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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 16509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16509/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Cialdini n. 41 bis, Torino presso lo studio dell'avv. CONTI
VITTORIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 12/04/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 90 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato l'[...], nata [...] e nata Per_1 Per_2 Per_3
il 19/08/2016.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26/07/2022. Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i coniugi si impegnino ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza.
DISPONE che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre , in Torino, Corso Regina Margherita n. 251. Parte_1
DISPONE che il sig. possa incontrare e tenere con sé i figli secondo accordi tra i coniugi e, Pt_2 in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , per il mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli l'assegno periodico di € 450,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno ovvero, avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascuno dei genitori, si conviene che il padre concorrerà nella misura del 50% e la madre in quella del 50%.
Secondo quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa:
-tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento trasporto pubblico;
un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
-spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
-spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa:
-tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
-gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
corsi di istruzione;
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
PRENDE ATTO che le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore a € 500,00 il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
PRENDE ATTO che i coniugi autorizzano la partecipazione dei minori alle attività scolastiche/extra scolastiche sia sul territorio nazionale che sul territorio della comunità europea.
PRENDE ATTO che i coniugi stabiliscono che i minori saranno a carico pro quota percentuale di entrambi i genitori, e che gli assegni familiari e/o similari saranno percepiti dal IG. , il quale Pt_2 dovrà versarli pro quota percentuale alla IG.ra . Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente, senza possibile variazione, al sostegno economico e all'assegno di mantenimento per sé stessi, in quanto entrambi sono autosufficienti e lavoratori. PRENDE ATTO che, con la corretta esecuzione delle presenti condizioni, le parti riconoscono di avere definito ogni questione anche economica e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo o ragione, contrattuale ed extracontrattuale retro oggi vantato o vantabile, cui comunque rinunciano irrevocabilmente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16509/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Cialdini n. 41 bis, Torino presso lo studio dell'avv. CONTI
VITTORIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 12/04/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 90 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato l'[...], nata [...] e nata Per_1 Per_2 Per_3
il 19/08/2016.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26/07/2022. Con ricorso depositato il 05/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i coniugi si impegnino ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della dimora prevalente e della residenza.
DISPONE che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre , in Torino, Corso Regina Margherita n. 251. Parte_1
DISPONE che il sig. possa incontrare e tenere con sé i figli secondo accordi tra i coniugi e, Pt_2 in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
due pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive (in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre); in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , per il mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli l'assegno periodico di € 450,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno ovvero, avuto riguardo alle condizioni economiche di ciascuno dei genitori, si conviene che il padre concorrerà nella misura del 50% e la madre in quella del 50%.
Secondo quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa:
-tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento trasporto pubblico;
un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
-spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
-spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa:
-tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
corsi di specializzazione e master;
-gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
corsi di istruzione;
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
PRENDE ATTO che le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore a € 500,00 il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
PRENDE ATTO che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
PRENDE ATTO che i coniugi autorizzano la partecipazione dei minori alle attività scolastiche/extra scolastiche sia sul territorio nazionale che sul territorio della comunità europea.
PRENDE ATTO che i coniugi stabiliscono che i minori saranno a carico pro quota percentuale di entrambi i genitori, e che gli assegni familiari e/o similari saranno percepiti dal IG. , il quale Pt_2 dovrà versarli pro quota percentuale alla IG.ra . Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente, senza possibile variazione, al sostegno economico e all'assegno di mantenimento per sé stessi, in quanto entrambi sono autosufficienti e lavoratori. PRENDE ATTO che, con la corretta esecuzione delle presenti condizioni, le parti riconoscono di avere definito ogni questione anche economica e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo o ragione, contrattuale ed extracontrattuale retro oggi vantato o vantabile, cui comunque rinunciano irrevocabilmente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.