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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 7919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7919 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 213/2025 RG
TRA
Parte_1
Avv. VICARI DONATELLA
E
CP_1
Avv. TETI MARIA TERESA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 03/01/2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio l' per la condanna dell' alla erogazione dei ratei alla prestazione CP_1 CP_2 di cui all'art. 1 L. 222/84, i cui requisiti sanitari erano stati riconosciuti con decreto di omologa intervenuto inter partes, oltre interessi al saldo. Ha allegato di aver notificato il decreto di omologa e di aver trasmesso il Mod. AP70 all' al fine di comprovare i requisiti socio economici. CP_2
L' si è costituito rilevando di aver posto in pagamento la prestazione, COME DA CP_2
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE IN ALLEGATO DEL 31.1.2025, concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese. Alla odierna udienza quindi, il processo è stato deciso sulle conclusioni concordi delle parti.
Va premesso che appare incontestata e comprovata la liquidazione delle prestazione richiesta e, quindi, la sopravvenuta eliminazione della ragione del contendere delle parti;
non residua pertanto alcun motivo di disputa sostanziale che necessiti della decisione nel merito essendo venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire, ed a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto).
Residua la questione delle spese processuali, le quali vanno poste a carico dell' il CP_2 quale con il ritardo nella liquidazione ha determinato l'odierno giudizio.
P.QM.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al pagamento CP_1 delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.864,00 da distrarre.
Roma lì, 04/07/2025 Il Giudice