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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1108/2024
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUAZZAROTTI Parte_1 P.IVA_1
SIMONE, elettivamente domiciliato in VIA MAMIANI N. 16 60019 SENIGALLIApresso il difensore avv. GUAZZAROTTI SIMONE
APPELLANTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA – contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1729/2024 emessa e pubblicata il 11.10.2024 dal
Tribunale di Ancona, in tema di penale - recesso anticipato –risarcimento danni
CONCLUSIONI
La (C.f. e P.iva , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore con sede in Ancona, Corso Mazzini n. 156, rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Guazzarotti Simone
Essendo intercorsi accordi transattivi tra le parti cha hanno portato alla definizione della vertenza con spese legali compensate, RINUNCIA Agli atti di causa ex art. 306 c.p.c. e quindi
pagina 1 di 2 all'atto atto di appello chiedendo che venga dichiarata l'estinzione della presente causa d'appello con spese compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preso atto di quanto in epigrafe, conseguendone la declaratoria di estinzione di cui all'art. 306 c.p.c.
.
Nonostante la parte appellata non abbia espressamente accettato, poiché è rimasta contumace, non occorre al cuna specifica accettazione, per giurisprudenza costante a partire, almeno, da Cass. Sez. 3, n.
4022 del 5/12/1974.
Le spese sono da dichiararsi irripetibili, proprio a causa del concorso della richiesta di compensazione dell'appellate costituitosi e della contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'estinzione del giudizio ai senso dell'art. 306 c.p.c.
- Dichiara irripetibili le spese processuali .
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 4.2.25
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Gianmichele Marcelli Presidente dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere dott. Cesare Marziali Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1108/2024
promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUAZZAROTTI Parte_1 P.IVA_1
SIMONE, elettivamente domiciliato in VIA MAMIANI N. 16 60019 SENIGALLIApresso il difensore avv. GUAZZAROTTI SIMONE
APPELLANTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA – contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1729/2024 emessa e pubblicata il 11.10.2024 dal
Tribunale di Ancona, in tema di penale - recesso anticipato –risarcimento danni
CONCLUSIONI
La (C.f. e P.iva , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore con sede in Ancona, Corso Mazzini n. 156, rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Guazzarotti Simone
Essendo intercorsi accordi transattivi tra le parti cha hanno portato alla definizione della vertenza con spese legali compensate, RINUNCIA Agli atti di causa ex art. 306 c.p.c. e quindi
pagina 1 di 2 all'atto atto di appello chiedendo che venga dichiarata l'estinzione della presente causa d'appello con spese compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preso atto di quanto in epigrafe, conseguendone la declaratoria di estinzione di cui all'art. 306 c.p.c.
.
Nonostante la parte appellata non abbia espressamente accettato, poiché è rimasta contumace, non occorre al cuna specifica accettazione, per giurisprudenza costante a partire, almeno, da Cass. Sez. 3, n.
4022 del 5/12/1974.
Le spese sono da dichiararsi irripetibili, proprio a causa del concorso della richiesta di compensazione dell'appellate costituitosi e della contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'estinzione del giudizio ai senso dell'art. 306 c.p.c.
- Dichiara irripetibili le spese processuali .
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio, il 4.2.25
Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere estensore dott. Cesare Marziali
pagina 2 di 2