in essa alloggiate ubicate nella proprietà immobiliare dell'attrice, descritta al Catasto dalla particella 269 sub. 601.
pagina 6 di 9 L'attrice domanda al Tribunale di accertare e dichiarare che la cassetta realizzata dalle parti convenute in posizione prospiciente il mappale n.269 sub 601, adibita a ricovero tubazioni e condotte, è posta a distanza non regolamentare rispetto al confine e di condannare le parti convenute alla sua rimozione, con ripristino dello stato dei luoghi a loro cura e spese, ordinando altresì la rimozione e la messa in sicurezza a distanza regolamentare delle tubazioni e delle condotte.
Le convenute domandano, invece, di dichiararsi acquisita per usucapione in forza del possesso pacifico pubblico e continuativo ultraventennale, ovvero per destinazione del padre di famiglia, la servitù a favore del fabbricato catastalmente indicato al foglio 38 particella 10 sub. 4, e a carico della particella
269 sub. 601, di tenere a distanza inferiore a quella minima di legge, dal confine con quest'ultima, una cassetta in muratura nonché le condutture in essa alloggiate.
Orbene, a pagina 1 dell'atto di citazione, l'attrice deduce che, nell'estate 2020, tramite il proprio inquilino, l'esponente acquisiva l'informazione che i confinanti avevano realizzato una cassetta in muratura adibita al ricovero di un contatore e di tubi e/o condotte, a ridosso del mappale 269.
Le convenute deducono, invece, a pagina 8 della comparsa di costituzione e risposta che tale cassetta, così come le condutture che in essa sono alloggiate, era stata realizzata nel 1998, epoca in cui la
[...]
, madre delle convenute, aveva acquistato dal una piccola porzione diintercapedine CP_4 Pt_3
ad uso locale di deposito, catastalmente distinto al foglio 38 mappale 269 sub 602, sottostante alla particella 269 sub 601, successivamente dal venduta alla Pt_3 Pt_1
Tale deposito era stato acquistato per ospitare la cella frigorifero del ristorante, alla quale erano state collegate le condutture alloggiate nella cassetta.
A pagina 11 della consulenza tecnica l'Ing. spiega che la cassetta adibita a ricovero di Persona_2 tubazioni e condotte si trova attaccata alla parete dell'edificio di proprietà delle convenute ed è distante
70 cm. dal confine con il mappale 269.
Sulla cassetta in esame ha deposto il testimone , residente a Testimone_3
OR, il quale ha dichiarato all'udienza del 20 dicembre 2022 che, fin da epoca precedente al
2000, aveva visto la presenza della cassetta, la quale era stata sempre insieme al muretto sul confine.
La deposizione dimostra che la cassetta è presente da epoca antecedente a 20 anni rispetto alla notifica dell'atto di citazione e conseguentemente consente di ritenere accertato l'acquisto del diritto reale di servitù per usucapione ai sensi dell'art. 1158 cc.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto reale di servitù ai sensi dell'art. 1027 cc di tenere la cassetta, con i cavi e tubi ivi alloggiati, sulla proprietà immobiliare ubicata in OR (LI) Località Viticcio, descritta al catasto urbano foglio pagina 7 di 9 38, particella 10 sub 4, alla distanza di 71 cm dalla proprietà di ubicata in Parte_1
OR (LI) Località Viticcio, descritta al catasto urbano al foglio 38 particella 269 sub 601.
Il diritto di tenere la cassetta alla distanza di 71 cm dal confine viene così determinato per prevenire possibili errori di misurazione del CTU o cambiamenti fisici della posizione degli immobili nel tempo per cause imputabili ad eventi naturali.
Conseguentemente l'azione negatoria proposta ai sensi dell'art. 949 cc viene respinta.
La sentenza deve essere trascritta ai sensi degli artt. 2643 n.1 e n.4 e 2651 cc.
III. La regolamentazione delle spese di lite.
Occorre osservare che nel corso del processo, a seguito dell'istanza delle convenute, questo giudice ha adottato nel sub-procedimento iscritto al n.30127/2021-1 l'ordinanza del 20 novembre 2023 con la quale ha ordinato all'attrice l'immediata cessazione di ogni turbativa al possesso delle servitù Pt_1
di passo pedonale e carrabile da esse esercitato, nonché al possesso del loro immobile adibito a ristorante.
La liquidazione delle spese di lite contiene anche la liquidazione delle spese del cautelare in corso di causa. soccombente, viene condannata ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Parte_1
spese di lite a favore di e , spese che vengono liquidate nella misura di CP_2 CP_1
euro 306,20 per spese anticipate ed euro 6.163,50 per onorari di avvocato, con riduzione alla metà dei valori medi indicati dalle tabelle allegate, tenuto conto della facilità e del valore dell'affare ai sensi dell'art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n.55, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le convenute chiedono anche il rimborso della spesa di euro 4.840,74 quale compenso destinato al consulente di parte, ma si tratta di un costo manifestamente sproporzionato, alla luce del compenso di euro 1.644,68 liquidato al CTU, oltre a non essere stato dimostrato il relativo effettivo versamento.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 3 giugno 2024, vengono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nata a Parte_1
Pistoia il 21.12.1969, C.F. , contro (C.F. C.F._1 CP_2
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._3 CP_1
) nata a [...] il [...], ogni diversa domanda, deduzione ed C.F._2
eccezione disattesa e respinta, così provvede:
pagina 8 di 9 dichiara acquistato per usucapione ai sensi dell'art. 1158 cc dalle convenute e CP_2
il diritto di proprietà sulla porzione di area urbana scoperta ubicata nel Comune di CP_1
OR (LI) descritta al catasto urbano al foglio 38, particella 270, sub 602, cat. C/6, classe 1^, mq
20, sup. catastale mq 20, rendita € 24,79”, e attualmente intestata a così come Parte_1 descritto a pagina 7 della consulenza tecnica d'ufficio dell'Ing. depositata nel fascicolo Persona_2
processuale in data 15 maggio 2024; dichiara acquistato per usucapione ai sensi dell'art. 1158 cc dalle convenute e CP_2
il diritto reale di servitù ai sensi dell'art. 1027 cc di tenere la cassetta, con i Controparte_5
cavi e tubi ivi alloggiati, sulla proprietà immobiliare ubicata in OR (LI) Località Viticcio, descritta al catasto urbano foglio 38, particella 10 sub 4, alla distanza di 71 centimetri dalla proprietà di ubicata in OR (LI) Località Viticcio, descritta al catasto urbano al Parte_1
foglio 38 particella 269 sub 601; condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_1 CP_2
, in solido tra loro, la somma di euro 306,20 per spese anticipate ed euro 6.163,50
[...] CP_1
per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell'attrice.
Visti gli artt. 2643 n.1 e n.4 e 2651 cc ordina la trascrizione della sentenza a cura di parte diligente con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Livorno, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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