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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
n. 1687/ 2024 R.G.
La Corte d'Appello in persona dei magistrati
Dott. Clotilde Parise Presidente
Dott. Marco Campagnolo Consigliere
Dott. Gianluca Bordon Consigliere istr.
nella causa di secondo grado n. 1687/2024 R.G. promossa da
[...]
Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro
Controparte_1
PARTE APPELLATA
lette le richieste delle parti, scaduto il termine del 26.3.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ha emesso la seguente
ORDINANZA
• premesso che la sentenza del Tribunale di Treviso 11.9.2024, n. 1552 ha condannato l'odontoiatra e la struttura medica Parte_1 Pt_1
di a corrispondere a
[...] Parte_1 [...] rispettivamente lo scoperto di polizza e la quota di Controparte_1 danno imputabile alla struttura a seguito di una consulenza preventiva richiesta dalla paziente Dopo aver raggiunto un accordo Controparte_2 sul risarcimento con la danneggiata, l'assicuratore ha presentato le domande di rivalsa nei confronti dell'assicurato e di regresso nei confronti del condebitore solidale. Non erano contestate né le quote richieste a ciascuna delle parti convenute né il pagamento dell'assicuratore in favore della danneggiata. Per il Tribunale la consulenza è utilizzabile nei confronti di e di prova la Parte_1 Parte_1 Parte_1 responsabilità dei convenuti e determinato le voci di danno risarcibili.
L'assicuratore aveva riconosciuto alla danneggiata per danno non patrimoniale una somma contenuta entro i parametri delle tabelle giurisprudenziali del Tribunale di Milano e la possibilità di raggiungere l'accordo era stata comunicata all'assicurato e alla struttura, chiedendo un tempestivo riscontro. I convenuti non si erano opposti al pagamento, manifestando il loro dissenso rispetto alle conclusioni del collegio peritale;
• premesso che l'odontoiatra e la struttura medica Parte_1 [...] contestano con un unico motivo di Parte_1 appello che la consulenza preventiva, non seguita da un giudizio di merito, potesse ritenersi efficace e assumere rilievo nei loro confronti sicché le domande di regresso e rivalsa sono state accolte in assenza della prova di una qualche loro responsabilità;
• rilevato che la sospensiva va concessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, se prima facie l'impugnazione appare manifestamente fondata oppure, alternativamente, se il richiedente sia minacciato da un pregiudizio derivante dall'esecuzione grave e irreparabile. Manifesta fondatezza equivale ad alta probabilità di riforma. Il rischio di un pregiudizio non deve essere semplicemente grave ma anche irreparabile. Il pericolo d'insolvenza può riguardare sia la parte destinata a subire l'esecuzione sia la parte che può procedere all'esecuzione.
• rilevato che, a una prima lettura, le considerazioni svolte dalla difesa degli appellanti sulle differenze fra accertamento tecnico preventivo e consulenza preventiva e sulla totale perdita di efficacia della consulenza non rendono l'impugnazione manifestamente fondata mentre non vengono forniti adeguati chiarimenti sul pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione;
• rilevato che sussistono le condizioni per condannare la parte che ha presentato un'istanza manifestamente infondata al pagamento di una pena pag. 2/3 pecuniaria, che viene determinata in via equitativa come da dispositivo. Su ogni ulteriore adempimento provvede il consigliere istruttore con separata ordinanza;
P.Q.M.
visti gli artt. 127 ter, 283 e 351 c.p.c., rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Treviso 11.9.2024, n.
1552 e condanna e Parte_1 Parte_1 al pagamento della pena pecuniaria di euro 1.000,00.
Venezia, 27 marzo 2025 la Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pag. 3/3
SEZIONE QUARTA CIVILE
n. 1687/ 2024 R.G.
La Corte d'Appello in persona dei magistrati
Dott. Clotilde Parise Presidente
Dott. Marco Campagnolo Consigliere
Dott. Gianluca Bordon Consigliere istr.
nella causa di secondo grado n. 1687/2024 R.G. promossa da
[...]
Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro
Controparte_1
PARTE APPELLATA
lette le richieste delle parti, scaduto il termine del 26.3.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ha emesso la seguente
ORDINANZA
• premesso che la sentenza del Tribunale di Treviso 11.9.2024, n. 1552 ha condannato l'odontoiatra e la struttura medica Parte_1 Pt_1
di a corrispondere a
[...] Parte_1 [...] rispettivamente lo scoperto di polizza e la quota di Controparte_1 danno imputabile alla struttura a seguito di una consulenza preventiva richiesta dalla paziente Dopo aver raggiunto un accordo Controparte_2 sul risarcimento con la danneggiata, l'assicuratore ha presentato le domande di rivalsa nei confronti dell'assicurato e di regresso nei confronti del condebitore solidale. Non erano contestate né le quote richieste a ciascuna delle parti convenute né il pagamento dell'assicuratore in favore della danneggiata. Per il Tribunale la consulenza è utilizzabile nei confronti di e di prova la Parte_1 Parte_1 Parte_1 responsabilità dei convenuti e determinato le voci di danno risarcibili.
L'assicuratore aveva riconosciuto alla danneggiata per danno non patrimoniale una somma contenuta entro i parametri delle tabelle giurisprudenziali del Tribunale di Milano e la possibilità di raggiungere l'accordo era stata comunicata all'assicurato e alla struttura, chiedendo un tempestivo riscontro. I convenuti non si erano opposti al pagamento, manifestando il loro dissenso rispetto alle conclusioni del collegio peritale;
• premesso che l'odontoiatra e la struttura medica Parte_1 [...] contestano con un unico motivo di Parte_1 appello che la consulenza preventiva, non seguita da un giudizio di merito, potesse ritenersi efficace e assumere rilievo nei loro confronti sicché le domande di regresso e rivalsa sono state accolte in assenza della prova di una qualche loro responsabilità;
• rilevato che la sospensiva va concessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, se prima facie l'impugnazione appare manifestamente fondata oppure, alternativamente, se il richiedente sia minacciato da un pregiudizio derivante dall'esecuzione grave e irreparabile. Manifesta fondatezza equivale ad alta probabilità di riforma. Il rischio di un pregiudizio non deve essere semplicemente grave ma anche irreparabile. Il pericolo d'insolvenza può riguardare sia la parte destinata a subire l'esecuzione sia la parte che può procedere all'esecuzione.
• rilevato che, a una prima lettura, le considerazioni svolte dalla difesa degli appellanti sulle differenze fra accertamento tecnico preventivo e consulenza preventiva e sulla totale perdita di efficacia della consulenza non rendono l'impugnazione manifestamente fondata mentre non vengono forniti adeguati chiarimenti sul pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione;
• rilevato che sussistono le condizioni per condannare la parte che ha presentato un'istanza manifestamente infondata al pagamento di una pena pag. 2/3 pecuniaria, che viene determinata in via equitativa come da dispositivo. Su ogni ulteriore adempimento provvede il consigliere istruttore con separata ordinanza;
P.Q.M.
visti gli artt. 127 ter, 283 e 351 c.p.c., rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Treviso 11.9.2024, n.
1552 e condanna e Parte_1 Parte_1 al pagamento della pena pecuniaria di euro 1.000,00.
Venezia, 27 marzo 2025 la Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
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