Articolo 5 della Legge 5 febbraio 1970, n. 21
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 febbraio 1970
Art. 5.
Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1968 e l'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1970
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