TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 28/01/2026, n. 1644
TAR
Ordinanza collegiale 4 aprile 2025
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione Avviso di gara - Eccesso di potere per difetto/omessa valutazione presupposti, carenza istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento fatti, difetto motivazione - Errata attribuzione punteggio criterio 1 (Incidenza percentuale aziende produzione primaria)

    Il rilievo è infondato. La commissione ha correttamente considerato 10 aziende in quanto le sole in possesso dei requisiti previsti in termini di codice TE e che presentano effettivamente interventi nella produzione primaria, contribuendo all'accordo di distretto. Il codice TE ha una valenza statistica e non costitutiva del requisito di qualificazione dell'impresa.

  • Rigettato
    Violazione Avviso di gara - Eccesso di potere per difetto/omessa valutazione presupposti, carenza istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento fatti, difetto motivazione - Errata attribuzione punteggio criterio 2 (Immediata cantierabilità)

    La valutazione della commissione che ha attribuito 0 punti al criterio è immune da vizi. Per l'azienda EL IO, il provvedimento unico non consentiva l'immediata cantierabilità. Per l'azienda ZA DR, la dichiarazione di cantierabilità non era completa e non copriva la ristrutturazione della cantina. La documentazione presentata non era sufficiente a dimostrare l'immediata cantierabilità.

  • Rigettato
    Violazione Avviso di gara - Eccesso di potere per difetto/omessa valutazione presupposti, carenza istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta, travisamento fatti, difetto motivazione - Errata attribuzione punteggio criterio 3 (Adesione a sistemi di qualificazione prodotto - SQNPI e calcolo media)

    Il primo punto è infondato poiché le FAQ ministeriali chiariscono che il punteggio viene riconosciuto sulla base della documentazione comprovante la sussistenza del requisito, ossia la certificazione ottenuta e non la mera domanda di adesione. Pertanto, le due aziende non avevano diritto al punteggio. Di conseguenza, anche il calcolo della media finale effettuato dall'amministrazione è corretto, poiché basato su 5 aziende aventi diritto al punteggio SQNPI. Anche ricalcolando la media con 19 beneficiari, il punteggio finale della ricorrente sarebbe comunque insufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 28/01/2026, n. 1644
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1644
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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