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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28/2025 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (cessazione degli effetti civili), depositato il 09.01.2025, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]
e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
via Palestro n. 404, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Valentina Argentino, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 02.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a VI (RG) in data 05.09.2022, in regime patrimoniale di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2022, parte II, serie A, numero 80, e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 02.04.2025 è stata quindi sostituita con il deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 09.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale in VI, alla via Palestro n. 404 alla sig.ra Parte_2
3. assegnare l'arredamento consistente nel divano e nei mobili con elettrodomestici della cucina al sig.
, il quale, a proprie spese, si occuperà del trasloco degli stessi dalla casa coniugale;
Parte_1
4. la sig.ra Giudice rinuncia, di propria volontà, a qualsiasi contributo per il proprio Pt_2
mantenimento da parte del signor;
Parte_1
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che, per come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, 1° co. C.p.c.;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, avendo la Giudice dichiarato di rinunciare a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento, mentre per il resto quanto convenuto in occasione della separazione verte su materie disponibili alle parti, e gli accordi non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole;
che le spese vanno liquidate con la pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a VI (RG) in data 05.09.2022, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2022, parte II, serie A, numero 80;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali tra le parti, dando atto delle altre condizioni concordate;
- Dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda cumulativamente proposta di cessazione degli effetti civili;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di VI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28/2025 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (cessazione degli effetti civili), depositato il 09.01.2025, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]
e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
via Palestro n. 404, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Valentina Argentino, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 02.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a VI (RG) in data 05.09.2022, in regime patrimoniale di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2022, parte II, serie A, numero 80, e che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 02.04.2025 è stata quindi sostituita con il deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 09.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale in VI, alla via Palestro n. 404 alla sig.ra Parte_2
3. assegnare l'arredamento consistente nel divano e nei mobili con elettrodomestici della cucina al sig.
, il quale, a proprie spese, si occuperà del trasloco degli stessi dalla casa coniugale;
Parte_1
4. la sig.ra Giudice rinuncia, di propria volontà, a qualsiasi contributo per il proprio Pt_2
mantenimento da parte del signor;
Parte_1
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che, per come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, 1° co. C.p.c.;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi, avendo la Giudice dichiarato di rinunciare a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento, mentre per il resto quanto convenuto in occasione della separazione verte su materie disponibili alle parti, e gli accordi non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole;
che le spese vanno liquidate con la pronuncia definitiva;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario a VI (RG) in data 05.09.2022, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2022, parte II, serie A, numero 80;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali tra le parti, dando atto delle altre condizioni concordate;
- Dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda cumulativamente proposta di cessazione degli effetti civili;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di VI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti