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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3187/2024 R.G. promossa con ricorso depositato da
, nato a [...] il [...] c.f. , cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, residente in [...]
e
nata il [...] a [...] c.f. , cittadina italiana, Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Loretta Larici del Foro di Macerata c.f.
con studio in ON (MC) via XX Settembre n.3 ed elettivamente C.F._3 domiciliati presso lo studio legale del nominato procuratore in 62022 ON (MC) via XX
Settembre n.3
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio con l'intervento del PM
Conclusioni: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente precisate ed emendate nelle “Note di trattazione scritta per l'udienza di comparizione dei coniugi per lo scioglimento del matrimonio del
16/04/2025”; il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del 14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15/7/2024 i ricorrenti hanno adito il tribunale esponendo di essersi sposati il
10/6/2017 a Trento;
che dalla loro unione è nato il figlio il 14/5/2018; che sono sorti Persona_1
gravi divergenze che hanno reso intollerabile la convivenza facendo venir meno la comunione materiale e spirituale che sorregge il matrimonio. Nello stesso ricorso i ricorrenti hanno poi chiesto, una volta trascorsi i termini di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza n. 261/2024, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle condizioni previste in ricorso e, con separata ordinanza, la causa è stata, poi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione della stessa ai fini della pronuncia di divorzio.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate, come precisate ed emendate nelle “note di trattazione scritta per l'udienza di comparizione dei coniugi per lo scioglimento del matrimonio del 16/04/2025” che qui si riportano: “1) I coniugi vivranno separati ciascuno presso la propria abitazione, il IG. Parte_1
in Trento via della Pozza n.45; mentre la IG.ra in altra abitazione sita in
[...] Parte_2
Trento via del Praol n.62; 2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre in Trento via della
Pozza n.45. La madre terrà con sé il minore tutti i giorni dalla fine delle lezioni a scuola, ove lo andrà a prendere, sino alle 19.00 quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione paterna per l'ora di cena. La madre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena e comunque entro le ore 21.00. Durante le festività natalizie dal termine della scuola sino all'Epifania il piccolo rimarrà con uno dei genitori alternativamente di anno Per_1
in anno o dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio. Durante le festività pasquali, il figlio starà alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì Per_1 dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo ciascun genitore terrà con sé il figlio per tre settimane anche non consecutive da concordare tra loro entro il 1° aprile di Per_1
ciascun anno. Il tutto come meglio esplicitato nel piano genitoriale versato in atti;
3) Il IG. Parte_1
, sino a quando la IG.ra non avrà reperito un'attività lavorativa, si farà
[...] Parte_2
carico di qualsiasi necessità economica del figlio minore , sia per il mantenimento del minore Per_1
che per le spese straordinarie necessarie allo stesso. La IG.ra , a decorrere dal mese Parte_2
successivo a quello in cui avrà reperito un lavoro, contribuirà al mantenimento del figlio Per_1
versando in favore del padre, , l'assegno di contributo al mantenimento
[...] Parte_1
del figlio minore dell'importo di €200,00 (duecento/00) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. 4) La IG.ra , a decorrere dal mese successivo a quello in cui avrà Parte_2 reperito un lavoro, provvederà a corrispondere al IG. il 50% delle spese Parte_1 straordinarie mediche, scolastiche e ludiche necessarie per il figlio come da Linee Persona_1
Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del ConIGlio Nazionale Forense del 29/11/2017, versato in atti;
5) Le autovetture Volvo V 40 del 2016 tg. FF834CK intestata a rimarrà in uso allo stesso, mentre l'Opel Parte_1
Astra 2007 tg. DG790NW, già intestata a , è attualmente in uso esclusivo alla Parte_1
IG.ra che ne ha curato il passaggio in suo favore;
6) Le parti si danno Parte_2
reciprocamente atto che le sopra riportate condizioni di divorzio, rimarranno valide anche nell'ipotesi in cui le parti stesse decidano di trasferirsi in Abruzzo, Regione ove vivono le loro famiglie di origine ed ove, le parti concordano sin da ora che in futuro, potranno trasferire la loro rispettiva residenza e quella del minore , ove ne sorga la necessità per una migliore Persona_1
gestione delle eIGenze del figlio minore;
7) Le parti dichiarano inoltre di aver già definito ogni altro aspetto patrimoniale, per cui non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo il rispetto delle condizioni sopra indicate. il tutto con Ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trento per
l'annotazione dell'emananda Sentenza”.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con sentenza n. 261/2024, passata in giudicato e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 15 luglio 2024 così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Trento in data 10-06-2017 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 50, parte I, dell'anno 2017), da , nato a Parte_1
Guardiagrele (CH) in data 22-11-1983, e nata a [...] in data [...], alle Parte_2
condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di conIGlio del 23 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Luciano Spina
Laura Di Bernardi