Ordinanza collegiale 4 aprile 2025
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 28/01/2026, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01644/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03103/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3103 del 2025, proposto da
Fondazione di Partecipazione Distretto Rurale Anglona Coros Terre di Tradizioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Isetta, Giovanni Isetta, Ivana Fresu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste - Dir. Gen. Promozione Qualita' Agroalimentare, Commissione di Valutazione II Avviso Distretti Cibo - Sede, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Distretto del Cibo Territorio Rurale Vibonese Soc Consortile R.L., Distretto Agroalimentare di Qualita' JO SA Soc. Consortile A R.L., Distretto del Cibo Olio Evo Molisano Soc. Consortile A R.L., non costituiti in giudizio;
Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Cossu, Jacopo Fiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Distretto Rurale del Chianti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo De Luca, Carlo Lepore, Maria Claudia Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Distretto del Cibo Monregalese-Cebano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Fiorucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) della graduatoria Distretti del Cibo II Bando pubblicata sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in data 31.12.2024;
2) del Verbale di approvazione della stessa graduatoria della Commissione di valutazione, allo stato non conosciuto e di ogni altro verbale o atto della stessa Commissione;
3) del provvedimento di approvazione della stessa graduatoria da parte della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare – Ufficio PQA V del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, in data 30.12.2024, pubblicato nel sito il 28.02.2025;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e per l''accertamento dell''interesse della ricorrente ad essere utilmente collocata nella graduatoria, con il punteggio legittimamente spettante, in posizione utile al riconoscimento delle agevolazioni oggetto di causa e per la condanna ex art. 30 c.p.a.
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l''adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell''inclusione della ricorrente nella posizione spettante nella graduatoria dei beneficiari delle agevolazioni previste dall’Avviso di gara;
per la dichiarazione di nuLLtà o inefficacia di ogni atto eventualmente posto in essere nelle more del giudizio a favore degli aggiudicatari dei quali sia stata come sopra dichiarata l’illegittimità del loro inserimento in una posizione utile della graduatoria, con pregiudizio della parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste e di Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.C.A.R.L. e di Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna e di Associazione Distretto Rurale del Chianti e di Distretto del Cibo Monregalese-Cebano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. AN RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste pubblicava sul proprio sito l’Avviso, approvato con decreto prot. n. 0544040 del 15/10/2024 del Direttore generale del MASAF, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al Decreto Interministeriale n. 0461776 del 18/09/2024.
Il ricorrente, quale soggetto proponente, presentava la domanda di finanziamento, con il nome del Programma “FILI - Filiere Identitarie con Lavorazioni Innovative e Integrate” con la documentazione relativa alla sua posizione e a quella di ciascun soggetto beneficiario, di cui all’art. 9 dell’Avviso, mediante pec del 22/11/2024.
In data 31/12/2024 il MASAF sul suo sito pubblicava la graduatoria con una tabella da cui risultava l’attribuzione del punteggio di 60,85 a favore del Programma presentato dalla ricorrente. Dal verbale n. 4 del 17/12/2024 della Commissione di Valutazione, ricevuto dal MASAF a seguito della richiesta di accesso agli atti della ricorrente, risultava l’ammissibilità della richiesta di finanziamento presentata dalla ricorrente per regolarità e completezza della documentazione, con l’attribuzione al Programma del punteggio complessivo di 60,85, assegnato sulla base dei criteri nello stesso verbale indicati e sulla base dell’estratto/scheda/griglia “Valutazione Programma” “Anglona Coros - Terre e
Tradizioni” allegato al medesimo verbale. Tale punteggio, tuttavia, non era sufficiente ai fini della collocazione in posizione utile in graduatoria che comprendeva soltanto i primi 11 (undici) soggetti che avevano conseguito un punteggio non inferiore a 70,67.
La ricorrente impugnava gli atti suindicati e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:
I. Violazione dell’Avviso di gara. Eccesso di potere per difetto e/o omessa valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di motivazione.
L’attribuzione del punteggio di 60,85 al Programma presentato dalla ricorrente, di cui al Verbale della Commissione di valutazione n. 4 del 17/12/2024 e relativo allegato estratto/scheda griglia “Valutazione Programma” - “Anglona Coros- Terre e Tradizioni” contenente i parametri del punteggio, è palesemente errato.
Il criterio n. 1 “Organicità e pertinenza del programma di investimenti” per la parte relativa al campo/colonna “Qualità del partenariato” e al campo/colonna “Parametro Incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria”, stabilisce l’attribuzione di 10 punti in caso di parametro superiore al 70%.
Dalla corrispondente colonna “Totale Distretto” risulta l’attribuzione del punteggio di 6 (sei), mentre nella colonna “Motivazione Valutazione” risultano n. “10 aziende di produzione primaria su 20 beneficiari”.
Tali risultanze, ad avviso della ricorrente, sono errate.
Il Partenariato, infatti, prevede la presenza di n. 18 (diciotto) aziende di produzione primaria su 20 (venti) beneficiari. L’incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria è dunque pari al 90%, con la conseguenza che il punteggio corretto avrebbe dovuto essere pari a 10 (dieci) anziché 6 (sei), in virtù del criterio del punteggio massimo di 10 per il parametro maggiore del 70% sopra richiamato.
L’appartenenza di aziende al settore di produzione primaria, nel cui ambito rientrano le aziende che svolgono attività agricole e di allevamento, secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 31 del 01.02.2002) si evince dagli allegati 8) e 9) della domanda di candidatura/agevolazione dei soggetti beneficiari (doc.12 e 13), nei quali l’indicazione dell’oggetto sociale nei dati di iscrizione alla CCIAA delle imprese rende inequivocabile l’appartenenza delle 18 aziende su 20 al settore primario, nonché dall’allegato 5 (doc.14) della medesima domanda di candidatura/agevolazione in cui è indicato in premessa il settore di appartenenza delle imprese beneficiarie, da cui emerge con chiarezza l’appartenenza del 90% (e dunque superiore al 70%, indefettibilmente previsto per l’attribuzione del massimo punteggio) delle aziende al suddetto settore primario.
La ricorrente, per quanto occorrer possa, sebbene nella domanda di candidatura/agevolazione non fosse richiesto il codice TE, allega tabella (doc.15 bis) da cui risulta un codice attività prevalente afferente alla produzione primaria delle 18 aziende su 20 beneficiari, di cui si allegano pure le relative visure camerali (doc.15).
II. Violazione dell’Avviso di gara. Eccesso di potere per difetto e/o omessa valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di motivazione.
Sul criterio n. 2. “Idoneità dei singoli progetti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici…” per la parte relativa al campo/colonna “Qualità dei progetti in relazione al parametro “Immediata cantierabilità dell’intervento”.
Per n. 3 (tre) aziende il parametro di “Immediata cantierabilità dell’intervento” viene indicato erroneamente con “OFF”, con attribuzione del punteggio di 0 (zero) riportato nella colonna “Totale Distretto”, mentre nella colonna “Motivazione Valutazione” risulta: “alcuni beneficiari che presentano interventi in opere edili non possiedono ancora i titoli abilitativi né hanno presentato richiesta. Pertanto, il progetto non risulta immediatamente cantierabile”.
Tali risultanze, ad avviso della ricorrente, sono errate e illegittime.
Il punteggio massimo previsto per il parametro dell’immediata cantierabilità è pari a 6 a (sei) ed è attribuito sulla base dell’indicazione “ON/OFF”.
Le 3 (tre) aziende con l’indicazione “OFF”, di EL IO, di AN IA e di ZA DR prevedono, invece, interventi immediatamente cantierabili.
Ne deriva che esse avrebbero dovuto essere valutate con l’indicazione “ON”, così come è stato fatto per tutte le altre aziende del Distretto.
L’indicazione “ON” per tutte le aziende, comprese le tre sopra citate, avrebbe quindi determinato l’assegnazione del punteggio massimo di 6 (sei), anziché di 0 (zero). Il requisito dell’immediata cantierabilità risulta dall’allegato 5) della domanda di candidatura/agevolazione delle tre imprese.
III. Violazione dell’Avviso di gara. Eccesso di potere per difetto e/o omessa valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Difetto di motivazione.
Sul criterio n. 3. “Requisiti specifici posseduti dai soggetti beneficiari” per la parte relativa al campo/colonna “Adesione da parte del soggetto beneficiario a sistemi di qualificazione del prodotto (solo per aziende che presentano investimenti in Tabella 1A, 2A e 5A)” in relazione al Parametro “Certificazione biologica - Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)”.
La ricorrente rileva due errori.
1) Alla Società Agricola F.LL IN società semplice e alla ditta RE AU è stato attribuito il punteggio pari a 0 (zero), sul presupposto, evidentemente errato, della mancanza dei documenti comprovanti il possesso del requisito relativo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI). In verità, tali aziende, in quanto aderenti al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) hanno le relative certificazioni, come risulta dal documento “Domanda di adesione al SQNPI” (doc.16) prodotto con la domanda di candidatura/agevolazione.
A ciascuna di esse, pertanto, avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio massimo di 3 (tre), come stabilito dal parametro di riferimento (“Certificazione biologica - Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)”, anziché quello di 0 (zero), con la conseguenza che sarebbero state 7 (sette) le aziende con punteggio 3 (tre), per un punteggio complessivo di 21 (ventuno), in luogo delle 5 (cinque) valutate dalla Commissione, in quanto a quest’ultime con punteggio 3 si sarebbero, appunto, aggiunte le altre due, F.LL IN società semplice e ditta RE AU. Ciò è importante da tener presente, ai fini della corretta determinazione del calcolo del punteggio sul quale calcolare la media, come più avanti spiegato. 2) L’attribuzione del punteggio di 0,75 (zero//settantacinque) relativo al “Totale Distretto” di cui alla colonna di riferimento del su indicato parametro è errato.
Il criterio prevede che il punteggio sia ottenuto dalla media matematica della somma dei punteggi attribuiti ai soli beneficiari che presentano investimenti di cui alla Tabella 1A, 2A e 5A, (V. criterio di valutazione “Adesione da parte del soggetto beneficiario a sistemi di qualificazione del prodotto (solo per aziende che presentano investimenti inerenti le tabelle 1A, 2A e 5A)”. Tuttavia, nel calcolo della media sono stati erroneamente considerati 20 (venti) beneficiari, quindi anche il ricorrente, quale beneficiario “Fondazione di Partecipazione Distretto Rurale Anglona Coros”, piuttosto che 19 (diciannove). Quest’ultimo, invece, non avrebbe dovuto essere preso in considerazione nel calcolo, in quanto non rientrante tra i beneficiari che dovevano presentare investimenti di cui alla detta Tabella 1A, 2A e 5A, ma doveva presentare queLL di cui alla tabella 7 (vedi prima colonna, dove sono indicati i singoli beneficiari con le relative tabelle per gli investimenti presentati, da cui risulta per la “Fondazione di partecipazione ristretto rurale Anglona – Coros” la tabella 7 in luogo di quelle 1A, 2A e 5A presentate da tutti gli altri beneficiari).
Occorre quindi rideterminare sia 1) il calcolo del punteggio sul quale calcolare la media,
sia 2) ricalcolare la media stessa.
In ordine al punto 1) che precede: poiché, per quanto spiegato sopra, 7 (sette) aziende
avrebbero avuto diritto al punteggio di 3, anziché 0, ne consegue che il punteggio complessivo corretto avrebbe dovuto essere di 21 (ventuno), cioè 7 x 3 = 21, in luogo di 15 (quindici) - (5 x 3 = 15) considerato dalla Commissione in ragione delle 5 (cinque) aziende a cui era stato attribuito il punteggio di 3.
In ordine al punto 2) che precede: dividendo il punteggio complessivo pari a 21 (ventuno), come indicato al precedente punto 1), che avrebbe dovuto essere attribuito ai soli beneficiari che dovevano presentare investimenti di cui alla Tabella 1A, 2A e 5A, per n. 19 (diciannove) aziende, in luogo di 20 (venti), cioè senza il beneficiario “Fondazione di Partecipazione Distretto Rurale Anglona Coros” che, come visto sopra, non avrebbe dovuto essere preso in considerazione ai fini del calcolo della media, in quanto non rientrante tra i beneficiari che dovevano presentare investimenti di cui alla
tabella 1A, 2A e 5A, il punteggio corretto da attribuire a “Totale Distretto” sarebbe stato pari a 1,11 (uno//undici), (arrotondamento per eccesso), anziché di 0,75 (zero//settantacinque) - (V. colonna corrispondente al parametro “Certificazione biologica - Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)”; infatti, 21:19 = 1,10526316 che arrotondato per eccesso diventa 1,11 (uno//undici).
In merito sempre al criterio n. 3, ma in relazione al Parametro “DOP, IGP, DOCG, IGT, PAT.”, il cui punteggio massimo stabilito è pari a 2 (due), si osserva che l’attribuzione del punteggio di 0,5 (zero// cinque) relativo al “Totale Distretto” (V. colonna corrispondente) è errato.
Il criterio prevede che il punteggio sia ottenuto dalla media matematica della somma dei punteggi attribuiti ai soli beneficiari che presentano investimenti di cui alla tabella 1A, 2A e 5A, che, come visto sopra, è stato valutato pari a 10 (dieci), in quanto a 5 (cinque) aziende soltanto è stato attribuito il punteggio di 2 (due) (V. colonna di riferimento).
Tuttavia, nel calcolo della media sono stati considerati 20 (venti) beneficiari, in luogo di
19 (diciannove), quindi anche la ricorrente quale beneficiario “Fondazione di Partecipazione Distretto Rurale Anglona Coros”, che, però, non avrebbe dovuto essere preso in considerazione in quanto non rientrante tra i beneficiari che dovevano presentare investimenti di cui alla Tabella 1A, 2A e 5A.
Cosicché ricalcolando la media con la divisione della somma dei punteggi pari a 10 (dieci) attribuiti ai soli beneficiari che dovevano presentare investimenti di cui alla tabella 1A, 2A e 5A, per 19, in luogo di 20, senza quindi il ricorrente quale beneficiario “Fondazione di Partecipazione Distretto Rurale Anglona Coros”, ne consegue un punteggio finale pari a 0,53 (zero//cinquantatre) - (arrotondamento per eccesso), anziché di 0,50 (zero//cinquanta). Infatti, 10:19 = 0,526315789 che arrotondato per eccesso diventa 0,53, (zero//cinquantatre).
In sintesi, riepilogando, per effetto della correzione del punteggio come sopra spiegato in relazione ai tre criteri di valutazione indicati, il progetto “FILI - Filiere Identitarie con Lavorazioni Innovative e Integrate” presentato dal soggetto proponente “Fondazione di Partecipazione Distretto Rurale Anglona Coros” avrebbe dovuto ottenere l’ulteriore punteggio di 10,39 (dieci//trentanove) rispetto a quello dato di 60,85 (sessanta//ottantacinque), di cui 4 (quattro) punti per il Parametro “Incidenza
percentuale delle aziende di produzione” primaria; 6 (sei) punti per il Parametro “Immediata cantierabilità dell’intervento”; 0,36 (zero//trentasei) punti per il Parametro “Certificazione biologica - Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)”, 0,03 (zero//zerotre) per il Parametro “DOP, IGP, DOCG, IGT, PAT”.
La sommatoria dei punteggi così come corretti sopra pari a 10,39 (dieci//trentanove), con quella determinata dalla Commissione di Valutazione di 60,85 determina un punteggio complessivo di 71,24 (settantuno//ventiquattro), con la conseguente collocazione della ricorrente nella posizione n. 8 della graduatoria, quindi in posizione utile, idonea a ricevere il finanziamento di euro 5.717.214,00 a titolo di contributo in conto di capitale.
Si costituiva in giudizio il SA con un’articolata memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Si sono costituiti in giudizio in resistenza il Distretto delle ruralità del Nord Sardegna e il Distretto del Cibo Olio Evo Molisano S.c.a.r.l., l’Associazione Distretto rurale del Chianti, il Distretto del Cibo Monregalese-Cebano, opponendosi al ricorso.
Con ordinanza n. 6824/2025 il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proponenti indicati in graduatoria nonché altri incombenti a carico della Commissione consistenti nel riesame del progetto della ricorrente con specifica relazione istruttoria così dove valutare quale sarebbe la collocazione del Progetto del Distretto in graduatoria.
La Commissione concludeva il riesame confermando i punteggi attribuiti, come da relazione depositata in atti.
In prossimità dell’odierna udienza la Fondazione ricorrente, il Ministero resistente e il Distretto delle ruralità del Nord Sardegna si sono scambiate memorie conclusive e repliche, insistendo con ulteriori e argomentate considerazioni sulle rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di ricorso viene contestato alla Commissione di aver errato nell’attribuzione del punteggio quantitativo per la “incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria nell’ambito dell’Accordo di distretto” il cui avviso (pagg. 25 e 26) prevede l’attribuzione di: - punteggio pari a 2, per una incidenza compresa tra 20% e 50%; - punteggio pari a 6, per una incidenza compresa tra 50% e 70%; - punteggio pari a 10, per una incidenza compresa maggiore del 70%. Nel ricorso viene contestato il riconoscimento di sole 10 aziende di produzione primaria su 20 (incidenza del 50%), affermando che le stesse sarebbero, invece, 18 su 20 (con una conseguente incidenza del 90%).
Il rilievo è infondato. A supporto della valutazione effettuata dalla Commissione, l’amministrazione riportava l’esito dell’analisi relativa a ciascuna azienda appartenente al Distretto, a cui si rinvia.
Alla luce delle evidenze emerse dall’analisi e richiamando il principio (tra l’altro già specificato all’interno delle FAQ con la risposta al quesito 13 lett. Dd) di determinazione di incidenza percentuale delle aziende di produzione primaria, ovvero che vengono identificate come rapporto tra il numero di aziende di produzione primaria beneficiarie dirette e il numero totale dei beneficiari diretti, la Commissione ha correttamente considerato per l’attribuzione del punteggio n. 10 aziende in quanto le sole che, in possesso dei requisiti previsti in termini di codice TE, partecipano all’accordo di distretto in qualità di aziende di produzione primaria, ossia aziende che, oltre al mero dato formalistico dei codici TE riportati nelle visure camerali, presentano effettivamente interventi in Tab 1A “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria” e cioè contribuiscono all’Accordo di Distretto mediante la programmazione di investimenti nella produzione primaria nella logica propria dei Distretti del Cibo che è quella di favorire l’integrazione di reti di imprese, mediante l’azione di un soggetto promotore, il Distretto, generando un valore aggiunto superiore a quello delle singole aziende componenti, a tutto favore del territorio di ubicazione del Distretto stesso.
Sul punto è stato affermato che (cfr.ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2018, n. 3035; id. 27.09.2021 n.6496; id. 31/08/2023, n. 8101), l'unica funzione dei codici EC (consistenti in una combinazione alfanumerica) si risolve in una classificazione a fini statistici, fiscali e contributivi delle attività economiche che l'imprenditore dichiara di svolgere, senza alcun valore costitutivo, ne´ ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività, ne´ dell'attività concretamente espletata, che può essere ricostruita soltanto con riferimento all'oggetto sociale, alle licenze possedute ed a quanto effettivamente svolto dal singolo esercizio commerciale. Infatti al codice TE non può essere riconosciuta alcuna valenza ai fini del soddisfacimento del requisito di qualificazione dell’impresa (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 20 settembre 2023, n.13914; Tar Campania, Napoli, sez. III, 23 luglio 2020, 3264).
Con il secondo motivo di ricorso viene contestato alla Commissione di aver errato nell’attribuzione del punteggio quantitativo per la “immediata cantierabilità dell’intervento” il cui avviso (pag. 26) prevede l’attribuzione di un punteggio pari a 6, qualora tale immediata cantierabilità sussista per tutti i soggetti beneficiari che prevedono investimenti nelle voci di spesa 1 della tabella 1A e della tabella 2A. In merito alla questione, il Soggetto proponente contesta il mancato riconoscimento dell’immediata cantierabilità degli interventi dei seguenti Soggetti beneficiari. Nel caso in questione le aziende EL IO, AN IA in fase di proposta progettuale hanno compilato l’allegato 5 della domanda di candidatura e allegato documentazione a supporto per l’“Immediata cantierabilità dell’intervento”, mentre l’azienda ZA DR in fase di proposta progettuale ha presentato l’allegato 5, premettendo ogni ulteriore informazione utile per stabilire se le opere fossero da considerare immediatamente cantierabili. In dettaglio: per l’azienda EL IO, il file “provvedimento unico Cantina” allegato in fase progettuale determinava la non cantierabilità delle opere, essendo stato prodotta una “DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA PROVVEDIMENTO UNICO N. 63 del 22/08/2023”, ove veniva espressamente specificato che “La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell’impresa esecutrice, nonché di ogni altra disposizione di normativa, ivi incluse le prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli enti competenti”. Al riguardo, la modalità e termini dell’inizio e della fine dei lavori del permesso di costruire sono stabilite dall’ Art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 25 n. 380, il cui comma 2 sancisce espressamente che “il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo […] Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga”.
Da tale provvedimento, invero, non risultano maggiori termini per l’avvio dei lavori, né risultano documentate concessioni di proroghe (né, comunque, richieste avanzate entro l’anno dal predetto provvedimento). Sicché, il titolo non consente l’immediata cantierabilità delle opere.
Per l’azienda ZA DR dall’all. 5 dichiarazione di cantierabilità, allegato al progetto, non si poteva evincere nessuna informazione utile per stabilire se le opere fossero da considerarsi immediatamente cantierabili, pertanto non è stato attribuito il punteggio; peraltro, con l’allegato 5 l’azienda ZA RG premettendo di voler utilizzare le risorse del finanziamento per “la realizzazione di ristrutturazione cantina enologica e sala degustazioni, acquisto attrezzature enologiche”, ha omesso ogni dichiarazione circa la natura delle opere, puntualizzando che “per i restanti interventi previsti a completamento del piano, costituiti da attrezzature enologiche […] non necessitano di permessi o di titoli abilitativi di natura urbanistica. Tuttavia, poiché la dichiarazione di non necessità di titoli abilitativi è stata fatta con riferimento alle sole attrezzature enologiche, non anche alla “ristrutturazione” della cantina, è evidente la non completezza della dichiarazione. Inoltre non risulta possibile una integrazione postuma, soprattutto in fase di giudizio, mediante le dichiarazioni integrative del legale, secondo cui “Dall’allegato 5 della domanda di candidatura/agevolazione (doc.14) risulta che la natura degli interventi edilizi previsti non richiede alcun titolo abilitativo. Trattandosi, infatti, ex art.3, comma 1 lett. a), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico in materia edilizia) di “interventi di manutenzione ordinaria”, ovvero “interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, ai sensi dell’art.6 dello stesso testo unico, che richiama il predetto art.3, rientrano nelle attività di edilizia libera da eseguire 26 senza necessità di alcun titolo abilitativo”. In disparte la circostanza per cui nell’allegato A non si fa alcun riferimento alla natura dei titoli né all’art.3, comma 1 lett. a), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ciò che rileva è che, in ogni caso, la dichiarazione è stata attuata solo per le attrezzature enologiche, non anche per i lavori di ristrutturazione.
A tale riguardo il Collegio osserva che, per ottenere il punteggio relativo alla immediata cantierabilità del Programma, è necessario che tutti i beneficiari che prevedono investimenti nelle voci di spesa 1 della tabella 1A e della tabella 2A alleghino alla domanda di accesso alle agevolazioni la documentazione che dimostra il rispetto del requisito.
Ed invero va richiamato l’orientamento in materia della sezione (cfr. sentenza del 12 dicembre 2025, 22570) secondo cui la “immediata cantierabilità del progetto” - rilevante ai fini del riconoscimento dei 6 punti aggiunti per l’Ambito di valutazione di riferimento - presuppone che l’opera da realizzare non necessiti il rilascio di titoli edilizi (oltre a quelle eventualmente già posseduti) ovvero il conseguimento di nuove autorizzazioni, concessioni o licenze e che, inoltre, il progetto non debba sopportare delle modifiche che possano alterarne la consistenza rispetto a quella presentata alla Pubblica Amministrazione; in altri termini, l’opera è immediatamente cantierabile quando la stessa possa essere realizzata immediatamente, senza ritardo, e senza modifiche rilevanti.
Nella specie sia l’azienda EL IO che l’azienda ZA DR, non hanno presentato la necessaria e sufficiente documentazione, con la conseguenza che la valutazione della Commissione che ha attribuito al criterio in oggetto n. 0 punti, risulta immune dai lamentati vizi, non risultando altresì adeguatamente dimostrata in sede procedimentale dalla ricorrente la effettiva immediata cantierabilità dei progetti.
Con il terzo motivo di ricorso viene contestato alla Commissione di aver errato nell’attribuzione del punteggio quantitativo relativo al criterio “Adesione da parte del Soggetto beneficiario a sistemi di qualificazione del prodotto”, con riferimento al parametro “Certificazione biologica -Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)” il cui avviso (pagg. 27) prevede l’attribuzione di un punteggio pari a 3.
Il Soggetto proponente contesta nella sostanza due elementi: 1. La mancata attribuzione del punteggio SQNPI per Società Agricola F.LL IN società semplice e per la ditta RE AU; 2. L’erroneo calcolo della media finale relativa sia alle certificazioni biologiche sia a quelle del prodotto.
Relativamente al primo punto, in occasione del quesito n. 24 della raccolta FAQ, si è chiarito che
“ In riferimento all’ambito di valutazione di “Adesione da parte del soggetto beneficiario a sistemi di qualificazione del prodotto”, tenuto conto che l'adesione al SQNPI avviene ogni anno tramite apertura sportello SIAN in primavera e che al momento attuale non è possibile presentare domanda, si chiede se il punteggio relativo potrà essere assegnato in presenza e tramite presentazione del contratto già stipulato con l’ente certificatore ai fini dell’acquisizione della certificazione stessa. L’adesione verrà poi finalizzata all’apertura dei termini presentazione sul SIAN attraverso l’inoltro dell’apposita notifica. Resta ferma la dimostrazione del possesso della certificazione per la conferma dei punteggi ed in caso di controLL.
Ra: No.
Il punteggio per l’adesione da parte del Soggetto beneficiario a sistemi di qualificazione del prodotto verrà riconosciuto ai singoli Soggetti beneficiari sulla base della documentazione comprovante la sussistenza del requisito, da allegare alla domanda di adesione ”.
Alla Società Agricola F.LL IN società semplice e alla ditta RE AU è stato attribuito il punteggio pari a 0 (zero) per la mancanza dei documenti comprovanti il possesso del requisito relativo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI).
Le aziende in fase di progettazione hanno presentato l’adesione al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI), come risulta dal documento S&S_SOCIETA_AGRICOLA_F_LLI_PINNA_SS_11_12_2023_Prot_10136” per la società F.LL IN (data di adesione 12/06/2023) e “Adesione al SQNPI 2024” per RE AU (data di adesione 24/09/2024). La documentazione indicata non ha comprovato la sussistenza del requisito, ossia l’allegazione dell’avvenuta adesione.
Infatti, la domanda di adesione quale ipotetico elemento probatorio attestante la sussistenza del requisito, va valutata alla luce delle indicazioni contenute nelle risposte a numerosi quesiti sul tema presenti nelle FAQ che sono state rese disponibili sul sito istituzionale del Ministero. Sul tema specificamente dell’elemento probatorio, le FAQ affermano che “il punteggio per l’adesione da parte del Soggetto beneficiario a sistemi di qualificazione del prodotto verrà riconosciuto (…) sulla base della documentazione comprovante la sussistenza del requisito, allegata alla domanda di adesione”. Occorreva quindi allegare alla domanda la prova documentale della avvenuta adesione, da intendersi quindi una fattispecie perfezionata e non in itinere. Nel caso di specie, come correttamente argomentato dall’amministrazione resistente, tale requisito deve ritenersi soddisfatto al completamento del procedimento di certificazione, situazione nella quale l’azienda ha, in effetti, legittimo titolo ad avvalersi della certificazione di conformità e del relativo marchio. Se così non fosse si determinerebbe un sostanziale svuotamento del criterio selettivo il cui punteggio verrebbe riconosciuto a chiunque avesse meramente presentato domanda di adesione, senza avere ottenuto la certificazione con successo. Da ciò, peraltro, consegue anche l’infondatezza del secondo profilo lamentato dal ricorrente posto che le aziende cui riconoscere il punteggio sono solo 5 e non 7.
Va altresì rilevato che anche quanto contestato con il secondo punto era stato oggetto di chiarimento con le FAQ: “Dd: Si chiedono chiarimenti circa le modalità di calcolo e ponderazione dei punteggi assegnati ai singoli soggetti beneficiari negli ambiti di valutazione 2-3-4 e su come verrà calcolato il punteggio finale.
Rd: Nell’ambito di valutazione 3:
- …...
- Il parametro "Adesione da parte del Soggetto beneficiario a sistemi di qualificazione del prodotto” viene calcolato come media aritmetica tra tutti i Soggetti beneficiari che presentano investimenti a valere sulle Tabelle 1A, 2A, 3A e 5A.”, si osserva che, pur prendendo in considerazione i soli 19 beneficiari aventi investimenti in TAB 1, 2 e 5A (cfr. pp.gg. 10-12 del ricorso), di seguito si riportano i calcoli, nessuna utilità conseguirebbe al ricorrente che, in luogo di 7,5 punti, ne otterrebbe 7,9, per un punteggio finale di 60,89 (in luogo di 60,85), comunque insufficiente a classificarsi in posizione utile in graduatoria.
Rispetto alla determinazione del punteggio di 7,9, i relativi conteggi sono i seguenti: - in primo luogo, il punteggio da considerare è pari a 15 (=5x3), in ragione delle cinque aziende a cui è stato attribuito il punteggio di 3. - in ordine al punto 2), dividendo il punteggio complessivo pari a 15 (quindici), per i soli beneficiari che dovevano presentare investimenti di cui alla Tabella 1A, 2A e 5A, ovvero per n. 19 (diciannove) aziende, in luogo di 20 (venti), cioè senza il beneficiario “Fondazione di Partecipazione Distretto Rurale Anglona Coros”, si ottiene 0,78947 (zero//settantanove arrotondato) anziché 0,75 (zero//settantacinque).
Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso deve esser respinto.
La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
AN RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RA | LA Caminiti |
IL SEGRETARIO