Articolo 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 febbraio 1994
Art. 4. 1. L' articolo 947 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 947. (Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso). - Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica.
In ogni caso e' esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico".
Entrata in vigore il 3 febbraio 1994
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