Sentenza 27 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 27/07/2021, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2021
N. 00979/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin e Valentino Menon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze - -OMISSIS-, rispettivamente in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
del -OMISSIS-/-OMISSIS-^ della -OMISSIS-del Ministero dell'Interno, nella parte in cui ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "gastrite cronica diffusa" e "esofagite distale da incontinenza cardiale" e conseguentemente il relativo equo indennizzo spettante al ricorrente, nonché di tutti gli ulteriori atti o provvedimenti al precedente connessi per ragioni di pregiudizialità e/o presupposizione e, significativamente, quantomeno in parte qua il parere reso dal -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze - -OMISSIS- Istituito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 8 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente,-OMISSIS-) ha chiesto il riconoscimento della dipendenza dall’attività di servizio dell'affezione “ Esofagite distale e gastrite cronica diffusa ” , emersa a seguito degli accertamenti sanitari cui si era sottoposto nel -OMISSIS-.
Precisa che le patologie dalle quali è effetto andrebbero causalmente collegate alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa, per essere stato adibito in quegli anni esclusivamente ad incarichi di carattere operativo e dal connesso carico di responsabilità che, aggravandone lo stress psico-fisico, avrebbero concorso allo sviluppo delle infermità.
2. La -OMISSIS-, confermava l’esistenza delle patologie dichiarate, ascrivendole, quanto alla “ gastrite cronica diffusa ”, alla tabella A/8 e, quanto alla “ esofagite distale da incontinenza cardiale ”, alla tabella B.
3. Con il successivo decreto del -OMISSIS-, oggetto della presente impugnativa, l’Amministrazione respingeva l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di entrambe le infermità, sulla base del conforme parere negativo espresso dal -OMISSIS- (parere anch’esso gravato in questa sede). Quest’ultimo riteneva che la gastrite cronica, nel caso del ricorrente, “ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità dell’equilibrio neurovegetativo, con conseguente alterazione della secrezione gastrica: su tale infermità l’attività espletata dall’interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perché non è caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale e stressogeno ”; inoltre - osservava ancora il-OMISSIS- - neppure l’esofagite distale da incontinenza cardiale “ può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di processo infiammatorio a carico dell’esofago, dovuto al reflusso in esso di contenuto gastrico per discinesia dello sfintere cardiale, su base neurovegetativa, o per la presenza di ernia iatale, o per aumento della pressione addominale attribuibile a cause diverse. Poiché la patologia in questione si sviluppa per anomalie di carattere costituzionale, non può in alcun modo farsi risalire ai generici invocati disagi di servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante ”.
4. Il ricorrente contesta ora il giudizio espresso dal-OMISSIS-, ritenendolo errato ed insiste per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle proprie infermità, affermando che della natura nonché della particolare gravosità dei servizi (1° motivo); lamenta la mancata comunicazione del preavviso di rigetto della propria istanza, con violazione dell’art. 10 bis , L. n. 241 del 1990 (2° motivo); chiede infine l’ammissione, in via istruttoria, di una consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare il nesso eziologico tra le patologie sofferte e la propria attività lavorativa.
5. Si è costituita la difesa erariale, che ha chiesto l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, contestandone la legittimazione passiva, e controdedotto nel merito.
7. Chiamato all’udienza straordinaria dell’8 giugno 2021, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, va disposta l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del -OMISSIS- (come richiesto dalla difesa erariale), da ritenersi entrambi “ privi di legittimazione passiva nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità o lesioni sofferte dal pubblico dipendente, atteso che il parere reso dal suddetto organo consultivo è atto infraprocedimentale, privo, in quanto tale, di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio ” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 207 del 2015).
9. Nel merito il ricorso è infondato.
9.1 Con il primo motivo il ricorrente contesta il giudizio espresso dal-OMISSIS-, ritenendolo errato, insistendo per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.
In merito, va però rilevato che, per consolidata giurisprudenza:
- da un lato, “ la variegata e qualificatissima estrazione tecnico-professionale dei componenti del-OMISSIS- e l’istruttoria particolarmente completa da questo esperita, non limitata ai soli aspetti medico-legali, sono garanzia circa l'attendibilità della determinazione assunta ” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2018);
- dall’altro lato “ il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio ” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2093 del 2012; cfr., inoltre, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 773 del 2018).
Alla luce di tali insegnamenti giurisprudenziali, si deve considerare che il perimetro assegnato alla cognizione del giudice deve essere rigorosamente circoscritto ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ovvero di incongruità manifesta, risultando altrimenti precluso l’accesso a valutazioni propriamente di carattere tecnico, non suscettibili, se non entro i suddetti limiti, di censura e di sindacato.
Osserva ancora la giurisprudenza che la “ strutturale ampiezza delle valutazioni del -OMISSIS-, alle cui conclusioni deve conformarsi il successivo decreto dell’Amministrazione (art. 14 d.p.r. n. 461 del 2001), si riflette nelle attribuzioni del Giudice Amministrativo, il cui sindacato è limitato al riscontro di “evidente travisamento di fatti, manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione” (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 6 agosto 2015, n. 3878; Sez. IV, 11 settembre 2017, n. 4266); trattasi, dunque, di un sindacato estrinseco, ossia volto a verificare ab externo, oltre all’eventuale ricorrenza di errori di fatto, il rispetto dei canoni di logica formale (cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa), senza poter impingere nel merito delle conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, nel doveroso rispetto della sfera di attribuzioni alla stessa ex lege affidata ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4619 del 2017).
Così delineati i ristretti confini del sindacato giurisdizionale, si deve rilevare come, all’interno dell’operato dell’Amministrazione, non emergano profili di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o di inattendibilità tecnico-scientifica, tali da consentire al giudice, pur entro i limiti sopra indicati, di conoscere e censurare le valutazioni del-OMISSIS-, in quanto tali intrinsecamente connotate dall’esercizio di discrezionalità tecnica.
Pertanto, in assenza della benché minima prova contraria, va sottolineato come tale organo abbia preso in considerazione tutti i servizi prestati dal ricorrente e, come può desumersi dalla motivazione del parere, puntualmente soppesato il loro apporto eziologico sull’insorgere della patologia denunciata.
Deve essere inoltre soggiunto che le opposte tesi, allegate dal ricorrente nelle proprie difese, costituiscono, a ben vedere, mere affermazioni di principio, non idonee a scalfire la congruità e la intrinseca logicità del giudizio avversato. L’istante, a ben vedere, si limita a contestarne la condivisibilità, esponendo, dunque, una critica di puro merito, intesa esclusivamente a contraddire la valutazione tecnica operata dal-OMISSIS-, senza tuttavia vanificarne i presupposti e il rigoroso metodo di giudizio, specie in mancanza di qualsiasi seria allegazione probatoria.
Infine, va per completezza rilevato che nessuna concreta dimostrazione è stata offerta, al fine di comprovare efficacemente la condizione di particolare gravosità del servizio prestato dal ricorrente (trasferimenti protratti, situazioni ambientali, turni stressanti, alterazione dei ritmi fisiologici, ecc.), la cui descrizione non appare incompatibile con le normali condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del militare, specie in riferimento al grado rivestito e alle responsabilità che da tale grado discendono.
9.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale viene contestato il mancato inoltro della comunicazione di preavviso di rigetto, in violazione di quanto previsto dall’art. 10 bis , L. n. 241 del 1990 (nel testo previgente) dipendente.
Come ha infatti chiarito la prevalente giurisprudenza “ nel procedimento per la verifica della sussistenza della dipendenza dell'infermità contratta dal pubblico dipendente da causa di servizio, non ricorrono i presupposti per una comunicazione di avvio, né quelli per il preavviso di rigetto, in quanto non vi è spazio per un contraddittorio prima dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, tenuto anche conto della particolare disciplina speciale analiticamente prevista dal Dpr n. 461 del 2001. Del resto, la ragione risiede nella circostanza che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio costituiscono espressione di discrezionalità tecnica riconosciuta al-OMISSIS-, con conseguente limitato sindacato giurisdizionale per illogicità, manifesta irragionevolezza, omessa considerazione delle circostanze di fatto. L'Amministrazione procedente non può che conformarsi al parere del-OMISSIS-, salvo che non ne ravvisi i presupposti per un supplemento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, Dpr n. 461 del 2001, con la conseguenza che l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato ” (così, tra le più recenti, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 2257 del 2020).
10. Da ultimo, va disattesa la richiesta di disporre consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., sostanzialmente preordinata ad accertare la sussistenza e la consistenza dell’infermità nonché la sua dipendenza da causa di servizio.
In merito va osservato che essa “ può essere disposta solo al fine di verificare l’attendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni espresse dal suddetto Collegio [leggasi : il-OMISSIS- ] , ma non per sostituire il giudizio a questo riservato (vedi, tra tante, Cons. St., Sez. IV, n. 31/2013) ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I- bis , n. 5298 del 2018).
Ne consegue che tale istanza istruttoria va respinta proprio perché finalizzata a sovvertire, sostituendolo, il giudizio del-OMISSIS-.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, mentre le spese possono essere compensate sussistendone giusti motivi, anche in considerazione della particolare natura della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dispone l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del-OMISSIS-;
b) respinge il ricorso;
c) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Marina Perrelli, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.