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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 02/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 139/2019 R.G.
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dott.ssa MORABITO PATRIZIA Presidente relatrice
2) dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera
3) dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.139/2019R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Michele RI (CF ) C.F._2
e NZ CA RI (CF ) PEC ted elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliato presso il loro studio in Palmi (RC) alla via Gramsci 73.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (CF ; CP_1 C.F._4
, nato a [...] il [...] (CF ; Controparte_2 C.F._5 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Zito (CF , C.F._6
PEC ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Email_2
Taurianova (RC) alla via Montessori n. 4.
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
,CF ; CP_3 C.F._7
,CF ; CP_4 C.F._8
,CF CP_5 C.F._9
,CF (deceduto) eredi: CP_6 C.F._10 Controparte_7
, , ,
[...] CP_8 CP_9 Controparte_10
,CF ; CP_11 C.F._11
1 ,CF (deceduta) Persona_1 C.F._12
, nata a [...] il [...], CF;
Persona_2 C.F._13
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Appello alla sentenza non definitiva n. 1006/2018 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data19.10.2018, non notificata, nel proc. RG n. 100371/2009.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatti di causa. Nell'anno 2008, e , nella qualità di comproprietari di due distinti CP_1 Controparte_12 immobili siti nel Comune di Varapodio — il primo ubicato in via Dell'Olmo n. 3, censito al Catasto Fabbricati al foglio 18, particella 333, ed il secondo sito in via Del Forno n. 2, censito al medesimo foglio e particella 335, quest'ultimo pervenuto per successione ereditaria dalla madre Persona_3
— proponevano un ricorso per danno temuto davanti al Tribunale di Cinquefrondi nei confronti
[...] di deducendo la lesione dei propri diritti dominicali e il verificarsi di danni Parte_1 materiali ai propri beni immobili a seguito dell'attività edilizia posta in essere dal convenuto. In particolare, gli attori esponevano che aveva proceduto alla demolizione di Parte_1 un preesistente fabbricato in muratura ordinaria e alla successiva edificazione di un nuovo manufatto con struttura in cemento armato, in assenza delle prescritte autorizzazioni urbanistiche e in violazione delle normative antisismiche. Il progetto edilizio era stato inizialmente redatto dall'architetto , il quale, nel Persona_4 corso dei lavori, rassegnava le proprie dimissioni denunciando pubblicamente le irregolarità riscontrate. A seguito di tali segnalazioni, il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale disponeva la sospensione dei lavori e presentava denuncia all'autorità giudiziaria, con conseguente sequestro del fabbricato in costruzione. Gli attori lamentavano altresì che le opere realizzate dal convenuto avevano provocato danni strutturali al loro fabbricato, come documentato da una perizia tecnica redatta dall'ingegnere Per_5
.
[...]
A fronte di tale situazione, i proponevano il suddetto ricorso per danno temuto innanzi al CP_1
Tribunale di Cinquefrondi, che disponeva una CTU affidata all'ingegnere Persona_6
Quest'ultimo confermava la fondatezza delle doglianze degli attori, evidenziando la pericolosità delle opere realizzate dal convenuto. Con ordinanza del 26.11.2008, il Tribunale di Cinquefrondi ingiungeva al di ridurre Parte_1 gli aggetti di marcapiano e di copertura, nonché di rifondere le spese processuali. Tuttavia, l'esecuzione dei lavori da parte del convenuto risultava approssimativa e non conforme alle prescrizioni, aggravando ulteriormente la situazione lesiva.
Pertanto, con atto di citazione del 14.09.2009 i adivano nuovamente l'autorità giudiziaria, CP_1 convenendo in giudizio il per ottenere: Parte_1
• la corretta realizzazione del giunto sismico tra i fabbricati;
• il risarcimento dei danni subiti;
• la demolizione delle porzioni edilizie realizzate in violazione delle distanze legali;
• la condanna al pagamento delle spese di lite.
2 Il convenuto costituendosi in giudizio, proponeva domanda Parte_1 riconvenzionale, chiedendo:
• la demolizione del terzo piano del fabbricato degli attori;
• la rimozione della copertura in eternit;
• il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del cedimento strutturale del fabbricato confinante. A seguito della soppressione della sede staccata del Tribunale di Cinquefrondi, il procedimento veniva trasferito alla competenza del Tribunale di Palmi, ove si svolgeva l'istruttoria, comprensiva dell'espletamento di due CTU affidate all'arch. e all'ing. Per_7 Per_8
Nel corso del procedimento, il Giudice rilevava che l'immobile oggetto di causa non risultava intestato esclusivamente al bensì anche alla coniuge , disponendo Parte_1 Persona_2 pertanto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Il Tribunale di Palmi con sentenza non definitiva n.1006/2018, pubblicata il 20.09.2019,oggi appellata:
- rigettava la domanda principale avanzata da e (cfr. sub 1), CP_1 Controparte_2 perché avente ad oggetto l'attuazione del citato provvedimento cautelare del 26.11.2008 senza specifica prospettazione di alcuna lesione di una situazione giuridica (pagg. 3 e 4 Sent. Punti 2 e ss. motivazione);
- accoglieva le domande di risarcimento danni proposte dai medesimi limitatamente ai CP_1 pregiudizi correlati “all'esecuzione delle opere di demolizione nella fase transitoria del cantiere di ricostruzione del fabbricato , “alla rastremazione effettuata sulla parete portante di Parte_1 confine in aderenza, operata nella stessa circostanza” ed all'umidità (cfr. premessa, sub. 2 e 4), quantificandoli in complessivi euro 20.100,00; per l'effetto condannava al Parte_1 pagamento del medesimo importo maggiorato di rivalutazione monetaria (pagine 5 e 6 Sent. Punti 3 e ss. motivazione);
- rigettava le ulteriori domande proposte dai;
CP_1
- dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali spiegate da (moglie di Persona_2
; Parte_1
- rigettava le domande riconvenzionali di tra cui quella avente ad Parte_1 oggetto l'ordine di rimozione della copertura in eternit di proprietà , salvo disporre opportuna CP_1 integrazione istruttoria a mezzo di CTU per la sola domanda di “demolizione del terzo piano del fabbricato degli attori posto su via Dell'Olmo, n. 3” o, in subordine di “risarcimento dei danni subiti
…”.
Per decidere tale ultima domanda era disposta la remissione sul ruolo e rinviata la pronuncia sulle spese di lite, comprese quelle di CTU, alla sentenza definitiva.
Con atto di citazione in appello depositato il 06.02.2019 impugnava la Parte_1 sentenza non definitiva del Tribunale di Palmi n.1006/2018, per i seguenti motivi di appello, avendo il giudice di prime cure:
3 <<<- omesso di valutare alcuni fatti decisivi, come le condizioni oggettive in cui versava l'immobile in muratura ordinaria di Via Dell'Olmo, n. 3, di proprietà (vetustà, presenza diffusa di CP_1 umidità, sopraelevazione abusiva al terzo piano) e, soprattutto, la loro incidenza sui danni prospettati in corso di causa;
- fatto mal governo del compendio probatorio acquisito, per avere inopinatamente rimosso le concause dei danni lamentati dagli attori accertate dai CTU nonché tutti i rilievi del CTP Arch.
giungendo a condannare il al pagamento della somma di € 20.100,00 non CP_13 Parte_1 già per “voci di danno” ma per “ipotesi di spese” prospettate nella CTU dell'Arch. per Per_7 indagini tecniche mai effettuate da chi aveva l'onere di provare l'an (ancor prima che il quantum) della pretesa risarcitoria azionata;
- respinto la domanda del afferente alla rimozione del tetto in eternit, nonostante la Parte_1 parzialità e la transitorietà dell'accertamento peritale espletato sul punto, nel contempo, disponendo remissione della causa sul ruolo per approfondimenti tecnici sull'unità immobiliare abusiva sulla quale è posta la predetta copertura in eternit;
- allegato una motivazione carente e parzialmente disancorata dalle concrete risultanze processuali.
La sentenza appellata è illegittima:
I) per violazione delle norme che regolano la valutazione delle prove.
II) per carenza di motivazione. …>>>
L'appellante concludeva chiedendo: in via preliminare di:
• sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 1006/2018 del Tribunale di Palmi, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 283 cpc;
• disporre l'eventuale estromissione dal processo, ai sensi dell'art. 111 cpc, di tutti i comproprietari – generalizzati nell'atto traslativo oggi prodotto (doc. n. 8) – che, per effetto della cessione dei loro diritti sui due immobili oggetto di controversia, non erano più legittimati ad agire ed a resistere nel presente giudizio, con ogni conseguente pronuncia anche sulla possibile nullità della sentenza impugnata, siccome emessa anche in favore di soggetti che hanno dichiarato di avere ricevuto il corrispettivo della cessione dei loro diritti in epoca precedente all'instaurazione del processo di primo grado;
in via istruttoria di:
• disporre CTU al fine di accertare la proprietà dei muri di confine tra i due fabbricati limitrofi oggetto delle pronunce parziali impugnate ed il loro stato concreto successivo all'ordinanza cautelare emessa nel 2008;
• individuare specificamente l'eziologia delle lesioni presenti sul fabbricato CP_1 nonché l'incidenza dei singoli fattori causali accertati in primo grado e l'eventuale sufficienza delle cause preesistenti (vetustà, rastremazione interna e carico delle sopraelevazioni abusive) nel dinamismo dei danni lamentati dalla controparte;
• designare un tecnico abilitato all'analisi ed al campionamento dell'eternit affinché esamini la copertura del terzo piano abusivo dell'immobile di proprietà sito in CP_1
4 Varapodio, Via Dell'Olmo n. 3, ed accerti il reale stato di usura del materiale e la sua pericolosità, indicando all'uopo gli interventi ritenuti necessari ad eliminare il pericolo (rimozione, incapsulamento, etc.); nel merito di:
• rigettare la domanda di risarcimento proposta in primo grado dai Signori CP_1 relativamente ai pregiudizi da essi correlati “all'esecuzione delle opere edificatorie di demolizione e di ricostruzione del fabbricato ” siccome non adeguatamente Parte_1 provata nell'an, o, in via meramente subordinata ed all'esito delle CTU richieste, disporre una congrua riduzione del quantum liquidato dal Tribunale tenendo conto dell'incidenza di tutte le concause già accertate ma non valutate in primo grado;
• accogliere la domanda riconvenzionale spiegata da avente ad Parte_1 oggetto la condanna dei signori a rimuovere il tetto in eternit posto a copertura della CP_1 sopraelevazione abusiva realizzata al terzo piano del fabbricato di Via Dell'Olmo, n. 3, previa CTU tecnica specialistica sulla pericolosità del predetto materiale.
In data 02.05.2019 si costituivano in appello e eccependo CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'istanza di sospensione e l'infondatezza del gravame e proponendo,altresì, appello incidentale per i seguenti motivi:
1. Infondatezza palese dell'appello avverso il capo della sentenza con cui sono state accolte due delle domande formulate dagli attori e dai terzi chiamati costituiti CP_1 CP_1
2. Infondatezza palese e comunque inammissibilità per violazioni di legge e per difetto di integrità del contraddittorio in primo grado ed in appello del capo di appello con cui si chiede l'accoglimento della domanda riconvenzionale del relativa alla rimozione Parte_1 del tetto in eternit del terzo piano del fabbricato di proprietà di Via Dell'Olmo 3 di CP_1
Varapodio.
3. Violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di cui al capo 1 delle conclusioni di parte attrice in primo grado. Erronea interpretazione della domanda.
4. Violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di cui al capo 3 delle conclusioni di parte attrice in primo grado.
5. Violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di cui al capo 5 delle conclusioni di parte attrice in primo grado.
6. Violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di cui al capo 6 delle conclusioni di parte attrice in primo grado.
Concludevano chiedendo di:
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado
- Rigettare in toto, previa anche dichiarazione di parziale inammissibilità per il capo 2 delle conclusioni, l'appello principale di Parte_1
5 - Rigettare parzialmente la sentenza impugnata nei termini e nelle parti di cui al presente atto di appello incidentale e quindi procedere come da capi successivi
- Accertare la corretta realizzazione del giunto sismico in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Cinquefrondi emessa in seguito alla denuncia di danno temuto e, in caso di sua violazione, condannare i coniugi alla Parte_2 creazione del medesimo giunto nelle forme e nei modi di cui alla stessa ordinanza del Tribunale di Cinquefrondi
- Condannare al risarcimento dei danni conseguenti al Parte_1 taglio della sezione del muro del fabbricato di Via Dell'Olmo di proprietà degli attori consistente nelle spese di ripristino della sicurezza statica della parete lesionata e dell'intero edificio, sempre in rapporto a tale parete, nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale facendo ricorso alla determinazione in via equitativa
- Condannare i coniugi alla demolizione delle parti del Parte_2 fabbricato di loro proprietà costruite in violazione delle distanze prescritte dall'art. 907 cc in riferimento alla veduta dell'immobile di Via Del Forno di proprietà degli attori o in via subordinata al risarcimento dei danni nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice facendo ricorso alla determinazione in via equitativa
- Condannare al risarcimento dei danni provocati Parte_1 all'immobile di via Dell'Olmo consistenti nel danno figurativo per il suo mancato utilizzo e fruizione per il pericolo di crollo, nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice facendo ricorso alla determinazione in via equitativa
- Condannare al risarcimento dei danni provocati ai due Parte_1 immobili di proprietà degli attori per la diminuzione di valore conseguente ai danni subiti, alla lesione della servitù di veduta, all'aumento della densità edilizia operata dal ed alla nuova destinazione d'uso impressa dallo stesso nella misura di Parte_1 euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice facendo ricorso alla determinazione in via equitativa
- Condannare al risarcimento dei danni in via equitativa Parte_1 ex art. 96 cpc commi I e III per il presente giudizio di appello
- Condannare e al pagamento delle spese Parte_1 Persona_2
e competenze difensive del doppio grado di giudizio oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge e regolamento
Alla prima udienza celebrata il 02.12.2019, la Corte d'Appello di RC rinviava le parti alla successiva udienza del 27.02.2020.In tale seconda udienza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di ritualmente eseguita mediante notifica CP_6 all'estero (tramite il Consolato Generale d'Italia in AUSTRALIA).
Con ordinanza del giorno 11.03.2022, dopo alcuni rinvii, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 17.02.2022, poiché la parte appellata ha documentato la morte di Persona_9 avvenuta in Australia il 2.12.2018, ritenendo accertato che coniugata con Persona_9 Per_9
6 , nata il [...] in [...], e deceduta in Australia il 2.12.2018 era la Per_10 [...]
parte del processo (come da certificato di morte prodotto dagli appellati) la Corte ha Per_1 dichiarato l'interruzione del processo.
Poiché in esito alla riassunzione ed al termine concesso per notificare Con ordinanza del 15.05.2024, la Corte: “Preso atto che la controversia è stata assunta in riserva all'udienza del 18.04.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , come da decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
atteso che le parti costituite hanno depositato tempestivamente note di trattazione;
rilevato che con ordinanza del 11.03.2022 è stato interrotto il processo per morte dell'appellata ; e che a seguito di riassunzione è stato assegnato termine a parte Persona_1 istante di notificare la riassunzione a tutte le parti entro il termine del 30.9.2022, fissando udienza di prosecuzione, differita ed effettivamente celebrata in trattazione scritta i data 18.4.2024; rilevato che la parte istante in riassunzione non ha dato prova di avere eseguito alcuna notifica, né ha fornito indicazione e prova di chi siano i successori della parte deceduta, nei cui confronti va integrato il contraddittorio; visto l'art 331 cpc e ritenuto di dovere assegnare termine perentorio per provvedere alla identificazione delle parti da chiamare quali successori;
e per integrazione il contraddittorio e notificare alle parti nei cui confronti deve essere proseguito il processo;
P. Q. M.
Assegna a parte istante termine fino al 30.06.2024 per depositare note contenente l'indicazione (documentata) dei soggetti successori della parte appellata deceduta;
assegna termine perentorio per perfezionare le notifiche a tutte le parti che devono partecipare al giudizio fino al 31.07.2024, Rinvia la causa all'udienza collegiale del giorno 12.12.2024 per verificare l'adempimento e per l'eventuale precisazione delle conclusioni DISPONE La sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta della presente causa. ASSEGNA alle parti il termine fino alle ore 10 del 12.12.2024 per depositare brevi note di trattazione scritta…”.
Parte appellante depositava la ricerca effettuata presso il Consolato Italiano di Melbourne volta all'identificazione degli eredi della defunta , nella quale si evidenziava l'impossibilità Persona_11 nella ricerca degli indirizzi degli eredi e . Al contempo, contattato il CP_1 Per_3 Persona_12
Notaio per la ricerca degli eredi, lo stesso si esprimeva in tal senso: “Gentile Avvocato, sono spiacente di non poterla accontentare. Non c'è nessun ufficio che mi possa dare l'informazione richiesta. . CP_14 Controparte_15
A questo punto, la difesa si dichiarava impossibilitata a risalire agli indirizzi dei suddetti eredi, e comunque insisteva per la carenza di legittimazione della , poiché questa – con atto Persona_1 prodotto in giudizio – aveva ceduto le proprie quote in favore di e CP_11 Controparte_2
La Corte ha quindi fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 02.05.2025 ha assegnata la causa a sentenza, con i termini ex art. 190 cpc, di cui le parti costituite hanno profittato .
MOTIVAZIONE
L' appello principale proposto da nei confronti dei deve Parte_1 CP_1 dichiararsi inammissibile , stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario nonostante il termine perentorio (assegnato con ordinanza del 15.5.2024) per depositare elenco di eredi della parte deceduta e notificare a questi la riassunzione.
7 Ma la parte onerata si è limitata a depositare la risposta del , senza attivare Parte_3 ulteriori strumenti così come, peraltro, suggeriti dal medesimo Consolato (ovvero di “rivolgersi al Comune APR/AIRE di appartenenza dei nominativi oggettivati e/o al Ministero dell'Interno:
[...]
– – Ufficio AIRE – Piazza Controparte_16 Controparte_17 del Viminale […]; ricerche attraverso il sito www.whitepages.com.au […]; ricerca presso le competenti Autorità australiane, commissionata da parte dei diretti interessati tramite procuratore, o da intraprendere previo accordo con gli studi legali conosciuti a questo e riportati in Controparte_18 http://www.consmelbourne.esteri.it per lo Stato di Victoria, scrivendo all'Office of the Public Advocate, all'indirizzo u.”) Email_3
Vertendosi in materia di diritti reali e ambendo l'appellante principale oltre che all'accertamento della proprietà del muro di confine anche alla rimozione della copertura del terrazzo del terzo piano in eternit che sacrifica i diritti di tutti i comunisti, è necessaria la valida costituzione del contraddittorio in confronto di ciascuno di loro.
Ebbene, la mancata integrazione del contraddittorio esporrebbe la sentenza così pronunciata alla nullità, come anche recentemente sentenziato dalla Corte regolatrice ("Nell'azione legale volta alla riduzione in pristino di una abitazione in proprietà o possesso di più persone, una sentenza che venga pronunciata non nel contraddittorio di tutti i proprietari/possessori risulterà invalida e inutiliter data, per il fatto che l'eventuale demolizione del bene comporterebbe pregiudizi per tutti i succitati soggetti, non essendo ipotizzabile una riduzione in pristino limitata alla quota di un solo comproprietario", Cassazione civile, sez. II, 24.10.2019, n. 27361; Cassazione civile, sez. II, 23.09.2019, n. 23564; Cassazione civile, sez. II, 05.11.2015, n. 22670; Cassazione civile, sez. VI, 22.10.2015, n. 21539).
Rispetto alla domanda di condanna alla demolizione di opere, infatti, il litisconsorzio necessario esiste tra tutti i proprietari di questi, siano o meno autori del manufatto assunto lesivo (Cassazione civile, sez. II, 23.02.2009, n. 4382; Cassazione civile, sez. II, 26.04.2010, n. 9902; Cassazione civile, sez. III, 10.05.2011, n. 10208), altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, per il fatto che la demolizione inciderebbe sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene (Cassazione civile, sez. II, 07.06.2001, n. 7669; Cassazione civile, sez. II, 07.06.2002, n. 8261- Cassazione civile, sez. II, 18.11.2008, n. 27412; Cassazione civile, sez. II, 15.04.2009, n. 8949; Cassazione civile, sez. VI,22.01.2014, п. 1332).
Non è neppure fondata l'eccezione di parte appellante, secondo cui la cessione di quote stipulata da l'avrebbe esclusa dal novero dei titolari e dei litisconsorti, perché tra gli immobili Persona_1 oggetto della cessione quote richiamata, non è compreso il terzo piano oggetto di domanda in quanto, il terzo piano di via dell'Olmo non risulta accatastato con la particella 333 (v. visura catastale, all. E alla c.t.u. , in cui l'immobile di via dell'Olmo n. 3, di consistenza 2,5 vani, è presente Pt_4 solo con due piani: PT-P1. La circostanza è chiarita anche dalla descrizione del CTU ing. , a pag. 2 della relazione: “dal Pt_4 civico n. 3 di via Dell'Olmo si accede solo al piano terra dell'immobile, mentre ai piani superiori si può accedere unicamente attraverso un altro immobile, sempre di proprietà degli attori, con accesso da via del Forno n. 2” e avendo già rilevato anche la prima CTU, arch. che Persona_13
8 “l'edificio, adiacente per il lato retrostante ad altro immobile di altra ditta, risulta ad esso integrato e strettamente connesso”. Quindi avendo l'appello alla sentenza non definitiva da parte di ad oggetto in parte Parte_1 direttamente il terzo piano dell'immobile ed in parte la mancata decisione sulla rimozione della copertura in eternit anch'essa situata sul terrazzo del terzo piano e non rientrando il terzo piano nella cessione di quote citata, la parte (e quindi i suoi eredi) sono litisconsorti necessari Persona_1 per i quali non è stato dimostrato l'integrazione del contraddittorio da parte dell'appellante principale Parte_1
Per i motivi già indicati l'appello principale inammissibile.
Anche appello incidentale proposto dagli appellati e è Controparte_2 CP_1 inammissibile.
Gli appellanti incidentali, ritenendo errata la sentenza non definitiva impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui ha rigettato le domande degli stessi di cui ai capi 1- 3-5 e 6 delle conclusioni di parte attrice in primo grado, chiedevano la riforma della sentenza, e in particolare “Accertare la corretta realizzazione del giunto sismico in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Cinquefrondi[…] e, in caso di sua violazione, condannare i coniugi Parte_5 alla creazione del medesimo giunto nelle forme e nei modi di cui alla stessa ordinanza.
[...]
Condannare Parte_1
- al risarcimento dei danni conseguenti al taglio della sezione del muro del fabbricato di Via Dell'Olmo […] nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore […].
- alla demolizione delle parti del fabbricato di loro proprietà costruite in violazione delle distanze prescritte dall'art. 907 cc […] o in via subordinata al risarcimento dei danni nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore […].
- al risarcimento dei danni provocati all'immobile di via Dell'Olmo consistenti nel danno figurativo per il suo mancato utilizzo e fruizione per il pericolo di crollo, nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore.
- al risarcimento dei danni provocati ai due immobili di proprietà degli attori per la diminuzione di valore conseguente ai danni subiti, alla lesione della servitù di veduta, all'aumento della densità edilizia operata dal ed alla nuova destinazione d'uso Parte_1 impressa dallo stesso nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore[…].
- al risarcimento dei danni in via equitativa ex art. 96 cpc co I e III per il presente giudizio di appello.
- al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge e regolamento”.
Dal tenore delle conclusioni è evidente la natura autonoma dell'appello incidentale, perché questo è indipendente dall'appello principale e, per essere valido, doveva essere proposto entro i termini previsti dalla legge per appellare. Nel caso di specie, essendo il giudizio di primo grado introdotto dopo il 4.7.2009 e nello specifico con atto di citazione notificato in data 25.09.2009, il termine “lungo” dettato dall'art. 327 c.p.c. per proporre appello è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza da impugnare , ciò in ossequio a quanto disposto dall'art. 58 della legge 69/2009, che dispone “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura 9 civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, quindi a decorrere dal 4 luglio 2009. Poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 19.10.2018, il termine semestrale per proporre appello scadeva il 19.04.2019, mentre l' impugnazione incidentale autonoma è stata avanzata solo in data 02.05.2019, quindi tardivamente.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità, perché l'appello incidentale tardivo è disciplinato dall'art. 334 c.p.c. e può essere proposto anche oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., purché sia conseguente all'impugnazione principale. In altre parole, è ammissibile solo se l'interesse a impugnare nasce dall'altrui impugnazione e non dalla sentenza stessa (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024).
Cfr anche Cass. Sez. Unite n. 8486 del 2024, ed altre pronunce, che confermano che: l'appello incidentale tardivo è ammissibile solo se l'interesse a impugnare nasce dall'appello principale; se l'interesse è autonomo e preesistente, l'impugnazione deve essere tempestiva; nei casi di cause scindibili, l'appello incidentale tardivo è inammissibile.
Stante la reciproca soccombenza, e la dichiarazione di inammissibilità tanto dell'appello principale che di quello incidentale, le spese del presente grado possono interamente compensarsi fra tutte le parti costituite;
mentre non devono regolarsi le spese con i contumaci, atteso l'esito.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, deve attestarsi di aver emesso una sentenza di inammissibilità sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, propsto avverso la sentenza non definitiva n. 1006/2018 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 19.10.2018, nel proc. RG n. 100371/2009, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello principale proposto da Parte_1
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e CP_1 [...]
CP_2
3. Compensa interamente fra le parti costituite le spese del presente grado;
4. Nulla per le spese con le parti contumaci .
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale
Così deciso a Reggio Calabria il 31 ottobre 2025 La Presidente estensore Dr.ssa Patrizia Morabito
10
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dott.ssa MORABITO PATRIZIA Presidente relatrice
2) dott.ssa CUSOLITO VIVIANA Consigliera
3) dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.139/2019R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Michele RI (CF ) C.F._2
e NZ CA RI (CF ) PEC ted elettivamente C.F._3 Email_1 domiciliato presso il loro studio in Palmi (RC) alla via Gramsci 73.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (CF ; CP_1 C.F._4
, nato a [...] il [...] (CF ; Controparte_2 C.F._5 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Zito (CF , C.F._6
PEC ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Email_2
Taurianova (RC) alla via Montessori n. 4.
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
,CF ; CP_3 C.F._7
,CF ; CP_4 C.F._8
,CF CP_5 C.F._9
,CF (deceduto) eredi: CP_6 C.F._10 Controparte_7
, , ,
[...] CP_8 CP_9 Controparte_10
,CF ; CP_11 C.F._11
1 ,CF (deceduta) Persona_1 C.F._12
, nata a [...] il [...], CF;
Persona_2 C.F._13
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Appello alla sentenza non definitiva n. 1006/2018 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data19.10.2018, non notificata, nel proc. RG n. 100371/2009.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatti di causa. Nell'anno 2008, e , nella qualità di comproprietari di due distinti CP_1 Controparte_12 immobili siti nel Comune di Varapodio — il primo ubicato in via Dell'Olmo n. 3, censito al Catasto Fabbricati al foglio 18, particella 333, ed il secondo sito in via Del Forno n. 2, censito al medesimo foglio e particella 335, quest'ultimo pervenuto per successione ereditaria dalla madre Persona_3
— proponevano un ricorso per danno temuto davanti al Tribunale di Cinquefrondi nei confronti
[...] di deducendo la lesione dei propri diritti dominicali e il verificarsi di danni Parte_1 materiali ai propri beni immobili a seguito dell'attività edilizia posta in essere dal convenuto. In particolare, gli attori esponevano che aveva proceduto alla demolizione di Parte_1 un preesistente fabbricato in muratura ordinaria e alla successiva edificazione di un nuovo manufatto con struttura in cemento armato, in assenza delle prescritte autorizzazioni urbanistiche e in violazione delle normative antisismiche. Il progetto edilizio era stato inizialmente redatto dall'architetto , il quale, nel Persona_4 corso dei lavori, rassegnava le proprie dimissioni denunciando pubblicamente le irregolarità riscontrate. A seguito di tali segnalazioni, il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale disponeva la sospensione dei lavori e presentava denuncia all'autorità giudiziaria, con conseguente sequestro del fabbricato in costruzione. Gli attori lamentavano altresì che le opere realizzate dal convenuto avevano provocato danni strutturali al loro fabbricato, come documentato da una perizia tecnica redatta dall'ingegnere Per_5
.
[...]
A fronte di tale situazione, i proponevano il suddetto ricorso per danno temuto innanzi al CP_1
Tribunale di Cinquefrondi, che disponeva una CTU affidata all'ingegnere Persona_6
Quest'ultimo confermava la fondatezza delle doglianze degli attori, evidenziando la pericolosità delle opere realizzate dal convenuto. Con ordinanza del 26.11.2008, il Tribunale di Cinquefrondi ingiungeva al di ridurre Parte_1 gli aggetti di marcapiano e di copertura, nonché di rifondere le spese processuali. Tuttavia, l'esecuzione dei lavori da parte del convenuto risultava approssimativa e non conforme alle prescrizioni, aggravando ulteriormente la situazione lesiva.
Pertanto, con atto di citazione del 14.09.2009 i adivano nuovamente l'autorità giudiziaria, CP_1 convenendo in giudizio il per ottenere: Parte_1
• la corretta realizzazione del giunto sismico tra i fabbricati;
• il risarcimento dei danni subiti;
• la demolizione delle porzioni edilizie realizzate in violazione delle distanze legali;
• la condanna al pagamento delle spese di lite.
2 Il convenuto costituendosi in giudizio, proponeva domanda Parte_1 riconvenzionale, chiedendo:
• la demolizione del terzo piano del fabbricato degli attori;
• la rimozione della copertura in eternit;
• il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del cedimento strutturale del fabbricato confinante. A seguito della soppressione della sede staccata del Tribunale di Cinquefrondi, il procedimento veniva trasferito alla competenza del Tribunale di Palmi, ove si svolgeva l'istruttoria, comprensiva dell'espletamento di due CTU affidate all'arch. e all'ing. Per_7 Per_8
Nel corso del procedimento, il Giudice rilevava che l'immobile oggetto di causa non risultava intestato esclusivamente al bensì anche alla coniuge , disponendo Parte_1 Persona_2 pertanto l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Il Tribunale di Palmi con sentenza non definitiva n.1006/2018, pubblicata il 20.09.2019,oggi appellata:
- rigettava la domanda principale avanzata da e (cfr. sub 1), CP_1 Controparte_2 perché avente ad oggetto l'attuazione del citato provvedimento cautelare del 26.11.2008 senza specifica prospettazione di alcuna lesione di una situazione giuridica (pagg. 3 e 4 Sent. Punti 2 e ss. motivazione);
- accoglieva le domande di risarcimento danni proposte dai medesimi limitatamente ai CP_1 pregiudizi correlati “all'esecuzione delle opere di demolizione nella fase transitoria del cantiere di ricostruzione del fabbricato , “alla rastremazione effettuata sulla parete portante di Parte_1 confine in aderenza, operata nella stessa circostanza” ed all'umidità (cfr. premessa, sub. 2 e 4), quantificandoli in complessivi euro 20.100,00; per l'effetto condannava al Parte_1 pagamento del medesimo importo maggiorato di rivalutazione monetaria (pagine 5 e 6 Sent. Punti 3 e ss. motivazione);
- rigettava le ulteriori domande proposte dai;
CP_1
- dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali spiegate da (moglie di Persona_2
; Parte_1
- rigettava le domande riconvenzionali di tra cui quella avente ad Parte_1 oggetto l'ordine di rimozione della copertura in eternit di proprietà , salvo disporre opportuna CP_1 integrazione istruttoria a mezzo di CTU per la sola domanda di “demolizione del terzo piano del fabbricato degli attori posto su via Dell'Olmo, n. 3” o, in subordine di “risarcimento dei danni subiti
…”.
Per decidere tale ultima domanda era disposta la remissione sul ruolo e rinviata la pronuncia sulle spese di lite, comprese quelle di CTU, alla sentenza definitiva.
Con atto di citazione in appello depositato il 06.02.2019 impugnava la Parte_1 sentenza non definitiva del Tribunale di Palmi n.1006/2018, per i seguenti motivi di appello, avendo il giudice di prime cure:
3 <<<- omesso di valutare alcuni fatti decisivi, come le condizioni oggettive in cui versava l'immobile in muratura ordinaria di Via Dell'Olmo, n. 3, di proprietà (vetustà, presenza diffusa di CP_1 umidità, sopraelevazione abusiva al terzo piano) e, soprattutto, la loro incidenza sui danni prospettati in corso di causa;
- fatto mal governo del compendio probatorio acquisito, per avere inopinatamente rimosso le concause dei danni lamentati dagli attori accertate dai CTU nonché tutti i rilievi del CTP Arch.
giungendo a condannare il al pagamento della somma di € 20.100,00 non CP_13 Parte_1 già per “voci di danno” ma per “ipotesi di spese” prospettate nella CTU dell'Arch. per Per_7 indagini tecniche mai effettuate da chi aveva l'onere di provare l'an (ancor prima che il quantum) della pretesa risarcitoria azionata;
- respinto la domanda del afferente alla rimozione del tetto in eternit, nonostante la Parte_1 parzialità e la transitorietà dell'accertamento peritale espletato sul punto, nel contempo, disponendo remissione della causa sul ruolo per approfondimenti tecnici sull'unità immobiliare abusiva sulla quale è posta la predetta copertura in eternit;
- allegato una motivazione carente e parzialmente disancorata dalle concrete risultanze processuali.
La sentenza appellata è illegittima:
I) per violazione delle norme che regolano la valutazione delle prove.
II) per carenza di motivazione. …>>>
L'appellante concludeva chiedendo: in via preliminare di:
• sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza non definitiva n. 1006/2018 del Tribunale di Palmi, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 283 cpc;
• disporre l'eventuale estromissione dal processo, ai sensi dell'art. 111 cpc, di tutti i comproprietari – generalizzati nell'atto traslativo oggi prodotto (doc. n. 8) – che, per effetto della cessione dei loro diritti sui due immobili oggetto di controversia, non erano più legittimati ad agire ed a resistere nel presente giudizio, con ogni conseguente pronuncia anche sulla possibile nullità della sentenza impugnata, siccome emessa anche in favore di soggetti che hanno dichiarato di avere ricevuto il corrispettivo della cessione dei loro diritti in epoca precedente all'instaurazione del processo di primo grado;
in via istruttoria di:
• disporre CTU al fine di accertare la proprietà dei muri di confine tra i due fabbricati limitrofi oggetto delle pronunce parziali impugnate ed il loro stato concreto successivo all'ordinanza cautelare emessa nel 2008;
• individuare specificamente l'eziologia delle lesioni presenti sul fabbricato CP_1 nonché l'incidenza dei singoli fattori causali accertati in primo grado e l'eventuale sufficienza delle cause preesistenti (vetustà, rastremazione interna e carico delle sopraelevazioni abusive) nel dinamismo dei danni lamentati dalla controparte;
• designare un tecnico abilitato all'analisi ed al campionamento dell'eternit affinché esamini la copertura del terzo piano abusivo dell'immobile di proprietà sito in CP_1
4 Varapodio, Via Dell'Olmo n. 3, ed accerti il reale stato di usura del materiale e la sua pericolosità, indicando all'uopo gli interventi ritenuti necessari ad eliminare il pericolo (rimozione, incapsulamento, etc.); nel merito di:
• rigettare la domanda di risarcimento proposta in primo grado dai Signori CP_1 relativamente ai pregiudizi da essi correlati “all'esecuzione delle opere edificatorie di demolizione e di ricostruzione del fabbricato ” siccome non adeguatamente Parte_1 provata nell'an, o, in via meramente subordinata ed all'esito delle CTU richieste, disporre una congrua riduzione del quantum liquidato dal Tribunale tenendo conto dell'incidenza di tutte le concause già accertate ma non valutate in primo grado;
• accogliere la domanda riconvenzionale spiegata da avente ad Parte_1 oggetto la condanna dei signori a rimuovere il tetto in eternit posto a copertura della CP_1 sopraelevazione abusiva realizzata al terzo piano del fabbricato di Via Dell'Olmo, n. 3, previa CTU tecnica specialistica sulla pericolosità del predetto materiale.
In data 02.05.2019 si costituivano in appello e eccependo CP_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'istanza di sospensione e l'infondatezza del gravame e proponendo,altresì, appello incidentale per i seguenti motivi:
1. Infondatezza palese dell'appello avverso il capo della sentenza con cui sono state accolte due delle domande formulate dagli attori e dai terzi chiamati costituiti CP_1 CP_1
2. Infondatezza palese e comunque inammissibilità per violazioni di legge e per difetto di integrità del contraddittorio in primo grado ed in appello del capo di appello con cui si chiede l'accoglimento della domanda riconvenzionale del relativa alla rimozione Parte_1 del tetto in eternit del terzo piano del fabbricato di proprietà di Via Dell'Olmo 3 di CP_1
Varapodio.
3. Violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di cui al capo 1 delle conclusioni di parte attrice in primo grado. Erronea interpretazione della domanda.
4. Violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di cui al capo 3 delle conclusioni di parte attrice in primo grado.
5. Violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di cui al capo 5 delle conclusioni di parte attrice in primo grado.
6. Violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di cui al capo 6 delle conclusioni di parte attrice in primo grado.
Concludevano chiedendo di:
- Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado
- Rigettare in toto, previa anche dichiarazione di parziale inammissibilità per il capo 2 delle conclusioni, l'appello principale di Parte_1
5 - Rigettare parzialmente la sentenza impugnata nei termini e nelle parti di cui al presente atto di appello incidentale e quindi procedere come da capi successivi
- Accertare la corretta realizzazione del giunto sismico in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Cinquefrondi emessa in seguito alla denuncia di danno temuto e, in caso di sua violazione, condannare i coniugi alla Parte_2 creazione del medesimo giunto nelle forme e nei modi di cui alla stessa ordinanza del Tribunale di Cinquefrondi
- Condannare al risarcimento dei danni conseguenti al Parte_1 taglio della sezione del muro del fabbricato di Via Dell'Olmo di proprietà degli attori consistente nelle spese di ripristino della sicurezza statica della parete lesionata e dell'intero edificio, sempre in rapporto a tale parete, nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale facendo ricorso alla determinazione in via equitativa
- Condannare i coniugi alla demolizione delle parti del Parte_2 fabbricato di loro proprietà costruite in violazione delle distanze prescritte dall'art. 907 cc in riferimento alla veduta dell'immobile di Via Del Forno di proprietà degli attori o in via subordinata al risarcimento dei danni nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice facendo ricorso alla determinazione in via equitativa
- Condannare al risarcimento dei danni provocati Parte_1 all'immobile di via Dell'Olmo consistenti nel danno figurativo per il suo mancato utilizzo e fruizione per il pericolo di crollo, nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice facendo ricorso alla determinazione in via equitativa
- Condannare al risarcimento dei danni provocati ai due Parte_1 immobili di proprietà degli attori per la diminuzione di valore conseguente ai danni subiti, alla lesione della servitù di veduta, all'aumento della densità edilizia operata dal ed alla nuova destinazione d'uso impressa dallo stesso nella misura di Parte_1 euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dal Giudice facendo ricorso alla determinazione in via equitativa
- Condannare al risarcimento dei danni in via equitativa Parte_1 ex art. 96 cpc commi I e III per il presente giudizio di appello
- Condannare e al pagamento delle spese Parte_1 Persona_2
e competenze difensive del doppio grado di giudizio oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge e regolamento
Alla prima udienza celebrata il 02.12.2019, la Corte d'Appello di RC rinviava le parti alla successiva udienza del 27.02.2020.In tale seconda udienza veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di ritualmente eseguita mediante notifica CP_6 all'estero (tramite il Consolato Generale d'Italia in AUSTRALIA).
Con ordinanza del giorno 11.03.2022, dopo alcuni rinvii, all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 17.02.2022, poiché la parte appellata ha documentato la morte di Persona_9 avvenuta in Australia il 2.12.2018, ritenendo accertato che coniugata con Persona_9 Per_9
6 , nata il [...] in [...], e deceduta in Australia il 2.12.2018 era la Per_10 [...]
parte del processo (come da certificato di morte prodotto dagli appellati) la Corte ha Per_1 dichiarato l'interruzione del processo.
Poiché in esito alla riassunzione ed al termine concesso per notificare Con ordinanza del 15.05.2024, la Corte: “Preso atto che la controversia è stata assunta in riserva all'udienza del 18.04.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta , come da decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
atteso che le parti costituite hanno depositato tempestivamente note di trattazione;
rilevato che con ordinanza del 11.03.2022 è stato interrotto il processo per morte dell'appellata ; e che a seguito di riassunzione è stato assegnato termine a parte Persona_1 istante di notificare la riassunzione a tutte le parti entro il termine del 30.9.2022, fissando udienza di prosecuzione, differita ed effettivamente celebrata in trattazione scritta i data 18.4.2024; rilevato che la parte istante in riassunzione non ha dato prova di avere eseguito alcuna notifica, né ha fornito indicazione e prova di chi siano i successori della parte deceduta, nei cui confronti va integrato il contraddittorio; visto l'art 331 cpc e ritenuto di dovere assegnare termine perentorio per provvedere alla identificazione delle parti da chiamare quali successori;
e per integrazione il contraddittorio e notificare alle parti nei cui confronti deve essere proseguito il processo;
P. Q. M.
Assegna a parte istante termine fino al 30.06.2024 per depositare note contenente l'indicazione (documentata) dei soggetti successori della parte appellata deceduta;
assegna termine perentorio per perfezionare le notifiche a tutte le parti che devono partecipare al giudizio fino al 31.07.2024, Rinvia la causa all'udienza collegiale del giorno 12.12.2024 per verificare l'adempimento e per l'eventuale precisazione delle conclusioni DISPONE La sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta della presente causa. ASSEGNA alle parti il termine fino alle ore 10 del 12.12.2024 per depositare brevi note di trattazione scritta…”.
Parte appellante depositava la ricerca effettuata presso il Consolato Italiano di Melbourne volta all'identificazione degli eredi della defunta , nella quale si evidenziava l'impossibilità Persona_11 nella ricerca degli indirizzi degli eredi e . Al contempo, contattato il CP_1 Per_3 Persona_12
Notaio per la ricerca degli eredi, lo stesso si esprimeva in tal senso: “Gentile Avvocato, sono spiacente di non poterla accontentare. Non c'è nessun ufficio che mi possa dare l'informazione richiesta. . CP_14 Controparte_15
A questo punto, la difesa si dichiarava impossibilitata a risalire agli indirizzi dei suddetti eredi, e comunque insisteva per la carenza di legittimazione della , poiché questa – con atto Persona_1 prodotto in giudizio – aveva ceduto le proprie quote in favore di e CP_11 Controparte_2
La Corte ha quindi fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 02.05.2025 ha assegnata la causa a sentenza, con i termini ex art. 190 cpc, di cui le parti costituite hanno profittato .
MOTIVAZIONE
L' appello principale proposto da nei confronti dei deve Parte_1 CP_1 dichiararsi inammissibile , stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario nonostante il termine perentorio (assegnato con ordinanza del 15.5.2024) per depositare elenco di eredi della parte deceduta e notificare a questi la riassunzione.
7 Ma la parte onerata si è limitata a depositare la risposta del , senza attivare Parte_3 ulteriori strumenti così come, peraltro, suggeriti dal medesimo Consolato (ovvero di “rivolgersi al Comune APR/AIRE di appartenenza dei nominativi oggettivati e/o al Ministero dell'Interno:
[...]
– – Ufficio AIRE – Piazza Controparte_16 Controparte_17 del Viminale […]; ricerche attraverso il sito www.whitepages.com.au […]; ricerca presso le competenti Autorità australiane, commissionata da parte dei diretti interessati tramite procuratore, o da intraprendere previo accordo con gli studi legali conosciuti a questo e riportati in Controparte_18 http://www.consmelbourne.esteri.it per lo Stato di Victoria, scrivendo all'Office of the Public Advocate, all'indirizzo u.”) Email_3
Vertendosi in materia di diritti reali e ambendo l'appellante principale oltre che all'accertamento della proprietà del muro di confine anche alla rimozione della copertura del terrazzo del terzo piano in eternit che sacrifica i diritti di tutti i comunisti, è necessaria la valida costituzione del contraddittorio in confronto di ciascuno di loro.
Ebbene, la mancata integrazione del contraddittorio esporrebbe la sentenza così pronunciata alla nullità, come anche recentemente sentenziato dalla Corte regolatrice ("Nell'azione legale volta alla riduzione in pristino di una abitazione in proprietà o possesso di più persone, una sentenza che venga pronunciata non nel contraddittorio di tutti i proprietari/possessori risulterà invalida e inutiliter data, per il fatto che l'eventuale demolizione del bene comporterebbe pregiudizi per tutti i succitati soggetti, non essendo ipotizzabile una riduzione in pristino limitata alla quota di un solo comproprietario", Cassazione civile, sez. II, 24.10.2019, n. 27361; Cassazione civile, sez. II, 23.09.2019, n. 23564; Cassazione civile, sez. II, 05.11.2015, n. 22670; Cassazione civile, sez. VI, 22.10.2015, n. 21539).
Rispetto alla domanda di condanna alla demolizione di opere, infatti, il litisconsorzio necessario esiste tra tutti i proprietari di questi, siano o meno autori del manufatto assunto lesivo (Cassazione civile, sez. II, 23.02.2009, n. 4382; Cassazione civile, sez. II, 26.04.2010, n. 9902; Cassazione civile, sez. III, 10.05.2011, n. 10208), altrimenti la sentenza sarebbe inutiliter data, per il fatto che la demolizione inciderebbe sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene (Cassazione civile, sez. II, 07.06.2001, n. 7669; Cassazione civile, sez. II, 07.06.2002, n. 8261- Cassazione civile, sez. II, 18.11.2008, n. 27412; Cassazione civile, sez. II, 15.04.2009, n. 8949; Cassazione civile, sez. VI,22.01.2014, п. 1332).
Non è neppure fondata l'eccezione di parte appellante, secondo cui la cessione di quote stipulata da l'avrebbe esclusa dal novero dei titolari e dei litisconsorti, perché tra gli immobili Persona_1 oggetto della cessione quote richiamata, non è compreso il terzo piano oggetto di domanda in quanto, il terzo piano di via dell'Olmo non risulta accatastato con la particella 333 (v. visura catastale, all. E alla c.t.u. , in cui l'immobile di via dell'Olmo n. 3, di consistenza 2,5 vani, è presente Pt_4 solo con due piani: PT-P1. La circostanza è chiarita anche dalla descrizione del CTU ing. , a pag. 2 della relazione: “dal Pt_4 civico n. 3 di via Dell'Olmo si accede solo al piano terra dell'immobile, mentre ai piani superiori si può accedere unicamente attraverso un altro immobile, sempre di proprietà degli attori, con accesso da via del Forno n. 2” e avendo già rilevato anche la prima CTU, arch. che Persona_13
8 “l'edificio, adiacente per il lato retrostante ad altro immobile di altra ditta, risulta ad esso integrato e strettamente connesso”. Quindi avendo l'appello alla sentenza non definitiva da parte di ad oggetto in parte Parte_1 direttamente il terzo piano dell'immobile ed in parte la mancata decisione sulla rimozione della copertura in eternit anch'essa situata sul terrazzo del terzo piano e non rientrando il terzo piano nella cessione di quote citata, la parte (e quindi i suoi eredi) sono litisconsorti necessari Persona_1 per i quali non è stato dimostrato l'integrazione del contraddittorio da parte dell'appellante principale Parte_1
Per i motivi già indicati l'appello principale inammissibile.
Anche appello incidentale proposto dagli appellati e è Controparte_2 CP_1 inammissibile.
Gli appellanti incidentali, ritenendo errata la sentenza non definitiva impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui ha rigettato le domande degli stessi di cui ai capi 1- 3-5 e 6 delle conclusioni di parte attrice in primo grado, chiedevano la riforma della sentenza, e in particolare “Accertare la corretta realizzazione del giunto sismico in ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Cinquefrondi[…] e, in caso di sua violazione, condannare i coniugi Parte_5 alla creazione del medesimo giunto nelle forme e nei modi di cui alla stessa ordinanza.
[...]
Condannare Parte_1
- al risarcimento dei danni conseguenti al taglio della sezione del muro del fabbricato di Via Dell'Olmo […] nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore […].
- alla demolizione delle parti del fabbricato di loro proprietà costruite in violazione delle distanze prescritte dall'art. 907 cc […] o in via subordinata al risarcimento dei danni nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore […].
- al risarcimento dei danni provocati all'immobile di via Dell'Olmo consistenti nel danno figurativo per il suo mancato utilizzo e fruizione per il pericolo di crollo, nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore.
- al risarcimento dei danni provocati ai due immobili di proprietà degli attori per la diminuzione di valore conseguente ai danni subiti, alla lesione della servitù di veduta, all'aumento della densità edilizia operata dal ed alla nuova destinazione d'uso Parte_1 impressa dallo stesso nella misura di euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore[…].
- al risarcimento dei danni in via equitativa ex art. 96 cpc co I e III per il presente giudizio di appello.
- al pagamento delle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge e regolamento”.
Dal tenore delle conclusioni è evidente la natura autonoma dell'appello incidentale, perché questo è indipendente dall'appello principale e, per essere valido, doveva essere proposto entro i termini previsti dalla legge per appellare. Nel caso di specie, essendo il giudizio di primo grado introdotto dopo il 4.7.2009 e nello specifico con atto di citazione notificato in data 25.09.2009, il termine “lungo” dettato dall'art. 327 c.p.c. per proporre appello è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza da impugnare , ciò in ossequio a quanto disposto dall'art. 58 della legge 69/2009, che dispone “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura 9 civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, quindi a decorrere dal 4 luglio 2009. Poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 19.10.2018, il termine semestrale per proporre appello scadeva il 19.04.2019, mentre l' impugnazione incidentale autonoma è stata avanzata solo in data 02.05.2019, quindi tardivamente.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità, perché l'appello incidentale tardivo è disciplinato dall'art. 334 c.p.c. e può essere proposto anche oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., purché sia conseguente all'impugnazione principale. In altre parole, è ammissibile solo se l'interesse a impugnare nasce dall'altrui impugnazione e non dalla sentenza stessa (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 29448 del 14/11/2024).
Cfr anche Cass. Sez. Unite n. 8486 del 2024, ed altre pronunce, che confermano che: l'appello incidentale tardivo è ammissibile solo se l'interesse a impugnare nasce dall'appello principale; se l'interesse è autonomo e preesistente, l'impugnazione deve essere tempestiva; nei casi di cause scindibili, l'appello incidentale tardivo è inammissibile.
Stante la reciproca soccombenza, e la dichiarazione di inammissibilità tanto dell'appello principale che di quello incidentale, le spese del presente grado possono interamente compensarsi fra tutte le parti costituite;
mentre non devono regolarsi le spese con i contumaci, atteso l'esito.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, deve attestarsi di aver emesso una sentenza di inammissibilità sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, propsto avverso la sentenza non definitiva n. 1006/2018 del Tribunale di Palmi, pubblicata in data 19.10.2018, nel proc. RG n. 100371/2009, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello principale proposto da Parte_1
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e CP_1 [...]
CP_2
3. Compensa interamente fra le parti costituite le spese del presente grado;
4. Nulla per le spese con le parti contumaci .
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale
Così deciso a Reggio Calabria il 31 ottobre 2025 La Presidente estensore Dr.ssa Patrizia Morabito
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