Versione
1 gennaio 1993
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19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 170.
(Segnali luminosi particolari)
1. Segnali luminosi particolari sono:
a) i segnali a messaggio variabile;
b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente ((;)) ((c) delineatori di margine luminosi.))
2. L'uso dei segnali a messaggio variabile e' consentito solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo.
3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua.
4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento.
5. Le colonnine luminose a luce gialla ((fissa)) devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti ((...)) ((, oltre ai segnali di prescrizione necessari.))
6. E' vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio.
7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre.
((8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale.))
9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili puo' anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla ((fissa)) o a luce riflessa gialla, applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno.
((10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalita'. Non devono provocare abbagliamento.))
(Segnali luminosi particolari)
1. Segnali luminosi particolari sono:
a) i segnali a messaggio variabile;
b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente ((;)) ((c) delineatori di margine luminosi.))
2. L'uso dei segnali a messaggio variabile e' consentito solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo.
3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua.
4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento.
5. Le colonnine luminose a luce gialla ((fissa)) devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti ((...)) ((, oltre ai segnali di prescrizione necessari.))
6. E' vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio.
7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre.
((8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale.))
9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili puo' anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla ((fissa)) o a luce riflessa gialla, applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno.
((10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalita'. Non devono provocare abbagliamento.))
Commentari • 3
- 1. Autovelox: spetta al trasgressore dimostrare l’inidoneità della cartellonisticaAccesso limitatoLaura Biarella · https://www.altalex.com/ · 23 ottobre 2017 · 29.027403
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 13/12/2021, n. 1300Provvedimento: […] D'altronde l'art. 170 D.P.R. n. 495/1992 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”) prescrive chiaramente che l'approssimarsi di un'isola di traffico di qualunque tipo “deve essere segnalato da una striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di pavimentazione stradale che precede la testata dell'isola così come precisato all'articolo 150” e che “La testata delle isole di traffico deve essere segnalata mediante il dispositivo a luce propria di cui all'articolo 170, comma 5, o con dispositivo a luce riflessa di colore giallo”. […]Leggi di più...
- responsabilità per cose in custodia·
- art. 2051 c.c.·
- interessi legali·
- concorso di colpa·
- danno non patrimoniale·
- manutenzione strade pubbliche·
- rivalutazione monetaria·
- onere della prova·
- danno patrimoniale·
- art. 1227 c.c.