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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 08.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
c/da Serro Alloro, n. 96, C.F. ed elettivamente domiciliata in Brolo (ME) Via Garibaldi, C.F._1
n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza del 08.01.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n° 1441/2019 depositato in Cancelleria in data 28.05.2019 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro chiedendo la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate lavorative.
Si costituiva l' che eccepiva la decadenza ai sensi dell'art. 22 della dlg. N. 7/1970. CP_2
L'eccezione è fondata.
Il ricorso amministrativo risulta respinto in data 8.11.2018 e comunicato il 9.11.2018. Il 9.12.2018 si è realizzata la definitività del provvedimento dalla cui data decorreva il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 del dlg. N. 7/1970. La decadenza era maturata alla data di deposito del ricorso il 29.05.2019. In merito a quanto rilevato da controparte riguardante la comunicazione del rigetto del ricorso amministrativo rileva che è in atti la ricevuta di proposizione del ricorso alla Commissione competente a cura dell'Avv. Sara
Gullotti dalla sua pec professionale. Ne consegue che la comunicazione di rigetto del ricorso è stata trasmessa alla parte all'indirizzo pec del soggetto che l'aveva proposto e che è anche l'attuale difensore.
In ogni caso la ricorrente ha avuto una conoscenza effettiva del risultato del ricorso amministrativa tramite il suo legale legalmente costituito.
Di conseguenza va rigettato il ricorso.
Compensate le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 08.01.2025
IL CANCELLIEREIL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 08.01.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
c/da Serro Alloro, n. 96, C.F. ed elettivamente domiciliata in Brolo (ME) Via Garibaldi, C.F._1
n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza del 08.01.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso R.G. n° 1441/2019 depositato in Cancelleria in data 28.05.2019 la ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro chiedendo la reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate lavorative.
Si costituiva l' che eccepiva la decadenza ai sensi dell'art. 22 della dlg. N. 7/1970. CP_2
L'eccezione è fondata.
Il ricorso amministrativo risulta respinto in data 8.11.2018 e comunicato il 9.11.2018. Il 9.12.2018 si è realizzata la definitività del provvedimento dalla cui data decorreva il termine di 120 giorni di cui all'art. 22 del dlg. N. 7/1970. La decadenza era maturata alla data di deposito del ricorso il 29.05.2019. In merito a quanto rilevato da controparte riguardante la comunicazione del rigetto del ricorso amministrativo rileva che è in atti la ricevuta di proposizione del ricorso alla Commissione competente a cura dell'Avv. Sara
Gullotti dalla sua pec professionale. Ne consegue che la comunicazione di rigetto del ricorso è stata trasmessa alla parte all'indirizzo pec del soggetto che l'aveva proposto e che è anche l'attuale difensore.
In ogni caso la ricorrente ha avuto una conoscenza effettiva del risultato del ricorso amministrativa tramite il suo legale legalmente costituito.
Di conseguenza va rigettato il ricorso.
Compensate le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente le spese tra le parti del giudizio.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 08.01.2025
IL CANCELLIEREIL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA